IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Regolamento per la formazione e la tenuta dellalbo dei fornitori per le spese in economia (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 19 febbraio 2002) Art. 1 - Istituzione dellAlbo dei Fornitori 1. E' istituito presso lEnte Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l'Albo dei Fornitori per le spese in economia, distinto secondo le categorie merceologiche indicate nellavviso di cui al successivo art. 4. 2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere invitati a presentare offerte economiche relative a gare informali nei limiti degli importi previsti dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 3. L'Albo dei Fornitori si configura come strumento operativo di esclusivo interesse dell'Ente, che lo costituisce al fine di poter invitare imprese selezionate a partecipare a gare informali. Art. 2 - Acquisti on line 1. Al fine di incrementare lefficienza e di ridurre la spesa, lEnte aderisce alle convenzioni di cui allart. 26 della legge 488/1999. 2. In mancanza delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento. Art. 3 - Configurazione dellAlbo 1. LAlbo consiste in un Registro Generale recante sul Frontespizio la dicitura Albo dei Fornitori per le spese in economia dellEnte Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con pagine timbrate e numerate progressivamente dal Direttore o suo delegato, contenente le seguenti informazioni: a) data di iscrizione; b) numero di iscrizione; c) codice di fornitura d) categoria di fornitura; e) ragione sociale; f) forma giuridica; g) codice fiscale e / o partita IVA; h) sede legale; i) telefono e fax. Art. 4 - Prima formazione dell'Albo Pubblicità 1. Per la prima formazione dell'Albo, il Responsabile del Servizio provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per estratto su due quotidiani a divulgazione nazionale, nonché allaffissione per 30 giorni all'albo pretorio dellEnte, di un avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'Albo ed i requisiti richiesti per l'iscrizione. 2. Lavviso contiene altresì l'invito alle imprese interessate a presentare la domanda di iscrizione entro un termine prestabilito che non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. Campania. Art. 5 - Requisiti per liscrizione 1. Liscrizione allAlbo può essere richiesta da imprese in possesso dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo di cui ai commi seguenti. 2. I requisiti di ordine soggettivo attengono alla capacità tecnica, economica e finanziaria dellimpresa, sulla base delle relative caratteristiche ed attività, secondo i criteri individuati dagli artt.13 e 14 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n.358 e s. m. e i. 3. I requisiti di ordine oggettivo sono: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla U.E. o allaccordo G.A.T.T.; b) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni Provinciali per lArtigianato, se chi esercita limpresa è un soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia (art.12, comma 1, D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); c) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui allallegato 7 del D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i., se chi esercita limpresa è un soggetto di altro Stato membro non residente in Italia (art.12, comma 1, D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); d) iscrizione in altro registro professionale o commerciale, se chi esercita limpresa è un soggetto di Stato membro né residente in Italia, né indicato nellallegato 7 del D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.; e) iscrizione nella lista di Stati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo G.A.T.T. sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati non inseriti nella lista di cui sopra e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche (art.21 bis D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); f) iscrizione al registro prefettizio nella ipotesi di società cooperative; g) iscrizione allo schedario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella ipotesi di consorzi cooperativi; h) di essere in possesso dellapposita autorizzazione amministrativa nellipotesi di esercizio della vendita al minuto; i) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui i fornitori sono stabiliti o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e di non versare in stato di sospensione dellattività commerciale (art.11 comma 1, lett. a), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); j) di non essere incorso in sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari (art.11 comma 1, lett. b), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); k) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una della misure di prevenzione di cui allarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. e i. o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s. m. e i.; l) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n.358 e s. m. e i. (art.11 comma 1, lett. f), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); m) di non aver commesso, nellesercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dallEnte Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (art.11 comma 1, lett. c), D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allart.17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m. e i.; o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti (art.11 comma 1, lett. d), D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.); p) di essere in regola con gli obblighi di legge, ove applicabili, previsti dalla normativa sulle assunzioni obbligatorie (Legge 12 marzo 1999, n. 68); q) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza (art.11 comma 1, lett. e), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.). Art. 6 - Presentazione della domanda di iscrizione 1. Le modalità ed i termini di presentazione delle domande di iscrizione saranno indicate nellavviso contenente l'annuncio della istituzione dell'Albo. 2. Le domande presentate oltre il termine previsto nellavviso saranno esaminate dalla apposita Commissione nella successiva fase di aggiornamento dellAlbo. 3. LEnte provvederà a predisporre, nel rispetto delle indicazioni contenute nellavviso, apposito modulo, sulla base del quale dovrà essere preferibilmente redatta la domanda di iscrizione. Art. 7 - Commissione per la formazione dellAlbo 1. La Commissione per la formazione dell'Albo dei Fornitori verrà individuata con apposita determinazione dirigenziale e sarà composta da: &Mac183; il Direttore dellEnte, o altro dipendente da lui incaricato, in qualità di presidente; &Mac183; n. 2 dipendenti dellAmministrazione in qualità di componenti; &Mac183; n. 1 dipendente con funzioni di segretario verbalizzante e di supporto della Commissione Art. 8 - Esame delle domande 1. La Commissione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni, nonché di richiedere copia di ogni documento necessario alla valutazione comparativa delle imprese richiedenti liscrizione. 2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta lesclusione dalliscrizione. 3. Le imprese che risultino idonee sono iscritte allAlbo, nelle categorie merceologiche richieste, con determinazione dirigenziale. 4. Lordine di iscrizione delle imprese nelle categorie merceologiche richieste è determinato dal numero progressivo di protocollo della domanda. 5. L'iscrizione all'Albo decorre dalla data del provvedimento formale di iscrizione. 6. Lavvenuta esclusione o iscrizione allAlbo è comunicata agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente. Art. 9 - Revisione e aggiornamenti dellAlbo 1. LAlbo ha validità triennale e alla scadenza sarà revisionato dalla Commissione nella sua interezza, con le stesse modalità previste per la prima formazione. 2. LAlbo è aggiornato dalla Commissione annualmente, entro il 31 gennaio, sulla base delle richieste che perverranno dalle imprese interessate, entro il 31 dicembre dellanno precedente. 3. Le imprese iscritte allAlbo sono tenute a trasmettere allEnte la documentazione concernente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle dichiarazioni rese in precedenza, entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. 4. La mancata trasmissione nei termini di cui al precedente comma è causa di cancellazione dallAlbo. 5. LEnte si riserva di chiedere in qualsiasi momento alle imprese iscritte allAlbo, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati prescritti. 6. I provvedimenti di modifica dellAlbo sono comunicati agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente. Art. 10 - Sospensione 1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere temporaneamente sospesa, con determinazione dirigenziale, nei seguenti casi: a) inadempienze e/o negligenze tecniche e/o amministrative nella esecuzione della fornitura; b) procedimenti inerenti alla verifica dei requisiti di ordine soggettivo di cui allart. 5 comma 2 del presente regolamento; c) procedimenti penali in corso relativi ai casi contemplati nellart. 5, comma 3, lett. j), k), l), n) e riguardanti: - il titolare (per le imprese individuali); - i soci (per le società in nome collettivo); - i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); - gli amministratori muniti di rappresentanza legale (per le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e consortili); - tutti coloro che legalmente operano in nome e per conto delle imprese di cui sopra; - il direttore tecnico (nel caso di imprese riguardanti lavori); d) inizio di procedura di concordato preventivo o di fallimento; e) vertenza giudiziale con lEnte. 2. Limpresa può essere sospesa, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 3. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato formalmente al soggetto interessato, il quale dovrà controdedurre per iscritto entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. Il provvedimento di sospensione può essere revocato, a richiesta documentata dellimpresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa. Art. 11 - Decadenza e cancellazione 1. Limpresa decade automaticamente dalliscrizione allAlbo nei seguenti casi: a) cessazione di attività; b) mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi; c) perdita dei requisiti di ordine oggettivo di cui allart. 5, comma 3 del presente regolamento. 2. Limpresa è cancellata a giudizio dell'Ente, qualora: a) risultino a suo carico gravi inadempienze e/o negligenze tecniche e/o amministrative nella esecuzione della fornitura (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.); b) abbia posto in essere una condotta tale da turbare gravemente la correttezza dei rapporti e rendere inopportuna la partecipazione dellimpresa alle gare dellEnte; c) venga esclusa dai procedimenti di gara da parte di altre amministrazioni pubbliche per gravi colpe o inadempienze contrattuali; d) sia divenuta carente dei requisiti di ordine soggettivo cui allart. 5, comma 2. 3. A tal fine i vari Servizi dellEnte, destinatari delle forniture, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Servizio le eventuali irregolarità nelle forniture. 4. Il suddetto Responsabile compirà gli accertamenti dovuti e procederà, se del caso, alla contestazione scritta degli addebiti. 5. Limpresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni e contro-deduzioni entro il termine che le sarà assegnato dal Responsabile che adotterà leventuale provvedimento di cancellazione. 6. Limpresa può essere cancellata, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del titolare o legale rappresentante. 7. La decadenza e la cancellazione, disposta con determinazione dirigenziale, deve essere formalmente comunicata al soggetto interessato. Art. 12 - Criteri di scelta delle imprese iscritte allAlbo 1. Al fine di garantire limparzialità e la trasparenza nellindividuazione dei soggetti iscritti allAlbo si applica il criterio della rotazione. 2. I soggetti sono individuati nel rispetto dellordine di iscrizione. 3. Lindividuazione, anche in caso di mancata partecipazione, implicherà una nuova chiamata solo ad esaurimento degli ulteriori iscritti alla relativa categoria merceologica. 4. Il criterio della rotazione non è attuato nel caso in cui la trattativa preveda una fornitura con caratteristiche tecniche specifiche, tali da richiedere la partecipazione di determinati soggetti. 5. Qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente secondo le indicazioni di cui al vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al fine di assicurare uneffettiva concorrenzialità, il Responsabile del servizio può richiedere alla C.C.I.A.A. lindicazione di soggetti ad essa iscritti, al fine di integrare i nominativi dellAlbo dei Fornitori. 6. Qualora dallindicazione delloggetto della fornitura non sia possibile risalire ad una categoria dellAlbo dei Fornitori, il Responsabile del servizio può richiedere alla C.C.I.A.A. lindicazione di soggetti ad essa iscritti. 7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6, il criterio della rotazione si applicherà anche ai soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. Art. 13 - Disposizioni diverse 1. In caso di disposizioni derogatorie o incompatibili, e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Art. 14 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano. |