IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Val Grande - Regolamento del Parco (Deliberazione del Consiglio direttivo del mese di giugno 1999) CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Efficacia CAPO II - EDILIZIA Art. 3 - Tipologie edilizie e modalità costruttive Art. 4 - Comitato tecnico Art. 5 - Allegati ai progetti CAPO III - FRUIZIONE Art. 6 - Attività artigianali e commerciali Art. 7 - Attività di servizio Art. 8 - Attività agro-silvo-pastorali e usi civici Art. 9 - Accesso e circolazione del pubblico Art. 10 - Soggiorno Art. 11 - Attività sportive, ricreative ed educative Art. 12 - Attività di ricerca scientifica e biosanitaria Art. 13 - Limiti alle emissioni sonore e luminose Art. 14 - Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo Art. 15 - Accessibilità per disabili Art. 16 - Divieti e deroghe. CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto - Il presente Regolamento, formato ai sensi dell'art. 11, L. 6 dicembre 1991 n. 394, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande, in armonia con le disposizioni del Piano del Parco. Art. 2 - Efficacia - I. Le presenti norme sono prescrittive. II. Per quanto disciplinato dal Regolamento, a decorrere dall'acquisizione di efficacia ai sensi dell'art. 12, VI comma, L. 6 dicembre 1991 n. 394, le norme contenute nel Capo III del Piano del Parco perdono il valore prescrittivo ad esse attribuito dall'art. 6, punto IV., delle NdA del Piano medesimo ed acquistano carattere programmatico e di indirizzo, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, punto II.. CAPO II - EDILIZIA Art. 3 - Tipologie edilizie e modalità costruttive. - I. Tipologia e modalità costruttive di opere e manufatti sono stabilite dalle norme di attuazione del Piano del Parco. Art. 4 - Comitato Tecnico - I. L'esame delle richieste di nulla osta per interventi, impianti ed opere all'interno del Parco può essere affidato dal Consiglio direttivo ad apposito Comi-tato, ai sensi dell'art. 13, III comma, L. 6 dicembre 1991 n. 394. II. Il Comitato di cui al punto I. è composto da tre membri, scelti con deliberazione del Consiglio direttivo d'intesa con la Comunità del Parco fra tecnici di comprovata esperienza in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale, anche con riferimento specifico al ter-ritorio del Parco Nazionale della Val Grande. III. Nella stessa deliberazione di nomina, il Consiglio direttivo stabilisce la durata in carica del Comitato e le modalità di convocazione. IV. I membri del Comitato possono essere revocati anche prima della scadenza del termine di cui al punto III. con deliberazione motivata del Consiglio direttivo. V. Ai membri del Comitato spettano le indennità e i rimborsi spese stabiliti dall'art. 25 dello Statuto del Parco. Art. 5 - Allegati ai progetti - I. Ai fini del conseguimento del nulla osta, ad ogni progetto di intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, devono essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria del lotto di intervento nel contesto dell'edificazione adiacente in scala cata-stale; b) documentazione fotografica dell'edificio con le sue pertinenze e del contesto in cui è inserito; c) rilievo attuale dell'edificio e sue pertinenze in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100; d) progetto di trasformazione in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, con evidenziate le parti oggetto di modificazione e tavole dello stato finale, senza sovrapposizioni, in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100; e) eventuali particolari costruttivi delle parti modificate e in generale, con puntuale riferi-mento alle murature, ai ballatoi e relative ringhiere nonchè agli spazi di pertinenza, con indicazione delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, in scala 1:20. II. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono inoltre documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smalti-mento delle acque nere e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei mate-riali e della manodopera sul luogo, ricercando soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili. III. Il Consiglio direttivo può prescrivere di volta in volta ulteriori adempimenti per esigen-ze di tutela. CAPO III - FRUIZIONE Art. 6 - Attività artigianali e commerciali - I. Fermo il rinvio alle norme del P.P. per la zona D3, le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle zone D4, D5, D6, conformemente alle localiz-zazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano, nonché alle previsioni dei progetti-obiettivo ap-provati ai sensi dell'art. 3, punto I, lett. d) delle NdA del Piano medesimo e degli altri e-ventualmente predisposti aventi incidenza sul settore. II. Le attività artigianali non devono essere in ogni caso rumorose o inquinanti, secondo la valutazione del Consiglio direttivo o del Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 13 L. 6 dicembre 1991, n. 394. III. Sono agevolate, anche tramite le misure di incentivazione previste dal Piano, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio del Parco, nonché le attività di artigianato locale di manutenzione e ristrutturazione edilizia secondo le tipologie tradizionali. Art. 7 - Attività di servizio - I. Si intendono per attività di servizio quelle connesse agli scopi istituzionali del Parco, quali: a) uffici, magazzini ed accessori di proprietà del Parco o comunque da questo gestiti per i propri fini; b) centri di accoglienza e informazione a cura dell'Ente Parco; c) strutture a disposizione del solo Ente Parco per servizi vari, ricerca, monitoraggio, ecc.; d) strutture per la sorveglianza. I. L'elenco di cui al punto precedente ha valore esemplificativo. II. Fermo il rinvio alle norme del P.P. per la zona D3, le attività di servizio sono consentite nelle zone B, C e D, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano nonché alle previsioni dei progetti-obiettivo approvati ai sensi dell'art. 3, punto I., lett. d) delle NdA del Piano medesimo e degli altri eventualmente predisposti aventi incidenza sul settore. Art. 8 - Attività agro-silvo-pastorali e usi civici - I. Fermo il rinvio alle norme del P.P. per la zona D3, le attività agro-silvo-pastorali sono consentite nelle zone B, C e D, conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano nonché alle previsioni dei progetti-obiettivo approvati ai sensi dell'art. 3, punto I., lett. d) delle NdA del Piano medesimo. II. Fino all'approvazione dei progetti-obiettivo specificamente previsti all'art. 19, punti I.4, III. e IV., all'art. 20, punti I.1, III.1 e V.2 delle NdA del Piano e degli altri eventualmente predisposti aventi incidenza sul settore, le norme contenute negli artt. 19 e 20 delle mede-sime NdA mantengono efficacia prescrittiva. III. E' favorita, anche con misure di incentivazione, la coltivazione con metodo biologico o ecocompatibile. IV. La raccolta di prodotti del sottobosco è consentita in conformità alle destinazioni di zona ed alle indicazioni dei progetti-obiettivo previsti dagli art. 19 e 20 delle NdA del Piano con incidenza di settore ed è ammessa a solo vantaggio della popolazione locale e previo conseguimento di tesserino di autorizzazione del Parco, con indicazione delle limitazioni. IV.1 Eventuali violazioni possono dar luogo alla sospensione, al ritiro o al mancato rinnovo dell'autorizzazione, su valutazione del Consiglio direttivo. V. I preesistenti diritti reali e di uso civico delle collettività locali sono esercitati secondo le consuetudini del luogo. V.1 Eventuali diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal commissario competente, su istanza del Parco. VI. Nelle zone B, C e D è garantita la possibilità di pascolo secondo gli usi e consuetudini locali; nelle zone C il pascolo è anche incentivato come politica di gestione territoriale. VI.1 Per monitorare e gestire l'attività di pascolo in rapporto alle esigenze di tutela il Parco predispone progetti-obiettivo ai sensi dell'art. 3, punto I, lett. d), delle norme di attuazione del Piano. Art. 9 - Accesso e circolazione del pubblico - I. Gli assi di accesso al Parco, individuati nella carta di zonizzazione, sono articolati nelle seguenti categorie: a) categoria 1: Premosello/Colloro/Colma; Rovegro/Cicogna; Strada Cadorna; b) categoria 2: Provola/Finero; Rovegro/Ompio; Pian Cavallone; c) categoria 3: Val Loana; Bassagrana/Ragozzale; Valle del Basso. I.1 Qualora gli accessi di categoria 2 e 3 perdano le attuali limitazioni, possono essere con-siderati, con motivata deliberazione del Consiglio -direttivo, di diversa categoria. II. Dai punti sopra individuati è consentito l'accesso al Parco sia pedonale che automobili-stico. III. Il transito motorizzato (auto e motoveicoli) è consentito solo sulle strade asfaltate o sistemate allo scopo e, in ogni caso, non è ammesso nelle zone A, salvo che per esigenze di soccorso e sicurezza al personale specificamente autorizzato dal Parco. IV. La sosta degli autoveicoli deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi per par-cheggio. V. L'accesso e il transito pedonale, nel rispetto delle norme vigenti, sono vietati in zona A, tranne che sui sentieri individuati dal Piano, mentre sono consentiti nelle zone B, C e D. V.1 Il Parco può normare diversamente il transito per motivate esigenze di tutela con speci-fica deliberazione del Consiglio direttivo. VI. Per esigenze di tutela o di sicurezza, il Consiglio direttivo può vietare l'accesso in de-terminati punti e zone e può in ogni caso vietarlo agli auto e motoveicoli laddove istituisca servizi di trasporto pubblico. VII. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, al seguito dei proprietari. VIII. E' vietato l'abbandono di rifiuti e di qualsiasi materiale fuori dagli appositi contenitori. Art. 10 - Soggiorno - I. Fermo il rinvio alle norme del P.P. per la zona D3, l'esercizio di attività ricettive è consentito conformemente alle localizzazioni stabilite dal Piano, e quindi: a) nelle zone B e C limitatamente a bivacchi per sosta temporanea; b) nelle zone D1 e D2 limitatamente a rifugi e bivacchi per sosta temporanea e all'agrituri-smo; c) nelle zone D4, D5, D6, D7. II. Non possono in ogni caso essere installati insediamenti turistici là dove le necessarie captazioni d'acqua possano interferire in modo significativo sulle portate dei corsi d'acqua, conformemente alle indicazioni contenute nei progetti-obiettivo aventi incidenza di settore. III. L'esercizio di attività ricettive è subordinato alla garanzia di smaltimento controllato dei rifiuti. IV. In corrispondenza degli accessi di categoria I e negli altri punti conformemente alle destinazioni ammesse dal Piano, sono installate le Porte del Parco, costituite da un insieme integrato di strutture per l'informazione generale e tecnica e la fruizione turistica del Parco. V. Altri punti di informazione sono collocati sul territorio del Parco conformemente alle localizzazioni consentite. VI. Presso i centri di cui ai punti I. e II. Viene reso disponibile materiale informativo in ordine alle zone e ai sentieri su cui è consentito il transito, alle visite guidate, alle strutture ricettive esistenti e ai posti disponibili, alle attività sportive e ricreative consentite, ai divie-ti. VII. Il campeggio è vietato al di fuori delle aree specificamente individuate e tabellate dal Parco. VII.1 E' consentito il bivacco dal tramonto all'alba per un'unica notte nei pressi degli al-peggi. VII.2 E' sempre rigorosamente vietato accendere fuochi all'aperto, al di fuori di edifici e strutture appositamente predisposte e segnalate dal Parco nei pressi dei bivacchi. Art. 11 - Attività sportive, ricreative ed educative - I. Nella zona A è vietata ogni attività sportiva. II. Nelle altre zone sono consentite le attività sportive non in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, conformemente agli indirizzi contenuti nel Capo III delle NdA del Piano e ai progetti-obiettivo aventi incidenza sul settore. II.1 Pesca. II.1.1 La pesca è vietata: - nel tratto del Rio Pianezzoli che va dal paese di Pogallo al ponte di Casale dei Galli; - nel Pian di Boit, nel tratto compreso fra i primi 50 mt. a valle ed a monte della "Valle dello Stagno"; - negli affluenti laterali di minore portata; - nei periodi e per le specie stabiliti dall'art. 13 R.D. 22.11.1914 n. 1486, o da eventuali norme modificative. II.1.2 Il Parco può stabilire di volta in volta specifici divieti o limitazioni in funzione di particolari esigenze di tutela. II.1.3 Dove consentita, la pesca deve essere esercitata previo conseguimento di tesserino di autorizzazione del Parco. II.1.4 I progetti-obiettivo indicati all'art. 20, punto V.2, delle NdA del Piano dispongono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e individuano un sistema di vigilanza che per-metta il controllo dei pescatori in entrata e in uscita, con istituzione di registri anche infor-matizzati in cui inserire le eventuali infrazioni e previsione di vari livelli di gravità, che possono dar luogo alle sanzioni della sospensione, del ritiro o del mancato rinnovo dell'au-torizzazione stessa. II.1.5 Gli stessi progetti-obiettivo individuano il numero massimo di giorni al mese in cui la pesca può essere esercitata, definiscono un numero massimo di licenze giornaliere e le quantità massime di pescato consentite. II.1.6 Il Parco predispone apposita documentazione informativa per i turisti sui corsi d'ac-qua accessibili alla pesca, sulle quantità massime e su tutte le limitazioni all'esercizio di essa. III.1 Sono in ogni caso vietati: a) l'escursionismo fuori dai sentieri tracciati in zona A; b) il volo planato e l'ascensione su roccia condotta fuori dalle aree e dai periodi autorizzati dal Consiglio direttivo; c) le attività di canoa, rafting, nuoto e simili fuori dalle zone individuate nei progetti-obiettivo redatti ai sensi dell'art. 20, punto V.2 delle NdA del Piano; d) la pesca nei corsi d'acqua individuati nei progetti-obiettivo redatti ai sensi dell'art. 20, punto V.2 delle NdA del Piano ed oltre i limiti qualitativi e quantitativi nei medesimi stabiliti; e) la caccia in tutto il territorio del Parco. IV. Il Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, con opportuni progetti-obiettivo ai sensi dell'art. 3, punto I, lett. d) delle norme di attuazione del Piano, può deter-minare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare attività escursionistiche, alpinistiche, sportive o di altro genere. V. Lungo gli itinerari di particolare interesse sono collocati pannelli esplicativi, volti a for-nire informazioni sulle caratteristiche ambientali del sito. VI. Il Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente sotto i diversi profili geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, culturale e storico, zoologico, ecc.. VII. Il Parco predispone materiale documentario concernente l'area del Parco sotto i diversi profili di cui al punto precedente, a disposizione sia presso i punti di informazione sia via rete telematica. Art. 12 - Attività di ricerca scientifica e biosanitaria - I. Le attività di ricerca sono condotte tramite convenzioni con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza, ai sensi dell'art. 3, punto I., lett. f) delle NdA del Piano. II. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente e quale supporto logisti-co per la ricerca, sarà istituito un centro permanente, con installazione di una rete di colle-gamenti e comunicazione fra i ricercatori interessati al comprensorio del Parco e fra strutture universitarie italiane e straniere. Art. 13 - Limite alle emissioni sonore e luminose - I. Nella zona A è vietato l'uso di appa-recchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttivi di emissioni luminose tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente. II. Nelle altre zone, l'uso degli apparecchi di cui al punto precedente nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono in ogni caso avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente, con riferimento sia alle persone che alla fauna. III. Sono esclusi dai divieti di cui ai punti I. e II. gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, per esigenze di sorveglianza e di soccorso. IV. Non è consentito l'esercizio di attività artigianali rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge e verificati dagli organi competenti. V. E' fatto salvo l'utilizzo di attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali (trattori, ecc.). VI. l'Ente Parco predisporrà eventuali progetti-obiettivo ai sensi dell'art. 3, punto I, lett. d), delle norme di attuazione del Piano, qualora se ne ravvisasse la necessità, per regolarne l'uso senza pregiudizio per la fauna e per l'ambiente. Art. 14 - Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, comu-nità terapeutiche e servizio civile alternativo - I. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impe-gnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche ai sensi dell'art. 3, punto I. lett. a) delle NdA del Piano. II. Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza del Parco e compatibil-mente con le esigenze di specifica competenza tecnica, si avvale inoltre delle attività deri-vanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di co-munità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile. Art. 15 - Accessibilità per disabili - I. La fruizione del Parco anche da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita con la sistemazione di una rete di sentieri dolci e dotati delle necessarie attrezzature. II. Negli spazi per parcheggio deve essere garantita la riserva di posti per disabili, nella misura di legge o in quella superiore stabilita dal Consiglio direttivo. III. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici che ospitano i servizi e le attività connesse agli scopi essenziali del Parco, con parti-colare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili. Art. 16 - Divieti e deroghe - I. Sono vietate le attività e le opere che possono compromette-re la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. II. Sono in particolare attività vietate: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie di animali, salvo prelievi faunistici e abbattimenti selettivi specificamente autorizzati dal Parco e conformi agli indirizzi contenuti nel Capo III delle NdA del Piano e ai progetti-obiettivo previsti dalle norme del medesimo Capo III, da parte di personale del Parco o a cura di esso; qualo-ra il personale autorizzato ad interventi di abbattimento selettivo non sia costituito da tecni-ci professionisti, l'Ente Parco provvederà ad una formazione specifica, con selezione prio-ritaria fra i residenti nei Comuni del Parco. b) la raccolta e il danneggiamento delle specie di vegetali, salvo per le ordinarie esi-genze delle attività agro-silvo-pastorali dove ammesse, o salvo che nell'ambito di interventi specificamente autorizzati o gestiti dal personale del Parco e volti al recupero di condizioni equilibrio conformemente agli indirizzi contenuti nel Capo III delle NdA del Piano e ai progetti-obiettivo previsti dalle norme del medesimo Capo III; c) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee o alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche, che comunque privilegeranno la scelta di razze tipiche, nonché l'introduzione di organismi geneticamente modificati ed in generale gli interventi di rein-troduzione o gestione, salvo che nell'ambito di programmi di reintroduzione specificamente autorizzati, gestiti dal personale del Parco o da questo autorizzati e conformi agli indirizzi conformi agli indirizzi contenuti nel Capo III delle NdA del Piano nonché ai progetti-obiettivo previsti dalle norme del medesimo Capo III; sono rigorosamente vietati gli inter-venti di immissione di ittiofauna, a qualunque stadio di sviluppo, che non siano espressa-mente autorizzati dall'Ente Parco. d) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere, discariche, nonché l'asportazione di mine-rali salvo che per esigenze di ricerca specificamente autorizzate; e) l'accensione di fuochi all'aperto, salvo che: per esigenze di ordinaria conduzione di attività agro-silvo-pastorali (es. bruciamento di sterpaglia), nei cortili privati (es. per barbecue) e negli altri punti in cui è espressamente consentito, purché effettuata in condi-zioni di assoluta sicurezza, con la presenza degli interessati fino al completo spegnimento e con dotazione delle necessarie attrezzature per il caso di incendio; f) modificare il regime delle acque, salvo che su specifica autorizzazione del Parco per eccezionali esigenze che dovessero imporsi a seguito di dissesti idrogeologici o per gli interventi indispensabili effettuati da soggetti pubblici o privati connessi con l'attività agri-cola e zootecnica e con la gestione della risorsa idropotabile, previa autorizzazione dell'Ente Parco che ne verifichi le implicazioni ecologiche; g) l'installazione di cartelli o strutture pubblicitarie fuori dai centri urbani, salvo specifica autorizzazione del Parco e comunque conformemente alle tipologie tradizionali indicate dal Parco medesimo, anche per esigenze di uniformità; h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione od alterazione dei cicli biogeochimici; i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; in particolare può essere autorizzato il trasporto con auto-mezzi sulle strade aperte al traffico di armi da caccia smontate da parte dei residenti nei Comuni del Parco muniti di porto d'armi ad uso caccia, da e per i luoghi di residenza (con selvaggina abbattuta solo nella direzione verso la residenza), esclusivamente nei giorni di caccia; in tali giorni può inoltre essere autorizzato il transito a piedi, con armi smontate e con selvaggina abbattuta, sui sentieri di confine del Parco che siano vie ob-bligate e dirette per raggiungere i territori aperti alla caccia o, per i cacciatori residenti, per raggiungere la residenza; j) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito l'impiego di elicotteri solo per interventi di sorveglianza, soccor-so e pubblica utilità, nonché, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per lavori pubblici e privati e per trasporto di materiali a rifugi, bivacchi e aziende agricole; k) la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici e di particolarità geologiche o geomorfologiche; l) abbandonare rifiuti; m) installare nuovi impianti per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, salvo, previa autorizzazione dell'Ente Parco: - quelli necessari per le attività di soccorso, vigilanza, monitoraggio ambientale; - le connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti, che dovranno essere interrate o, in caso di dimostrata impossibilità, inserite paesisticamente in modo com-patibile; - le microcentraline idroelettriche direttamente connesse ad attività agricole nelle zone C e D e ad attività di servizio del Parco nelle zone B, previo studio di compatibilità am-bientale; sono comunque esclusi gli impianti idroelettrici per la produzione commer-ciale di energia; - gli impianti fotovoltaici a diretto servizio di attività effettuate nel Parco; n) aprire nuove strade e piste non espressamente previste nel Piano del Parco; l'apertura di nuovi impianti a fune (palorci) finalizzati al trasporto di materiali può essere ecce-zionalmente autorizzata dal Parco per comprovate esigenze. III. Il Parco può autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attività didattiche e scientifiche, od organizzare direttamente attività che la prevedano. pagina home |