IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale del Gargano - Statuto
(approvato con decreto del Ministero Ambiente del 13 agosto 1998)




TITOLO I - principi generali

Art. 1 - Natura Giuridica - 1 - L'Ente Parco Nazionale del Gargano, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9 comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.

2 - L'Ente Parco ha sede legale in Foresta Umbra. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare uffici periferici nell'ambito del territorio dell'Ente Parco.

3 - All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2 - Competenza Territoriale - 1 - L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale del Gargano, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Puglia e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1995 Serie Generale.

2 - Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco

Art. 3 - Finalità - 1. L'Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico-sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Gargano e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco.

  1. L'attività di tutela e valorizzazione esercitata in modo coordinato di intesa con gli Enti Locali, la Regione Puglia e lo Stato, persegue la finalità dell'art. 1 comma 3 della L. 394/91.
  2. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove anche nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo pastorali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifici interventi di incentivazione.
  3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il piano del Parco, il regolamento ed il piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14 della L. 394/91 ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81 del DPR 24/07/97 n. 616 e dell'art. 27 della L. 08/06/90 n. 142 anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7 della L. 394/91.

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome del Parco Nazionale del Gargano e con il simbolo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

  1. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della Legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
  2. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della L. 394/91, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

 

TITOLO II - organi dell'ente parco

Art. 5 - Organi - 1. Sono organi dell'Ente Parco Nazionale del Gargano:

  1. Il Presidente;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Giunta Esecutiva;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. La Comunità del Parco.
  1. Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Art. 6 - Presidente -1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Puglia e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

  1. Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva, ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
  2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
  3. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
  4. Il Presidente sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394 del 6 dicembre 1991. Qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano del Parco, dal regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori in caso i costruzione e di trasformazione di opere.
  5. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D.. n. 639 del 14 aprile 1910.
  6. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con scadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva:
  1. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
  2. assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
  1. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, rendendone partecipe il Ministero dell'Ambiente.
  2. Il Presidente tiene altresì informata la Regione dell'attività dell'Ente.

Art. 7 - Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 394/91; dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun componente, una sola volta.

  1. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.
  2. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
  3. Qualora il Presidente non provvede alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio Direttivo - 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quanto sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

  1. Nella prima adunanza, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente ed eventualmente una Giunta Esecutiva.
  2. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei Consiglieri presenti non può essere inferiore a sette.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo è convocato:

  1. dal Presidente;
  2. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
  3. per deliberazione della Giunta esecutiva.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno, ed in seduta straordinaria, ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lett. b) e c) del comma precedente.
  2. Nei casi in cui nelle lettere b) e c) del comma precedente l'adunanza deve essere tenuta entro 15 gg. dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
  3. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
  1. almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
  2. almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
  1. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai componenti la Comunità del Parco.
  2. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso da lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso le sedi dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio - 1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

  1. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
  2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che si allontanano dall'aula.
  3. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge o dal presente statuto, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta.

  1. Nei casi di urgenza le dichiarazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
  2. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi del medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
  4. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

Art. 12 - Funzioni del consiglio direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice-Presidente e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
  2. La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali: il Consiglio Direttivo:
  1. elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;
  2. elegge, con le modalità previste dallo Statuto il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva;
  3. delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
  4. delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
  5. delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
  6. delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
  7. adotta il regolamento del Parco previsto dall'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  8. predispone il Piano del Parco di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  9. esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco;
  1. interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
  2. ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
  3. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta esecutiva o dal Presidente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dall'incaricato della verbalizzazione.

  1. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
  2. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge n. 70 del 20/3/1975, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente Parco entro i venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e fatti salvi i termini di cui all'art. 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il 16° giorno dalla pubblicazione.
  3. Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

  1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:
  1. qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
  2. qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Art. 15 - Vice-Presidente - 1. Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza segreta.

  1. Nel caso in cui non sia sopraggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
  2. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
  3. Il Vice-Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenza - 1. La Giunta esecutiva è così composta:

  1. il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
  2. il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
  3. tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
  1. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete:
  1. la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
  2. la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  3. l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco;
  1. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo in seduta pubblica ed a votazione segreta nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice Presidente. L'elezione della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto.

Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva - 1.La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

  1. Le interrogazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
  2. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice-Presidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva - 1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

  1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente: in caso di contestuale assenza o di impedimento del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
  2. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
  3. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
  4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
  5. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva - 1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva - 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli artt. 16 e 17.

  1. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
  2. In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti - 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9 comma 10 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici.

Art. 23 - Comunità del Parco - 1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Foggia e dal Presidente della Comunità Montana del Gargano.

  1. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale del Gargano. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
  2. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente.
  3. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 24 - 1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:

  1. designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun eletto può non votare più di tre nominativi;
  2. delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Puglia e vigila sulla sua attuazione;
  3. esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  4. esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco;
  5. esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
  6. esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
  7. adotta il proprio regolamento di organizzazione.

2. - I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima, sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 25 - Indennità e gettoni di presenza - 1. Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, alla Giunta Esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le indennità di carica ed i gettoni di presenza per ogni seduta cui partecipano stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente.

  1. Ai componenti la Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente.
  2. Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sarà corrisposto un compenso secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Parco.

 

TITOLO III - ordinamento del personale

Art. 26 - Direttore - 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  1. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  1. formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  2. esercita le funzioni di direzione previste dal D.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
  4. adotta gli atti di gestione del personale, e cura le relazioni sindacali interne;
  5. esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
  6. svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive con il Presidente i verbali e gli atti deliberativi;
  7. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti.

Art. 27 - Personale - 1. Il Personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.

  1. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni degli art. 56 e 57 del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
  3. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato posto alle dipendenze funzionali del Direttore dell'Ente Parco.
  4. Il Presidente, su proposta del Direttore, conferisce ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.
  5. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

Art. 28 - Corsi di formazione professionale - 1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

  1. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco.

Art. 29 - Azioni di tutela - 1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al direttore ed ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

 

TITOLO IV - strumenti di gestione ed organizzazione del parco

Art. 30 - Regolamento del Parco - 1. Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, numero 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il Regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione Puglia, sentita la Consulta e previo parere degli Enti Locali interessati e da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

  1. Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
  2. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua applicazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 31 - Piano per il Parco - 1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 che viene inviato alla Regione Puglia per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati.

  1. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, dei Comuni, della Comunità Montana del Gargano, della Comunità del Parco, della Provincia e della Regione Puglia: in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
  2. Di tale disposizione è data notizia sul B.U.R. Puglia e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
  3. Entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione di Consiglio Direttivo, il proprio parere.
  4. Entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione Puglia si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'art. 12, della legge n. 394/91.
  5. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della Legge 394/91.
  6. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
  7. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Puglia ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
  8. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 32 - Nulla osta - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della Legge n. 394/91.

Art. 33 - Piano Pluriennale Economico e Sociale - 1. La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

  1. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è adottato dalla Regione Puglia ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2 della Legge n. 394/91.
  2. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge n. 394/91.
  3. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio Direttivo del Parco e Regione Puglia, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
  4. Il Piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi - 1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

  1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
  2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica; l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvi-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della Legge n. 394/91.
  3. Il regolamento di cui all'art. 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Art. 35 - Entrate dell'Ente Parco - 1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:

  1. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  2. i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
  3. i contributi di altri Enti Pubblici;
  4. i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
  5. i lasciti, le donazioni e le organizzazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. gli eventuali redditi patrimoniali;
  7. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'art. 4 del presente statuto;
  8. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
  9. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  10. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 36 - Accordi di programma - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di altri programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

  1. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente.
  3. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 37 - Aree contigue - 1. Per il conseguimento di cui all'art. 32 della legge 394/91 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari all'intesa.

  1. L'Ente Parco partecipa con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

 

TITOLO V - partecipazione dei cittadini

Art. 38 - Caratteristiche della Partecipazione - 1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei Cittadini alla formazione delle decisioni dell'Amministrazione dell'Ente Parco.

  1. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente Titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 39 - Consultazione - 1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi diffusi.

Art. 40 - Istanze, Petizioni e Proposte - 1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai Cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

  1. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
  2. Mediante le istanze i Cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
  3. Mediante le petizioni i Cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
  4. Mediante le proposte i Cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
  5. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 38, comma 2.

Art. 41 - Pubblicità degli Atti - 1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.

  1. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
  2. Il Direttore provvede a ché che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
  3. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
  4. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
  5. E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

 

TITOLO VI - revisione dello statuto

Art. 42 - Modalità di Revisione - 1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3.




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