IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano - Regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell'art.27 bis D.Lgs. 3/2/93 n. 29 (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 107 del 13 agosto 1998) Premesso che: L'art.3 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate con D.Lgs. n.470/93, 546/93 e 396/97 oltre che dalle leggi 59/97, 127/97 e D.Lgs. 80/98 nell'ambito della politica di riconversione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione riserva agli organi di governo delle diverse amministrazioni l'attività di programmazione e di indirizzo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Alla sfera dirigenziale, infatti, è riservata la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi inclusa l'attuazione di impegni di spesa, nonché l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Al riguardo il Presidente ricorda che l'art.27 bis del citato D.Lgs. n.29/1993 prevede che gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione e inviando i relativi provvedimenti entro due mesi dalla loro adozione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la raccolta e la pubblicazione di tali atti. E' appena il caso di rilevare, naturalmente, che la ridistribuzione delle competenze e delle responsabilità, fino ad ora illustrate, non interferisce con l'applicazione della legge 241/90 e, quindi, con i provvedimenti organizzatori adottati in applicazione di essa. L'assetto normativo di cui al D.Lgs. 29/93 si completa, prosegue il relatore, con l'importante previsione per la quale l'attività e il rendimento del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali sono soggetti ad un'apposita fase di controllo e di verifica, la cui titolarità fa capo ad appositi nuclei di valutazione, alla cui istituzione si procederà, con apposito atto regolamentare, in ottemperanza al suddetto art. 20, secondo i nuovi modelli di rilavazione. A tal proposito il D. Lgs 29/93, al Titolo I, Capo II, disciplina il concetto di "indirizzo politico- amministrativo" (art.14), la esatta distribuzione dei compiti e poteri fra i dirigenti di "uffici dirigenziali generali" (art.16) ed i dirigenti "semplici" (art.17), i rapporti fra le due figure dirigenziali, gli incarichi di funzionari dirigenziali (art.19), la verifica dei risultati e la responsabilità dirigenziale (artt.20 e 21). La lettura degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/1993, di distribuzione dei compiti e dei poteri fra le due fasce dirigenziali, rende palese il considerevole ampliamento dello spazio riconosciuto ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, con la riedizione di un rapporto fortemente gerarchico nei confronti degli altri dirigenti. Già l'analisi dell'art.3, comma 1, lett.c), chiarisce che l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da parte degli organi di direzione politica viene operata in ragione degli uffici di livello dirigenziale generale, con la conseguenza che sono i relativi dirigenti a detenere la responsabilità dell'intera gestione. Il meccanismo viene ulteriormente chiarito dal comma 5 del nuovo art.19 del D. Lgs. 29/1993, secondo cui gli incarichi dei dirigenti "normali" sono conferiti "con decreto del dirigente generale". In più, il nuovo art.16 del D. Lgs.29/1993 affida ai dirigenti di vertice: l'attribuzione agli altri dirigenti degli incarichi di specifici progetti e gestioni nonché la definizione degli obiettivi che questi devono perseguire attribuendo loro le relative risorse; la direzione, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei dirigenti; l'organizzazione e la gestione del personale; la decisione sui ricorsi gerarchici. Ancora, i dirigenti generali riferiscono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo ed i loro atti non sono suscettibili di ricorso gerarchico. Com'è agevolmente riscontrabile, si è instaurato un forte e penetrante potere gerarchico dei dirigenti degli uffici generali nei confronti degli altri dirigenti, in coerenza con il concordato principio secondo cui gli organi politici affidano le risorse agli uffici di massima dimensione, i cui dirigenti sono responsabili in toto della gestione. Tenendo conto delle specifiche peculiarità di questo Ente, in particolare: - nella figura di "dirigente di uffici dirigenziali generali" ex art.16 D. Lgs. 29/1993 può farsi rientrare esclusivamente il Direttore del Parco, mentre i dirigenti ex art.17 D. Lgs.29/1993 sono da intendersi, sotto il profilo strettamente organizzativo funzionale, i responsabili dei vari servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.19, commi da 1 a 4, del D. Lgs. 29/1993. In realtà, il decreto non ha sostituito del tutto il controllo sui risultati al controllo sui singoli atti dei dirigenti, preferendo affiancare le nuove regole a quelle già esistenti. In ogni caso, non vi è dubbio che la spinta, anche riformativa come dimostrano le recenti leggi sul riordino della Corte dei Conti è verso un momento di controllo consuntivo nel quale si intendono inserire i profili più strettamente gestionali. A tal fine, i responsabili dei servizi dell'Ente dovranno presentare così come prescritto dall'art.20 del D.Lgs.citato, nel testo modificato dal D. Lgs. 470/93 all'inizio di ogni anno una apposita relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente al Direttore dell'Ente il quale, a sua volta, anche sulla base delle relazioni dei responsabili di Servizio ne sottoporrà una complessiva, oltre che sulla sua attività personale, al giudizio del succitato nucleo di valutazione. Il succitato nucleo redige sulla valutazione dei risultati apposita relazione che trasmette all'organo politico il quale verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione inviando la stessa al Ministro dell'Ambiente. In conclusione il Presidente aggiunge che tale adeguamento permette il superamento di alcune vischiosità amministrativo burocratiche già rilevate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del Regolamento sulle spese in economia e che adesso possono essere affrontate alla luce della vigente normativa. Segue la discussione, a conclusione della quale IL CONSIGLIO DIRETTIVO Udita la relazione del Presidente, (omissis) DELIBERA
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ADOTTATO AI SENSI DELL'ART.27 BIS D. LGS 3 FEBBRAIO 1993 Art. 1 - Il Consigli Direttivo esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esso spetta:
Art. 2 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, coordina l'attività dei singoli organi politici e burocratici, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presenta per l'approvazione al Consiglio Direttivo anche sulla base delle proposte del Direttore piani, programmi, obiettivi, priorità e direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione. In sede di prima attuazione, i programmi sono definiti nell'ambito delle previsioni di bilancio 1998 con la relativa assegnazione delle risorse e delle priorità fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Inoltre, il Presidente:
Art. 3 - La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio:
La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della L. 394/91 e vigila sulla sua attuazione, adotta altresì il proprio regolamento. Art. 4 - Al Direttore del Parco ed ai Responsabili dei Servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Ente Parco verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In particolare, il Direttore del Parco esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
Ai Responsabili dei servizi spettano i seguenti compiti e poteri:
Art. 5 - Gli incarichi di Responsabile di Servizio sono conferiti dal Direttore del Parco, anche ai sensi dell'art-19, 6° comma del D. Lgs. 29/1993 ed indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita, e possono essere revocati nelle ipotesi di inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati. La valutazione dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi è affidato al nucleo interno di cui all'art.8 Art. 6 - Il Direttore del Parco è responsabile del risultato dell'attività svolta dai Servizi e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dal Consiglio Direttivo. Art. 7 - All'inizio di ogni anno i Responsabili di Servizio presentano al Direttore del Parco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. A sua volta, il Direttore anche sulla base delle relazioni dei Responsabili di Servizio presenta una relazione generale sull'andamento gestionale dell'anno precedente, sulla quale il nucleo interno di valutazione esprime il proprio parere e che viene inviata una volta che ne abbia preso atto il Consiglio Direttivo al Ministro dell'Ambiente. Art. 8 - E' istituito ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 29/93, un nucleo interno di valutazione, i cui compiti e la cui composizione sarà oggetto di specifico successivo regolamento. Nelle more, l'Ente Parco, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di privati particolarmente qualificati nell'attività di controllo interno. |