IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Regolamento per l’esecuzione di spese di rappresentanza
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 27 settembre 1999)



Art. 1 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali; esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione dell’Ente, all’intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Art. 2 - Specificazione

1. Possono considerarsi spese di rappresentanza gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente o suoi incaricati oppure del Direttore con personalità o autorità rappresentative estranee all’Ente;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici di stampa e relazioni pubbliche, addobbi ad impianti in occasione di visite presso le unità funzionali dell’Ente di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all’Ente;
d) telegrammi e messaggi di cordoglio in occasione della morte di dipendenti, amministratori e relativi parenti entro il primo grado;
e) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all’Ente;
f) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all’Ente oppure in occasione di visite all’estero e compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’Ente, oppure nell’ambito di incontri e manifestazioni con altri Parchi e Corpi di vigilanza.

Art. 3 - Procedure

1. Per le spese di rappresentanza fino alla concorrenza di L.500.000 ( = Euro 260) si provvede alla individuazione ed alla liquidazione con ricorso al fondo economale, d’ordine scritto del Presidente o del Direttore.
2. Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.500.000 ( = Euro 260) e fino a L.1.500.000 ( = Euro 775) si provvede alla individuazione ed alla relativa liquidazione, d’ordine scritto del Presidente, seguito da apposita determinazione del Direttore.
3. Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.1.500.000 ( > Euro 775) l’individuazione dell’oggetto della spesa è a cura della Giunta esecutiva che assegnerà alla Direzione le risorse per provvedervi con apposite determinazioni.

Art. 4 - Documentazione e controllo per il pagamento

1. Le spese di rappresentanza sono poste a carico dell’apposito capitolo di bilancio e sono documentate nei modi previsti dai commi successivi.
2. Ai fini del controllo ogni mandato di pagamento concernente spese di rappresentanza deve essere corredato, a seconda dei casi,
a) degli ordini e documenti indicati al precedente articolo 3 o dell’annotazione degli estremi di impegno di spesa;
b) dei documenti comprovanti l’esecuzione dei lavori, delle forniture, dei servizi;
c) della fattura e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.