IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Individuazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (Legge finanziaria 2002), degli organismi tecnici ad elevata specializzazione già operanti presso l’Ente Parco e ritenuti indispensabili per le finalità di cui alla norma citata.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 30 aprile 2002)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che fin dal suo primo insediamento, nell’anno 1994, il Consiglio direttivo dell’Ente parco si è avvalso della facoltà di nominare alcune Commissioni consultive, composte da consiglieri dell’ente e in qualche caso da membri esterni particolarmente esperti in determinati settori, le quali, specialmente nel periodo in cui l’ente non ha potuto disporre di una struttura operativa, hanno svolto un’importante opera di ausilio, sotto il profilo tecnico e organizzativo, all’attività dell’organo di direzione politico-amministrativa.

Dato atto che, una volta scaduta la nomina dei componenti del Consiglio direttivo rimasto in carica nel quinquennio 1993-1998, il nuovo Consiglio, attualmente in carica, con deliberazione n. 30/99 del 29 marzo 1999, ha disciplinato composizione, criteri di funzionamento e ambiti di competenza delle cinque Commissioni consiliari, che, di lì a poco, sarebbero state nominate.

Dato atto altresì che alle cinque Commissioni predette e così denominate: Commissione Studi e Ricerche, Commissione Programmi Educazione Ambientale e Divulgazione Culturale, Commissione CAI, Commissione sulla Perimetrazione e Commissione Acque – Pesca, deve aggiungersi il Comitato Nulla Osta, del quale la composizione, i criteri di funzionamento e le competenze sono stati definiti, in attesa della emanazione del Regolamento del Parco di cui all’articolo 11 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, da un regolamento provvisorio approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 75/94.

Preso atto che la Legge finanziaria per l’anno 2002, la n. 448 del 28 dicembre 2001, all’articolo 18, in una prospettiva di contenimento della spesa pubblica e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, da un lato, ha fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle degli enti territoriali, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, e, dall’altro lato, ha demandato alle amministrazioni stesse di individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo, gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione, già operanti presso l’amministrazione, ritenuti indispensabili per le finalità predette, disponendo che gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi, e sanzionando l’eventuale inutile decorrenza del termine prescritto con il divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali in questione.

Considerato pertanto che, secondo quanto stabilisce la norma appena richiamata, si tratta di individuare, tra le Commissioni consiliari sopra menzionate, quelle di carattere tecnico e ad elevata specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale dell’ente, e che quindi sfuggono alla soppressione.

Ritenuto di poter ravvisare, per i motivi di seguito specificati, tali caratteri nelle tre seguenti Commissioni:
- Comitato Nulla Osta;
- Commissione Studi e Ricerche;
- Commissione CAI.

Dato atto, infatti, che:
- il Comitato Nulla Osta, da ultimo nominato con deliberazione n. 71/99 del 3 agosto 1999, composto da tre consiglieri e integrato da due membri esterni particolarmente esperti in materia urbanistica e di tutela delle bellezze naturali, svolge una essenziale funzione di supporto tecnico nell’esame delle richieste di nulla osta pervenute all’Ente parco, che si traduce nella emanazione di pareri, di cui il Direttore deve tenere conto in sede di adozione del provvedimento finale, e che non può essere demandata al personale dell’ente, mancando all’interno le professionalità espresse da detto Comitato;
- la Commissione Studi e Ricerche, da ultimo confermata con deliberazione n. 58/99 del 24 maggio 1999, è probabilmente la più consolidata tra le Commissioni consiliari dell’Ente parco, essendo nata già in occasione delle prime riunioni del Consiglio direttivo dell’ente con il compito di valorizzare, in linea con i dettami della legge quadro, la ricerca scientifica sulle aree naturali protette in generale e sul Parco delle Dolomiti Bellunesi in particolare; già la sua composizione, che consta di tre consiglieri valenti professori universitari, ma anche i suoi compiti, che spaziano dalla elaborazione di programmi pluriennali di pubblicazioni scientifiche su argomenti di particolare interesse per l’area del Parco alla predisposizione di piani annuali di ricerche e monitoraggi volti a conoscere la dinamica delle popolazioni vegetazionali e faunistiche all’interno del territorio del Parco, anche in vista della realizzazione di una serie di progetti speciali di contenuto scientifico previsti dal Piano per il Parco, alla valutazione delle tesi di laurea per il conferimento a quelle giudicate migliori nei rispettivi ambiti dei Premi istituiti dall’ente e denominati “Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” e “F. Caldart”, dimostrano ampiamente come la Commissione in parola sia indispensabile per il raggiungimento di uno degli obiettivi più qualificanti che deve perseguire l’organismo di gestione di un’area naturale protetta, vale a dire la diffusione della cultura scientifica interdisciplinare;
- la Commissione CAI, nominata con deliberazione n. 62/99 del 17 giugno 1999, riveste una particolare importanza poiché nasce, più che come Commissione interna all’Ente parco, come componente del gruppo paritetico CAI-Parco istituito sulla base di un accordo quadro siglato nel 1997 da questo ente con il Club Alpino Italiano in considerazione delle comuni finalità in tema di studio, protezione, sviluppo e fruizione delle risorse naturali in zone montane; il carattere non solo politico in senso lato ma anche tecnico di tale Commissione, i cui obiettivi naturalmente, al pari di quelli delle altre Commissioni sopra menzionate, non possono essere perseguiti attraverso l’utilizzazione del personale interno, è confermato dal fatto che l’intesa con il CAI deve essere raggiunta anche su questioni prettamente tecniche, quali la manutenzione e conservazione dei sentieri, il miglioramento funzionale e la valorizzazione dei rifugi e delle opere alpine, la valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat del Parco, le attività di ricerca scientifica a basso impatto ambientale.

Ritenuto di approfittare della occasione per modificare in parte la composizione delle Commissioni Studi e Ricerche e CAI, integrandole con la partecipazione di alcuni soggetti che, da un lato, ne rafforzano la caratterizzazione tecnocratica e di elevata specializzazione, e, dall’altro lato, ne assicurano il più puntuale coordinamento con gli organi di direzione politica dell’ente.

Ritenuto altresì di sottrarre per il momento a tale rimpasto il Comitato Nulla Osta, in attesa che il Regolamento del Parco ex articolo 11 della legge 394/91 e ss. mm., in via di stesura, ne puntualizzi meglio le competenze e le modalità di funzionamento.

Ritenuto pertanto, da un lato, di individuare, quali membri effettivi della Commissione Studi e Ricerche, due esperti estranei all’amministrazione, il prof. (omissis) già Presidente dell’Ente parco nonché illustre botanico, profondo conoscitore della realtà locale, e la dott.ssa (omissis), antropologa, direttrice del Museo Etnografico della Provincia di Belluno, i quali hanno già manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, e, dall’altro lato, di stabilire che alle riunioni delle Commissioni CAI e Studi e Ricerche debba essere invitato, in funzione di elemento di raccordo tra l’attività delle predette Commissioni e le strategie dell’Ente parco, il Presidente dell’ente stesso, con possibilità di farsi sostituire da un componente della Giunta esecutiva.
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 18.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 9.

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto.

Acquisito altresì il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in ordine alla legittimità amministrativa dell’atto.

Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti,

delibera
per le ragioni di cui in premessa,

di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della legge n. 448/01, quali organismi di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali dell’Ente parco non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, le seguenti Commissioni consiliari:
- Comitato Nulla Osta;
- Commissione Studi e Ricerche;
- Commissione CAI;

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 448 citata, le Commissioni esistenti non individuate come indispensabili dalla presente deliberazione sono conseguentemente soppresse a decorrere dalla data in cui detta deliberazione acquista definitiva efficacia;

di stabilire
- che a decorrere dalla prossima riunione della Commissione Studi e Ricerche, la quale dovrà essere tenuta in una data successiva a quella in cui la presente deliberazione acquista definitiva efficacia, la Commissione stessa sarà integrata da due nuovi membri effettivi, (omissis);
- che, in occasione delle prossime riunioni delle Commissioni CAI e Studi e Ricerche, dovrà essere invitato il Presidente dell’Ente parco, con possibilità per costui di farsi sostituire da un componente della Giunta esecutiva dell’ente;
- che la composizione del Comitato Nulla Osta rimane per il momento invariata;
- di confermare l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti delle Commissioni di cui al punto 1;
- di estendere i medesimi emolumenti al Presidente dell’Ente parco, o al suo delegato, allorché partecipi alle riunioni delle predette Commissioni;
- di sottoporre la presente deliberazione alla preventiva approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in linea con quanto dispone l’articolo 29 della legge n. 70/75;
- di sottoporre la presente deliberazione alla verifica del Collegio dei revisori dei conti;
- di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’ente per quindici giorni consecutivi.