IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Adozione del programma triennale 2001-2003 e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss. mm.
(Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 41 del 27 settembre 2000)



LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE
&Mac183; L’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di cui alla medesima legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed aggiornati nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
&Mac183; Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 stabilisce le modalità di redazione ed approvazione del programma triennale 2001 – 2003 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2001;
&Mac183; Il Programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione;
CONSIDERATO CHE il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti interessati predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
VISTO l’allegato schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che costituisce parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione.
CONSIDERATO che gli interventi inseriti nel programma triennale rispettano le previsioni contenute nel Piano per il Parco e nel Piano pluriennale economico e sociale e che entrambi gli strumenti di gestione sono stati approvati dall’Ente Parco e adottati dalla Giunta Regionale del Veneto;
CONSIDERATO altresì che gli elenchi annuali dei lavori per gli anni 2001, 2002 e 2003 potranno essere redatti tenendo conto anche delle previsioni annuali del Piano pluriennale economico e sociale;
RITENUTO di condividerne i contenuti e di poter procedere pertanto all’adozione del Programma triennale dei lavori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
VISTI
&Mac183; l’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m.;
&Mac183; l’art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
&Mac183; il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 ed in particolare gli artt. 4 comma 2 e 12 che prevedono delle procedure semplificate in sede di prima applicazione della normativa in parola;
VISTO il combinato disposto degli artt. 2, commi 2 e 3 e 10 comma 1 del citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 dal quale emerge la necessità da parte dell’Ente Parco di pubblicare il Piano triennale fino all’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 che prevede che il bilancio annuale di previsione venga deliberato dal competente organo amministrativo non oltre il 31 ottobre di ogni anno;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
ACQUISITO altresì il parere favorevole della Direzione dell’Ente Parco in ordine alla legittimità tecnica dell’atto;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti;

delibera

per le ragioni di cui in premessa,
1. di adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, completo dei relativi allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare il Direttore a seguire tutte le successive fasi previste dalla normativa in premessa citata, fino all’approvazione del Programma triennale di cui trattasi;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente;
4. di pubblicare, per quindici giorni consecutivi, la presente deliberazione all’albo dell’Ente.



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