IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Statuto
(Approvato dalla Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente il 28 luglio 1997)




TITOLO 1 - disposizioni generali

Art. 1 - Natura giuridica dell'Ente Parco - 1. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato Ente Parco, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Visso (MC).

3. L'Ente Parco, istituito con DPR 6 agosto 1993, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1993, è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, ed è inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2 - Competenza territoriale - 1. L'Ente Parco esercita le proprie competenze sul territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, così come delimitato dalla perimetrazione definitiva riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e in copia conforme presso la Regione Marche, la Regione Umbria e la propria sede.

2. Eventuali modificazioni apportate alla perimetrazione ai sensi della legislazione vigente comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità dell'Ente Parco - 1. L'Ente Parco garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e promuove conseguentemente lo sviluppo sostenibile dellelare un contratto di diritto privato o avvalersi dell'istituto del comando di cui al comma precedente. vicole, zootecniche, forestali e artigianali, e promuovendo lo sviluppo di attività integrative e turistiche compatibili con le sue finalità;

e) - promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

3. L'Ente Parco assume inoltre tra i suoi obiettivi primari:

il ripristino delle aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

l'individuazione di forme di agevolazione a favore dei privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istituzionali del Parco;

la promozione di interventi a favore delle categorie più deboli , e in particolare dei cittadini portatori di handicap, per assicurare a tutti la fruizione e la conoscenza del Parco.

4. Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco favorisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali ai privati, ai Comuni e alle Province, il cui territorio è ricompreso almeno in parte nel Parco, nonché alle Comunità montane, qualora delegate dai suddetti Comuni, per la realizzazione di interventi all'interno del territorio del Parco con particolare riferimento ai seguenti:

  1. restauro dei centri storici e degli edifici di particolare valore storico e culturale;
  2. recupero dei nuclei abitativi e rurali;
  3. realizzazione di opere igieniche e idropotabli nonché di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  4. realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale dei territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
  5. promozione di attività culturali nei settori di interesse del Parco;
  6. interventi in materia di agriturismo;
  7. svolgimento di attività sportive compatibili;
  8. realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome Parco Nazionale dei Monti Sibillini e con l'emblema approvato dal Consiglio direttivo.

2. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

3. Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino adeguati requisiti di qualità e che contribuiscano a realizzare le finalità istituzionali del Parco.

Art. 5 - Programmazione - 1. L'Ente Parco assume la programmazione come metodo di realizzazione delle proprie finalità istituzionali e di determinazione delle linee di indirizzo e di coordinamento nonché di gestione degli interventi sul proprio territorio.

2. A tale scopo promuove la partecipazione e la collaborazione delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni Marche e Umbria anche nel quadro delineato dall'Unione Europea.

Art. 6 - Principio di trasparenza e forme di partecipazione - l. L'Ente Parco svolge la propria azione e articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza, garantendo la partecipazione degli enti locali.

2. La partecipazione potrà essere realizzata anche mediante forme di rappresentanza diretta delle popolazioni interessate, secondo modalità e limiti da stabilirsi con apposito regolamento.

3. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni.

4. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.

5. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni e in generale ai soggetti collettivi il diritto di istanza, petizione e proposta.

6. L'Ente Parco esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni istanza, petizione e proposta. Tale termine può essere prorogato per un eguale periodo ove lo richiedano esigenze istruttorie.

7. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

8. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

9. Mediante le proposte i cittadini possono richiedere l'adozione di atti specifici da parte degli organi dell'Ente Parco.

10. Le modalità di funzionamento degli istituti della partecipazione sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Enti locali e Comunanze agrarie - l. L'Ente Parco, al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni residenti nel territorio del Parco, promuove la collaborazione con gli Enti locali.

2. L'Ente Parco riconosce e valorizza il ruolo delle Comunanze agrarie nella conservazione di un corretto rapporto tra uomo e ambiente.

Art. 8 - Scuola e istituzioni scientifiche - 1. Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Ente Parco privilegia le iniziative formative e culturali, favorisce e promuove attività didattiche, di educazione ambientale, di studio e di ricerca, instaurando rapporti con le scuole e le istituzioni scientifiche, con particolare riguardo a quelle operanti nel territorio del Parco e alle Università degli Studi che hanno sede nelle province il cui territorio è ricompreso nel Parco.

Art. 9 - Associazioni ambientalistiche - l. L'Ente Parco riconosce alle associazioni ambientalistiche, di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, un particolare ruolo nella diffusione della cultura ambientalistica nonché un ruolo propositivo nella programmazione delle proprie iniziative, anche mediante il coinvolgimento delle strutture scientifiche espresse dalle associazioni medesime.

Art. 1 - Promozione del lavoro e delle iniziative economiche e sociali - l. L'Ente Parco, riconoscendo come elementi integranti il proprio patrimonio naturale anche la cultura e le identità delle comunità locali, adotta iniziative volte alla promozione del lavoro e al sostegno dell'occupazione, in particolare di quella dei residenti, favorendone la qualificazione e la riqualificazione professionale.

2. L'Ente Parco favorisce nel proprio territorio le iniziative degli Enti locali, delle Comunanze agrarie, delle cooperative, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientalistiche nonché dei privati che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

3. In particolare l'Ente Parco promuove l'istituzione di strutture, gestite da cooperative o da associazioni di residenti, che permettano la partecipazione delle popolazioni alla vita del Parco, svolgano un ruolo di animazione allo sviluppo culturale, sociale ed economico, offrano servizi funzionali alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

 

TITOLO II - organi istituzionali

Art. 11 - Organi dell'Ente Parco - 1. Sono organi dell'Ente Parco il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei conti e la Comunità del Parco.

2. Gli organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta .

Art. 12 - Presidente - 1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.

3. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

4. In qualità di legale rappresentante nell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti gíurisdizionali di qualsiasi natura e tipo e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni necessari alla tutela degli interessi del Parco.

5. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

6. In caso dì non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui all'art. 27, comma 2, 3, 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.

7. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:

a) - definisce gli obiettivi e i programmi da attuare;

b) - assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie, iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.

8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

9. 1 provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.

Art. 13 - Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti nominati secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore e possono essere invitati, sempre senza diritto di voto, il Presidente e il Vice-Presidente della Comunità del Parco o, in assenza di entrambi, un loro delegato.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del Consigliere sostituito.

4. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.

5. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

6. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio direttivo - l. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e gestionale dell'Ente Parco e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva dell'Ente Parco improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità dì cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi della legge 7 aprile 1990, n. 241, e delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. In particolare il Consiglio direttivo:

  1. elabora lo Statuto e le sue modifiche;
  2. elegge al proprio interno il Vice-Presidente e la Giunta esecutiva;
  3. revoca, con deliberazione motivata, uno o più componenti della Giunta esecutiva;
  4. nomina le commissioni di lavoro, i comitati di consulenza e i singoli consulenti necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente Parco, così come previsto dall'art. 9, comma 15, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  5. esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  6. predispone il Piano per il Parco da sottoporre all'approvazione delle Regioni Marche e Umbria ed esprime parere sulle osservazioni scritte ad esso relative, così come previsto dall'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  7. adotta il Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Ambiente;
  8. adotta il regolamento di contabilità, dei contratti e delle convenzioni da sottoporre all'approvazione dei Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Ambiente;
  9. adotta il regolamento del personale;
  10. approva il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e la partecipazione;
  11. delibera i bilanci annuali e le loro variazioni e assestamenti, nonché il conto consuntivo;
  12. delibera la proposta di pianta organica da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Ambiente nonché le sue revisioni;
  13. delibera nella prima seduta utile sulla ratifica degli atti emessi dal Presidente in via d'urgenza;
  14. delibera in ordine a espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
  15. delibera sulle istanze per la liquidazione degli usi civici;
  16. delibera i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al successivo art. 50;
  17. delibera su impegni di spesa per importi superiori a lire cinquanta milioni non ricompresi nei programmi di intervento già approvati dall'Ente Parco;
  18. approva l'emblema del Parco;
  19. delibera, qualora lo ritenga opportuno e necessario, l'intervento dell'Ente Parco nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco nonché l'intervento in giudizio per l'annullamento di atti lesivi delle finalità istitutive del Parco;
  20. assume ogni altro provvedimento a esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta esecutiva o dal Presidente.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio direttivo - l. Il Consiglio direttivo è convocato:

  1. dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;
  2. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno;
  3. per deliberazione della Giunta esecutiva con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta o tra i componenti della Giunta esecutiva.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio direttivo nei seguenti termini:

almeno otto giorni prima di quello stabilito per la seduta;

almeno ventiquattro ore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata, a mezzo telegramma o mediante fax al numero indicato per iscritto dal destinatario.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Art. 16 - Validità delle sedute del Consiglio direttivo - l. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente. In caso di contestuale assenza o di impedimento dei Presidente e del Vice-Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

  1. i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
  2. coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.

Art. 17 - Adozione delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese, tranne i casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui siano richieste altre maggioranze. In caso dì parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per i seguenti provvedimenti:

  1. adozione del Piano per il Parco e del Regolamento;
  2. parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale;
  3. approvazione dei regolamenti;
  4. proposta di pianta organica;
  5. revisione dello Statuto.

3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 18 - Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede la seduta, e dal verbalizzante.

2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle altre prescrizioni normative che regolano la materia.

4. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente Parco per 15 giorni consecutivi decorsi i quali diventano esecutive. Nei casi di urgenza esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 19 - Vice-Presidente - 1. Il Vice-Presidente fa parte di diritto della Giunta esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

2. Egli viene eletto, all'interno del Consiglio direttivo, a maggioranza dei Consiglieri in carica con votazione segreta.

3. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza la votazione si ripete nella seduta successiva. In caso ancora negativo è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

Art. 20 - Giunta esecutiva: composizione, competenze e funzionamento - 1. La Giunta esecutiva, nominata dal Consiglio direttivo, è così composta:

  1. il Presidente;
  2. il Vice-Presidente;
  3. tre componenti eletti dal Consiglio direttivo al proprio interno.

2. Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa senza diritto di voto il Direttore.

3. Alla Giunta esecutiva compete:

  1. la formulazione con proprio atto delle proposte che intende sottoporre al Consiglio direttivo;
  2. la cura della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  3. l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio direttivo;
  4. l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio direttivo;
  5. l'adozione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio direttivo.

4. Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione a tutti i componenti del Consiglio direttivo.

5. Il funzionamento della Giunta esecutiva è disciplinato da regolamento da essa adottato e sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 21 - Elezione dei componenti della Giunta esecutiva - 1. L'elezione dei tre componenti della Giunta esecutiva avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due nominativi. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

2. 1 componenti della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia con apposita mozione votata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di sfiducia, il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 22 - Convocazione della Giunta esecutiva - 1. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti entro dieci giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

3. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

4. L'avviso di convocazione viene effettuato secondo le modalità di cui al precedente art. 15, comma 5.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice-Presidente.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente la Giunta esecutiva è presieduta dal componente più anziano di età.

3. La Giunta esecutiva delibera con votazione palese. La proposta di deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si applica la regola di cui al comma precedente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 24 - Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva - l. Per quanto attiene alla verbalizzazione, al controllo e alla esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva si applicano le norme di cui al precedente art. 18.

Art. 25 - Cessazione dalle funzioni dei componenti della Giunta esecutiva - 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di un componente della Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio direttivo provvede alla nuova nomina con le modalità di cui agli artt. 19 e 21.

2. La cessazione dalle funzioni di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza della Giunta esecutiva. In tal caso le sue funzioni sono assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti - l. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo e contabile sugli atti secondo le norme vigenti e sulla base del regolamento di contabilità dell'Ente Parco.

2. In particolare il Collegio dei Revisori:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e contabile dell'Ente Parco;
  2. esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi, formulando gli eventuali rilievi.

Art. 27 - Comunità del Parco - l. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Regioni Umbria e Marche, dai Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, Macerata e Perugia, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane i cui territori sono ricompresi nei confini del Parco.

2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

3. Gli atti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.

4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

5. Il funzionamento della Comunità del Parco è disciplinato da regolamento da essa adottato e sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo.

6. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 28 - Attribuzioni della Comunità del Parco - 1. La Comunità del Parco:

  1. designa, con voto limitato a tre , cinque rappresentanti in seno al Consiglio direttivo;
  2. delibera il Piano pluriennale economico e sociale, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, e lo sottopone all'approvazione delle Regioni Marche e Umbria;
  3. adotta il proprio regolamento interno;
  4. esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
  5. esprime parere obbligatorio sul Piano per il Parco;
  6. esprime parere obbligatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  7. esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
  8. vigila sull'attuazione del Piano pluriennale economico e sociale.

2. I pareri della Comunità del Parco sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 - Indennità e gettoni di presenza - 1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'Ente Parco, ai membri della Giunta esecutiva, ai componenti del Consiglio direttivo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti nonché ai componenti del comitato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spettano, oltre alle indennità di missione e ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dipendenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente.

2. Ai componenti degli organi di cui all'art. 11 spetta comunque, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al precedente comma 1.

3. Eguale gettone di presenza, oltre all'indennità di missione e al rimborso spese, spetta ai componenti del comitato di cui al primo comma.

4. Eguale gettone di presenza, oltre al rimborso spese, spetta ai componenti delle commissioni di lavoro nominate ai sensi del precedente art. 14, comma 2, lettera d), qualora la loro partecipazione non rientri nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Ente Parco.

5. Non è consentito cumulare più gettoni di presenza in una stessa giornata.

 

TITOLO III - rapporti isituzionali

Art. 30 - Rapporti con organi statali - l. L'Ente Parco:

  1. sottopone ad approvazione del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro il bilancio preventivo e consuntivo e il regolamento di contabilità, contratti e convenzioni;
  2. sottopone il proprio Statuto al Ministro dell'Ambiente, che lo approva d'intesa con le Regioni Marche e Umbria;
  3. sottopone la propria pianta organica all'approvazione del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro e con il Ministro della Funzione Pubblica;
  4. sottopone il Regolamento del Parco al Ministro dell'Ambiente, il quale lo approva sentita la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n.394, e previo parere degli Enti locali interessati ai sensi dell'art. 11, comma 6, della stessa legge.

Art. 31 - Rapporti con le Regioni - 1. L'Ente Parco sottopone il Piano per il Parco alle Regioni Marche e Umbria, le quali, d'intesa con l'Ente Parco e, in relazione alle aree di cui al punto d) dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa anche con i Comuni interessati, emanano il provvedimento di approvazione.

2. L'Ente Parco sottopone all'approvazione delle Regioni Marche e Umbria il Piano pluriennale economico e sociale.

3. L'Ente Parco può avvalersi di un ufficio di piano e di programmazione cui partecipano funzionari qualificati designati dalle Regioni Marche e Umbria.

Art. 32 - Aree contigue - 1. Al fine di assicurare la conservazione dei valori esistenti nel Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con le Regioni Marche e Umbria per la individuazione e la definizione delle aree contigue al Parco di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'Ente Parco partecipa altresì con le Regioni Marche e Umbria e con gli Enti locali interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue.

 

TITOLO IV - organizzazione degli uffici e del personale

Art. 33 - Organizzazione degli uffici - 1. L'organizzazione generale degli uffici dell'Ente Parco è stabilita con apposito regolamento.

2. Detta organizzazione è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze degli insediamenti antropici, a principi di funzionalità ed economicità di gestione, unitamente a quelli di professionalità e responsabilità.

3. Per la disciplina dell'organizzazione degli uffici e del personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. L'organizzazione dell'Ente Parco è ordinata secondo i seguenti criteri:

  1. previsione di un Direttore ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  2. articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni amministrative, tecniche e contabili;
  3. collegamento delle attività degli uffici e dovere di comunicazione interna ed esterna;
  4. trasparenza, per garantire il diritto all'informazione dei cittadini;
  5. responsabilità e collaborazione di tutto il personale.

5. Il personale dell'Ente Parco previsto dalla pianta organica risponde della sua attività al Direttore.

Art. 34 - Pianta organica - l. La pianta organica, commisurata alle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale, è adottata dal Consiglio direttivo e approvata con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro e con il Ministro della Funzione Pubblica.

Art. 35 - Direttore del Parco - 1. Il Direttore del Parco è nominato secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Egli è responsabile della gestione del Parco nell'ambito delle direttive impartite dagli organi dell'Ente Parco.

3. In particolare:

  1. dirige il personale dell'Ente Parco adottando i relativi atti di gestione, ivi incluse le relazioni sindacali, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente;
  2. formula agli organi competenti dell'Ente Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  3. adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione di programmi dell'Ente Parco, compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
  4. esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
  5. svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e ne sottoscrive con il Presidente gli atti deliberativi.

4. Il Direttore dirige e coordina l'attività di sorveglianza svolta dal Corpo forestale dello Stato, che dipende funzionalmente dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 36 - Personale - 1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata e assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore. In tale ambito le funzioni di vice - direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.

2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma rimane disciplinata dalle disposizioni degli artt. 56 e 57 del D.lvo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.

4. Per il conseguimento delle finalità istituzionali del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale, nel rispetto della normativa vigente e utilizzando le disposizioni per le zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

5. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente Parco a cui non può provvedersi con i dipendenti, il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di consulenti cui affidare collaborazioni di natura scientifica o professionale mediante convenzioni a termine. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi, ove previsti, dei rispettivi consigli o ordini professionali.

Art. 37 - Corsi di formazione professionale - l. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

2. L'Ente Parco organizza, d'intesa con le Regioni Marche e Umbria, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guide del Parco.

3. L'Ente Parco può altresì organizzare corsi di formazione finalizzati alla promozione di attività e iniziative di cui al precedente art. 10.

Art. 38 - Sorveglianza - l. La sorveglianza del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è esercitata dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato addetto alla sorveglianza dipende funzionalmente dall'Ente Parco e per l'attività svolta risponde al Direttore del Parco.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere affidate dal Presidente, su proposta del Direttore, particolari mansioni in aggiunta alle funzioni di sorveglianza. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente Parco, salvo che non comportino lavoro eccedente l'orario di servizio, che dà luogo al connesso trattamento economico, o comprovati costi aggiuntivi.

4. Per particolari e motivate esigenze il Presidente, su proposta del Direttore, può conferire poteri di sorveglianza a tempo determinato a dipendenti dell'Ente Parco in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.

Art. 39 - Azioni di tutela - 1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai componenti degli organi, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimentí giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente Parco e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

 

TITOLO V - strumenti di gestione e di organizzazione

Art. 40 - Regolamento del Parco - 1. Il Consiglio direttivo adotta il Regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco.

2. Il Regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con le Regioni Marche e Umbria, sentita la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e previo parere degli Enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti e alle previsioni del Regolamento. Decorso tale termine le disposizione del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, il quale è tenuto alla loro applicazione.

4. Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 3.

5. Il Regolamento può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 41 - Piano per il Parco - 1. Il Consiglio direttivo predispone il Piano per il Parco, previsto dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che tutela i valori naturali e ambientali del Parco.

2. Entro quattro mesi dalla predisposizione il Piano è adottato dalle Regioni Marche e Umbria, sentiti gli Enti locali.

3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità montane del Parco oltre che presso la sede delle Regioni Marche e Umbria. In tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime il proprio parere entro trenta giorni con deliberazione del Consiglio direttivo.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al comma 4 la Regione si pronuncia in merito e approva il Piano, previe le intese di cui all'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 5, della stessa legge.

7. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce a ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il Piano è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Marche e Umbria ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.

9. Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

10. Il Piano può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 42 - Nulla osta - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato a un apposito comitato ai sensi dell'art. 13, comma 3, della stessa legge.

Art. 43 - Piano pluriennale economico e sociale - 1. La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

2. Il Piano è approvato nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della stessa legge.

4. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri organi dell'Ente Parco e Regioni, la questione è rimessa a una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.

5. Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

6. Il Piano può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 44 - Acquisti, espropriazioni e indennizzi - 1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli anche mediante espropriazione o esercizio dei diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

2. L'Ente Parco provvede a indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente Parco provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvopastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Regolamento di cui all'art. 40 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del danno.

Art. 45 - Accordi di programma - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, nel caso di competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi o ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma precedente il Presidente, o un suo delegato, può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazione interessate.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, o dal suo delegato, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.

 

TITOLO VI - finanza e contabilità

Art. 46 - Entrate dell'Ente Parco e agevolazioni fiscali - l. La legge riconosce all'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello Stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza dell'Ente Parco è costituita da:

  1. contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  2. contributi delle Regioni e degli Enti locali interessati al territorio del Parco;
  3. contributi di altri enti pubblici;
  4. contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
  5. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
  6. eventuali redditi patrimoniali;
  7. canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
  8. proventi delle attività commerciali e promozionali;
  9. proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  10. ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.

3. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 47 - Bilancio e conto consuntivo - l. Il Consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.

4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta esecutiva che espone i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 48 - Autonomia privata - 1. L'Ente Parco:

  1. stipula contratti dai quali possono derivare entrate e spese, secondo le modalità previste dal proprio regolamento di contabilità;
  2. stipula convenzioni con enti pubblici o privati, con cooperative, con persone fisiche per assicurare la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza nonché la realizzazione di opere e la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito delle sue competenze;
  3. stipula convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;
  4. stipula convenzioni per concedere a servizi e a prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo;
  5. partecipa ad accordi di programma per opere che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici;
  6. partecipa a conferenze di servizi con enti pubblici per il coordinamento di interventi;
  7. promuove ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni del Parco.

2. L'Ente Parco può promuovere o aderire a forme di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, in Italia e all'estero, per studi, ricerche e iniziative di comune interesse.

Art. 49 - Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni - 1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissati dalle leggi dello Stato, e della normativa dell'Unione Europea, l'Ente Parco adotta un proprio regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.

2. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti saranno disciplinate nel regolamento di contabilità.

3. Gli incarichi di consulenza anche professionali d'importo superiore a quanto fissato dal regolamento di contabilità, per l'assegnazione dei quali non è previsto dalla legge una specifica procedura, devono essere preceduti da una valutazione comparata delle proposte e dei curricula di almeno tre soggetti individuati dalla Giunta esecutiva.

4. Gli incarichi di consulenza a docenti universitari non sono soggetti a gara qualora essi siano ricompresi nell'ambito di una convenzione generale con l'Università o con centri pubblici di ricerca e a condizione che la convenzione preveda la relativa copertura finanziaria.

Art. 50 - Contributi - 1. La concessione di contributi. sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione da parte del Consiglio direttivo dei criteri e delle modalità di erogazione.

 

TITOLO VII - pubblicita' e diritto di accesso

Art. 51 - Pubblicità - 1. L'Ente Parco applica i principi di trasparenza e di pubblicità dei suoi atti all'interno e all'esterno delle proprie strutture, garantendo l'accessibilità e l'integralità delle informazioni secondo quanto previsto dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A tal fine l'Ente Parco si dota di un Albo pretorio, nel quale vengono affisse le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, i provvedimenti di competenza del Presidente nonché gli altri atti e avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti.

3. L'affissione deve avvenire entro venti giorni dall'adozione dell'atto e avere la durata di quindici giorni consecutivi, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della legge 6 dicembre, n.394, e salvi i casi d'urgenza e gli altri termini legislativamente previsti.

4. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità i cittadini e rendere effettivamente pubblica la propria attività amministrativa.

Art. 52 - Diritto d'accesso - l. Gli atti dell'Ente Parco devono essere accessibili a tutti i cittadini ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione legislativa e regolamentare e di quelli per i quali l'accesso possa essere fonte di gravi pregiudizi.

2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

TITOLO VIII - disposizioni finali e transitorie

Art. 53 - Revisione dello Statuto - 1. La revisione parziale o totale del presente Statuto è approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le modifiche statutarie sono soggette alla stessa procedura prevista dalla legge per l'adozione.

Art. 54 - Norma transitoria - 1. In attesa dell'approvazione della pianta organica e fino al completamento degli organici, l'Ente Parco può conferire incarichi individuali a esperti con le modalità e i contenuti di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, oppure acquisendo le stesse professionalità mediante l'istituto del comando di personale di altri enti del settore pubblico.

2. Fino a quando il Ministro dell'Ambiente non abbia proceduto alla nomina del Direttore previo concorso ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo, per lo svolgimento delle relative funzioni, può stipulare un contratto di diritto privato o avvalersi dell'istituto del comando di cui al comma precedente.




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