IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento sulle trasferte dei dipendenti dell’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 30 ottobre 2001)



Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina condizioni, modalità e trattamento economico delle trasferte effettuate dai dipendenti dell’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla ordinaria sede di servizio o dalla dimora abituale.

Art. 2 - Autorizzazione alla trasferta
1. Ogni trasferta in località distante almeno dieci chilometri dalla sede dell’Ente parco, e comunque fuori del territorio del comune di Feltre, deve essere previamente autorizzata per iscritto dal Direttore dell’ente.
2. Il dipendente comandato è tenuto a compilare apposito modulo da cui risultino le seguenti indicazioni:
a) luogo di destinazione e motivo della trasferta;
b) mezzo di trasporto impiegato;
c) giorno/ora di inizio della trasferta e presumibile giorno/ora di rientro in sede;
d) giorno/ora di “visto arrivare” e “visto partire”;
e) eventuale anticipo delle presumibili spese di trasferta e suo ammontare;
f) eventuali persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. La contemporanea partecipazione di più dipendenti alla medesima missione deve essere adeguatamente motivata, indicando il ruolo svolto da ciascuno di essi; in mancanza di tale indicazione si applica la misura di cui all’articolo 4, comma 4.

Art. 3 - Indennità di trasferta
1. Al personale inviato in missione in località distante almeno dieci chilometri dalla sede dell’Ente parco o dalla abituale dimora spetta una indennità di trasferta pari a lire 40.000 (pari a 20,65 Euro) per ogni 24 ore di assenza dalla sede; in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore e per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
3. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci chilometri dalla sede di servizio, intendendo per tale il centro abitato, compresa la periferia, del comune in cui il dipendente ha la residenza di fatto e non quella anagrafica;
b) nell'ambito del territorio del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale dell’Area tecnica incaricato di effettuare sopralluoghi sul territorio medesimo;
c) nelle località distanti meno di dieci chilometri dalla sede dell’ente, e comunque nell’ambito del territorio del comune di Feltre.
4. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località, in particolare dalla casa municipale del comune di dimora del dipendente.

Art. 4 - Computo delle ore di trasferta
1. Nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
2. Il giorno e l'ora di inizio della trasferta e del presumibile rientro in sede devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta; l’ora effettiva del rientro in sede è certificata dall’Ufficio segreteria generale tramite apposizione di un visto, mentre se il rientro avviene dopo la chiusura degli uffici, l’ora è certificata dalla timbratura del cartellino “marcatempo”.
3. L’ora di arrivo sul luogo della trasferta e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale è svolta la missione; se la missione non è effettuata presso un pubblico ufficio, i visti di cui sopra sono apposti da qualunque persona in grado di attestare la presenza del dipendente sul luogo della missione. Si prescinde dall’apposizione dei visti quando essa risulti non agevole o dispendiosa, comportando l’onere di prolungare la missione per ottenere l’apposizione del visto.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la mancata apposizione dei visti comporta il mancato pagamento dell’indennità di trasferta, o dell’indennità forfetaria di cui al successivo articolo 13, e dell’eventuale compenso per lavoro straordinario, nonché il mancato rimborso delle spese sostenute nel corso della trasferta.
5. Nel caso di trasferte che partono dalla località di abituale dimora l’ora d’inizio ed eventualmente quella di termine della missione sono asseverate dal dipendente, se possibile in modo documentato; resta fermo l’obbligo dei visti intermedi.

Art. 5 - Cumulo di indennità di trasferta e compenso per lavoro straordinario
1. Al dipendente comandato in missione compete, oltre all’indennità di cui all’articolo 3, il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si considera solo il tempo effettivamente lavorato, escluso in ogni caso il tempo trascorso in viaggio e quello della pausa pranzo; se non è altrimenti evincibile, la durata della pausa pranzo viene presuntivamente fissata in un’ora.

Art. 6 - Obbligo di rientro in sede
1. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, considerato il viaggio di sola andata, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea, laddove non sia stata utilizzata l’automobile dell’ente.

Art. 7 - Mezzi di trasporto utilizzabili
1. In linea di principio il dipendente inviato in missione deve utilizzare l’autoveicolo di proprietà dell’ente.
2. Qualora l’autoveicolo di cui al comma 1 non fosse disponibile, ovvero il suo utilizzo risultasse sconsigliato per motivate ragioni, il dipendente deve servirsi in via prioritaria del treno, e, in subordine, di altri mezzi di trasporto in servizio di linea, quando questi consentano notevole risparmio di tempo ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere; in casi particolari, è consentito l’uso dell’aereo.
3. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, ovvero il loro uso risulti meno conveniente, al dipendente può essere consentito, con il provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 2, l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

Art. 8 - Rimborso delle spese di viaggio
1. Al dipendente comandato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto.
2. I viaggi in ferrovia possono essere effettuati anche in prima classe; è ammesso l’uso di treni intercity ed eurostar. Per viaggi che si protraggano anche di notte, è compreso il rimborso della spesa sostenuta per il vagone letto.
3. Per i viaggi in aereo sul territorio nazionale la classe di rimborso è quella “economica”; per quelli all’estero è ammessa la prenotazione in “business class”. Per i viaggi in nave la classe di rimborso è stabilita in relazione alle tariffe praticate dalla compagnia di navigazione prescelta.
4. Al dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio compete il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo.
5. Nel caso di viaggi effettuati con l’autoveicolo dell’ente il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’approvvigionamento di carburante e per eventuali interventi di manutenzione nonché di quelle per pedaggi autostradali, di parcheggio e per l’eventuale custodia del mezzo.
6. Per i percorsi compiuti nelle località di trasferta per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede della missione o viceversa, e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato, è ammesso il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbani e all’occorrenza per i taxi.

Art. 9 - Indennità
1. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio è dovuta una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto per treno e nave.
2. L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno intercity ed eurostar, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso.
3. Al dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio compete una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde, praticato alla pompa dalla società AGIP il giorno di svolgimento della missione, per ogni chilometro.

Art. 10 - Copertura assicurativa
1. Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, al dipendente è dovuto il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.
2. L’Ente parco stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art. 11 - Rimborso delle spese di vitto e di alloggio
1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi a tre stelle;
b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire 43.100 (pari a 22,25 Euro) per il primo pasto e di complessive lire 85.700 (pari a 44,26 Euro) per i due pasti.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per il primo pasto.
3. L’utilizzazione del buono pasto resta disciplinata dalla normativa vigente (Accordo 24 aprile 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 113 del 17 maggio 1997).
4. Qualora il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, l’indennità di trasferta viene ridotta del 70%; nel caso di cui al comma 2, tale indennità è ridotta del 50%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.

Art. 12 – Dipendenti al seguito di Direttore o Presidente
1. Il personale inviato in trasferta al seguito e per collaborare con il Direttore dell’Ente parco o facente parte di delegazione ufficiale dell’ente è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il Direttore o per i componenti la predetta delegazione.

Art. 13 - Dipendenti in sopralluogo
1. Ai dipendenti inviati in sopralluogo in zone in cui non vi è la possibilità di fruire, ai sensi del precedente articolo 11, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione compete, in luogo dei rimborsi di cui al medesimo articolo 11, una indennità forfetaria di lire 50.000 (pari a 25,82 Euro) lorde per ogni giornata di trasferta, cui va aggiunto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del materiale e degli strumenti eventualmente occorrenti per l’espletamento dell’incarico affidato.
2. Nell’arco di un mese non è consentito chiedere più di tre volte l’indennità di cui al precedente comma 1.

Art. 14 - Documentazione delle spese rimborsabili
1. Tutte le spese ammesse a rimborso a norma degli articoli precedenti devono essere strettamente attinenti alla missione svolta e idoneamente documentate.
2. Oltre alla fattura, costituisce valido titolo di documentazione della spesa sostenuta la ricevuta fiscale opportunamente integrata, a cura dell’emittente, con i dati identificativi del dipendente, compreso il codice fiscale.
3. Nei casi in cui il percettore delle somme non sia in grado di rilasciare ricevuta fiscale, costituisce idoneo titolo di documentazione lo scontrino fiscale integrato con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
4. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 assolvono la funzione dello scontrino fiscale; in tali casi, per il rimborso è sufficiente l’esibizione di tali documenti, opportunamente vidimati.
5. Nel caso di rifornimento al mezzo di proprietà dell’ente il dipendente è tenuto a compilare la carta carburante presente all’interno del mezzo medesimo, sulla quale va apposto il timbro del gestore della stazione di servizio e a cui va allegato lo scontrino della spesa sostenuta.
6. Le spese sono rimborsate su conforme dichiarazione del dipendente che attesti la loro inerenza alla missione svolta; a tal fine è utilizzata la tabella di liquidazione delle indennità e dei rimborsi delle spese per missioni di cui all'Allegato A al presente regolamento, debitamente sottoscritta dal dipendente medesimo, al quale vanno allegate le pezze giustificative di cui ai commi precedenti.

Art. 15 - Anticipo del trattamento di missione
1. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente regolamento ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta, il cui ammontare deve essere indicato nel modulo di autorizzazione di cui all’articolo 2 e riportato nella tabella di liquidazione di cui all’articolo 14.
2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione possono gravare sul fondo affidato alla gestione del cassiere dell’ente, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 16 - Partecipazione a corsi di formazione
1. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17 - Trasferte all’estero
1. Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle medesime disposizioni previste per le trasferte in territorio nazionale, salvo quanto appresso indicato.
2. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 3 è incrementata del 50%; non si applicano le riduzioni di cui all’articolo 11, comma 4.
3. I rimborsi dei pasti di cui all’articolo 11 sono incrementati del 30%.
4. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno.
5. L’Ente parco incrementa le percentuali di cui al presente articolo in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all’estero del personale civile dell’amministrazione dello Stato.

Art. 18 - Disposizione fiscale
1. Il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi percepiti dal personale dipendente per le trasferte compiute sul territorio nazionale o all’estero è disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; il metodo applicato è quello del sistema misto di liquidazione del trattamento di missione.
2. L’indennità forfetaria di cui all’articolo 13 è soggetta a prelievo fiscale e previdenziale nella misura fissata dalle disposizioni vigenti.

Art. 19 - Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dai Contratti Collettivi di comparto.