IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Aspromonte – Regolamento dell’Attività e del Procedimento Amministrativo
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 19 aprile 2000)




CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e criteri
Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, di seguito denominato “Ente Parco”, impronta la propria attività ed i procedimenti amministrativi al principio della trasparenza, della chiara individuazione delle responsabilità degli organi e degli uffici preposti allo svolgimento delle attività ed alla istruttoria e definizione dei procedimenti, nonché all’obbligo della semplificazione.
A tal fine, l’elenco dei procedimenti individuati e classificati secondo la scheda allegata al presente Regolamento contenente la indicazione del Responsabile e del tempo di conclusione, deve essere reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ente e posto a disposizione dei cittadini, presso l’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e presso la Segreteria.
L’obbligo della semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi è perseguito mediante opportune misure organizzative ed attraverso le necessarie modificazioni delle procedure.
A tal fine, le relative proposte vengono esaminate e deliberate dagli organi competenti, in osservanza dei principi e dei criteri fissati dall’articolo 20 della legge 15.03.1997, n. 59 e dai regolamenti nazionali di attuazione emanati ai sensi dello stesso.

Art. 2 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività e dei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell’Ente Parco, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza del cittadino interessato all'emanazione di atti inerenti la propria sfera giuridica soggettiva, sia che vengano promossi d’ufficio.
I principi e le regole del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle attività ed ai procedimenti promossi da altre amministrazioni che per la loro definizione richiedano l’intervento e la cooperazione dell’Ente Parco.
Il regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali di indirizzo, di programmazione e di pianificazioni e agli altri atti specificamente disciplinati da leggi o da regolamenti.


CAPO II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 3 – Attività amministrativa
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l’Ente Parco si avvale degli strumenti e dei procedimenti più idonei, tra quelli pubblici e privati, ammessi dall’ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti del Parco stesso.
L’attività amministrativa dell’Ente Parco si svolge nel rispetto dei principi dell’ordinamento, ed in particolare dei principi sanciti dalle leggi 15.03.1997 n° 59 e 07.08.1990 n°241.
Nello svolgimento delle attività e dei procedimenti sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi e per l’istruttoria e l’emissione del provvedimento. Il procedimento non può in ogni caso essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie accertate dal dirigente o dal responsabile del servizio e/o dell’ufficio competente.
Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, non possono essere richiesti pareri, autorizzazioni, nulla osta, o atti comunque denominati, salvo che la necessità della loro acquisizione sia adeguatamente motivata.
Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

Art. 4 – Procedimenti amministrativi
I procedimenti di competenza dell’Ente Parco devono concludersi con un provvedimento espresso entro il termine stabilito, per ciascun tipo di procedimento, dalla Giunta Esecutiva con apposito atto deliberativo.
A tal fine la Giunta Esecutiva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva l’elenco dei procedimenti, individuati e classificati in base alla scheda allegata al regolamento medesimo, contenente la descrizione e l’indicazione del termine di conclusione del procedimento.
Eventuali modificazioni ed integrazioni dell’elenco dei procedimenti, che intervengano anche in adempimento all’obbligo di semplificazione, vengono periodicamente sottoposte alla Giunta Esecutiva per essere deliberate.
Fino alla approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i procedimenti non inclusi varrà il termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2 della legge 07.08.1990 n°241.

Art. 5 – Responsabile del procedimento
Per ciascuno dei procedimenti compresi nell’elenco di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento è di norma individuato nel responsabile del servizio o dell’ufficio preposto alla cura dell’affare oggetto del procedimento e nominato dal Direttore.
Il Direttore può nominare quale responsabile del procedimento anche un dipendente diverso dal responsabile del servizio o dell’ufficio, purché dotato di adeguate capacità professionali.
Per ogni funzione o attività dell’Ente Parco alla quale non corrisponda un procedimento tipizzato ai sensi del presente regolamento, è considerato responsabile del procedimento il responsabile del servizio o dell’ufficio funzionalmente preposto alla cura dell’affare oggetto del procedimento stesso.
Nel caso che l’assenza o l’impedimento del dipendente nominato responsabile del procedimento si prolunghi per un tempo che ne pregiudica la conclusione entro il termine previsto, il Direttore procede alla nomina in sostituzione.
Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti ed in particolare:
a) promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici e i servizi dell’amministrazione e con le altre amministrazioni interessate al procedimento medesimo;
b) propone l’indizione della conferenza dei servizi, sottoponendo oggetto, motivazioni e partecipanti al visto del Direttore, cui spetta la convocazione;
c) presiede la conferenza dei servizi, qualora delegato a ciò dal Direttore;
d) esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori e ai provvedimenti, anche di competenza di altre amministrazioni, che debbono confluire nel provvedimento finale;
e) trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la proposta all’organo competente, corredata da tutti gli atti istruttori;
f) esplica i compiti concernenti l’applicazione della legge 04.01.1968 .n° 15;
g) cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi servizi dell’Ente Parco;
h) propone al Direttore modifiche procedimentali e/o organizzative finalizzate alla semplificazione dei procedimenti ed alla riduzione del termine per la loro conclusione;
i) favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge 07.08.1990 n°241 e procede alla definizione degli accordi da stipulare, ai sensi dell’articolo 11 della citata legge, con i destinatari del provvedimento e con gli altri interessati. Qualora non sia competente all’emissione del provvedimento finale, propone l’approvazione dell’accordo all’organo competente.

Art. 6 – Decorrenza del termine iniziale del procedimento
Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Ente Parco ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo a provvedere.
Qualora l’atto propulsivo del procedimento promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’Ente Parco, della richiesta o della proposta.
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. La data di ricevimento è quella risultante dall’acquisizione della stessa al registro di protocollo dell’Ente Parco.
La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’Ente Parco, ove forme e modi, preventivamente determinati, siano portati a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei.
L’Ente Parco determina altresì la documentazione necessaria per l’accertamento dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento e la comunica agli interessati, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di autodichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio degli atti e documenti.
Nel caso in cui la domanda o la istanza presentata contenga tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento, anche se redatta in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall’Ente, deve essere accettata.

Art. 7 – Comunicazione dell’avvio del procedimento
Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad avere effetti, ai soggetti la cui partecipazione sia prevista da leggi o da regolamenti, nonché ai soggetti individuati mediante una pregressa manifestazione di volontà diretta a far valere un interesse contrapposto, cui dal procedimento possa derivare un pregiudizio, diretto, personale ed attuale di posizioni giuridiche soggettive acquisite o consolidate.
Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentono la immediata comunicazione del relativo avvio, dovrà provvedersi successivamente e non oltre dieci giorni dall’avvenuto avvio del procedimento.
I soggetti, indicati dal precedente comma, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio competente e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga all’Albo Pretorio dell’Ente Parco, o attraverso altra forma di pubblicità concordata con il Direttore, ivi compresa la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni di residenza degli interessati.
L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere la informazione dell’avvio del procedimento, mediante segnalazione scritta al responsabile del medesimo procedimento. Questi è tenuto a fornire i chiarimenti o le integrazioni necessarie entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione.
La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell’avvenuta comunicazione.

Art. 8 – Termine finale del procedimento
I termini per la conclusione del procedimento vanno riferiti alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve piena conoscenza mediante notificazione nelle forme ammesse dalla legge, o a mezzo del servizio postale raccomandato, o mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nell’ipotesi in cui i destinatari o gli interessati al provvedimento siano in numero tele da non rendere possibile o rendere troppo gravosa la comunicazione personale del provvedimento.
Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento assume ogni iniziativa, ivi compresa quella della convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 della legge 07.08.1990 n°241, per sollecitare l’amministrazione interessata ai fini dell’osservanza del termine finale stabilito per la conclusione del procedimento. Qualora l’inattività o il ritardo dell’altra amministrazione determinino l’impossibilità di rispettare il termine finale fissato, il responsabile del procedimento ne dà notizia agli interessati ed alla amministrazione inadempiente usando le stesse forme per la comunicazione di avvio del procedimento.
I termini fissati per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l’Ente Parco dal provvedere con la massima sollecitudine, fatte salve le conseguenze che discendono dal ritardo.
Nei casi in cui l’efficacia del provvedimento sia subordinata al controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia non è computato ai fini del termine della conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento, in tal caso, indica in calce al provvedimento medesimo l’organo competente al controllo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, ove non sia diversamente disposto, si applicano gli stessi termini fissati per il provvedimento principale.
Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l’amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio-assenso e di silenzio-rifiuto, i termini stabiliti nell’elenco dei procedimenti approvato dalla Giunta Esecutiva dell’Ente Parco si intendono modificati in conformità.
Al di fuori dei casi di silenzio assenso previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà in ogni caso prevedere, con proprio atto deliberativo, fattispecie ulteriori di silenzio-assenso in relazione a procedimenti di competenza dell’Ente Parco che non presentino particolare complessità.

Art. 9 – Deroghe e proroghe del termine
Qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:
a) sopravvenienza di norme legislative o regolamentari;
b) caso fortuito;
c) forza maggiore;
il responsabile del procedimento o il sostituto eventualmente nominato, che si trovi nella impossibilità di rispettare il termine stabilito per l’adozione del provvedimento, può essere autorizzato dal Direttore a derogare al termine medesimo, dando formale comunicazione agli interessati della ricorrenza di tali eccezionali circostanze e della fissazione di un nuovo termine per l’adozione dell’atto finale che non potrà comunque essere superiore a quello originariamente fissato.
Qualora a causa della:
a) particolare complessità dell’istruttoria;
b) assenza del responsabile del procedimento;
il responsabile del procedimento o il sostituto eventualmente nominato si trovi nella difficoltà obiettiva di rispettare il termine finale fissato per la conclusione del procedimento, può essere autorizzato dal Direttore a prorogare il termine dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione della proroga deve indicare le particolari esigenze di differimento nascenti da taluna o più delle suddette cause ed il nuovo termine finale, la cui durata complessiva non potrà essere superiore al doppio di quella inizialmente fissata.

Art. 10 – Attività consultiva e di controllo
L’attività consultiva e di controllo attribuita in via temporanea o permanente ad organi ed uffici ha funzione strumentale rispetto all’attività di amministrazione attiva e decisionale dell’Ente.
Gli organi e gli uffici che esplicano attività consultiva e di controllo, sono tenuti ad esprimere i relativi pareri entro il termine fissato dalla legge o dal regolamento e, nel caso di mancata fissazione del termine, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, e comunque in tempi utili al rispetto del termine fissato per la conclusione del procedimento.
Qualora tale attività consultiva e di controllo si esplichi attraverso pareri obbligatori e non vincolanti, il mancato rispetto del termine fissato per l’emissione dei pareri, comporta per l’Amministrazione la facoltà di provvedere prescindendo dagli stessi.
L’eventuale parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell’azione amministrativa che consentono all’amministrazione di conseguire gli obiettivi che l’atto, su cui il parere è stato espresso, si propone di perseguire.
Qualora l’organo che ha richiesto il parere intenda procedere in difformità dal parere espresso, purché trattasi di parere non vincolante, deve adeguatamente motivarne le ragioni.
Qualora ai fini dell’istruttoria o dell’emanazione dell’atto conclusivo sia necessario un parere, un atto o un provvedimento, ovvero l’espletamento di un accertamento ad opera di un soggetto esterno all’amministrazione dell’Ente Parco, il termine può essere sospeso per il periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e la registrazione della risposta. Della sospensione viene data comunicazione agli interessati, a cura del responsabile del procedimento.

Art. 11 – Partecipazione al procedimento
I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
I soggetti ammessi dall’Amministrazione a partecipare al procedimento hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare sul diritto di accesso;
b) di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine assegnato, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
c) di partecipare allo svolgimento del procedimento in apposita riunione e/o conferenza dei servizi, che può concludersi con l’adozione del provvedimento concordato tra le parti.
In relazione alle memorie e ai documenti presentati il responsabile del procedimento, qualora gli stessi comportino nuove e più approfondite esigenze istruttorie, può prorogare il termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 10.
Il responsabile del procedimento può attivare forme diverse di partecipazione al procedimento, anche attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione delle loro proposte ed osservazioni. In tale sede possono essere acquisiti, altresì, documenti e memorie.
In accoglimento di proposte ed osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, nei modi e nelle forme di cui ai commi precedenti, il responsabile può definire il procedimento attraverso gli accordi previsti e regolati dall’articolo 11 della legge 07.08.1990 n°241, ove sia competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento, ovvero proporre l’approvazione dell’accordo all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionali che regolano la materia.
Le disposizioni del presente regolamento in difformità o in contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale si intendono sostituite da queste ultime.