IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento interno della Comunità del Parco (Approvato dalla Comunità del Parco il 21 novembre 1994) TITOLO I - COMUNITÀ DEL PARCO CAPO I - La Comunità del Parco ha la propria sede in Piazzale Angelo e Luciano Zancanaro, 1 - 32032 Feltre - già sede dell'Ente Parco SESSIONI E CONVOCAZIONI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO Art. 1 - Adunanza e convocazione - La Comunità del Parco si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti; in tali casi la riunione dovrà aver luogo, di norma, entro venti giorni dalla presentazione della domanda. Art. 2 - Modalità di convocazione - La convocazione dei componenti della Comunità del Parco deve essere fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata. Sono valide le convocazioni via telefax una volta che ne sia verificato il ricevimento. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato, di norma, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi nonché la indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della seduta. L'avviso di convocazione può indicare anche l'ora, il giorno ed il luogo per la seduta di seconda convocazione, per il caso che rendesi necessaria, che di norma deve avvenire trascorsa 1 ora dalla prima convocazione. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione deve essere altresì consegnato al Presidente dell'Ente Parco. Art. 3 - Validità delle adunanze - La Comunità del Parco non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti; alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei componenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente Regolamento richiedano una presenza qualificata. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza. Art. 4 - Obbligo di partecipazione alle adunanze - I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Comunità del Parco. Il Presidente annunzia in apertura di adunanza i nomi dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano da oltre tre giornate consecutive alle sedute della Comunità del Parco. I Componenti della Comunità del Parco, escluso il Presidente ed il Vice Presidente, possono farsi rappresentare alle adunanze consiliari rilasciando delega scritta ad un membro della Giunta o ad un consigliere del proprio Ente. Art. 5 - Determinazione dell'ordine del giorno - Il Presidente stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze della Comunità del Parco, iscrivendo all'ordine del giorno le proposte del Presidente dell'Ente Parco e quelle presentate da ogni singolo componente della Comunità del Parco. Art. 6 - Adunanza in prima convocazione - La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei componenti. Decorsa almeno mezz'ora e non altre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Art. 7 - Adunanza in seconda convocazione - E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale. Art. 8 - Sostituzioni dei componenti la comunità del parco - Ai componenti della Comunità del Parco in caso di dimissioni, decadenza o morte subentrano di diritto coloro che succedono a quelli cessati. CAPO II - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO Art. 9 - Elezione del presidente e del vice presidente - Nella prima seduta, la Comunità del Parco procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente a mezzo di votazione segreta. La Comunità del Parco procede all'elezione di un Vice Presidente, con votazione separata. Sino alla nomina del Presidente la Comunità del Parco è presieduta dal componente più anziano di età. Art. 10 -Modalità per l'elezione - Per l'elezione del Presidente occorre la presenza dei 2/3 dei componenti della Comunità del Parco e la maggioranza assoluta dei voti. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa si procede ad una seconda in cui è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti. Se all'adunanza non partecipa il numero dei componenti prescritti si procede ad una seconda convocazione nella quale è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti della Comunità del Parco e la maggioranza dei voti dei presenti. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda votazione in cui è eletto il componente che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Alla elezione del Vice Presidente si procede con le modalità previste ai commi precedenti. Art. 11 - Segretario della comunità del parco - Il Segretario è nominato dall'Ente Parco e può essere lo stesso dell'Ente Parco. La nomina definitiva verrà prevista con la pianta organica dell'Ente Parco. Art. 12 - Revoca del presidente e del vice presidente - Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione motivata della Comunità del Parco. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la Comunità del Parco e deve essere messa in votazione entro 30 giorni della presentazione. La proposta di revoca è approvata, in seduta segreta e a votazione segreta, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco con l'intervento di almeno 2/3 dei componenti. Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro 10 giorni. Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti e la proposta di revoca è approvata a maggioranza dei presenti votanti. Art. 13 - Sostituzione del presidente e del vice presidente - Nelle ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca od impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente la Comunità del Parco procede a nuova elezione. Art. 14 - Compiti del presidente - Il Presidente convoca e presiede la Comunità del Parco coordinandone l'attività secondo le norme del presente Regolamento. Art. 15 - Personale assegnato - La Comunità del Parco propone al Consiglio Direttivo il personale per numero e qualifiche necessario al proprio funzionamento da distaccarsi presso gli uffici della Comunità del parco. Il personale assegnato alla Comunità del parco e' previsto , ad ogni effetto, nella pianta organica. CAPO III - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DELLE MEDESIME Art. 16 - Presidenza della comunità del parco - Le sedute della Comunità del Parco sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Comunità del Parco è presieduta dal Vice Presidente od in difetto dal componente più anziano di età. Al Presidente compete assicurare il regolare svolgimento delle sedute e dei lavori nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore. Al Presidente spetta inoltre regolare la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno con facoltà di invertire l'ordine di iscrizione degli argomenti anche su proposta, senza opposizione, di uno qualsiasi dei componenti. Le eventuali opposizioni saranno poste ai voti e decise a maggioranza. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata ad altra seduta su proposta del Presidente o di un componente approvata dalla Comunità del Parco. Art. 17 - Disciplina delle sedute - Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori e dei rapporti tra i membri il Presidente ha facoltà di togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti e , in casi gravi, di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Art. 18 - Pubblicità delle sedute - Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dalla legge e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito. Le deliberazioni della Comunità sono affisse per 15 giorni all'albo presso la sede legale della Comunità e all'albo della sede amministrativa del Parco Nazionale nonché trasmesse al Consiglio Direttivo. Art. 19 - Presenza del pubblico - Al pubblico che assiste alle sedute della Comunità del Parco non é consentito intervenire in alcun modo né comunque interferire nei lavori. In caso di necessità (con riferimento al comma precedente) al Presidente è consentito ordinare lo sgombero della sala. CAPO IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE Art. 20 - Apertura delle sedute - L'adunanza della Comunità del Parco si apre con l'appello nominale dei componenti fatto dal segretario, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme del Capo I del presente Regolamento. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre scrutatori che lo assistono nelle operazioni di voto. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se la Comunità del Parco sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto dagli scrutatori o da uno o più componenti. Art. 21 - Modalità degli interventi - I componenti che intendono intervenire su un determinato argomento debbono chiedere la parola al Presidente che la concede tenendo conto dell'ordine delle richieste. Nessun componente della Comunità del Parco può intervenire più di due volte sullo stesso argomento. Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere di norma i 15 minuti , trascorsi i quali il Presidente ha facoltà di togliere la parola. Art. 22 - Mozioni d'ordine - Le mozioni riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno o l'ordine dei lavori o la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. Ove la Comunità del Parco sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. Art. 23 - Partecipazione del direttore del parco - Alle riunioni della Comunità del Parco può essere invitato a partecipare anche il Direttore del Parco, o altri Responsabili, i quali possono essere ascoltati su singole questioni attinenti i servizi di cui abbiano la responsabilità o per l'illustrazione del contenuto tecnico delle proposte avanzate dall'Ente Parco. Art. 24 - Interventi dei membri del consiglio direttivo dell'ente parco - I membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco partecipano con diritto di intervento e senza diritto al voto alle adunanze della Comunità del Parco dedicate all'esame delle proposte dell'ente Parco. Inoltre il Presidente del Parco è invitato permanentemente a tutte le sedute della Comunità del Parco. CAPO V - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI Art. 25 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni - I componenti la Comunità del Parco possono presentare interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'esplicazione in qualsiasi forma dell'attività dell'Ente Parco. Art. 26 Interrogazioni - L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Presidente della Comunità del Parco o al Presidente dell'Ente Parco o se il Presidente dell'Ente Parco abbia preso o stia per prendere talune risoluzioni su oggetti determinanti. Ad esse, ove richiesto, viene data risposta scritta entro 20 giorni. In caso di mancanza di risposta l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza. Art. 27 - Interpellanza - L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente della Comunità del Parco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta. L'interpellanza può essere trasmessa al Presidente della Comunità del Parco perché ne dia lettura alla Comunità del Parco od essere allo stesso direttamente presentata, anche verbalmente, dall'interpellante all'inizio od alla fine della seduta. Nell'uno e nell'altro caso il Presidente della Comunità del Parco potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta ad altra seduta Art. 28 - Risposta all'interpellanza - Salvo i casi d'urgenza da valutarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza le risposte alle interpellanze debbono essere date nella prima seduta successiva alla loro presentazione. Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza , la discussione sulla stessa viene rinviata alla seduta successiva. Art. 29 - Mozione - Una mozione può essere presentata da ogni singolo componente della Comunità del Parco al fine di promuovere una deliberazione della Comunità del Parco stessa su un determinato argomento. Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della Comunità del Parco più prossimo. Il Presidente, qualora la Comunità del Parco lo consenta, può disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica. CAPO VI - VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI Art. 30 - Modalità e validità delle votazioni - I componenti della Comunità del Parco votano per appello nominale o per alzata di mano. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un componente lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova: se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con altro idoneo sistema . Il conteggio è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal regolamento. Le schede bianche e le illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Art. 31 -Esito delle votazioni - Prima della proclamazione dell'esito il Presidente verifica se il numero dei voti è pari al numero dei votanti. In caso di discordanza annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera la Comunità del Parco seduta stante. Art. 37 -Ufficio di presidenza - L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Comunità, dal Vice Presidente e da quattro componenti eletti dalla Comunità del Parco. La votazione avviene su scheda, con voto segreto, e risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, a parità, il consigliere più anziano di età. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente, tra una riunione e l'altra della Comunità del Parco nell'attività istituzionale di competenza dello stesso. |