IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gargano – Approvazione regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 54 del 22 dicembre 2000)



Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento attua i principi della legge 8 dicembre 1991 n. 394, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e dall'art. 74, capo III, titolo V dello Statuto dell'Ente Parco per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Ente.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 41 dello Statuto tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla legge o per effetto dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.
Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, a.tutte le informazioni di cui è in possesso l'Ente.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Soggetti di diritto di accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente
Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art.22 della L. 7.8.90, n.241.

Art. 3 - Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale di norma mediante la compilazione di un modulo predisposto.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero delle informazioni o tutti gli elementi necessari per l'individuazione, specificare il motivo della richiesta, far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente, è accolta mediante l’indicazione dell'ufficio presso il quale il richiedente può reperire le notizie richieste.
4. L’accesso informale è stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e mercoledì.

Art. 4 - Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta oppure quando lo ritenga opportuno l'interessato, il richiedente è invitato a presentare istanza formale compilando apposito modulo predisposto disponibile presso l'ufficio informazioni (o Altro Ufficio) che a sua volta provvederà ad inoltrarlo agli uffici competenti.
2. Le richieste formali di accesso ai documenti si soddisfano entro 30 giorni, salvo i casi delineati nell'art. 7 e nell'art. 8. E' consentito ricopiare qualsiasi parte di documenti e prendere appunti.
3. La visura deve essere effettuata personalmente dal richiedente, salvo delega.
4. Trascorsi 30 giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, deve essere rinnovata la richiesta.

Art. 5 - Rilascio copie
1. Le richieste relative al rilascio delle copie devono essere fatte, di norma, compilando il relativo modulo.
L'addetto, dopo aver protocollato la richiesta, completa in ogni sua parte, la trasmette immediatamente all'ufficio competente.
2. L'orario per le richieste e per il rilascio di copie è stabilito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
3. Su espressa richiesta dell'interessato, può essere allo stesso rilasciata copia non autenticata dell'atto o documento con l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità.
In tal caso l'interessato dovrà corrispondere il solo rimborso del costo di riproduzione determinato nell'allegato facsimile richieste copie.
4. Il rilascio delle copie autenticate su espressa richiesta dell'interessato avviene in bollo ed è effettuata a seguito di collazione con l'originale dell'atto o documento dal responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art.14 della legge 4 gennaio 1985, n. 15.

Art. 6 - Esclusione temporanea dal diritto di accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti o documenti ed altre informazioni in possesso dell'Ente Parco Gargano può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivazione del Presidente quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.
2. Il Presidente, in aggiunta ai casi di cui al 1° comma del presente articolo, può motivatamente sospendere l'accesso agli atti e documenti per la tutela degli interessi di cui all'art. 24, 2° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero per salvaguardare particolari esigenze di riservatezza dell'Ente, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'Atto con cui si dispone la sospensione dell'accesso ne indica anche la durata.
3. Deve comunque essere garantita agli interessati l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi dei richiedenti.
4. In particolare per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dell'interessato si fa capo al punto 4 del successivo art. 7.

Art. 7 - Esclusione dal diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'Ente Parco o dallo stesso stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:
a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dal primo e quinto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 90. n. 241;
b) per i quali la divulgazione è esclusa per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi, o imprese riferita alle motivazioni del precedente art.6;
c) la cui divulgazione possa ostacolare l'adozione o l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica monetaria o valutaria;
d) la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, possa provocare una lesione immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni;
e) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza;
f) di carattere industriale, commerciale e finanziario. la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa.
2. La comunicazione agli interessati del rifiuto, della esclusione o della limitazione dall'accesso adeguatamente motivata in via formale, è effettuata mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la percezione, a cura del responsabile del procedimento di accesso.
3. Nel caso che l'esclusione riguardi solo una parte dei documenti, possono essere esibite o rilasciate copie parziali dello stesso, indicando le pagine omesse; il tutto con spese a carico dell'interessato determinate nell'allegata richiesta facsimile e aggiornata successivamente con apposito atto deliberativo della Giunta Esecutiva.
4. Con la comunicazione dell'esclusione o della limitazione dell'accesso occorre informare l'interessato della tutela giurisdizionale del diritto attivabile da parte dello stesso secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. 7.8.90, n. 241.

Art. 8 - Silenzio - Rifiuto
1. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio rifiuto al T.A.R., secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 25 della legge 7.8.90, n. 241.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il responsabile del procedimento informa immediatamente il Direttore il quale provvederà ad accertare il motivo del rifiuto e a proporre i provvedimenti di competenza.
3. Qualora si accerti che non sussistevano i motivi del silenzio-rifiuto, il Direttore dispone immediatamente l'ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato o trasmettendogli la documentazione richiesta. Copia della decisione assunta dal Direttore viene subito depositata nelle forme prescritte presso il T.A.R., per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 6.12.71, n. 1034 qualora sia stato presentato ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.
4. Nel caso che gli accertamenti confermino l'esclusione dell'accesso ai documenti richiesti, il Direttore riferisce al Presidente e alla Giunta Esecutiva per la costituzione della difesa dell'Ente Parco Gargano nel giudizio promosso.
5. Il Direttore informa il Presidente in merito alle cause che hanno determinato il silenzio-rifiuto, proponendo nel contempo i provvedimenti conseguenti in ordine ad eventuali responsabilità accertate in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.

Art. 9 - Informazioni raccolte mediante strumenti informatici.
1. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 10 – Diritti di accesso dei consiglieri e membri della comunità del parco.
1. Consiglieri e componenti della comunità del parco hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonchè dalle aziende e dagli enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri e i membri della comunità del parco hanno diritto di ottenere, previa domanda in carta libera, copie anche autentiche in carta libera di tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento del loro mandato.
3. L'esercizio dei diritti previsti avviene gratuitamente.
4. I Consiglieri e i membri della comunità del parco, ai quali non può essere opposto il segreto d'ufficio, sono tenuti a loro volta al segreto nei casi stabiliti dalla legge.
5. Le copie saranno rilasciate di norma entro 2 giomi dalla richiesta, la consultazione sarà immediata.
6. Se, nel corso di un procedimento vengono acquisiti atti negli ultimi 10 giorni dalla scadenza del procedimento medesimo, il rilascio delle copie deve avvenire il giorno stesso della richiesta.