IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – Regolamento per il conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti dell’Ente Parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 14 marzo 2002 – All. A, che modifica la propria Deliberazione n. 21 del 18 febbraio 2000)



Art. 1 - Autorizzazioni
l. Sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi che soggetti terzi intendono conferire ai dipendenti dell'Ente Parco, non compresi nei doveri di ufficio o che comunque non rientrano fra i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso.
2. La concessione dell'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Non possono formare oggetto di incarico professionale le attività o prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza dell'amministrazione. Si considerano tali quelle prestazioni in cui il dipendente agisce per conto dell'Ente Parco, rappresentando la sua volontà ed i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso.

Art. 2 - Incompatibilità assoluta
l. Al dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non è consentito in alcun caso:
a) instaurare rapporti di impiego con altri enti Pubblici o con privati;
b) esercitare attività di tipo commerciale, industriale, professionale ed artigianale;
c) svolgere attività di progettazione e di direzione lavori;
d) assumere, a qualsiasi titolo, cariche in società ed enti aventi scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente. Tale divieto non si applica nel caso di società cooperative.
2. Il collocamento del dipendente in aspettativa o in congedo straordinario non retribuito non costituiscono superamento del divieto suddetto.

Art. 3 - Incompatibilità relativa
l. Sono incompatibili le attività o gli incarichi che generano conflitti di interessi con le funzioni proprie dell'ufficio di appartenenza del dipendente. In particolare sono da considerarsi incompatibili: a) le prestazioni rese a favore di soggetti nei confronti dei quali l'ufficio di appartenenza del dipendente svolga funzioni in ordine alla concessione o all'erogazione di finanziamenti, salvo i casi in cui sia esclusa ogni forma di discrezionalità; b) le prestazioni rese in favore di soggetti nei confronti dei quali l'ufficio di appartenenza del dipendente svolga funzioni di controllo o vigilanza.
2. La sussistenza di conflitti di interesse può essere accertata e contestata al dipendente in qualsiasi momento, sia all'atto della richiesta di autorizzazione per l'assunzione di un incarico che successivamente.

Art. 4 - Attività soggette ad autorizzazione
1. Il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall'amministrazione e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità, può: a) assumere occasionali incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati; b) svolgere incarichi di docenza, fermo restando che i predetti incarichi assumano il carattere della occasionalità; c) assumere cariche in società cooperative ed in società sportive, ricreative e culturali senza scopo di lucro il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale, a condizione che per tali cariche il dipendente percepisca solo un'indennità; d) impegnarsi in attività di amministrazione, di condominio solo quando l'impegno riguardi la cura del condominio nel quale il dipendente risiede; e) svolgere attività di tirocinio o di praticantato, purché a titolo gratuito e previa valutazione dell’attività oggetto del tirocinio in relazione al posto ricoperto dal dipendente all'interno dell'amministrazione.

2. Nella richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà fornire indicazioni precise sulle condizioni di svolgimento dell'attività o dell'incarico extraistituzionale che intende svolgere, al fine di consentire all'amministrazione una corretta valutazione in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa. In particolare sarà tenuto conto se il tempo e l'impegno necessari all'espletamento dell'attività che il dipendente intende svolgere siano compatibili con l'assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio o se possano invece influenzare negativamente il buon andamento del servizio.

Art. 5 - Attività non soggette ad autorizzazione
1. Compatibilmente alle esigenze di servizio i dipendenti possono esercitare, senza l’autorizzazione dell’amministrazione ed a condizione che non rivestano la caratteristica della professionalità, le seguenti attività, anche se viene previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso: a) partecipazione in società a titolo di semplice socio; b) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; c) partecipazioni a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è in aspettativa, in comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; h) attività culturali e/o sportive per le quali non è previsto alcun incarico professionale; i) attività connesse all'esercizio del proprio mandato da parte del personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive.
2. L'iscrizione ad albi professionali non necessita di autorizzazione, fermo restando il divieto di svolgere attività professionale.

Art. 6 - Attività gratuite
Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, sono da ritenersi esercitabili, purché non interferiscano con le esigenze del servizio. Tali attività, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art.5.
Per altre attività svolte a titolo gratuito è necessario chiedere la suddetta autorizzazione. Fanno eccezione le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Art. 7 - Procedure
1. Fermo restando che nessun incarico extraistituzionale può essere conferito ai dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, è fatto obbligo ai dipendenti dell'Ente Parco che intendono assumere un incarico esterno di presentare al Servizio Direzione una specifica richiesta.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere integrata da una comunicazione del soggetto che intende conferire l'incarico nella quale dovrà essere indicato l'oggetto dell'incarico stesso, la sua durata ed il compenso previsto.
3. Contestualmente alla richiesta, il dipendente dovrà dichiarare che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e senza l'utilizzo di attrezzature o beni e mezzi dell'Ente Parco; lo stesso dovrà altresì assicurare che l'incarico non interferirà in alcun modo con il regolare svolgimento dei compiti di istituto. A tal fine il Servizio Direzione predisporrà adeguata modulistica.
4. Il Servizio Direzione, nell'esame della richiesta di autorizzazione, terrà conto del tempo e dell'impegno che l'incarico richiede, se questo sia compatibile o meno con le funzioni proprie del dipendente e del servizio di appartenenza, e se possa avere ripercussioni negative sul regolare svolgimento dell'attività di servizio.
5. Competente al rilascio o diniego delle autorizzazioni è il Direttore, con propria determinazione.
6. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, completa di tutti gli elementi di cui sopra. Il termine viene interrotto qualora si renda necessaria l'acquisizione di elementi mancanti o integrativi da parte del Servizio Direzione. Decorso il termine l'autorizzazione si intende concessa se l'incarico da autorizzarsi verrà espletato presso altra amministrazione pubblica. In ogni altro caso si intende definitivamente negata.
7. La tacita autorizzazione per decorrenza dei termini non può in alcun caso riguardare lo svolgimento di attività o incarichi incompatibili a qualsiasi titolo con il ruolo del dipendente o con l’attività istituzionale del servizio di appartenenza.
8. L'insorgenza di motivi di incompatibilità successivamente al rilascio dell'autorizzazione comporta per il dipendente l'obbligo immediato di cessazione dell'incarico o dell'attività precedentemente autorizzata.
9. Eventuali inadempienze al riguardo saranno perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8 - Procedure relative al personale distaccato o comandato
1. Il dipendente distaccato o comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche e che intenda richiedere l'autorizzazione per svolgere un incarico extraistituzionale presso un ente diverso, è tenuto a presentare la relativa richiesta all'Ente Parco.
2. L'autorizzazione è subordinata all'intesa tra l’Ente Parco e l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, secondo quanto previsto dall'art. 58 comma 10 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La procedura inversa si applica ai dipendenti di altre amministrazioni distaccati o comandati in servizio presso l'Ente Parco.

Art.9 - Incarichi da parte dell'Ente Parco a propri dipendenti
Non è consentito il conferimento di incarichi extraistituzionali da parte dell'Ente Parco a propri dipendenti. Non rientra in tale categoria la docenza a corsi organizzati dall'Ente Parco. In tal caso la docenza, se possibile e compatibile con l'organizzazione del corso, dovrà svolgersi nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro. Qualora non sia possibile, il dipendente matura il diritto a recuperare le ore effettuate, anche in eccedenza rispetto al monte ore mensile autorizzato.

Art. 10 – Sanzioni
I dipendenti che violano le disposizioni del presente regolamento incorrono nelle sanzioni previste dalla normativa generale e contrattuale vigente.

Art. 11 - Servizio Ispettivo
Ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, è costituito presso la Direzione un servizio ispettivo, che effettuerà al riguardo verifiche a campione, come previsto dalla normativa vigente