IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 10 ottobre 2001 che modifica la propria deliberazione n. 5 del 13 gennaio 1999)



Capo I

Art. 1
1. Il Direttore dell’Ente, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel capo II, nel limite dell’importo di 20.000 EURO per i lavori e di 10.000 EURO per le forniture e servizi, provvede alla:
a) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
b) illuminazione, riscaldamento e condizionamento dei locali;
c) pulizia, riparazione, manutenzione e vigilanza dei locali;
c1) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
d) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
e) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica ecc.);
f) all’acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche) nonché alla fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
g) alla manutenzione, alle riparazioni straordinarie e all’adattamento degli edifici e degli spazi circostanti e pertinenze;
h) alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore ad un anno, per l’espletamento ed organizzazione delle attività di cui alle lettere j), k), l), m), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti, ovvero idonei locali demaniali;
i) noleggio di autoveicoli;
j) alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di aree espositive, di materiale vario e di piante, consumo energia elettrica, allestimento impianti tecnologici, pulizia giornaliera, movimentazione ambito mostre o fiere, montaggio, smontaggio e facchinaggio);
k) lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti l’organizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi;
l) alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni in genere;
m) alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia e all’estero e all’acquisto di materiale didattico, guida e dispense;
n) alle spese per le quote associative di iscrizioni ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
o) alle spese smaltimento rifiuti speciali;
p) all’affitto di mobili e di attrezzature:
q) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all’importo di lire 5.000.000.

2. E’ vietato l’artificioso frazionamento delle commesse.

Art. 2
1. I Responsabili di Servizio, limitatamente alle attività afferenti i servizi di competenza, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel capo II, nel limite dell’importo di 5.000 EURO per le forniture e servizi e previo parere conforme del Direttore dell’Ente, provvedono:
- agli abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
- alle provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
- all’acquisto di strumentazione informatica, alla manutenzione, riparazione e adattamento della strumentazione stessa;
- all’acquisto di apparecchiature e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli impianti tecnologici;
- alle provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, di stampati, di modelli, di materiale di cancelleria;
- all’abbonamento a banche dati italiane e straniere.

2. E’ vietato l’artificioso frazionamento delle commesse.

Art. 3
1. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di lire 100.000.000, anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 1, e con provvedimento motivato del Direttore:
a) le forniture, i servizi e i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò, per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi, al fine di garantire la continuità, per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;
b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l’ente non può avvalersi della facoltà d’imporre l’esecuzione;
c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;
d) i lavori indispensabili a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danni della salute pubblica e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell’ipotesi comprovata di imminente grave pericolo, si può prescindere dall’acquisizione dei preventivi.


Capo II

Art. 4
1. L’esecuzione in economia ha luogo:
a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell’ente;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.
c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:
a) i servizi per la esecuzione dei quali l’amministrazione può ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà dell’amministrazione medesima;
b) le forniture e le provviste a pronta consegna, nei limiti della tipologia e di importo indicati nell’art. 1, con l’osservanza delle procedure dell’art.9.

Art. 6
1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati all’art. 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese.
2. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le forniture di beni necessarie per l’esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.
3. L’esecuzione è effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9.

Art. 7
1. Si può procedere all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8
1. I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, secondo la legislazione di settore vigente.
2. I soggetti e le imprese interpellati devono dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario.

Art. 9
1. I preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, in numero non inferiore a tre e da trasmettersi esclusivamente in busta chiusa e sigillata, devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando un’ampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o l’urgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero che la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l’importo di lire 15.000.000, nel caso in cui la congruità del prezzo risulti da appositi elenchi o da altro sistema di rilevazione dei prezzi.
2. In caso di richiesta di solo tre preventivi devono essere espressi in delibera i motivi.
3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all’impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.
4. Quando si tratti di acquisto di materiali di consumo per un importo non superiore a 250 EURO, può provvedersi mediante acquisto diretto senza la previa acquisizione di preventivi.

Art. 10
1. La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono esseri indicati nella lettera di invito.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L’apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal Direttore o dal responsabile di servizio, alla presenza di due testimoni, scelti fra i dipendenti dell’Ente, e dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi a cura di un dipendente con funzioni di segretario.
4. I criteri di aggiudicazione sono quelli fissati dall’art. 58 del D.P.R. 696/1979.
5. L’affidamento può essere effettuato anche in presenza di un’unica offerta.

Art. 11
1. L’ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal Direttore o dal Responsabile di servizio con lettera di impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall’assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere:
- le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- i relativi prezzi;
- l’indicazione della documentazione da presentare;
- il termine per l’effettuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- la determinazione delle penali in caso di inadempimento o di ritardo;
- le modalità di pagamento;
- l’obbligo per l’assuntore di uniformarsi alle norme legislative ed ai regolamenti dell’Ente;
- la facoltà per l’amministrazione di risolvere l’obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, all’esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione dell’azione per il risarcimento dal maggior danno derivante dall’inadempimento.

Art. 12
1. Si prescinde dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di 3.000 EURO.

Art. 13
1. I lavori, le forniture ed i servizi, quando ne ricorrono le condizioni, sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito dal responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente appositamente incaricato. Qualora ciò non sia possibile può essere affidato ad esterni competenti nel settore.
2. Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all’ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi.
3. E’ consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da atto equivalente.
4. L’acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi lire 10.000.000, al netto degli oneri fiscali, ovvero l’esecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione.

Art. 14
1. Il Direttore o i Responsabili di Servizio, nel limite delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l’imputazione al corrispondente capitolo di bilancio. I relativi provvedimenti, da trasmettere al servizio ragioneria, diventano esecutivi, con l’apposizione da parte di questi, del visto di "regolarità della documentazione e della spesa" (art.18 - 1° comma - D.P.R. 696/79).
2. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell’autorizzazione di spesa, (nonché) della dichiarazione di collaudo o di regolare esecuzione e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Direttore o Responsabile di Servizio competente.
3. I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell’annotazione negli appositi registri inventariali.
4. Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento.
5. Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.

Art. 15
1. Qualora le esigenze dei servizi e l’interesse dell’amministrazione lo richiedano, e comunque per spese non superiori a 100 EURO, la liquidazione dei documenti di spesa viene disposta con addebito sui fondi accreditati all’economo.

Art. 16
1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con l’esclusione dell’IVA ed imposte varie e vanno aggiornati annualmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in misura pari alle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’I.S.T.A.T.

Art. 17
1. I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta presa in carico o bolletta d’inventario ovvero munite della dichiarazione dell’avvenuta annotazione negli appositi registri nel caso di beni non inventariabili.