Si rende noto che, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/1993, il contribuente è tenuto a provvedere alla denuncia per la Tassa smaltimento rifiuti, da stilare sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, da sottoscrivere e presentare direttamente all'Ufficio tributi, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati di ogni variazione relativa all'occupazione di locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
Si informa che, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.507/1993, in caso di inadempienza da parte del contribuente sono previste le seguenti sanzioni:
-soprattassa del 50% dell'imposta dovuta, in caso di omessa denuncia originaria o di variazione;
-soprattassa del 20% dell'imposta dovuta, in caso di denuncia tardiva, ridotta al 5% se il ritardo è inferiore al mese;
-soprattassa del 50% della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata in base alla denuncia, in caso di denuncia infedele per oltre 1/4 della tassa dovuta;
-interesse sull'imposta non versata e sulle soprattasse nella misura del 7% semestrale;
-pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000, in caso di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o in questionario o per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
Pertanto si invitano i contribuenti a denunciare eventuali superfici
tassabili non dichiarate; a tal fine l'Ufficio tributi è a disposizione
per fornire i dati sui mq. iscritti a ruolo e sulla relativa destinazione.