IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 22, 3° comma e dell'articolo 24, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22 ottobre 2001)



Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 - Fonti e finalità.
1. Il presente regolamento attua i principi affermati dalla legge n.241/90 per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti formati e/o detenuti dall'Amministrazione ed alle informazioni in possesso della stessa.
2. In conformità a quanto stabilito dagli artt.22ss.della legge 241/90 tutti gli atti delle Amministrazioni dello Stato sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e del presente regolamento.
3. L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono, ai sensi degli artt.7 e 9 della legge n.241/90.
Art. 2 - Oggetto.
1. L'accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Sono oggetto del diritto i documenti esistenti presso l'Ente Parco che non richiedono una ulteriore attività di raccolta ed elaborazione.
3. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici e privati di informazioni, di atti e documenti contenenti dati personali sono effettuate dall'Ente Parco, in conformità alle disposizioni della legge n.675/96 e successive modificazioni ed in conformità al conseguente regolamento adottato dal medesimo Ente , per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di accesso, di cui il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione.
Art. 3 - Accesso alle informazioni.
1. E' garantito il diritto di chiunque vi abbia un particolare interesse di accedere alle informazioni di cui l'Ente Parco è in possesso.
2. Oltre alla pubblicazione, ai sensi di legge dei documenti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'Ente Parco al fine di assicurare la massima trasparenza attua ogni iniziativa finalizzata all'informazione sull'attività dell'Ente e su ogni altro evento che sia necessario o quanto meno opportuno portare a conoscenza della generalità degli abitanti.
3. L'Ente può consentire l'accesso anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, relativamente a quelle informazioni che siano ritenute di maggiore interesse e meritevoli di diffusione. L'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata.
4. Chiunque, prendendo visione di documenti, venga a conoscenza di informazioni errate, inesatte o incomplete che lo riguardino, ha diritto di chiedere all'Ente Parco la correzione o l'eliminazione, presentando istanza scritta presso il medesimo ufficio ove è stato esercitato il diritto di accesso. L'Ente Parco, dopo aver espletato gli accertamenti del caso, dovrà comunicare entro un congruo termine al richiedente gli interventi disposti.
Art. 4 - Informazioni sull'ambiente.
1. Il diritto di accesso disciplinato dal presente regolamento riguarda anche tutte le informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n.39/97.
2. Per informazioni sullo stato dell'ambiente si intende qualsiasi documento amministrativo riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio nonché le attività (incluse quelle nocive) o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi.
3. L'esercizio del diritto di accesso, in materia ambientale è garantito a chiunque e non è pertanto richiesta l'esistenza di interessi tutelati giuridicamente.
Art. 5 - Definizione di documento.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque specie del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi dell'Ente o, comunque, dallo stesso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. Per atti comunque utilizzati dall'Ente ai fini dell'attività amministrativa, si intendono i documenti provenienti da altri Enti Pubblici o da privati, che sono connessi ad atti dell'Ente Parco.
Art. 6 - Titolari del diritto di accesso e di informazione.
1. Il diritto di accesso spetta a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e cioè ai soggetti che vantino un interesse diretto ed immediato per agire in via giurisdizionale o amministrativa nonché a coloro che dimostrino di avere un interesse personale ad avere conoscenza di determinati documenti amministrativi, al fine di far valere specifiche situazioni di vantaggio, altrimenti non utilizzabili.
2. Spetta, inoltre, alle associazioni e ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi da essi rappresentati, che devono essere connessi con i documenti ai quali chiedono di accedere.
3. I componenti del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco, per l'espletamento del loro mandato, possono accedere ai documenti formati o detenuti dall'Ente mediante presentazione di richiesta. Tale richiesta deve essere evasa con ogni sollecitudine. Solo eccezionalmente l'accesso può essere differito per motivate ragioni organizzative o per difficoltà di reperire la documentazione richiesta.


Parte II - Limiti all'esercizio del diritto di accesso.

Art. 7 - Categorie di documenti amministrativi inaccessibili per motivi di riservatezza di persone, gruppi o imprese. Durata dell'esclusione.
1. Per tutelare la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi od imprese sono sottratti all'accesso per il periodo sottoindicato le seguenti categorie di documenti, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:
- i documenti concernenti l'attività svolta dalla struttura operativa di cui all'art.20, secondo comma, del D.Lgs. n.29/93 riguardante l'attività preparatoria finalizzata alla valutazione del personale, fino alla conclusione del relativo procedimento;
- i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;
- la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;
- gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;
- gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
- gli atti aventi carattere interlocutorio e preparatorio, in quanto attengono informalmente al processo formativo della volontà dell'organo competente, fino all'emanazione dei relativi provvedimenti;
- i documenti contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza, fino a quando sussista titolo al diritto alla riservatezza;
- i documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa, per un periodo di un anno.
2. Il diritto di accesso è escluso quando viene rilevato, attraverso più fatti ed in relazione al comportamento del richiedente, che le istanze avanzate hanno scopi dispersivi per l'attività degli uffici o tendenti ad arrecare molestia e/o ad intralciare l'attività amministrativa.
3. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt.22, 23 e 24 della legge n.675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, è soggetto alle disposizioni stabilite dalla legge medesima.
4. Sono, altresì, sottratti all'accesso i documenti esclusi da altre amministrazioni e che l'Ente Parco detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
Art. 8 - Limiti temporanei al diritto di accesso.
1. Il Presidente dell'Ente Parco può, a mezzo di motivata dichiarazione, vietare l'esibizione dei documenti amministrativi fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Presidente dell'Ente Parco può, inoltre, disporre la sospensione dell'accesso ai documenti, quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare l'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
3. E' differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori dei procedimenti relativi: all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alle prove concorsuali; all'affidamento degli appalti di opere e forniture pubbliche; all'attività di controllo svolta dal Ministero dell'Ambiente relativamente alle relazioni istruttorie dirette al Ministero stesso.
4. La dichiarazione di esclusione temporanea dall'accesso deve indicare il periodo per il quale vige l'esclusione, che deve tassativamente coincidere con le esigenze di tutela della riservatezza.
5. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.
Art. 9 - Differimento dei termini per l'esercizio del diritto di accesso.
1. Il differimento dei termini per l'esercizio del diritto di accesso può essere disposto dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile del competente settore, quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata, che deve essere motivata in rapporto alle difficoltà di cui al precedente comma.
Art. 10 - Esclusione e limitazione dell'accesso.
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il quinto comma dell'art.25 della legge n.241/90.
Art. 11 - Silenzio rifiuto.
1. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata, ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art.25 della legge 241/90.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il Presidente dell'Ente Parco fa accertare nel più breve tempo, i motivi per i quali la richiesta dell'interessato non ha avuto tempestiva risposta.
3. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il Presidente dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti, il Presidente dell'Ente Parco dispone per la costituzione a difesa dell'Ente nel giudizio promosso dall'interessato.
5. Il responsabile che ne ha competenza riferisce al Presidente dell'Ente Parco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate, proponendo gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.


Parte III - Organizzazione del servizio ed individuazione dei responsabili dei procedimenti d'accesso.

Art. 12 - Modalità di esercizio dell'accesso.
1. L'esercizio del diritto di accesso viene attuato presso l'ufficio di direzione. Potranno essere destinati locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza.
2. In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente.
3. Nell'ammissione all'esercizio del diritto di accesso si osservano le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali effettuati da enti pubblici, di cui alla legge n.675/96, ai D.Lgs. n.123/97 e n.255/97 ed al conseguente Regolamento adottato dall'Ente Parco.
Art. 13 - Accesso permanente a mezzo convenzione.
1. Possono essere stipulate convenzioni con persone fisiche e giuridiche per la sistematica informazione in ordine alle attività dell'Ente Parco.
2. La convenzione individua i tipi di documenti che vengono trasmessi, la periodicità e le modalità della trasmissione, che avviene senza specifica richiesta.
3. La convenzione determina gli oneri posti a carico del contraente, in relazione ai costi sostenuti dall'Ente.
Art. 14 - Ufficio per le relazioni con il pubblico.
1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico. Le misure organizzative per il suo funzionamento sono adottate con determinazione del Direttore dell'Ente Parco. Tale ufficio riceve le istanze di accesso per il successivo inoltro all'unità competente, fornisce, ai sensi dell'art.6, secondo comma, del Regolamento n.352/92, tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso, sui relativi costi e promuove iniziative per assicurare che tale diritto sia svolto in modo ottimale.
2. L'ufficio osserva un orario di ricevimento al pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane ed utilizza personale professionalmente qualificato per l'accoglienza del pubblico e per la ricezione delle richieste di informazioni.
Art. 15 - Archivio delle istanze di accesso.
1 In attuazione dell'art.11 del D.P.R. n.352/92, presso ciascun ufficio è istituito apposito archivio delle richieste di accesso, anche automatizzato.
2. Nel predetto archivio dovranno comunque essere registrati i dati (soggettivi, oggettivi e cronologici) delle richieste di accesso e dei relativi procedimenti.
3. I dati di cui al secondo comma del presente articolo verranno raccolti ed aggregati dall'ufficio relazioni con il pubblico che curerà la tenuta del registro dei dati complessivi concernenti i procedimenti di accesso e gli adempimenti di cui all'art.12 del D.P.R. n.352/92.
Art. 16 - Individuazione dei responsabili dei procedimenti da accesso.
1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto finale ovvero a detenerlo stabilmente.
2. Ai fini di cui al presente Regolamento per dirigente si intende il dipendente che ha la responsabilità dell'ufficio che ha formato o che detiene il documento.
Art. 17 - Funzioni di indirizzo e controllo.
1. Il Direttore dell'Ente Parco esercita le funzioni di controllo e di coordinamento complessivo del servizio.


Parte IV - Modalità per l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 18 - Accesso informale.
1 Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, redatta su apposito prestampato, rivolta all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, comprovare, ove occorra, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, se del caso, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione rilascio di copie, ovvero altra modalità idonea. Qualora ciò non fosse possibile si provvede a comunicare all'interessato il luogo e il giorno in cui può essere esercitato il diritto, che deve essere reso possibile entro 10 giorni dalla formulazione della richiesta.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo dell'Amministrazione richiedente.
Art. 19 - Procedimento di accesso formale.
1. Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sull'accessibilità del documento, sulla sussistenza, ove occorra, dell'interesse all'esercizio del diritto di accesso, il richiedente è invitato contestualmente a compilare istanza formale.
2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo precedente.
3. Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.
4. Ove la richiesta, spedita per posta o altro mezzo, sia irregolare od incompleta, deve essere data, entro 10 giorni, comunicazione al richiedente, con spese a suo carico, con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 20 - Identificazione e legittimazione del richiedente.
1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è effettuato con le modalità di seguito stabilite. L'identificazione del richiedente viene effettuata: per conoscenza diretta dello stesso da parte del responsabile del procedimento di accesso o di altro impiegato addetto all'unità competente, che attesta il riconoscimento apponendo la sua firma nell'apposito spazio dell'istanza di accesso; mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt.288, 292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 e successive modificazioni, i cui estremi sono annotati sull'istanza relativa all'accesso e confermati dalla sigla dell'impiegato che ha effettuato l'identificazione e l'annotazione.
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti-persone fisiche interessati all'accesso devono comprovare la loro condizione ed il titolo legale, negoziale o giudiziale dal quale la stessa è desumibile.
4. Nelle richieste inviate a mezzo del servizio postale o tramite fax il richiedente deve trasmettere copia di un documento di identità valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi di identificazione richiesti, l'interessato dovrà provvedere personalmente all'accesso, esibendo in quel momento un valido documento di identità.
Art. 21 - Istanza di accesso.
1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di una istanza, da redigersi, senza spese, su moduli prestampati, in originale e copia. Nel caso di accesso informale viene comunque compilata apposita scheda, a cura del responsabile del procedimento di accesso od altro dipendente dallo stesso designato, contenente i dati di cui al secondo comma dell'art.18.
2. Le richieste di accesso sono presentate o spedite per posta o a mezzo fax all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. Nella istanza di accesso, il cui modulo prestampato è messo a disposizione degli interessati, sono indicati: il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell'ufficio; l'eventuale posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni; l'oggetto dell'accesso, con specificazione delle informazioni richieste e documenti amministrativi dei quali si richiede la visione o la copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione; l'interesse, ove occorra, connesso all'oggetto della richiesta; la data.
Art. 22 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.
1. Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono:
a) l'atto di accoglimento della istanza di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio e della relativa sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
b) l'accoglimento della istanza di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento;
c) l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della istanza, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto;
d) è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo;
e) l'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla istanza. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione;
f) le copie dei dati informatizzati, in quanto nulla osti, sono rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente;
g) la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità di cui al successivo articolo. Su richiesta dell'interessato, le copie sono rilasciate in copia autentica, previo pagamento dell'imposta di bollo.
Art. 23 - Costo delle copie.
1. Fermo restando che l'esercizio del diritto di informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie, a norma dell'art.6, primo comma, lettera c, del D.P.R. n.352/92 il richiedente dovrà corrispondere la tariffa onnicomprensiva (costo della carta, spese di funzionamento del fotoriproduttore, etc.) di lire cinquecento, per il rilascio da una a due copie, di lire mille da due a quattro copie e così di seguito, da corrispondere mediante pagamento in contanti. La tariffa onnicomprensiva per il rilascio di copie di elaborati tecnici viene fissata in lire ventimila per ogni elaborato.
2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione del pubblico), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.
3. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate, con le modalità previste dall'art.14 della legge n.15/68, previo pagamento delle spese per il bollo.
4. I membri del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.
Art. 24 - Determinazione modalità del rimborso.
1. Il rimborso dei costi di riproduzione è effettuato al momento della presentazione della istanza di accesso.
2. Qualora il numero delle copie richieste sia rilevante, o non possa essere eseguito con le apparecchiature esistenti presso l'Ente, la consegna può essere posticipata, comunicandone al richiedente il nuovo termine.
3. A chiunque abbia effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta.
4. Il ritiro della copia dei documenti può anche essere effettuato da un rappresentante indicato dal richiedente, nell'istanza di accesso senza alcuna ulteriore formalità.


Parte V - Disposizioni finali.

Art. 25 - Rinvio alla vigente normativa.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge n.241/90 e nel D.P.R. n.352/92.
Art. 26 - Pubblicazione e comunicazione.
1. Il presente Regolamento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà comunicato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.