IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 90 del 22 giugno 2000)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n° 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
VISTO il D.P.R. 22/7/96 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
VISTA la Legge n. 394/91, così come integrata e modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n° 426, ed in particolare l’art. 9 comma 2 che recita “… sono organi dell’Ente Parco: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva ...”;
PREMESSO che, attualmente, l’Ente Parco non si è dotato di una propria Giunta Esecutiva;
ATTESO che è notevolmente aumentata la mole di lavoro dell’Ente Parco, alla luce delle importanti iniziative intraprese e dei numerosi progetti già approvati ed in corso di predisposizione;
RITENUTO necessario dotare l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano di un organo, previsto dalla normativa vigente in materia, al fine di snellire e velocizzare le procedure relative ai lavori del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco;
VISTO l’art. 9 comma 8 – bis della Legge n. 394/91, così come integrato e modificato dalla Legge n. 426/98, che prevede che “… lo Statuto dell’Ente è deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco ed è trasmesso al Ministero dell’Ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L’Ente Parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell’Ambiente, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Ministero dell’Ambiente adotta lo Statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni…”;
VISTA la propria deliberazione n. 88/98, con la quale veniva nominata un’apposita Commissione, composta dai consiglieri (omissis), con lo scopo di predisporre una bozza di statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Ente;
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo ha esaminato la bozza di Statuto elaborata dalla suddetta Commissione e la Direzione dell’Ente ha provveduto ad integrare la suddetta bozza con quanto disposto dalla Legge n. 426/98;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 4 Giugno 1999 con cui si approvava la bozza di Statuto del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
CONSIDERATO che la stessa delibera n. 52/2000, con i relativi allegati, è stata inviata sia al Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura, sia alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana;
ATTESO che con nota del 21 dicembre 1999, ns. prot. n. 14551, il Ministero dell’Ambiente - Servizio Conservazione della Natura ha indicato delle osservazioni in merito alla bozza dello statuto, allegata alla delibera n. 52/99;
VISTA la deliberazione n. 19 del 9 marzo 2000 con cui il Consiglio Direttivo, previo esame della relativa la bozza integrata con le predette osservazioni del Ministero, ha approvato la bozza di Statuto del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed ha inviata la bozza stessa alla Comunità del Parco, per acquisirne il parere, così come disposto dall’art. 9, comma 8 – bis, della Legge n. 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
VISTA la nota del 17 Aprile 2000, ns. prot. n. 6934, con cui il Ministero dell’Ambiente - Servizio Conservazione della Natura ha ritenuto di sospendere la delibera n. 19/2000, nelle more di una predisposizione di una nuova bozza di Statuto tipo da parte del Ministero stesso;
RITENUTO, pertanto, che attualmente questo Ente non è dotato di un proprio Statuto, per le motivazioni sopra espresse, viene assunto come Regolamento Interno della Giunta Esecutiva, quanto riportato nella bozza di Statuto, approvata con Deliberazione n. 19/2000, agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24;
ESAMINATO l’allegato A “Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”, dove è riportato il contenuto dei predetti articoli;
VALUTATO opportunamente il parere tecnico–amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;

Dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti 8)

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”, contenuto nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente ed alla Presidenza della Regione Toscana.



GIUNTA ESECUTIVA DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO - REGOLAMENTO INTERNO


Art. 1 - Giunta Esecutiva: composizione, competenze e funzionamento
1. La Giunta Esecutiva è così composta:
a) il Presidente che la presiede;
b) il Vice – Presidente che ne fa parte di diritto;
c) tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa senza diritto di voto il Direttore.
3. Alla Giunta Esecutiva compete:
a) la formulazione con proprio atto delle proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
b) la cura della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) l’adozione di tutti quegli atti che non rientrino, per legge o per Statuto, nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo o del Direttore;
d) l’esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;
e) l’adozione in via d’urgenza delle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.
f) delibera su impegni di spesa fino al limite di 50 milioni;
4. L’elenco delle deliberazioni della Giunta Esecutiva è comunicato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
5. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.


Art. 2 - Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva
1. L’elezione dei tre componenti della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due nominativi. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti.
2. I componenti della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia con apposita mozione votata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all’elezione dei nuovi componenti in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 3 - Convocazione della Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti entro dieci giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l’ordine del giorno che deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
3. Le integrazioni dell’ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell’ora stabilita per la riunione.
4. L’avviso di convocazione viene effettuato secondo le seguenti modalità:
L’avviso di convocazione della Giunta Esecutiva, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito dalla seduta;
b) almeno ventiquattrore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata, a mezzo telegramma o mediante fax al numero indicato per iscritto dal destinatario
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice - Presidente.

Art. 4 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva
1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice – Presidente, la Giunta Esecutiva è presieduta dal componente più anziano di età.
3. La Giunta Esecutiva delibera con votazione palese. La proposta di deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si applica la regola di cui al comma precedente.
5. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.
6. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Art. 5 - Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Esecutiva
1. Il verbale della riunione della Giunta Esecutiva è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede la seduta, e dal Direttore nella sua qualità di segretario.
2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle altre prescrizioni normative che regolano la materia.
4. Le deliberazioni sono pubblicate, entro venti giorni, mediante affissione all’Albo pretorio dell’Ente Parco per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali diventano esecutive. Nei casi di urgenza esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 6 - Cessazione delle funzioni dei componenti della Giunta Esecutiva
1. Fatta eccezione per il Presidente e per il Vice – Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di un componente della Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina con le seguenti modalità:
L’elezione dei tre componenti della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due nominativi. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti.
I componenti della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia con apposita mozione votata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all’elezione dei nuovi componenti in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
2. La cessazione dalle funzioni di oltre la metà dei componenti, comporta la decadenza della Giunta Esecutiva. In tal caso le sue funzioni sono assunte dal Consiglio Direttivo.