IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 10 ottobre 2001 che modifica la propria deliberazione n. 5 del 13 gennaio 1999) Capo I Art. 1 1. Il Direttore dellEnte, con losservanza delle disposizioni contenute nel capo II, nel limite dellimporto di 20.000 EURO per i lavori e di 10.000 EURO per le forniture e servizi, provvede alla: a) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti; b) illuminazione, riscaldamento e condizionamento dei locali; c) pulizia, riparazione, manutenzione e vigilanza dei locali; c1) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi; d) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; e) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica ecc.); f) allacquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche) nonché alla fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale; g) alla manutenzione, alle riparazioni straordinarie e alladattamento degli edifici e degli spazi circostanti e pertinenze; h) alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore ad un anno, per lespletamento ed organizzazione delle attività di cui alle lettere j), k), l), m), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti, ovvero idonei locali demaniali; i) noleggio di autoveicoli; j) alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di aree espositive, di materiale vario e di piante, consumo energia elettrica, allestimento impianti tecnologici, pulizia giornaliera, movimentazione ambito mostre o fiere, montaggio, smontaggio e facchinaggio); k) lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti lorganizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi; l) alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni in genere; m) alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia e allestero e allacquisto di materiale didattico, guida e dispense; n) alle spese per le quote associative di iscrizioni ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica; o) alle spese smaltimento rifiuti speciali; p) allaffitto di mobili e di attrezzature: q) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino allimporto di lire 5.000.000. 2. E vietato lartificioso frazionamento delle commesse. Art. 2 1. I Responsabili di Servizio, limitatamente alle attività afferenti i servizi di competenza, con losservanza delle disposizioni contenute nel capo II, nel limite dellimporto di 5.000 EURO per le forniture e servizi e previo parere conforme del Direttore dellEnte, provvedono: - agli abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri; - alle provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici; - allacquisto di strumentazione informatica, alla manutenzione, riparazione e adattamento della strumentazione stessa; - allacquisto di apparecchiature e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli impianti tecnologici; - alle provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, di stampati, di modelli, di materiale di cancelleria; - allabbonamento a banche dati italiane e straniere. 2. E vietato lartificioso frazionamento delle commesse. Art. 3 1. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di lire 100.000.000, anche al di fuori delle ipotesi contemplate dallart. 1, e con provvedimento motivato del Direttore: a) le forniture, i servizi e i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò, per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare lesecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi, al fine di garantire la continuità, per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione; b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali lente non può avvalersi della facoltà dimporre lesecuzione; c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici; d) i lavori indispensabili a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danni della salute pubblica e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nellipotesi comprovata di imminente grave pericolo, si può prescindere dallacquisizione dei preventivi. Capo II Art. 4 1. Lesecuzione in economia ha luogo: a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dellente; b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte. c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Art. 5 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta: a) i servizi per la esecuzione dei quali lamministrazione può ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà dellamministrazione medesima; b) le forniture e le provviste a pronta consegna, nei limiti della tipologia e di importo indicati nellart. 1, con losservanza delle procedure dellart.9. Art. 6 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati allart. 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno laffidamento a persone o imprese. 2. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le forniture di beni necessarie per lesecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1. 3. Lesecuzione è effettuata con losservanza delle disposizioni di cui allart. 9. Art. 7 1. Si può procedere allesecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendono necessaria lesecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli 5 e 6. Art. 8 1. I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, secondo la legislazione di settore vigente. 2. I soggetti e le imprese interpellati devono dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario. Art. 9 1. I preventivi di spesa per lesecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, in numero non inferiore a tre e da trasmettersi esclusivamente in busta chiusa e sigillata, devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando unampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o lurgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero che la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi limporto di lire 15.000.000, nel caso in cui la congruità del prezzo risulti da appositi elenchi o da altro sistema di rilevazione dei prezzi. 2. In caso di richiesta di solo tre preventivi devono essere espressi in delibera i motivi. 3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque allanno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o allimpresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa. 4. Quando si tratti di acquisto di materiali di consumo per un importo non superiore a 250 EURO, può provvedersi mediante acquisto diretto senza la previa acquisizione di preventivi. Art. 10 1. La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono esseri indicati nella lettera di invito. 2. Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata. 3. Lapertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal Direttore o dal responsabile di servizio, alla presenza di due testimoni, scelti fra i dipendenti dellEnte, e dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi a cura di un dipendente con funzioni di segretario. 4. I criteri di aggiudicazione sono quelli fissati dallart. 58 del D.P.R. 696/1979. 5. Laffidamento può essere effettuato anche in presenza di ununica offerta. Art. 11 1. Lordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal Direttore o dal Responsabile di servizio con lettera di impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dallassuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere: - le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi; - i relativi prezzi; - lindicazione della documentazione da presentare; - il termine per leffettuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi; - la determinazione delle penali in caso di inadempimento o di ritardo; - le modalità di pagamento; - lobbligo per lassuntore di uniformarsi alle norme legislative ed ai regolamenti dellEnte; - la facoltà per lamministrazione di risolvere lobbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, allesecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dellimpresa, salvo lesercizio da parte dellamministrazione dellazione per il risarcimento dal maggior danno derivante dallinadempimento. Art. 12 1. Si prescinde dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di 3.000 EURO. Art. 13 1. I lavori, le forniture ed i servizi, quando ne ricorrono le condizioni, sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito dal responsabile dellUfficio tecnico dellEnte appositamente incaricato. Qualora ciò non sia possibile può essere affidato ad esterni competenti nel settore. 2. Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto allordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. 3. E consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da atto equivalente. 4. Lacquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi lire 10.000.000, al netto degli oneri fiscali, ovvero lesecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione. Art. 14 1. Il Direttore o i Responsabili di Servizio, nel limite delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con limputazione al corrispondente capitolo di bilancio. I relativi provvedimenti, da trasmettere al servizio ragioneria, diventano esecutivi, con lapposizione da parte di questi, del visto di "regolarità della documentazione e della spesa" (art.18 - 1° comma - D.P.R. 696/79). 2. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dellautorizzazione di spesa, (nonché) della dichiarazione di collaudo o di regolare esecuzione e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Direttore o Responsabile di Servizio competente. 3. I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dellannotazione negli appositi registri inventariali. 4. Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento. 5. Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano. Art. 15 1. Qualora le esigenze dei servizi e linteresse dellamministrazione lo richiedano, e comunque per spese non superiori a 100 EURO, la liquidazione dei documenti di spesa viene disposta con addebito sui fondi accreditati alleconomo. Art. 16 1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con lesclusione dellIVA ed imposte varie e vanno aggiornati annualmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in misura pari alle variazioni percentuali dellindice dei prezzi al consumo rilevato dallI.S.T.A.T. Art. 17 1. I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta presa in carico o bolletta dinventario ovvero munite della dichiarazione dellavvenuta annotazione negli appositi registri nel caso di beni non inventariabili. |