IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Statuto (Approvato con decreto del Ministro Ambiente del 7 agosto 1998) TITOLO I - principi Generali Art. 1 - Natura giuridica - 1. - L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, di seguito denominato Ente Parco, è Ente con personalità di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. - L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Feltre (BL) - (D.P.R. 12 luglio 1993). 3. - L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. 4. - All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge. Art. 2 - Competenza territoriale - 1. - L'Ente Parco esercita le competenze, in base alle normative di legge e ai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Veneto e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al D.P.R. 12 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 del 7 agosto 1993. 2. - Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco. Art. 3 - Finalità. - 1. - L'Ente Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine: a) - della tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali per la conservazione dei valori biogeneticí della flora e della fauna nonché degli attuali aspetti geomorfologici; b) - della creazione di migliori condizioni di vita per le genti dellliberata secondo le modalità previste dall'art. 1l comma 3. 2. - Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione. Le aree a più spiccata vocazione primaria. 2. - L'Ente Parco assume tra i suoi obiettivi prioritari: a) - la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il Risparmio energetico, servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico; b) - l'agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale; c) - la promozione di servizi culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
e) - l'individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari e dei cittadini residenti nei Comuni del Parco nell'utilizzo delle risorse naturali ed in favore dell'occupazione; f) - gli interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;
3. - D'intesa e con il consenso delle popolazioni e degli Enti Locali, l'Ente si propone infine l'allargamento del territorio del Parco là ove lo richiedano caratteristiche naturalistiche e ambientali. Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1. - L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione e del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente nell'esercizio delle potestà che gli appartengono. 3. - Può altresì concedere contributi e borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze utili alla realizzazione delle finalità del Parco. 4. - Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, purché prodotti nei Comuni ricompresi nell'area del Parco. 5. - Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, a terzi pubblici o privati, con preferenza a parità di condizioni ai residenti nei comuni del Parco, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità di cui alla L. n. 394/91 e per il tempo specificato nel medesimo provvedimento autorizzativo.
TITOLO II - organo dell'Ente Parco Art. 5 - Organi - 1. - Sono organi dell'Ente Parco: Il Presidente; Il Consiglio Direttivo; La Giunta esecutiva; il Collegio dei revisori dei conti; La Comunità del Parco. 2. - Gli organi dell'Ente Parco, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica cinque anni, i loro membri possono essere confermati una sola volta. Art. 6 - Presidente - l. - Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Veneto e dura in carica 5 anni, rinnovabile una sola volta. 2. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività e sovrintendendo al loro funzionamento. 3. - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti, compresi quelli urgenti ed indifferibili che sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile, a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Ente Parco. 4. - In qualità di legale rappresentante nell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. 5. - Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento o dal nullaosta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. 6. - In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n.639. 7. - Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttiva o della Giunta Esecutiva:
Art. 7 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica - l. - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione Veneto, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco, secondo le seguenti modalità:
2. - In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. 3. - Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo. 4. - Qualora il Presidente non provvede alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.
Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio Direttivo - l. - Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 2. - Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio Direttivo nella sua interezza o nella maggioranza dei suoi componenti, il medesimo provvede all'elezione del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva. 3. - Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate sì applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto. Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è convocato:
2. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria per deliberare in merito alle questioni generali ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi della seconda ipotesi del comma precedente. 3. - Nel caso di seduta straordinaria l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori la richiesta di convocazione.
5. - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma. 6. - Alle sedute del Consiglio Direttivo viene invitato il Presidente della Comunità del Parco. 7. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco. Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo - l. - Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. 2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età. 3. - Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri che sono tenuti obbligatoriamente ad assentarsi. 4. - Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto. Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. - Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta. 2. - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 3. - La revisione totale o parziale della Statuto richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 4. - I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi. Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo - l. - Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite: inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza. 2. - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il vice-Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17. 3. - La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali: a) - elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione; b) - elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva; c) - delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione; d) - delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo; e) - delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione; f) - delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco; g) - adotta il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394/91; h) - predispone il piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394; i) - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco; l) - interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone le azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco; m) - ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva; n) - assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente. Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, sottoscrive il relativo verbale con il Presidente o, in sua assenza, con chi presiede l'adunanza. 2. - Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo. 3. - Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma. 4. - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n.70. Le deliberazioni sono comunque pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione. 5. - Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri estremi eventuali ed atti di annullamento da parte degli organi di controllo. Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1. - Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salva diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo. Articolo 15 - Vice-presidente - l. - Il Vicepresidente dell'Ente Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri, a maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a votazione palese. 2. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista, la votazione si ripete con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. 3. - Qualora non si raggiunga la maggioranza dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vicepresidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, ed in caso di parità il più anziano di età. 4. - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. 5. - Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva. Art. 16 - Giunta Esecutiva : composizione - 1. - La Giunta Esecutiva è composta: - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede; - b) dal Vicepresidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto; - c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica. Art. 17 - Elezione della Giunta Esecutiva - l. - La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta, dopo l'avvenuta elezione del Vicepresidente. 2. - L'elezione degli altri tre membri avviene a votazione palese, nominativo per nominativo. 3. - Per la loro elezione è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati. 4. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di cui al comma 3, le votazioni si ripetono con le stesse modalità previste per il Vicepresidente. 5. - Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa. 6. - La Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata in forma palese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo assegnati. 7. - In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione della nuova Giunta Esecutiva, con le modalità previste dai commi precedenti, in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Art. 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva - l. - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore. 2. - Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione. 3. - L'avviso di convocazione deve essere o notificato a mano o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma. 4. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vicepresidente. Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva. - l. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente: in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro presente più anziano di età. 3. - La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta. 4. - Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti. 5. - Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. 6. - La Giunta Esecutiva può adottare un proprio Regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva. -l. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni della Giunta Esecutiva e sottoscrive il relativo verbale con il Presidente o, in sua assenza, con chi presiede la seduta. 2. - Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo. 3. - Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma. 4. - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni sono comunque pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione, per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione. Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti la Giunta Esecutiva - 1. - Nel caso di cessazione dalle funzioni di singoli componenti la Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, a causa di dimissioni, revoca o decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con le modalità previste agli articoli 15 e 17. 2. - Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa, con effetto dalla data di elezione della nuova Giunta Esecutiva. 3. - In caso di vacatio funzionale della Giunta Esecutiva, le funzioni sono assunte dal Consiglio Direttivo. Art. 22 - Funzioni della Giunta Esecutiva - l. - L'attività della Giunta Esecutiva è collegiale, ferme restando le eventuali responsabilità dei singoli componenti. 2. - Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che le siano stati delegati dal Consiglio Direttivo. Art. 23 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva - l. - La Giunta Esecutiva può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare in merito ad argomenti di competenza del Consiglio Direttivo. 2. - L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e dall'impossibilità di riunire, entro i termini che motivano l'urgenza stessa, il Consiglio Direttivo. 3. - Le deliberazioni di cui al comma 1 sono comunicate ai Consiglieri e vengono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile a pena di decadenza. Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti - 1. - Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del Tesoro ed è composto da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti: i tre componenti il Collegio sono designati, rispettivamente, due dal Ministro del Tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, ed uno dalla Regione Veneto. 2. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità generale dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco, approvati dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero dell'Ambiente. Art. 25 - Comunità del Parco - 1. - La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente della Provincia di Belluno, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono comprese le aree del Parco. 2. - La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. Art. 26 - Comunità del Parco: funzioni - 1. - La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco ed esercita le seguenti funzioni: a) - designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco provvedendo a segnalarli al Ministro dell'Ambiente: la designazione dei rappresentanti avviene con voto limitato a tre nominativi; b) - delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, e vigila sulla sua attuazione; c) - adotta il proprio regolamento interno che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco; d) - esprime parere obbligatorio: sul Bilancio e sul Conto consuntivo dell'Ente Parco, sul Regolamento del Parco, sul Piano del Parco e su altre questioni richieste da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. 2. - I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima, sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Art. 27- Indennità e gettoni di presenza - 1 - Al Presidente dell'Ente, al Vice-Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e, nei casi contemplati dalla legge, i rimborsi spesa previsti per i dipendenti pubblici. 2. - Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilità con decreto del Ministero dell'Ambiente. 3. - Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sarà corrisposto un compenso secondo quanto disciplinato dal regolamento del Parco.
TITOLO III - ordinamento del personale e delle strutture dell'ente. Art. 28 -Direttore - 1. - Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394. 2. - Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; b) esercita le funzioni di direzione previste dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna; d) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali; e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie; f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi; g) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti. 3. - Il Direttore del Parco è responsabile dei personale dipendente dall'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente. Art. 29 - Pianta Organica - l. - La Pianta Organica dell'Ente Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta al Ministro dell'Ambiente, che l'approva d'intesa con il Ministro del Tesoro e con il Ministro della Funzione Pubblica. 2. - La Pianta Organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco. Articolo 30 - Il personale - 1. - Il Personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica approvata, ed assegnato agli uffici competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato. 2. - L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni degli articoli 56 e 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. - In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco. il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice-direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico. 4. - La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato posto alle dipendenze funzionali del Direttore del Parco. 5. - Il Presidente, su proposta del Direttore, può attribuire ai dipendenti dell'Ente parco in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 138 del R.D. 13 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. 6. - Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento. 7. - In relazione ai problemi specifici nei settori di attività a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, il Consiglio Direttivo può conferire incarichi ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero nominare appositi comitati di consulenza ai sensi dell'art. 9 comma 15 della legge 394/91 del 6 dicembre 1991. Art. 31 - Corsi di formazione professionale - 1. - L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando direttamente corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale, organizzati da strutture specializzate. 2. - L'Ente Parco organizza altresì, anche d'intesa con la Regione Veneto, corsi di formazione al termine dei quali rilascia un titolo legalmente riconosciuto. Art. 32 - Tutela dei diritti - l. - L'Ente Parco per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore, ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. TITOLO IV - strumenti di gestione ed organizzazione del parco Art. 33 - Regolamento del Parco - 1. - Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente sentita la Consulta, di cui all'art. 3 della L. 394/91, e previo parere degli Enti locali interessati e d'intesa con la Regione Veneto, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 2. - Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare ai contenuti ed alle previsioni del regolamento i propri regolamenti. Le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune che è tenuto alla loro applicazione. 3. - Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al comma precedente. Art. 34 - Piano per il Parco - l. - Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco predispone il Piano per il Parco, di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che viene inviato alla Regione Veneto per essere adottato, sentiti gli Enti locali interessati. 2. - Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione Veneto: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 3. - Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere. 4. - Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione Veneto si pronuncia in merito, ed approva il piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 5. - In caso di mancata approvazione del Piano si applicano poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 6. - Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 7. - Il piano per il Parco è Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati. 8. - Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni. Art. 35 - Nulla osta - 1. - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. 2. - Il nulla osta è reso, entro sessanta giorni dalla richiesta, con atto del Presidente del Parco o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente. 3. - Il Presidente dell'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta. 4. - Trascorso il termine di cui al comma 2, il nulla osta si intende rilasciato, fatto salvo il rinvio di cui al comma 3. 5. - Il rilascio e/o il diniego di nulla osta sono affissi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco ed a quello del Comune interessato per una durata di sette giorni consecutivi. 6. - Il Consiglio Direttivo approva un regolamento per il rilascio del nulla osta tenendo conto del regolamento e del Piano per il Parco oltre che di quanto stabilito dal presente Statuto. 7. - Il Consiglio Direttivo, ai fini del rilascio del nulla osta, può delegare i propri poteri e affidare l'istruttoria delle istanze di nulla osta ad un apposito Comitato di valutazione la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 35. Art. 36 - Piano pluriennale economico e sociale - 1. - La Comunità del Parco elabora il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. 2. - Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Regione Veneto. 3. - I contenuti del piano riguardano in particolare quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. - Il Piano pluriennale economico e sociale ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con le medesime procedure previste per la sua formazione. Art. 37 - Acquisti, espropriazione ed indennizzi - l. - L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti. 2. - Per il perseguimento delle finalità istitutive, l'Ente può altresì prendere in locazione o acquisire immobili anche al di fuori dei confini del Parco. 3. - L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base di principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. - Il regolamento di cui all'articolo 33 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dalla data della notizia del nocumento. 5. - La potestà dell'Ente Parco in materia di acquisti, espropriazione ed indennità deve essere esercitata nell'ambito del piano pluriennale di cui al precedente articolo 36. Articolo 38 - Esercizio finanziario - l. - L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. - Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo annuale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia. 3. - Costituiscono entrate dell'Ente Parco: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco; c) i contributi di altri Enti pubblici; d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti; e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni; f) gli eventuali redditi patrimoniali; g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente Statuto; h) i proventi delle attività commerciali e promozionali; i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco. Art. 39 - Accordi di programma - 1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco con riguardo all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. - Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente, o il Direttore da lui delegato, può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. 3. - L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, o dal Direttore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta Esecutiva. Art. 40 - Aree contigue - 1. - Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione Veneto per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n.394. 2. - L'Ente Parco concorre con la Regione per la formazione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma l.
TITOLO V - partecipazione dei cittadini Art. 41 - Caratteristiche della partecipazione - l. - L'Ente Parco valorizza i rapporti di collaborazione con le associazioni, le organizzazioni professionali, sindacali e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione. 2. - Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente Titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo: tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione. Art. 42 - Consultazione - l. - L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attuate per il tramite di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. Articolo 43 - Istanze, petizioni e proposte - l. - L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta. 2. - Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco. 3. - Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità. 4. - Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici. 5. - L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta, esprime per iscritto entro 60 giorni le proprie valutazioni su ogni singola iniziativa di cui ai commi precedenti. 6. - Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 43. Articolo 44 - Pubblicità degli atti - l. - Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto. 2. - La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. 3. - Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. - Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. 5. - L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa. 6. - La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 43, regolamento attuativo anche delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO VI - revisione statutaria Art. 45 - Revisione dello Statuto - l. - La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 1l comma 3. 2. - Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione. |