IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 19 marzo 2001)



PREMESSA
La presente relazione è finalizzata all’identificazione dei criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco previsti dalla legge 394/91.
A tal fine nello scorso febbraio gli uffici dell’Ente Parco hanno predisposto una proposta preliminare di linee guida, oggetto di comunicazione alla seduta del 10-3-00 del Consiglio Direttivo, organo a cui la legge demanda l’indicazione dei criteri riguardanti la predisposizione degli strumenti di pianificazione con la partecipazione della Comunità del Parco; al fine di raccogliere all’interno di tale proposta le indicazioni delle Comunità locali, la Giunta Esecutiva dell’Ente ha deliberato in data 27-3-00 di affiancare ai tecnici del Parco un tecnico esterno proposto dalla Comunità del Parco.
I tecnici designati hanno dato concreto avvio ai lavori con la riunione svoltasi nella sede aostana dell’Ente Parco Gran Paradiso in data 20.04.2000. I criteri emersi nel corso di tale riunione sono stati i seguenti:
  • la proposta preliminare del 18.02.2000 può costituire la base della discussione, essa tuttavia necessita di integrazioni e precisazioni, che raccolgono le istanze delle comunità locali, utili a meglio specificarne i contenuti, al fine di evitare, nelle fasi successive di elaborazione dei vari strumenti di gestione, difficoltà di interpretazione o stravolgimenti che potrebbero vanificare gli obiettivi ritenuti prioritari e irrinunciabili dai diversi soggetti interessati;
  • occorre articolare la relazione per argomenti, indicando tempi e modi di attuazione dei vari strumenti di gestione nonché le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire sulla base di questa prima bozza di relazione;
  • è indispensabile avviare un’ulteriore fase di confronto con gli Enti Locali interessati nella quale approfondire le problematiche emerse nella prima serie di consultazioni, individuando le priorità da perseguire con l’attuazione degli strumenti di gestione.

INTRODUZIONE
Il Piano del Parco, il Regolamento e il Piano pluriennale economico-sociale sia per quanto previsto dalla normativa specifica di riferimento, sia per volontà delle parti interessate, debbono essere coordinati tra loro secondo un processo di formazione che deve basarsi sulla concertazione tra l’Ente Parco e la Comunità del Parco ai sensi dell’art. 11 bis della legge 09/12/98 n. 426.
Nell’incontro con la Giunta Esecutiva del 10-4-00, il gruppo tecnico ha raccolto le seguenti indicazioni:
a) la definizione dei criteri deve essere “condivisa” dalle parti interessate ciò al fine di giungere ad un Piano omogeneo che tenga conto delle esigenze di sviluppo delle collettività locali residenti all’interno dell’area protetta e della tutela dei valori naturali ed ambientali.
b) Occorre accelerare i tempi tecnici necessari per la definizione dei criteri per procedere poi speditamente alla elaborazione del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico-sociale e del Regolamento e ciò anche al fine di scongiurare possibili mancati finanziamenti da parte dello Stato.
c) La pianificazione del Parco deve rapportarsi in maniera diretta a quella del contesto territoriale ed, in particolare: ai Piani Regolatori vigenti; al Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta approvato con L. R. 10-4-98 n. 13 ; al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino; ai Piani di Bacino e delle Fasce Fluviali, nonché agli altri piani di settore vigenti o adottati; il tutto attraverso il coordinamento tecnico-normativo tra le Regioni e l’Ente Parco. Si dovrà tener conto, inoltre, degli studi pregressi: intesa programmatica del 1992; projet de zonage del 1989; Schema di Piano di Gambino e Jaccod del 1988; Piano Gloria della Comunità Montana Orco e Soana; Proposta di Piano Stralcio Territoriale Paesistico della Regione Piemonte; Studi propedeutici per il Piano del Parco recentemente pubblicati. Si dovrà tener conto inoltre della normativa europea in materia ambientale, della Convenzione delle Alpi e i relativi protocolli di attuazione, nonché dei contenuti delle Direttive Europee: Habitat 92/43 e Uccelli 79/409.
d) Non perdere questa occasione di progettualità da parte di tutti i soggetti interessati, affinché il Piano possa esprimere proposte di intervento positive sia per una tutela ambientale più efficace, sia per offrire opportunità di sviluppo alle comunità locali.

Finalità ed obiettivi.
Piano, Regolamento e Piano pluriennale economico-sociale, interagiscono per garantire, secondo i contenuti della legge quadro sulle aree protette:
a) metodi di gestione atti a garantire la conservazione di specie animali o vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, paleontologiche, comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri geologici del Parco;
b) l’applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale atti a garantire l’integrazione fra uomo e ambiente naturale anche con la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali del Parco;
c) la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili;
d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
e) l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro silvo – pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
f) la difesa e la ricostruzione di equilibri idraulici e idrogeologici del territorio del Parco;
g) la sperimentazione di tecniche volte allo sviluppo sostenibile, in particolare nei seguenti settori: energie alternative, gestione dei rifiuti e trattamento degli scarichi, architettura sostenibile, bioingegneria, gestione ottimizzata delle risorse;
h) il controllo ed il monitoraggio degli effetti dell’attuazione degli strumenti di gestione del Parco.
Tali strumenti di gestione dovranno essere snelli, cioè facilmente adattabili all’evoluzione delle necessità e delle problematiche dovute alle trasformazioni che interverranno sul territorio, nonché attuabili concretamente nell’ambito temporale fissato, in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, a quelle reperibili attraverso finanziamenti nazionali e comunitari, relativamente ai progetti contenuti negli strumenti di pianificazione, e alle possibilità gestionali dell’Ente Parco e dei suoi organi, nonché degli altri Enti e soggetti territorialmente interessati.
E’ quindi indispensabile che si attui un controllo ed un monitoraggio degli effetti dell’attuazione dei suddetti strumenti di gestione del Parco per le necessarie periodiche revisioni del Piano, ma soprattutto per adeguare i successivi strumenti attuativi (piani di settore e progetti speciali).

STRATEGIE
Tenuto conto:

  • che Piano, Regolamento e Piano pluriennale economico-sociale comportano la gestione unitaria dell’area protetta;
  • che, ai sensi dell’art. 11 bis della legge quadro 394/91, il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico-sociale, sono elaborati contestualmente con il Regolamento;
  • che, ai fini dell’elaborazione contestuale del Piano del Parco, del Regolamento e del piano pluriennale economico-sociale, è da promuovere il coordinamento in sede esecutiva dei due strumenti, attraverso il confronto programmatico con la Comunità del Parco;
  • che nella definizione delle linee strategiche operative, come nelle successive fasi di elaborazione degli strumenti di gestione, dovrà essere considerata imprescindibile la concertazione con le comunità locali, ai fini della predisposizione di strumenti applicabili alla realtà del territorio, anche per privilegiare un’economia sostenibile che incida direttamente a livello locale;
  • che al proposito di cui al punto precedente ed al fine di equilibrare le esigenze della conservazione con la promozione economica locale, iniziative di fruizione turistica potranno trovare una collocazione privilegiata nel territorio denominato Spazio-Espace Gran Paradiso, fruendo dell’attrattiva esercitata dall’area protetta senza comprometterne la naturalità;
  • che si rende necessario, in questa fase, individuare le linee strategiche generali per il raggiungimento delle finalità degli strumenti di gestione;
    si individuano le indicazioni programmatiche che seguono:

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA
Il fine prioritario è quello della conservazione della biodiversità, intesa come numero di specie presenti a livello dei singoli habitat, dunque la conservazione delle fito e zoocenosi nella loro attuale composizione e distribuzione.
Si considerano altresì prioritari gli interventi finalizzati a:
ß monitoraggio nel tempo degli habitat, in particolare di quelli di interesse comunitario;
ß recupero di habitat o di porzioni di habitat modificati dall’azione antropica;
ß protezione particolare della fauna selvatica e dei popolamenti vegetali minacciati o in via di estinzione a livello locale;
ß dimensionamento e indirizzo degli usi turistici e di quelli agro-pastorali, al fine di una mitigazione degli impatti e di una fruizione dell’area protetta compatibile con la conservazione;
ß incentivazione delle tradizionali attività agro-pastorali anche ai fini della conservazione della diversità e del paesaggio.
Per rendere pubblici con chiarezza i suddetti obiettivi si ritiene altresì prioritario incentivare le attività informative.
GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE
Attraverso la zonizzazione del Parco e previa verifica dei piani di assestamento forestale in vigore, dovranno essere previsti criteri diversificati per le utilizzazioni del patrimonio forestale, affiancando alle tradizionali attività colturali:
ß la tutela degli habitat di interesse comunitario e di quelli di particolare rilievo dal punto di vista faunistico e la protezione di aree boschive individuate come boschi maturi, in quanto riserve della diversità biologica vegetale e animale;
ß il mantenimento degli attuali ecosistemi forestali, là dove si trovino in condizioni prossime a quelle naturali o la promozione del recupero di aree degradate verso assetti più prossimi alla loro naturalità e diversità:
ß l’incentivazione delle tecniche di gestione che, salvaguardando le esigenze economiche della proprietà, contribuiscano a raggiungere la massima diversità compositiva;
ß la funzione di tutela idrogeologica del bosco;
ß la valorizzazione della funzione paesaggistica del bosco, soprattutto nel contesto dei più frequentati itinerari di fruizione turistica.
Per il monitoraggio e la tutela dei processi di evoluzione spontanea dei diversi sistemi ecologici che compongono il bosco, saranno individuate, d’intesa con gli enti proprietari, aree pubbliche di limitata estensione comprendenti habitat o porzioni di habitat da lasciare alla naturale evoluzione, in particolare in zone che rappresentano in modo significativo la diversità degli assetti forestali naturali.
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PREVENZIONE DEI DISSESTI
Obiettivo primario che il piano deve garantire è raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con i sistemi idrografici e dei versanti, assicurando nel contempo un livello di sicurezza adeguato sul territorio, con la salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture esistenti e corresponsabilizzando le amministrazioni locali al fine di privilegiare la prevenzione a fronte degli interventi di ripristino.
E’ inoltre prioritaria la protezione rigorosa delle aree ad alto rischio idrogeologico, eliminando, per quanto possibile, le interferenze con le dinamiche naturali.
Dovrà anche essere favorita la riqualificazione e la funzionalità dei sistemi naturali: gli interventi di stabilizzazione dei corsi d’acqua e dei versanti soggetti a dissesti saranno previsti per dimostrata necessità di protezione dei centri abitati o di infrastrutture e , ove possibile tecnicamente, dovrà essere privilegiato il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e individuati idonei bacini di espansione.
Per quanto riguarda le risorse idriche, si ritengono non ammissibili le grandi derivazioni di acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e industriali; possono essere ammesse derivazioni di limitata entità per il funzionamento di piccole centrali, per usi pubblici o privati, al fine di favorire lo sviluppo di attività artigianali, agricole o turistiche.
Sono consentite captazioni per uso potabile, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando l’uso razionale di questa preziosa risorsa, con il ricorso ove possibile alla tipologia degli acquedotti consortili e al ripristino delle opere di captazione esistenti. Il fabbisogno idrico dovrà essere riferito alla popolazione insediata e insediabile delle previsioni dei PRGC dei comuni del Parco, adeguati al Piano, e dei comuni contermini.
I prelievi sono consentiti a condizione che vengano rispettati i valori dei deflussi minimi vitali; non vi siano captazioni alternative all’esterno del territorio del Parco; sia effettuata una valutazione di impatto ambientale che prenda in esame gli effetti ambientali dell’intervento e le relative misure di mitigazione.
E’ da prevedere la protezione rigorosa di tutte le zone umide e l’applicazione di sistemi di monitoraggio dello stato di conservazione e di programmi per favorirne la sopravvivenza.
RICERCA SCIENTIFICA
E’ considerata prioritaria la realizzazione di un monitoraggio sistematico e permanente dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, indicati nella direttiva CEE 92/43.
Saranno inoltre sottoposte a periodico controllo le dinamiche delle principali popolazioni animali, in particolare di quelle di specie ritenute più sensibili dal punto di vista ecologico o di particolare importanza dal punto di vista della conservazione.
Saranno in tal senso privilegiate le ricerche scientifiche a medio e lungo termine, indispensabili per approfondire le conoscenze sull’ecologia, sulla biologia, sull’etologia e sullo stato sanitario delle diverse popolazioni.
Ogni intervento di reintroduzione, sempre finalizzato alla ricostruzione di fito o zoocenosi alterate in tempi storici, dovrà essere preceduto da accurati studi di fattibilità e vocazionalità.
Nel contempo dovranno essere oggetto di attenta valutazione scientifica gli effetti connessi al ritorno naturale di nuove specie all’interno dell’area protetta, in particolare di quelle con notevole impatto ambientale e sulle altre specie animali. Gli eventuali piani di contenimento dovranno essere impostati con criteri scientifici e suffragati da ricerche di specialisti di provata competenza.
La divulgazione scientifica sarà considerata complementare alla ricerca e quindi altrettanto importante. Essa si realizzerà attraverso la pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte nel territorio protetto su riviste internazionali e su quelle edite dall’Ente stesso.
ALPEGGI, ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ AGRICOLE, ARTIGIANATO
Dovranno essere sostenute le politiche di indirizzo, incentivazione e riqualificazione delle attività zootecniche e alpicolturali, da cui dipendono molti valori naturalistici e paesaggistici del Parco e che incidono sulla manutenzione del territorio.
La pratica dell’allevamento dei bovini e delle produzioni lattiero-casearie è un’attività compatibile con le finalità dell’area protetta e contribuisce allo sviluppo dell’economia locale. Tali attività dovranno comunque tenere conto delle conseguenze dei rapporti di interazione che possono intervenire tra domestici e selvatici.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche ai prati-pascoli del fondo valle, affinché siano conservate le pratiche di gestione (sfalcio, irrigazione, fertilizzazione) tradizionali, utili per il mantenimento della diversità e del paesaggio.
Saranno attivate forme di monitoraggio dei processi evolutivi, sia in relazione all’abbandono colturale, sia alla sperimentazione e graduale conversione delle tecniche colturali verso forme più compatibili con l’ambiente, controllando e man mano eliminando l’impiego di agenti chimici (antiparassitari, diserbanti, ecc…), in vista anche della valorizzazione delle produzioni di qualità.
Saranno sostenute le politiche di adeguamento delle strutture d’alpeggio agli standard igienici, con particolare riferimento agli scarichi nelle acque superficiali e sul suolo. Nel caso di adeguamenti relativi a strutture facenti parti del patrimonio architettonico, paesaggistico e storico, fermi restando gli standard normativi, saranno rispettate le caratteristiche tipologiche originarie, privilegiando il recupero strutturale di qualità.
Le attività d’alpeggio e agricole in genere potranno essere incentivate in particolare con la simultanea presenza di iniziative collaterali, quali:
- forme di associazione fra i piccoli imprenditori per il migliore sfruttamento della risorsa pascolo e delle altre produzioni locali;
- forme di aumento della qualità e diffusione di merci ad alto tenore di naturalità, con l’affinamento di tecniche e il recupero dei prodotti tradizionali, il sostengo all’agricoltura biologica, in accordo con le politiche di settore e con il concorso delle associazioni di categoria. Sulla base delle certificazioni di qualità rilasciate dagli enti preposti, l’Ente Parco, in forme da definire, potrà autorizzare l’uso del proprio marchio;
- attività miste agricole in genere, associate ad opportunità di fruizione turistica come l’ospitalità di qualità (agriturismo);
- appoggio a iniziative di recupero di produzioni tradizionali, mirate a mercati di nicchia;
- incentivazione di forme di allevamento finalizzate al recupero della diversità, della conservazione del paesaggio e del patrimonio genetico locale (per es. recupero di razze in via di estinzione, quali la pezzata nera valdostana, la pezzata rossa d’Oropa, ecc…).
Il Parco, nell’ambito dei principi della legge quadro, favorisce forme di incentivazione alla produzione di artigianato tradizionale.
PATRIMONIO EDILIZIO, PAESAGGISTICO E CULTURA TRADIZIONALE
Sono da perseguire la salvaguardia e il recupero dell’architettura tradizionale, testimonianza concreta della presenza storica dell’uomo nel Parco e componente fondamentale nella configurazione del paesaggio.
All’interno del Regolamento dovrà essere predisposto un catalogo di soluzioni conformi, in accordo con i comuni e a partire dagli strumenti urbanistici vigenti, che, nel rispetto delle nuove esigenze abitative e delle svariate destinazioni d’uso, prefigurino interventi mirati a conservare i segni delle antiche funzioni e ad evitare la banalizzazione nell’impiego dei materiali tradizionali.
E’ da conservare la caratterizzazione dei diversi modelli insediativi esistenti nelle valli del Parco e la struttura urbanistica tradizionale dei nuclei. In sede di pianificazione delle aree di nuova espansione dovrà essere prevista la predisposizione di strumenti urbanistici di dettaglio che consentano una progettazione unitaria dei nuovi insediamenti e il mantenimento della leggibilità dei nuclei storici.
Sono da prevedere sovvenzioni per gli interventi di recupero eseguiti nel rispetto della normativa predisposta.
Le regole generali dovranno prevedere anche il mantenimento dei segni del paesaggio (come muri a secco, terrazzamenti, canali irrigui) e l’uso degli spazi liberi (pavimentazioni, recinzioni, ecc…).
Potranno essere promossi cantieri formativi e campi scuola orientati a sperimentare interventi di recupero coerenti con le caratteristiche costruttive e tipologiche originarie.
Sono da promuovere iniziative nel campo della valorizzazione e della conoscenza della cultura tradizionale nelle sue diverse forme, ai fini anche di avvicinare alla comprensione dell’ambiente in tutti i suoi aspetti.
IMPIANTI E INFRASTRUTTURE
Per garantire la tutela degli equilibri ambientali e idrogeologici si ritiene indispensabile il divieto di installazione di: impianti produttivi rumorosi e inquinanti; discariche di rifiuti speciali o tossici; nuove strutture costituite da tralicci, linee elettriche aeree ad alta tensione e relative cabine di trasformazione; nuovi impianti e antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli necessari alla vigilanza, al soccorso e alle esigenze della popolazione locale, qualora non siano possibili alternative. E’ da promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa con le Società proprietarie, l’interramento delle linee, al fine di eliminare un elemento di disturbo paesaggistico e di inquinamento.
Non è ammessa l’apertura di cave e miniere, ma eventuali opere di ripristino di siti di cava dismessi. Potrà essere consentito il prelievo di materiale da impiegare per lavori di recupero del patrimonio edilizio, della rete dei sentieri, delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica, limitatamente all’ambito del comune stesso e dei comuni contermini, purché all’interno del Parco, e alle quantità strettamente necessarie.
Saranno sostenute le politiche di adeguamento dei rifugi esistenti a migliori livelli di qualità funzionale, con particolare riferimento alla produzione di energia, alla depurazione delle acque di scarico, alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti.
VIABILITÀ E ACCESSI
Tenuto conto che l’attuale sistema della viabilità, permettendo di raggiungere i centri di fondovalle, consente un’omogenea accessibilità al Parco, è obiettivo del Piano, attraverso la concertazione con i soggetti e gli Enti locali territorialmente interessati, la verifica della rete viaria e della distribuzione veicolare mediante:
- il coordinamento delle politiche degli accessi e degli attestamenti veicolari perseguendo in via prioritaria la riduzione degli impatti dovuti ad accessi motorizzati;
- l’analisi delle linee programmatiche sovra locali in essere di viabilità e attestamento nel Parco e nelle zone limitrofe;
- l’analisi delle concentrazioni continuative o stagionali e dei relativi impatti;
- la funzionalità degli attestamenti esistenti con la fruizione turistica dell’area protetta, che, fatti salvi i fondovalle, dovrà avvenire mediante la rete sentieristica pedonale;
- l’analisi degli impatti con riferimento ai corridoi ecologici.
Il sistema della viabilità e degli accessi dovrà privilegiare:
- lo sviluppo dei mezzi pubblici e del trasporto collettivo;
- la fattibilità della pedonalizzazione dei nuclei, anche per elevare la qualità dell’offerta turistica, con riferimento a consolidate esperienze europee;
- l’accessibilità per disabili, portatori di handicap e anziani;
- forme leggere e a basso impatto di collegamento e approvvigionamento di strutture in quota.

Nuovi accessi per ambiti a destinazioni d’uso produttive agro-silvo-pastorali, saranno subordinati :
- all’impossibilità di altre modalità di approvvigionamento delle strutture;
- alla compatibilità con i valori naturalistici e con la morfologia dei luoghi mediante le relative valutazioni di impatto e di bilancio ambientale;
- alla regolamentazione delle forme e modalità di transito, e al divieto di cambio di destinazione d’uso delle strutture.
FRUIZIONE, EDUCAZIONE, INFORMAZIONE E PERCORSI ESCURSIONISTICI
La presenza e l’attività del Parco nel sistema della fruizione, educazione, informazione e dei percorsi escursionistici, deve mirare ad iniziative che, in conformità alle finalità dell’area protetta, favoriscano il sostegno all’economia locale.
La modalità di fruizione compatibile con le caratteristiche e le finalità dell’area protetta, fatti salvi i fondovalle, è quella pedonale. E’ da perseguire una fruizione del Parco che abbia come obiettivi principali:

  • il controllo e l’educazione dei visitatori sulle finalità della tutela e della conservazione dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici, tradizionali;
  • il sostegno alla formazione e all’aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di promozione ed educazione ambientale;
  • il miglioramento degli strumenti e dei manufatti informativi (quali la segnaletica sul territorio, in base al progetto approvato dalle due comunità Montane “Spazio-Espace Gran Paradiso”);
  • il sostegno all’attivazione di corsi specializzati in materia ambientale e al turismo congressuale;
  • l’attenzione primaria all’accessibilità per disabili, portatori di handicap e anziani;
  • la priorità a visite guidate mediante:
    - il sostegno all’organizzazione di servizi e attività locali di qualità, atti a favorire il soggiorno dei fruitori, in particolare nelle stagioni intermedie
  • attività di promozione del turismo con particolare riferimento:
    - al sostegno ad una maggiore presenza del turismo naturalistico mirato, quale il turismo scolastico.

Le strutture per la promozione, l’informazione, l’educazione e la fruizione sociale del Parco sono i Centri Visita e i punti informativi locali, i sentieri tematici, la rete dei percorsi escursionistici ed i posti tappa.
La rete dei Centri Visita necessita di una verifica dell’attuale situazione, mirando alla riqualificazione delle strutture, quali più incisivi riferimenti sul territorio della presenza del Parco.
E’ da incentivare il coordinamento della rete delle strutture informative e delle attività del Parco al pubblico con analoghe iniziative locali, in modo da favorire l’equilibrata distribuzione sul territorio e un’immagine più unitaria.
Fermo restando il controllo del Parco sui contenuti e sulle attività dei Centri Visita, gli stessi devono essere organizzati per renderli imprenditoriali nella gestione, contribuendo a innescare lo sviluppo di strutture economiche locali.
I sentieri tematici e i percorsi escursionistici mirano a permettere la visita del Parco secondo diverse tipologie di visita (durata e utenza).
Considerata l’importanza dell’accessibilità pedonale nel Parco, è necessario un piano di settore, coordinato con gli altri sistemi di attività, che individui:

  • i percorsi idonei e compatibili, anche stagionalmente, con esigenze faunistiche o ambientali particolari;
  • i percorsi a diversa durata e difficoltà;
  • i possibili percorsi per disabili, portatori di handicap e anziani;
  • la necessaria dotazione di segnaletica, l’informazione e la divulgazione a diversi livelli;
  • i soggetti e le risorse per il mantenimento in efficienza dei percorsi nel più alto livello di sicurezza consentito dall’ambiente di alta quota.

RICETTIVITÀ
Le strutture ricettive e di ristorazione, quali contatti primari dei visitatori, concorrono all’immagine della qualità del territorio del Parco e alla tutela dei valori locali (architettonici, storici, culturali – gastronomici, usi e costumi, ecc…). Quali strutture di accoglienza concorrono alle finalità informative ed educative del Parco e ne è da privilegiare un armonico sviluppo.
Le strutture sono localizzate prevalentemente nei fondo valle e nei nuclei abitati, e sono un sostegno all’economia locale, anche associate con attività agro-pastorali (agriturismo).
Sono da incentivare forme di micro-ricettività familiare di qualità (stanza e colazione), con diretta ricaduta sui residenti, e forme di accoglienza di gruppi (ostelli).
Nello sviluppo delle strutture si ritiene prioritario il recupero del patrimonio architettonico in essere.
E’ da limitare il fenomeno delle seconde case, che rappresenta un patrimonio utilizzato largamente al di sotto delle potenziali ricadute economiche, a fronte di un elevato consumo del territorio. E’ preferibile una ricettività limitata e diffusa, localizzata preferibilmente nei fondovalle, di servizio ad attività sostenibili che possa concorrere a ridurre la concentrazione di visitatori in luoghi in cui il carico turistico è eccessivo.
I campeggi stabili sono una forma di soggiorno che per tipologia di utenti è compatibile con le finalità del Parco. La localizzazione è subordinata alla verifica della sicurezza dei siti. I campeggi stagionali, per la loro natura, non consentono un adeguato inserimento ambientale. La loro diffusione non è da incentivare. E’ da vietare la sosta dei camper al di fuori delle aree dotate delle infrastrutture tecnologiche necessarie, in modo da evitare scarichi incontrollati di sostanze inquinanti.
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
E’ favorita la possibilità di praticare sul territorio del Parco le attività sportive e ricreative compatibili con le finalità di tutela, che favoriscono la conoscenza e il godimento dell’ambiente e che non comportano interferenze con i cicli biologici naturali.
Nell’ambito della zonizzazione e del Regolamento saranno individuati i percorsi e gli ambiti idonei alle pratiche sportive, i divieti e le limitazioni in particolari periodi dell’anno, le iniziative per lo sviluppo di attività turistico-sportive invernali, con le relative infrastrutture, privilegiando particolarmente la razionalizzazione di quelle esistenti e la localizzazione in sicurezza di eventuali nuovi impianti.
Sono da promuovere:

  • la progettazione di percorsi per le diverse pratiche sportive conformi a criteri di compatibilità ambientale; piani di settore, concertati con i soggetti locali, individueranno percorsi idonei e compatibili, la relativa segnaletica, i soggetti e le risorse per il mantenimento in efficienza dei sentieri secondo i livelli di sicurezza consentiti dall’ambiente di alta quota;
  • forme di intesa con le associazioni sportive per definire codici di comportamento nello svolgimento delle attività, al fine di salvaguardare, oltre alle risorse naturali, anche l’economia tradizionale e le consuetudini civiche e ridurre pericoli e disturbi ad altri visitatori;
  • periodici monitoraggi ambientali per verificare gli effetti dell’uso dello spazio.
    Le manifestazioni sportive e ricreative e le gare possono essere sottoposte a limitazioni o divieti, se dannose per l’ambiente naturale.
    Sono da vietare le attività che comportano l’uso di veicoli a motore e che richiedono la realizzazione di infrastrutture in ambiti ad lato valore naturale.

AREE CONTIGUE E CORRIDOI DI CONNESSIONE
A garanzia del successo delle scelte del Piano, le aree contigue, definite dagli Enti territoriali preposti, d’intesa con l’Ente Parco, dovranno essere oggetto di scelte di pianificazione che comportino un’attenta gradualità del regime di tutela del territorio, in particolare quando il confine divide ambiti sostanzialmente equivalenti. In particolare si raccomanda;

  • il divieto di localizzazione di impianti e attività inquinanti;
  • l’organizzazione degli accessi e dei parcheggi coerente con il sistema della viabilità e dei sentieri del Parco, al fine di ottenere lo svolgimento pianificato dei flussi turistici;
  • la conservazione di alcune specie o habitat, distribuiti in modo omogeneo dentro e fuori Parco e la protezione di corridoi di connessione interessati dalla mobilità di specie animali;
  • il coordinamento delle politiche di sviluppo e di promozione turistica, al cui successo giova il richiamo naturalistico dell’area protetta.

PIANO DEL PARCO
Poiché il Piano del Parco, una volta approvato, prevarrà sui piani regolatori e sugli altri piani di livello comunale o intercomunale, cioè sulle scelte locali, si ritiene di fondamentale importanza il processo di concertazione con gli Enti Locali interessati e ciò al fine di non comprimere in maniera eccessiva l’autonomia comunale.
Pertanto, i piani regolatori comunali costituiscono il riferimento per la destinazione d’uso del territorio urbanizzato, nonché per quello interessato da attività economiche, da coordinare con il processo di zonizzazione. Si dovrà tener conto, per il versante valdostano, anche delle verifiche di compatibilità ambientale e dell’ adeguamento dei PRGC al Piano Territoriale Paesistico che deve avvenire per legge entro 5 anni dalla sua approvazione (1998). La disciplina e i programmi d’intervento previsti dal Piano del Parco sono da coordinarsi con quelli disposti dal PTP valdostano e dal PTC piemontese, attraverso le necessarie intese con le Regioni. In particolare, per quanto riguarda il versante valdostano, costituiscono solido riferimento i progetti operativi integrati del PTP.
Sotto il profilo metodologico devono essere perseguite intese tra Ente Parco e Comunità locali, in modo da snellire e facilitare l’iter di adozione e approvazione del Piano.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che nelle aree a più intensa urbanizzazione (zone “d” di cui al comma 2 dell’art. 12 della L. 394/91) siano individuate forme semplificate di rilascio del nulla osta, previsto dall’art. 13 della L. 394/91, per quanto con lo stesso compatibili, e le categorie di interventi del relativo campo di applicazione.
Come già evidenziato in premessa, le proposte di zonizzazione e gli schemi di pianificazione pregressi, costituiscono importanti documenti di riferimento.
Per quanto attiene alla disciplina, il Piano del Parco dovrà specificare per ciascuna zona: usi ed attività ammesse, i vincoli e le limitazioni, indicazioni di gestione naturalistica.
E’ necessario che nella predisposizione del Piano del Parco si tenga conto dei due livelli di pianificazione compresenti:
1) la pianificazione urbanistica, basata sulla zonizzazione del territorio e la regolamentazione delle attività; per quanto riguarda il sistema insediativo, la gestione spetta agli Enti Locali attraverso i loro strumenti urbanistici locali coordinati con la disciplina del piano e del regolamento del Parco;
2) la pianificazione naturalistica e la conseguente gestione del patrimonio che maggiormente concorre alla valenza naturalistica del Parco.
I due livelli possono convivere attraverso un programma di pianificazione integrata che gestisca la conservazione delle risorse naturali, favorendo nel contempo lo sviluppo di un’economia sostenibile e la fruizione del pubblico.
Aspetti procedurali.
IL “PIANO DIRETTORE”.
Il Piano del Parco comprende un documento generale (piano direttore) che contiene la zonizzazione, le norme attuative vincolanti e i piani di settore e i progetti speciali di attuazione, individuati nelle loro caratteristiche principali, nei criteri e nelle scelte progettuali. Il piano direttore segue l’iter di approvazione normato dalla legge quadro; i successivi strumenti attuativi, individuati nel piano direttore approvato, devono essere coerenti con i criteri, gli obiettivi e le scelte progettuali del Piano Direttore. La loro approvazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Nelle more dell’approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali il Consiglio Direttivo potrà deliberare interventi specifici non contrastanti con le norme del piano direttore. Il piano direttore definirà per le zone d) i criteri fondamentali per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici comunali, con riferimento e in analogia con le leggi urbanistiche vigenti nelle due regioni.
Il Piano così concepito permette una gestione attiva del territorio protetto del Parco, così come peraltro già ben evidenziato nell’intesa del ’92 .
Si evidenziano alcuni piani di settore, peraltro non esaustivi, anche sulla base di quanto previsto dai progetti operativi integrati ( PTIL 2-Gran Paradis) del PTP della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
Progetto per una rete informativa – volta a valorizzare e diffondere la conoscenza e l’immagine del Parco con azioni relative a:
o rete segnaletica (già avviata),
o centri visita, (già avviati)
o attività promozionali.
Progetto per le infrastrutture di fruizione del Parco – volto a migliorare la fruibilità pubblica del Parco ed a promuovere lo sviluppo di attività socio-economiche con azioni relative a:
o impianti sportivi e ricreativi,
o aree attrezzate,
o attività agrituristiche e per il turismo rurale,
o circuiti ciclistici ed equestri,
o circuiti sciistici,
o infrastrutture, impianti e servizi per il turismo invernale.
Progetto accessibilità e percorribilità del Parco – volto a garantire una più equilibrata accessibilità alle diverse parti del parco e a distribuire, sul territorio, i flussi di visitatori con strategie mirate e coerenti con la zonizzazione e con azioni relative a:
o accessibilità veicolare (strutture e modalità di controllo),
o i parcheggi e le aree di sosta,
o il recupero dei nuclei di particolare valore;
o il recupero di strutture d’alpeggio da destinare a fini turistici compatibili (rifugi, bivacchi, punti-tappa, casotti), se non più utilizzabili per attività produttive o a queste complementari
o il recupero integrale e la valorizzazione della dorsale delle strade reali di caccia,
o il miglioramento e la valorizzazione della rete sentieristica (Alta via – GTA – sentieri tematici).
Progetto Alpicoltura – volto a valorizzare le attività pastorali e la monticazione col recupero delle strutture esistenti o col loro utilizzo complementare a fini turistici compatibili con azioni relative a:
o strutture edilizie,
o modalità e vie d’accesso,
o patrimonio zootecnico, risorse agronomiche, interventi di miglioramento fondiario.
Progetto Valsavarenche – volto a coordinare le iniziative utili alla rianimazione socio-economica della valle, a promuovere adeguati flussi turistici, in particolare nella stagione invernale, tenuto conto dei problemi di accessibilità, con azioni relative a:
o le attività e le attrezzature per lo sci di fondo, sia nella piana di Degioz sia in quella di Pont
o la riqualificazione e la razionalizzazione degli impianti esistenti
o riqualificazione naturalistica della piana del Nivolet.
Progetto Valle Soana – volto a coordinare le iniziative utili alla rianimazione socio-economica della valle ed a promuovere adeguati flussi turistici, lungo tutto l’arco dell’anno.

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO-SOCIALE (art. 14 della Legge 394/91)
E’ avviato, contestualmente all’elaborazione del Piano del Parco, dalla Comunità del Parco al fine di promuovere tutte le attività, necessarie allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni che vivono nei comuni dell’area protetta, compatibili con le esigenze di tutela naturalistica e ambientale della stessa.
Obiettivi generali del PPES:
- tutela delle risorse naturali (risorse idriche, qualità dell’aria, protezione del suolo, gestione sostenibile dei rifiuti, risparmio energetico, ecc.);
- tutela del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale (valorizzazione nuclei storici, eliminazione detrattori ambientali, sussidi per il mantenimento delle tipologie edilizie storiche, valorizzazione del paesaggio rurale, del patrimonio artistico ed etnografico locale ecc.)
- sviluppo attività sostenibili ( sostegno all’agricoltura biologica e alle produzioni minori, promozione di strumenti di certificazione, progetti occupazionali, sviluppo di modelli di turismo “dolce”, miglioramento della qualità e tipicità della ristorazione, ecc.)
La struttura del PPES comprende:
- i criteri per la definizione geografica dell’area di riferimento, con possibilità di interventi nelle aree più prossime al Parco (Espace Grand Paradiso – Grand Paradis);
- le linee di intervento delle politiche delle comunità locali per la promozione delle attività compatibili;
- gli strumenti di attuazione;
- i criteri di priorità;
- l’individuazione dei soggetti e delle risorse.

Il Piano può prevedere:
ß la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
ß la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
ß servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da far gestire a terzi in convenzione;
ß l’agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali ed ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, nel rispetto delle esigenze di conservazione.

DURATA
ß il Piano ha una durata quadriennale.
I progetti da promuovere nell’ambito del PPES dovranno essere coerenti con i piani di settore previsti dal Piano del Parco.
Altri progetti che possono essere contemplati nel Piano pluriennale sono quelli relativi a:

  • valorizzazione del patrimonio forestale, in particolare di quello privato, con particolari forme di incentivazione (cooperative forestali, contributi, ecc…) per effettuare interventi colturali e fitosanitari nei comprensori boschivi di maggiore interesse, destinati alle tradizionali attività colturali;
  • razionalizzazione della viabilità agro-silvo-pastorale con interventi di sistemazione e migliore inserimento ambientale delle opere esistenti anche attraverso un diffuso impiego di tecniche di bio-ingegneria, studio dei nuovi collegamenti, ove strettamente necessari, con particolari indicazioni progettuali;
  • opere di difesa del suolo non contemplate dal Piano del Parco e relative a sistemazioni di modesti franamenti, sistemazioni di ruscelli, ponticelli e attraversamenti di torrenti minori ecc…, con indicazioni sulle tecniche più appropriate di intervento.
  • valorizzazione delle risorse idriche con analisi delle caratteristiche qualitative delle acque, in particolare per il consumo umano e per il loro eventuale utilizzo a scopo commerciale, anche con la concessione del marchio del Parco, ove le captazioni e i relativi manufatti siano compatibili con l’assetto idrogeologico.

REGOLAMENTO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Il Regolamento del Parco, oltre a evidenziare le attività vietate indicate nella legge, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed in particolare quelle specificate al comma 2. Tra queste di particolare importanza:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative.
Tali attività sono da considerare prioritarie sia ai fini della tutela del territorio protetto sia del suo sviluppo socio-economico. Il Regolamento pertanto costituisce il punto più alto di equilibrio fra le esigenze di tutela proprie dell’Ente e quelle di sviluppo della Comunità del Parco.
Si tratta di un ruolo fondamentale perché alle sue previsioni i regolamenti dei comuni dovranno adeguarsi e perché il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi a interventi, impianti ed opere all’interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, il quale verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l’intervento.
Tale ruolo è fondamentale inoltre, perché l’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito Comitato (una sorta di commissione edilizia) la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del Parco.

DEFINIZIONE DEI CONFINI
A riguardo di tale annosa questione, fonte del contenzioso che ha storicamente opposto l’Ente Parco alle Comunità Locali, preso atto che i confini del Parco sono quelli riconosciuti con sentenza del Consiglio di Stato del 16.04.1994, che risultano dalla trasposizione su base catastale in scala 1:5.000, occorre pervenire ad una loro definizione in modo da:
ß renderli facilmente riconoscibili sul terreno e sulle mappe catastali;
ß distinguere le specificazioni dei confini da operarsi in sede locale dalle modifiche che richiedono un esplicito riconoscimento legislativo.
La definizione dei confini deve avvenire contestualmente alla zonizzazione e alla relativa disciplina, in modo da superare le conflittualità non disgiungendo il contenitore dal contenuto.
Una proposta di definizione consensuale è emersa nel corso degli incontri con i comuni del Parco nei mesi di settembre e ottobre 1999, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente del 18-2-00.

PROGRAMMAZIONE
Ai fini dell’elaborazione contestuale del Piano, del Regolamento e del Piano pluriennale economico-sociale è da promuovere il coordinamento in sede esecutiva dei tre strumenti, attraverso il confronto programmatico con le linee guida della Comunità del Parco.
Per assicurare tale coordinamento si ipotizza una struttura operativa con le relative professionalità:

COMMISSIONE DI PIANO
Nominata dal Consiglio Direttivo.
Formata da rappresentanti del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco. Costituisce l’interfaccia tra il Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco e i progettisti incaricati, attraverso periodici aggiornamenti, in particolare per la definizione del Regolamento.
Tale commissione è supportata sotto l’aspetto tecnico-amministrativo dalle professionalità interne all’Ente per le diverse discipline (scientifico, tecnico, turistico, didattico, sorveglianza), coordinate dal Direttore nonché da esperti esterni nominati dal Consiglio Direttivo e dalla Comunità del Parco.

E’ possibile ipotizzare una Commissione di Piano così formata:
4 POLITICI 2 TECNICI 2 GIURISTI
2 – rappresentanti del Consiglio Direttivo
2– rappresentanti della Comu-nità del Parco. 1 – proposto dal Consiglio Direttivo
1 – proposto dalla Comunità del Parco 1 – proposto dal Consiglio Direttivo
1 – proposto dalla Comunità del Parco

GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE
a cui è affidato l’incarico della progettazione del piano, del regolamento e del piano economico-sociale. L’unicità del gruppo di lavoro, pur con le necessarie diversificazioni nelle figure professionali, è considerato elemento che facilita il coordinamento esecutivo dei tre strumenti.
Tale gruppo di lavoro, individuato attraverso le procedure previste dalla legge per gli affidamenti di incarichi professionali, è composto come segue:

- coordinatore unico tecnico-scientifico, che ha il compito di garantire l’unitarietà e l’interdisciplinarietà delle:
- professionalità richieste

Di seguito sono individuate le professionalità richieste nell’ambito del gruppo di lavoro; sarebbe auspicabile che le stesse figure professionali, così come previste secondo le rispettive competenze, siano incaricate dei tre strumenti, in modo da garantire la massima coerenza al progetto.

PIANO DEL PARCO
COORDINAMENTO DEL PIANO Pianificatore: esperto in pianificazione territoriale con esperienze significative di elaborazione di strumenti di pianificazione in aree protette
ASSETTO IDROGEOLOGICO Geologo: esperto in geomorfologia applicata e difesa del suolo
FLORA Dr. Agronomo o Forestale o Naturalista o Biologo
FAUNA Dr. Agronomo o Forestale o Naturalista o Biologo
ECONOMIA – TURISMO Economista: esperto in programmi di sviluppo sostenibile
ALLEVAMENTO – AGRICOLTURA Dr. Agronomo
PIANIFICAZIONE – NUCLEI STORICI
INFRASTRUTTURE – PERCORSI Architetto: con particolare esperienza nel campo del paesaggio, del recupero dei nuclei storici, dei progetti e programmi integrati anche sotto il profilo della fruizione turistica
ASPETTI GIURIDICI Giurista: amministrativista, esperto in normativa dei parchi nazionali e nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, ambientale e paesistica

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO-SOCIALE
COORDINAMENTO DEL PIANO Pianificatore
PIANIFICAZIONE LOCALE Architetto
ECONOMIA – TURISMO Economista
AGRICOLTURA Dr. Agronomo o Forestale
TERRITORIO – AMBIENTE Dr. Agronomo o Forestale
ASPETTI GIURIDICI Giurista

REGOLAMENTO
COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO Pianificatore
TERRITORIO-AMBIENTE Naturalista/Forestale/Geologo/Biologo
ASPETTI GIURIDICI Giurista
ELABORATI E DOCUMENTI DI PROGETTO
Tutto il progetto deve essere fornito su supporto informatico in ambiente Arc View.
Il Piano del Parco (articolato nel Piano direttore e in piani settoriali), secondo quanto previsto dall’art. 12 della L. 394/91, deve comprendere:
1. valutazione ed eventuale integrazione dei dati esistenti
2. individuazione delle unità di paesaggio o macro-unità sistemiche
3. individuazione degli elementi di contrasto
4. zonazione con relativa normativa
5. ipotesi di area contigua e relativa normativa
6. individuazione dei piani di settore e dei progetti speciali di attuazione

Regolamento
Da redigere secondo quanto previsto dall’art. 11 della L. 394/91, con specifico riferimento alla zonazione

Piano economico-sociale
Da articolare in schede progetto.

ALLEGATO

Su indicazione del dott. (omissis) si riporta quanto segue:
La Comunità del Parco ribadisce che il criterio base che deve orientare la riforma delle procedure autorizzative consiste nello spostamento del controllo dell’Ente Parco dai singoli livelli attuativi al livello della pianificazione. L’Ente Parco dovrebbe esercitare il controllo di sua competenza attraverso la verifica preventiva della coerenza dei Piani e dei programmi di settore rispetto ai fini istituzionali del parco.
Il quadro di riferimento ai quali detti Piani o programmi debbono rapportarsi è costituito dal Piano del Parco.
Dal punto di vista operativo si formulano due ipotesi
A) una volta che i Comuni hanno adeguato i loro strumenti urbanistici al Piano del Parco l’autorizzazione dei progetti che ricadono all’interno della fascia antropizzata (zona d) è rilasciata dai Comuni senza necessità di nulla osta dell’Ente Parco salvo alcune eccezioni specificatamente indicate nel Regolamento;
B) per tali interventi il Regolamento prevede espressamente la delega al Comune; per cui il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune è sostitutiva del nulla osta.
Ovviamente è indispensabile verificare, dal punto di vista giuridico, la possibilità di applicare le suddette ipotesi con le eventuali modifiche
legislative che si rendessero necessarie (in particolare l’ipotesi A).
Qualunque sia la soluzione prescelta si ritiene comunque che il principio prima richiamato debba valere per tutti gli interventi attuativi previsti dai Piani di settore predisposti dai Comuni, dalle Comunità Montane o dalla Regione, d’intesa con l’Ente Parco o approvati dallo stesso e che possono riguardare:
- le opere di difesa del suolo,
- le attività agro-silvo-pastorali,
- le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture per il turismo e la fruizione del parco,
- la viabilità e gli accessi
e per tutti gli interventi compresi nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.



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