IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Paradiso Regolamento per lesecuzione di spese di rappresentanza (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 27 settembre 1999) Art. 1 - Definizione 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dellEnte di manifestarsi allesterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali; esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione dellEnte, allintento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, lattenzione e linteresse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività. Art. 2 - Specificazione 1. Possono considerarsi spese di rappresentanza gli oneri connessi a: a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente o suoi incaricati oppure del Direttore con personalità o autorità rappresentative estranee allEnte; b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici di stampa e relazioni pubbliche, addobbi ad impianti in occasione di visite presso le unità funzionali dellEnte di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali; c) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee allEnte; d) telegrammi e messaggi di cordoglio in occasione della morte di dipendenti, amministratori e relativi parenti entro il primo grado; e) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee allEnte; f) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita allEnte oppure in occasione di visite allestero e compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dellEnte, oppure nellambito di incontri e manifestazioni con altri Parchi e Corpi di vigilanza. Art. 3 - Procedure 1. Per le spese di rappresentanza fino alla concorrenza di L.500.000 ( = Euro 260) si provvede alla individuazione ed alla liquidazione con ricorso al fondo economale, dordine scritto del Presidente o del Direttore. 2. Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.500.000 ( = Euro 260) e fino a L.1.500.000 ( = Euro 775) si provvede alla individuazione ed alla relativa liquidazione, dordine scritto del Presidente, seguito da apposita determinazione del Direttore. 3. Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.1.500.000 ( > Euro 775) lindividuazione delloggetto della spesa è a cura della Giunta esecutiva che assegnerà alla Direzione le risorse per provvedervi con apposite determinazioni. Art. 4 - Documentazione e controllo per il pagamento 1. Le spese di rappresentanza sono poste a carico dellapposito capitolo di bilancio e sono documentate nei modi previsti dai commi successivi. 2. Ai fini del controllo ogni mandato di pagamento concernente spese di rappresentanza deve essere corredato, a seconda dei casi, a) degli ordini e documenti indicati al precedente articolo 3 o dellannotazione degli estremi di impegno di spesa; b) dei documenti comprovanti lesecuzione dei lavori, delle forniture, dei servizi; c) della fattura e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. |