IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Val Grande – Regolamento del Parco. Ritiro parziale e riforma art. 16 comma 2, lett. i.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 19 dicembre 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la l. 6/12/91 n. 394 “legge quadro sulle aree protette”, che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

VISTO in particolare l'art. 11 comma sesto della medesima legge, il quale disciplina la procedura di approvazione e pubblicazione del Regolamento del Parco,

VISTO quindi il Regolamento del Parco, adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 40 del 28/06/99 e trasmesso al Ministero dell'Ambiente con nota n. 3064 del 07/09/99 per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'articolo sopra citato,

CONSIDERATO che la procedura di approvazione non è stata ancora completata e che, pertanto, il Regolamento non approvato dall'Autorità competente risulta privo del requisito dell'esecutività,

VISTO il testo approvato dal Consiglio con particolare riferimento all'articolo 16 ("Divieti e deroghe") che prescrive, alla lettera i) il divieto di compiere le attività di seguito riportate:
l’introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; in particolare può essere autorizzato il trasporto con automezzi sulle strade aperte al traffico, di armi da caccia smontate da parte dei residenti nei Comuni del Parco muniti di porto d'armi ad uso caccia, da e per i luoghi di residenza esclusivamente nei giorni di caccia; in tali giorni può inoltre essere autorizzato il transito a piedi, con armi smontate e con selvaggina abbattuta, sui sentieri di confine del Parco che siano vie obbligate e dirette per raggiungere i territori aperti alla caccia o, per i cacciatori residenti, per raggiungere la residenza”.

RILEVATO peraltro che la formulazione dell'articolo di che trattasi non risponde perfettamente alla volontà dell'Ente e che lo stesso deve essere riformato al fine di non dare luogo a possibili disparità di trattamento tra cacciatori residenti nel Parco e non residenti, dal momento che nella legge vigente non vi è tale distinzione e che il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 11 della "legge-quadro sulle aree protette" non è vincolato al luogo di residenza del soggetto richiedente,

(Omissis)

DELIBERA

l. di ritirare parzialmente il “Regolamento del Parco” non operante in quanto non ancora approvato dal Ministero competente, e precisamente la norma contenuta all'art. 16 comma 2 lettera i) il cui testo viene riformulato come segue:

"Sono in particolare attività vietate:

(Omissis)

i) “introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati. In particolare può essere autorizzato, ai cacciatori residenti o non residenti, muniti di porto d'armi ad uso caccia, con provvedimento scritto e motivato rilasciato dal Direttore del Parco, esclusivamente nei giorni di caccia, il trasporto con automezzi, per raggiungere i territori aperti alla caccia o, per i cacciatori residenti, per raggiungere la residenza, sulle strade aperte al traffico, di armi da caccia, opportunamente smontate e riposte nel bagagliaio o sul sedile posteriore dell'automezzo; in tali giorni può inoltre essere autorizzato il transito a piedi, con armi smontate e con selvaggina abbattuta, sui sentieri di confine del Parco che siano vie obbligate e dirette per raggiungere i territori aperti alla caccia o, per i cacciatori residenti, per raggiungere la residenza".

(omissis)



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