IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Maiella - Statuto (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 30 ottobre 1998) TITOLO I: principi generali Art. 1 - Natura Giuridica - 1 - L'Ente Parco Nazionale della Maiella, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente. 2 - Le sedi legale ed amministrativa definite saranno fissate dal Consiglio Direttivo. 3 - All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 20 ed è inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge. 4 - L'Ente Parco potrà avere uffici periferici nei limiti definiti dal bilancio. Art. 2 - Competenza territoriale - 1 - L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, nei limiti previsti dalla norma stessa. 2 - Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione delle competenze territoriali dell'Ente Parco. Art. 3 - Finalità - 1 - L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale: - a) - tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta; - b) - salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo, la copertura vegetale; - c) - favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti; - d) - promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale. 2 - L'Ente Parco assume, inoltre, tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti: - a) - ripristinare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici; - b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale; - c) - promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco. 3 - Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore di Comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco e delle Comunità Montane qualora delegate ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 97/94, dai rispettivi Comuni membri, per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e precisamente: - a) - restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; - b) - recupero dei nuclei abitativi rurali; - c) - realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; - d) - realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro-silvo-pastorali); - e) - promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco; - f) - interventi nel settore dell'agriturismo; - g) - svolgimento di attività sportive compatibili; - h) - realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1 - L'Ente Parco, in tutti i suoi atti , si identifica con il nome di Parco Nazionale della Maiella e con il simbolo che sarà approvato dal Consiglio direttivo. 2 - Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo, e di quant'altro costituisce contenuto della privativa ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione del simbolo potrà essere fatta dal Ministro dell'Ambiente nell'esercizio delle potestà che gli appartengono. 3 - Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.
TITOLO II - organi dell'ente parco Art. 5 - Organi - 1 - Sono organi dell'Ente Parco:
2 - Gli organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. Art. 6 - Il Presidente - 1 - Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta. 2 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella seduta successiva. 3 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto. 4 - In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. 5 - Il Presidente, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opera. 6 - In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 7 - Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:
8 - Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Art. 7 - Consiglio direttivo - 1 - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dura in carica cinque anni rinnovabile, per ciascun membro, una sola volta. 2 - In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. 3 - Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo. 4 - Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni. Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo - 1 - Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 2 - Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio direttivo nella sua interezza e nella sua maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo provvede all'elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva. 3 - Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in esse adottate si applicano le norme previste agli articoli 10 e 11 del presente statuto. Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo - 1 - Il Consiglio direttivo è convocato: - a - dal Presidente; - b - su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica; - c - per deliberazione della Giunta esecutiva. 2 - Il consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente. 3 - Nei casi di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta esecutiva. 4 - L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini: a - almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; b - almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. 5 - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma o fax. 6 - Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede legale dell'Ente Parco. Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo - 1 - Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente. 3 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi. 4 - Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto. 5 - Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente della Comunità del Parco, senza diritto di voto. Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1 - Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta. 2 - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 3 - Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. 4 - I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi. Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo - 1 - Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2 - Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. L'elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18. 3 - La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1 - Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore del Parco e dal dipendente del Parco incaricato della verbalizzazione. 2 - Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo. 3 - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e le facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione. 4 - Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuale atti di annullamento da parte degli organi di controllo. Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1 - Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche. 2 - Le sedute del Consiglio direttivo sono segrete nei seguenti casi:
Art. 15 - Vice Presidente - 1 - Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed a votazione palese. 2 - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. 3 - Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. 4 - Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento. Art. 16 - Giunta Esecutiva: Composizione e competenze - 1 - La Giunta Esecutiva è così composta:
2 - Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta compete:
3 - Di ciascuna deliberazione della Giunta è data comunicazione al Consiglio direttivo. Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva - 1 - La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice Presidente, con le modalità previste dal presente articolo. L'elezione della Giunta esecutiva avviene in seduta pubblica a votazione palese estesa a due nominativi. 2 - Per l'elezione della Giunta esecutiva è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. 3 - Nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma le votazioni si ripetono con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta sono eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti. 4 - I membri della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni. Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva - 1 - La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore. 2 - Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione. 3 - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma o fax. 4 - In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, la Giunta esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente. Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1 - Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente. 3 - La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta. 4 - I membri della Giunta esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti. 5 - Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti. 6 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 7 - Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa. Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva - Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si procede con le modalità del precedente articolo 13. Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva - 1 - Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componenti la Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 16 e 17. 2 - Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva. 3 - In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Consiglio direttivo. Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici. Art. 23 - Comunità del Parco - 1 - La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Comunità montane e dai Presidenti delle Regioni e delle Provincie interessate. 2 - La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. 3 - La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni - 1 - La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
2 - I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Art. 25 - Indennità e gettone di presenza - 1 - Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta esecutiva, ai Componenti il Consiglio direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, le indennità di carica nonché i gettoni di presenza per ogni seduta cui partecipano, entrambi su indicazione del Ministero dell'Ambiente previo assenso del Ministero del Tesoro. 2 - Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente, nonché i rimborsi spese per incarichi conferiti dall'Ente Parco. 3 - Ai componenti di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 394/91 e dei componenti delle commissioni di lavoro di cui al presente statuto non facenti parte del Consiglio Direttivo, sarà corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo stesso. TITOLO III - ordinamento del personale Art. 26 - Direttore - 1 - Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2 - Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
3 - Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dall'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente. Art. 27 - Personale - 1 - Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice- direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato scelto dal Direttore. 2 - La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato; nell'esercizio di tale funzione il contingente del Corpo medesimo è posto alle dipendenze funzionali del Direttore. 3 - Per particolari e motivate esigenze, il Presidente, su proposta del Direttore, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente - previa accettazioni di questi ultimi - in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. 4 - Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento. 5 - In relazione a problemi specifici nei settori di attività del Ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti, l'Ente Parco può avvalersi di consulenti secondo l'art. 7 del DLgs 23 febbraio 1993 n° 29. Art. 28 - Corsi di formazione professionale - 1 - L'Ente Parco partecipa al miglioramento delle professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate. 2 - L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco. Art. 29 - Azioni di tutela - L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.
TITOLO IV - strumenti di gestione ed organizzazione del parco Art. 30 - Regolamento del Parco - 1 - Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano del Parco: il Regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione sentita la Consulta e previo parere degli Enti locali interessati e da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. 2 - Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione. 3 - Le modifiche al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2. Art. 31 - Piano per il Parco - 1 - Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispone il Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che viene inviato alla Regione Abruzzo per essere adottato sentiti gli Enti locali interessati. 2 - Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 3 - Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco, esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere. 4 - Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al comma 3, la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano del Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 5 - Il Piano per il Parco ha effetto di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i Piani Paesaggistici, i Piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 6 - Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati. 7 - Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni. Art. 32 - Nulla Osta - 1 - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 33 - Piano pluriennale economico sociale - 1 - La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. 2 - Il Piano pluriennale economico e sociale è adottato dalle Regioni ed approvato nei modi e con le forme di cui dall'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3 - I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4 - In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Ente Parco e Regione, la questione del Piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri. 5 - Il Piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni. Art. 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi - 1 - L'ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquistarli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti. 2 - L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre, n. 394. 3 - Il Regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbano comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento Art. 35 - Entrate dell'Ente - Costituisco entrate del Parco:
Art. 36 - Accordi di programma - 1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2 - Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 3 - L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva. 4 - Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati. Art. 37 - Aree contigue - 1 - Per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco di cui all'art. 32 della legge 394/91 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari all'intesa. 2 - L'Ente Parco partecipa con proposte ed interventi tecnici ed economici con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1. TITOLO V - partecipazione dei cittadini Art. 38 - Caratteristiche della partecipazione - 1 - L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione. 2 - Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione. Art. 39 - Consultazione - L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi. Art. 40 - Istanze, petizioni e proposte - 1 - L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta. 2 - L'Ente Parco, tramite il Presidente, ovvero la Giunta esecutiva, esprime per iscritto, entro sessanta giorni, le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa. 3 - Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco. 4 - Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità. 5 - Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici. 6 - Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 38. Art. 41 - Pubblicità degli atti - 1 - Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto. 2 - La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. 3 - Il Direttore o persona da lui delegata provvede acchè gli atti vengano affissi e certifica l'eventuale pubblicazione. 4 - Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. 5 - L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubbliche le proprie attività amministrative. 6 - La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione i documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti. TITOLO VI - disposizioni transitorie Art. 42 - Modalità di revisione - 1 - La revisione totale o parziale del presente statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'articolo 11 comma 3. 2 - Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione. Art. 43 - Disposizioni Finali - Per tutto quanto non previsto o diversamente disciplinato nel presente statuto valgono le norme della legislazione vigente. |