IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Vesuvio - Statuto (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 31 gennaio 2000) TITOLO I - principi generali Art. 1 - Natura Giuridica - 1. L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, di seguito denominato Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. 2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa provvisoria nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio; nel territorio del Parco possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio Direttivo, uffici distaccati. 3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge. Art. 2 - Competenza territoriale - 1. L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi. Sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995. 2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco. Art. 3 - Finalità - 1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale: a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta; b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico: conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico: migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, e protettivo, la copertura vegetale; c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in. particolare. quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti; d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale. 2. L'Ente Parco assume inoltre fra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti: a) ripristinare la qualità delle aree marginali mediante la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici; b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale: c) promuovere interventi a favore del cittadini portatori di handicap per facilitarne l'accessibilità e la conoscenza del Parco. 3. Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco, per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e precisamente: a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitativi rurali; c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro-silvo-pastorali); e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco; f) interventi nel settore dell'agriturismo; g) svolgimento di attività sportive compatibili; h) realizzazione dl strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. Art. 4 - Nome e simbolo del parco - 1. L'Ente Parco, in tutti i suo atti, si identifica con il nome di Parco Nazionale del Vesuvio e con il simbolo approvato dal consiglio direttivo. 2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 394/91, escluso l'uso che della denominazione e del simbolo, potrà essere fatta dal Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono. 3. Per le finalità previste dall'art. 14 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco. TITOLO II - organi dell'ente parco Art. 5 - Organi - 1. Sono organi dell'Ente Parco: a) Il Presidente; b) Il Consiglio direttivo; c) La Giunta Esecutiva; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; e) La Comunità del Parco; 2. Gli organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Art. 6- Presidente - 1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Campania e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. 3. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto. 4. In qualità di legale rappresentante nell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. 5. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. 6. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 7. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo: - assegna al direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati; - definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare. 8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali. Art. 7 - Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre l991, n.394, e dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun membro, una sola volta. 2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. 3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo. 4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni. Art. 8- Prima adunanza del Consiglio direttivo - 1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 2. Provvede all'elezione, al proprio interno, del Vice-Presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco. 3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dagli art. 10 e 11 del presente statuto. Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è convocato: a) dal Presidente; b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. 2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente. 3. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma l'adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori. 4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini: a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. 5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma. 6. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco. Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo - 1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età. 3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza: a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi; b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione. 4. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto. Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta. 2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 3. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. 4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi. 5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari. Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice-Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17. Elegge, inoltre, sempre al proprio interno ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, la Giunta Esecutiva, formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente del Parco quali componenti di diritto, che svolgerà le funzioni stabilite dal regolamento. 3. La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali: a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, ogni eventuale revisione, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) elegge, il Vice Presidente con le modalità previste dallo Statuto; c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione; d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo; e) delibera la proposta di pianta organica e ogni sua revisione; f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco; g) adotta il regolamento del Parco previsto dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; h) elabora, contestualmente alla Comunità del Parco, attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco previsto dall'art.12 della legge n.394/91 , secondo le norme di cui agli articoli 12 della citata legge, ed approva il Piano stesso; i) esprime parere motivato e vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n.394, avviato dalla Comunità del Parco; e i pareri da rendere sulle dette materie; l) interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco; m) delibera in merito alla stipula delle convenzioni con le Istituzioni e con gli Enti di diritto pubblico e privato; n) delibera la costituzione e la partecipazione in forma associativa con gli altri Enti Parco; o) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente. Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore del Parco e dal dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione. 2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo. 3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 29 e 30 dalla legge 20 marzo 1975, n.70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione. 4. Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo. Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche, salva diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo. Art. 15 - Vice-Presidente - 1. Il Vice Presidente del Parco è eletto, nel proprio interno, dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima seduta ed è scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco con votazione palese a maggioranza assoluta . 2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista, la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. 3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice-Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento. 4. Il Vice-Presidente può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia si provvede alla elezione del nuovo Vice-Presidente con le modalità previste nel presente articolo, in una seduta successiva da tenersi entro dieci giorni. Art. 15 bis - Giunta Esecutiva: composizione, competenze e funzionamento - 1. La Giunta Esecutiva è composta da cinque componenti, compreso il Presidente del Parco che la presiede ed il Vice-Presidente del Parco, componenti di diritto. Gli altri 3 componenti sono nominati al proprio interno dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione avviene a scrutinio segreto con indicazione nell'apposita scheda di un massimo di 2 nominativi; risultano eletti coloro che prendono più voti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero di tre eletti le votazioni si ripetono, anche in sedute successive, sino ad esaurimento non potendosi l'organo legittimamente insediare se non costituito in tutti i suoi componenti. In caso di cessazione di un componente dalle proprie funzioni, da addebitarsi a qualsiasi causa, il sostituto rimane in carica per lo stesso periodo del componente sostituito; la nuova elezione viene effettuata dal Consiglio Direttivo entro venti giorni dal verificarsi della vacatio, con le stesse modalità precedentemente stabilite dal presente articolo. Le dimissioni dei componenti vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto. 2. La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nelle funzioni di controllo e vigilanza affinché le decisioni e le direttive prese ed impartite dal Consiglio Direttivo vengano attuate e rispettate nell'ambito dei programmi, piani ed obiettivi dell'Ente Parco. Spettano, inoltre, tutte le funzioni che verranno appositamente attribuite dal Regolamento di Organizzazione, ad essa delegate dal Consiglio Direttivo. Alla Giunta Esecutiva è riservata sempre la possibilità di formulare proposte, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo, per definire ed attuare sia i programmi che gli obiettivi istituzionali dell'Ente Parco. 3. La Giunta Esecutiva è convocata dal suo Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni dalla richiesta, formulata per iscritto, da almeno tre componenti; la convocazione è disposta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno il termine è ridotto a ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve essere consegnato a mano o trasmesso a mezzo fax o con altri mezzi di rapida comunicazione o con lettera raccomandata. In caso di impedimento, dovuto a qualsiasi causa, del Presidente e per motivi di urgenza, la riunione è convocata dal Vice-Presidente con le stesse modalità previste precedentemente dal presente articolo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età. Le delibere sono assunte a maggioranza di voti dei presenti con votazione palese, salvo venga stabilito appositamente, ad unanimità dei presenti, di procedere a votazione segreta, oltre che nei casi previsti dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza né possono essere ammessi al voto i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi o quelli che si allontanano dall'aula. I componenti non possono partecipare alle delibere riguardanti liti proprie verso l'Ente Parco e verso Enti dallo stesso amministrati o controllati, ed in caso di interesse e liti dei loro parenti o affini sino al quarto grado. 4. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva, in caso di urgenza motivata, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti in carica. Le delibere adottate dalla Giunta Esecutiva sono comunicate al Consiglio Direttivo. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle delibere della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità stabilite al precedente articolo 13. Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti. - Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art.9, c.10, della legge 6 dicembre 1991, n.394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici. Art. 17 - Comunità del Parco - 1. La Comunità del Parco è costituta dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dal Presidente della Regione Campania e dal Presidente della Provincia di Napoli. 2. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco. 3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. Art. 18 - Comunità del Parco: funzioni - 1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti: a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi; b) avvia, previo parere motivato e vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale che sottopone all'approvazione della Regione Campania e vigila sulla sua attuazione; c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco; d) esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco; e) elabora, contestualmente al Consiglio Direttivo, attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco previsto dal'art.12 della legge n.394/91, secondo le norme di cui agli articoli 12 della citata legge, ed esprime parere obbligatorio in merito al Piano stesso; f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo; g) adotta il proprio regolamento di organizzazione; h) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco. 2. I pareri della Comunità del parco o acquisiti presso la medesima, sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 19 - Indennità e gettoni di presenza - 1. Al Presidente dell'Ente, al Vice-Presidente dell'Ente ed ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, spettano, oltre ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dipendenti pubblici, le indennità di carica, nonché i gettoni di presenza per ogni seduta cui partecipano, entrambi su previsione del Ministro dell'Ambiente, previo assenso del Ministero del Tesoro. 2. Ai componenti la Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente. 3. Ai componenti dell'apposito Comitato di cui all'art. 13 comma 3 della L.394/91 sarà corrisposto un compenso secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Parco. Art. 20 - Direttore - 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art.9, comma11, dalla legge 6 dicembre 1991, n.394. 2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti: (a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; (b) esercita le funzioni di direzione previste dal D.LGS. 3 febbraio 1993 n.29; (c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna; (d) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali; (e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e nei limiti delle risorse assegnate; (f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e ne sottoscrive, con il Presidente, gli atti deliberativi; (g) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti. Art. 21 - Personale - 1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato. 2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma, rimane disciplinata dalle disposizioni degli artt.56 e 57 del D.Lgs.3 febbraio n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco , il Funzionario cui sono affidate le funzioni di Vice direzione può' essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico. 4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato; nell'esercizio di tale funzione il contingente del Corpo medesimo è posto alle dipendenze funzionali del Direttore. 5. Il Presidente, su proposta del Direttore, può attribuire ai dipendenti dell'Ente Parco, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 138 del R.D. 13.6.1931, n. 773, poteri di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. 6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera vive ai sensi dei collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento. Art. 22 - Corsi di formazione professionale - 1. L'Ente parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate. 2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco. 3. L'Ente Parco provvede all'aggiornamento culturale e professionale dei componenti il Consiglio direttivo sui temi della gestione delle aree protette garantendone la partecipazione a corsi e seminari organizzati da enti di studio e di ricerca o da strutture specializzate. Art. 23 - Azioni di tutela - 1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. TITOLO III - strumenti di gestione ed organizzazione del parco Art. 24 - Regolamento del Parco - 1. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco; il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione sentita la Consulta e previo parere degli Enti locali interessati e da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine dl novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione. 3. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2. Art. 25 - Piano per il Parco - 1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco approva il piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che viene inviato alla Regione Campania per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati. 2. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni del Parco oltre che presso la sede della Regione: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 3. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere. 4. Entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al comma 3, la Regione si pronuncia in merito ed adotta il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 5 In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394. 6. Il piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 7. Il piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati. 8. Il piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni. Art. 26 - Nulla osta - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 27 - Piano pluriennale economico e sociale - 1. La Comunità del Parco avvia, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, previo parere motivato e vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale Piano è approvato dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate. 2. Il piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Regione ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art.l4, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394, così come integrato e modificato dalla legge 9 dicembre 1998 n.426. 3. I contenuti del piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394. 4. In caso di contrasto tra comunità del Parco, Ente Parco e Regione, la questione del piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri. Il piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni. 5. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione. Art. 28 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi - 1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti. 2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art.15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394. 3. Il regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento. Art. 29 - Entrate dell'Ente - Costituiscono entrate dell'Ente Parco: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco; c) i contributi di altri Enti pubblici; d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti; e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e successive modificazioni ed integrazioni; f) gli eventuali redditi patrimoniali; g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente statuto; h) i proventi delle attività commerciali e promozionali; i) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco. Art. 30 Accordi di programma 1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2 Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati. 3 Per il conseguimento degli scopi di cui al comma l il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti del Consiglio direttivo. Art. 31 Aree contigue. 1 Per il conseguimento di cui all'art.32 della legge 6 dicembre l991, n.394 l'Ente parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari. 2 L'Ente Parco partecipa con proposte ed interventi tecnici ed economici con la Regione e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al comma l.
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Art. 32 Caratteristiche della partecipazione L'Ente parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo IV sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione. Art. 33 Consultazione L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi. Art. 34 Istanze, petizioni e proposte 1 L'Ente parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta. 2 L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero il Consiglio direttivo, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa. 3 Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente parco. 4 Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità. 5 Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici. 6 Modalità e termini per la modulazione di istanza, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo. Art. 35 Pubblicità degli atti 1 Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto. 2 La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. 3 3 Il Direttore provvede che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione. 4 4 Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. 5 L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione dl mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa. 6 La facoltà dl chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.
TITOLO V - REVISIONE DELLO STATUTO Art. 36 Modalità di revisione 1 La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall' art.11 2 Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione. |