IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Regolamento per la formazione e la tenuta dell’albo dei fornitori per le spese in economia
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 19 febbraio 2002)



Art. 1 - Istituzione dell’Albo dei Fornitori
1. E' istituito presso l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l'Albo dei Fornitori per le spese in economia, distinto secondo le categorie merceologiche indicate nell’avviso di cui al successivo art. 4.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere invitati a presentare offerte economiche relative a gare informali nei limiti degli importi previsti dal vigente “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia” dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
3. L'Albo dei Fornitori si configura come strumento operativo di esclusivo interesse dell'Ente, che lo costituisce al fine di poter invitare imprese selezionate a partecipare a gare informali.
Art. 2 - Acquisti on line
1. Al fine di incrementare l’efficienza e di ridurre la spesa, l’Ente aderisce alle convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999.
2. In mancanza delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Art. 3 - Configurazione dell’Albo
1. L’Albo consiste in un Registro Generale recante sul Frontespizio la dicitura “Albo dei Fornitori per le spese in economia dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, con pagine timbrate e numerate progressivamente dal Direttore o suo delegato, contenente le seguenti informazioni:
a) data di iscrizione;
b) numero di iscrizione;
c) codice di fornitura
d) categoria di fornitura;
e) ragione sociale;
f) forma giuridica;
g) codice fiscale e / o partita IVA;
h) sede legale;
i) telefono e fax.
Art. 4 - Prima formazione dell'Albo – Pubblicità
1. Per la prima formazione dell'Albo, il Responsabile del Servizio provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per estratto su due quotidiani a divulgazione nazionale, nonché all’affissione per 30 giorni all'albo pretorio dell’Ente, di un avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'Albo ed i requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. L’avviso contiene altresì l'invito alle imprese interessate a presentare la domanda di iscrizione entro un termine prestabilito che non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. Campania.
Art. 5 - Requisiti per l’iscrizione
1. L’iscrizione all’Albo può essere richiesta da imprese in possesso dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo di cui ai commi seguenti.
2. I requisiti di ordine soggettivo attengono alla capacità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa, sulla base delle relative caratteristiche ed attività, secondo i criteri individuati dagli artt.13 e 14 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n.358 e s. m. e i.
3. I requisiti di ordine oggettivo sono:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla U.E. o all’accordo G.A.T.T.;
b) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, se chi esercita l’impresa è un soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia (art.12, comma 1, D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
c) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 7 del D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i., se chi esercita l’impresa è un soggetto di altro Stato membro non residente in Italia (art.12, comma 1, D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
d) iscrizione in altro registro professionale o commerciale, se chi esercita l’impresa è un soggetto di Stato membro né residente in Italia, né indicato nell’allegato 7 del D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.;
e) iscrizione nella lista di Stati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo G.A.T.T. sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati non inseriti nella lista di cui sopra e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche (art.21 bis D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
f) iscrizione al registro prefettizio nella ipotesi di società cooperative;
g) iscrizione allo schedario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella ipotesi di consorzi cooperativi;
h) di essere in possesso dell’apposita autorizzazione amministrativa nell’ipotesi di esercizio della vendita al minuto;
i) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui i fornitori sono stabiliti o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale (art.11 comma 1, lett. a), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
j) di non essere incorso in sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari (art.11 comma 1, lett. b), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
k) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una della misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. e i. o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s. m. e i.;
l) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n.358 e s. m. e i. (art.11 comma 1, lett. f), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
m) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (art.11 comma 1, lett. c), D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m. e i.;
o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti (art.11 comma 1, lett. d), D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.);
p) di essere in regola con gli obblighi di legge, ove applicabili, previsti dalla normativa sulle assunzioni obbligatorie (Legge 12 marzo 1999, n. 68);
q) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza (art.11 comma 1, lett. e), D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358 e s. m. e i.).
Art. 6 - Presentazione della domanda di iscrizione
1. Le modalità ed i termini di presentazione delle domande di iscrizione saranno indicate nell’avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'Albo.
2. Le domande presentate oltre il termine previsto nell’avviso saranno esaminate dalla apposita Commissione nella successiva fase di aggiornamento dell’Albo.
3. L’Ente provvederà a predisporre, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’avviso, apposito modulo, sulla base del quale dovrà essere preferibilmente redatta la domanda di iscrizione.
Art. 7 - Commissione per la formazione dell’Albo
1. La Commissione per la formazione dell'Albo dei Fornitori verrà individuata con apposita determinazione dirigenziale e sarà composta da:
&Mac183; il Direttore dell’Ente, o altro dipendente da lui incaricato, in qualità di presidente;
&Mac183; n. 2 dipendenti dell’Amministrazione in qualità di componenti;
&Mac183; n. 1 dipendente con funzioni di segretario verbalizzante e di supporto della Commissione
Art. 8 - Esame delle domande
1. La Commissione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni, nonché di richiedere copia di ogni documento necessario alla valutazione comparativa delle imprese richiedenti l’iscrizione.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dall’iscrizione.
3. Le imprese che risultino idonee sono iscritte all’Albo, nelle categorie merceologiche richieste, con determinazione dirigenziale.
4. L’ordine di iscrizione delle imprese nelle categorie merceologiche richieste è determinato dal numero progressivo di protocollo della domanda.
5. L'iscrizione all'Albo decorre dalla data del provvedimento formale di iscrizione.
6. L’avvenuta esclusione o iscrizione all’Albo è comunicata agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.
Art. 9 - Revisione e aggiornamenti dell’Albo
1. L’Albo ha validità triennale e alla scadenza sarà revisionato dalla Commissione nella sua interezza, con le stesse modalità previste per la prima formazione.
2. L’Albo è aggiornato dalla Commissione annualmente, entro il 31 gennaio, sulla base delle richieste che perverranno dalle imprese interessate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le imprese iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere all’Ente la documentazione concernente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle dichiarazioni rese in precedenza, entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.
4. La mancata trasmissione nei termini di cui al precedente comma è causa di cancellazione dall’Albo.
5. L’Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento alle imprese iscritte all’Albo, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati prescritti.
6. I provvedimenti di modifica dell’Albo sono comunicati agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.
Art. 10 - Sospensione
1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere temporaneamente sospesa, con determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:
a) inadempienze e/o negligenze tecniche e/o amministrative nella esecuzione della fornitura;
b) procedimenti inerenti alla verifica dei requisiti di ordine soggettivo di cui all’art. 5 comma 2 del presente regolamento;
c) procedimenti penali in corso relativi ai casi contemplati nell’art. 5, comma 3, lett. j), k), l), n) e riguardanti:
- il titolare (per le imprese individuali);
- i soci (per le società in nome collettivo);
- i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di rappresentanza legale (per le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e consortili);
- tutti coloro che legalmente operano in nome e per conto delle imprese di cui sopra;
- il direttore tecnico (nel caso di imprese riguardanti lavori);
d) inizio di procedura di concordato preventivo o di fallimento;
e) vertenza giudiziale con l’Ente.
2. L’impresa può essere sospesa, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato formalmente al soggetto interessato, il quale dovrà controdedurre per iscritto entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il provvedimento di sospensione può essere revocato, a richiesta documentata dell’impresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.
Art. 11 - Decadenza e cancellazione
1. L’impresa decade automaticamente dall’iscrizione all’Albo nei seguenti casi:
a) cessazione di attività;
b) mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi;
c) perdita dei requisiti di ordine oggettivo di cui all’art. 5, comma 3 del presente regolamento.
2. L’impresa è cancellata a giudizio dell'Ente, qualora:
a) risultino a suo carico gravi inadempienze e/o negligenze tecniche e/o amministrative nella esecuzione della fornitura (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.);
b) abbia posto in essere una condotta tale da turbare gravemente la correttezza dei rapporti e rendere inopportuna la partecipazione dell’impresa alle gare dell’Ente;
c) venga esclusa dai procedimenti di gara da parte di altre amministrazioni pubbliche per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
d) sia divenuta carente dei requisiti di ordine soggettivo cui all’art. 5, comma 2.
3. A tal fine i vari Servizi dell’Ente, destinatari delle forniture, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Servizio le eventuali irregolarità nelle forniture.
4. Il suddetto Responsabile compirà gli accertamenti dovuti e procederà, se del caso, alla contestazione scritta degli addebiti.
5. L’impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni e contro-deduzioni entro il termine che le sarà assegnato dal Responsabile che adotterà l’eventuale provvedimento di cancellazione.
6. L’impresa può essere cancellata, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del titolare o legale rappresentante.
7. La decadenza e la cancellazione, disposta con determinazione dirigenziale, deve essere formalmente comunicata al soggetto interessato.
Art. 12 - Criteri di scelta delle imprese iscritte all’Albo
1. Al fine di garantire l’imparzialità e la trasparenza nell’individuazione dei soggetti iscritti all’Albo si applica il criterio della rotazione.
2. I soggetti sono individuati nel rispetto dell’ordine di iscrizione.
3. L’individuazione, anche in caso di mancata partecipazione, implicherà una nuova chiamata solo ad esaurimento degli ulteriori iscritti alla relativa categoria merceologica.
4. Il criterio della rotazione non è attuato nel caso in cui la trattativa preveda una fornitura con caratteristiche tecniche specifiche, tali da richiedere la partecipazione di determinati soggetti.
5. Qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente secondo le indicazioni di cui al vigente “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia” dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al fine di assicurare un’effettiva concorrenzialità, il Responsabile del servizio può richiedere alla C.C.I.A.A. l’indicazione di soggetti ad essa iscritti, al fine di integrare i nominativi dell’Albo dei Fornitori.
6. Qualora dall’indicazione dell’oggetto della fornitura non sia possibile risalire ad una categoria dell’Albo dei Fornitori, il Responsabile del servizio può richiedere alla C.C.I.A.A. l’indicazione di soggetti ad essa iscritti.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6, il criterio della rotazione si applicherà anche ai soggetti iscritti alla C.C.I.A.A.
Art. 13 - Disposizioni diverse
1. In caso di disposizioni derogatorie o incompatibili, e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia” dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Art. 14 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano.