IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Paradiso Regolamento per lutilizzo di foresterie e delle strutture ricettive dellEnte (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 5 febbraio 2001) TITOLO I PRINCIPI PER LUTILIZZO Art. 1 - Generalità 1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso utilizza parte del suo patrimonio immobiliare in proprietà, in locazione o in uso per facilitare la fruizione del territorio protetto da parte del suo personale o di ospiti per fini di: a) servizio; b) protezione civile; c) ricerca scientifica; d) rappresentanza; e) supporto alle attività istituzionali dellEnte in materia di tutela delle risorse naturali, culturali e paesistiche; f) a scopo conoscitivo per il proprio personale e per gli amministratori dell'Ente; 2. Allindividuazione di tali strutture e dei fini cui adibirle provvede il Direttore con apposite determinazioni dirigenziali. 3. In allegato è posto un primo elenco di strutture a ciò destinate. 4. Per casi particolari, debitamente motivati, potranno essere utilizzati per i fini di cui sopra anche i casotti adibiti a fini di sorveglianza. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento sono: a) di servizio quelle attività che implicano la presenza di Amministratori dellEnte nellespletamento del relativo mandato presso lEnte o la presenza del personale dipendente in orario di servizio per lo svolgimento di incarichi o attività relative ai fini istituzionali (ispezioni, sopralluoghi, riunioni, sorveglianza, operazioni tecniche, manifestazioni); b) di rappresentanza quelle attività che coinvolgono autorità e soggetti civili, militari, religiosi, scientifici estranei allEnte in rapporto ai propri fini istituzionali; tali attività devono essere finalizzate, nella vita di relazione dellEnte, allintento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, anche ai fini dellassistenza e della convenienza, lattenzione e linteresse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, in relazione all ottenimento, anche pregresso, di aiuti, appoggi, collaborazioni, vantaggi, che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività; c) di ricerca scientifica, quelle attività di indagine sugli aspetti naturali, culturali, paesistici, sociali, economici, storici, urbanistici, regolate da apposite autorizzazioni, contratti, convenzioni, protocolli, che individuino finalità, oggetto, programmi di lavoro, uso dei risultati e loro consegna allEnte e soggetti riservatari; d) di supporto alle attività istituzionali quelle attività come stages, volontariato, attività professionali, attività didattiche, iniziative di vario genere in cui siano coinvolti soggetti esterni allEnte Parco, che collaborino con esso per lo svolgimento di iniziative di interesse dell'Ente, regolate da contratti, convenzioni, protocolli in cui sono individuati finalità, responsabilità, oggetto e soggetti; e) di protezione civile, quelle attività in cui per ragioni di emergenza, legate disastri, incidenti, eventi calamitosi si renda necessario lutilizzo di basi logistiche per il soccorso; f) a scopo conoscitivo, quelle attività che prevedano il soggiorno dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente, eventualmente accompagnati da familiari, al di fuori dell'orario di servizio. Art. 3 - Priorità dutilizzo 1. Le strutture ricettive dellEnte di cui allart.1 possono essere concesse in uso secondo il seguente ordine di priorità decrescente per: a) attività di servizio, con priorità allinterno di questa categoria, per le attività di Polizia giudiziaria, di intervento sanitario urgente, di primo intervento in occasione di eventi catastrofici o riferiti a scadenze non rinviabili; b) attività di protezione civile (esercitazioni escluse); c) attività di ricerca scientifica; d) attività di rappresentanza; e) attività di supporto alle attività istituzionali; f) a scopo conoscitivo per il personale dipendente e per gli amministratori dell'Ente; 2. Per particolari e rilevanti esigenze, da motivare adeguatamente nelle autorizzazioni, la Direzione può modificare lordine delle priorità indicate dalla lettera a) alla lettera e). TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATIVE Art. 4 - Competenza delle procedure 1. Le richieste di occupazione delle strutture immobiliari dellEnte devono essere comunicate al servizio Affari generali, che terrà apposito registro o altro sistema di prenotazione per evitare sovrapposizioni, per rilevare i nominativi delle persone che fruiscono dellospitalità e per le annotazioni relative allapplicazione degli artt.12 e 13. Art. 5 - Autorizzazione 1. Loccupazione delle strutture immobiliari dellEnte deve essere autorizzata dal Direttore. 2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al servizio Affari generali che, verificata la disponibilità della struttura richiesta e le motivazioni, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore. 3. E facoltà della Direzione, a seconda delle necessità dellEnte, accettare o meno il periodo proposto. 4. In assenza o impedimento del Direttore il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio. 5. Ogni autorizzazione dovrà riportare: a) lindicazione della struttura occupata; b) il periodo di utilizzo; c) le motivazioni dutilizzo; d) le persone autorizzate al soggiorno e in caso di più persone, il responsabile del gruppo; e) lindicazione del pagamento delleventuale rimborso spese. 6. Allatto della consegna dellautorizzazione il responsabile sottoscriverà modulo di assunzione di responsabilità del corretto uso dei locali e del loro contenuto. 7. Qualora si preveda che un soggetto non utilizzi continuativamente la struttura nel periodo autorizzato, si avrà cura di specificare ed autorizzare le singole giornate, al cui termine la struttura dovrà essere ripulita e sgomberata da effetti personali. Art. 6 - Durata del soggiorno 1. Ogni autorizzazione non potrà concernere ed eccedere i 15 giorni consecutivi. 2. E tuttavia consentito, esclusivamente per motivi di servizio, di ricerca scientifica, di supporto ad attività istituzionali o di protezione civile, il rinnovo dellautorizzazione. Art. 7 - Concomitanza di richieste 1. In caso di richieste concomitanti, fatto salvo il principio di priorità di cui allart.3, si procederà allautorizzazione seguendo lordine cronologico di arrivo delle richieste. Art. 8 - Famigliari di dipendenti 1. I famigliari del personale che occupa in servizio le strutture dellEnte di cui allart.1 potranno, a richiesta e su autorizzazione, esservi ospitati a titolo gratuito per brevi periodi . Art. 9 - Limitazioni alluso 1. Lautorizzazione al soggiorno nelle strutture dellEnte potrà prevedere limitazioni alluso di attrezzature, suppellettili, locali, impianti e servizi. 2. Non è consentito lingresso nelle strutture di cui allart.1 a persone diverse da quelle autorizzate Art. 10 - Revoca dellautorizzazione 1. E facoltà della Direzione, per cause oggettive, motivate con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate. 2. In caso di accertamento di utilizzo diverso da quello autorizzato il personale accertante procederà allallontanamento immediato degli eventuali estranei, a impartire istruzioni circa il corretto uso e a fare rapporto alla Direzione, che potrà revocare lautorizzazione. TITOLO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE Art. 11 - Dotazioni di base delle foresterie 1. Le foresterie sono dotate di: - arredi, attrezzature e stoviglie da cucina e relativa bombola del gas; - servizio igienico con acqua corrente; - riscaldamento a stufa a legna o termosifoni; - eventuali coperte (non è assicurata in tutti i locali per cui è preferibile portarsi il sacco a pelo); - minima scorta di zucchero, sale, olio, e altri generi alimentari di prima necessità; - minima scorta di sapone e carta igienica; - attrezzatura per la pulizia: scopa, paletta, stracci, spazzolone, detersivi. Art. 12 - Uso gratuito delle strutture 1. Luso delle strutture ricettive dellEnte di cui allart.1 è gratuito nei seguenti casi: a) per attività di servizio; b) per attività di protezione civile (escluse le esercitazioni); c) per attività di ricerca scientifica gestite direttamente dallEnte o da esso coordinate; d) per attività di supporto alle attività istituzionali, gestite direttamente dallEnte o da esso coordinate; e) per attività di rappresentanza. Art. 13 - Uso a pagamento 1. Luso delle strutture ricettive dellEnte di cui allart.1 è a pagamento nei seguenti casi: a) per esercitazioni di protezione civile; b) per attività di ricerca scientifica organizzate e gestite da soggetti non in regime di convenzione con lente; anche nel caso di convenzioni dovrà essere evidenziato il costo delle strutture che, a seconda dellimportanza del progetto di ricerca, potrà essere dedotto dai costi a carico dellEnte; c) per attività di supporto alle attività istituzionali organizzate o gestite da soggetti non in regime di convenzione con lEnte; anche nel caso di convenzioni dovrà essere evidenziato il costo delle strutture che, a seconda dellimportanza dellattività, potrà essere dedotto dai costi a carico dellEnte; d) per attività di conoscenza da parte del personale dipendente e degli amministratori dell'Ente. 2. Considerato che le foresterie sono patrimonio pubblico e che sono state realizzate per il perseguimento dei fini istituzionali dellEnte, non è dovuta alcuna tariffa per il loro utilizzo. 3. Il pagamento richiesto consiste pertanto nel rimborso dei costi e delle spese vive di gestione sostenute dallEnte, quali luce, gas, riscaldamento, acqua. 4. Il rimborso spese complessivo, commisurato al numero delle persone ed alle notti di permanenza dovrà essere versato anticipatamente allEnte con le seguenti modalità: - versamento sul conto bancario intestato allEnte Parco Nazionale Gran Paradiso, presso la Tesoreria dellEnte; - versamento mediante vaglia postale intestato allEnte Parco Nazionale Gran Paradiso, Amministrazione, via Losanna, 5, 11100 Aosta. 5. In ambedue i casi dovrà essere indicata la causale di versamento (nome della foresteria, numero delle persone, data dei pernottamenti). 6. I dipendenti del Parco non sono in alcun caso autorizzati a ricevere somme di denaro. Art. 14 - Determinazione dei rimborsi 1. Periodicamente la Giunta esecutiva dellEnte determina i costi forfettari per la determinazione dei rimborsi cui assoggettare, ai sensi dellart.13, i fruitori a pagamento delle strutture di cui allart.1. Art. 15 - Uso dei telefoni o delle attrezzature radio 1. Luso dei telefoni e delle attrezzature radio è riservato, salvo casi specifici, autorizzati dalla Direzione, al solo personale in servizio ed esclusivamente per seri motivi funzionali o di servizio o relativi al servizio. Art. 16 - Chiavi 1. Le chiavi delle strutture ricettive sono custodite dai Capiservizio delle valli in cui è sita la struttura ricettiva. 2. I soggetti autorizzati alluso delle strutture ricettive dellEnte devono stabilire un contatto preliminare con i Capiservizio per stabilire le modalità di ritiro delle chiavi. 3. I Capiservizio provvederanno, preferibilmente di persona, ma anche tramite incaricato di fiducia o altro sistema che garantisca la sicurezza, alla consegna di copia delle chiavi ai soggetti stessi e a comunicare le modalità di funzionamento dei locali (impianti, ecc.). Art. 17 - Norme di utilizzo delle strutture ricettive 1. Tutti gli utilizzatori delle strutture ricettive di cui allart.1 sono tenuti a: a) riportare sul diario degli ospiti il giorno dellarrivo e della partenza, con i motivi del soggiorno; b) avvisare il personale dellEnte in caso di guasti o di mancato funzionamento degli impianti; c) provvedere in proprio a viveri, asciugamani ed altre suppellettili non indicate espressamente nel presente regolamento; d) utilizzare le attrezzature e gli arredi con cura; e) provvedere ad utilizzare con parsimonia il combustibile per il riscaldamento (sia che si tratti di legna, sia regolando non oltre i 20° C leventuale termostato dellimpianto di riscaldamento, provvedendo a riportarlo a 12° C al momento del rilascio della struttura); f) provvedere a lasciare i locali in ordine, puliti, con i letti rifatti e lenzuola e coperte piegate; g) provvedere a ricostituire in ragione del consumo, la scorta di zucchero, caffè, sale, olio ecc., qualora presenti; h) lasciare leventuale frigorifero pulito e, se vuoto, con la spina staccata e lo sportello aperto; i) chiudere la bombola del gas della cucina ogni sera. Art. 18 Riconsegna delle strutture 1. Le strutture dellEnte di cui allart.1 dovranno essere lasciate pulite ed in ordine al termine del soggiorno dei fruitori, secondo quanto previsto dallart.17; esse dovranno inoltre venire sgomberate da ogni effetto personale. 2. A seguito della riconsegna delle chiavi i Capi servizio ed i Sostituti capi servizio verificheranno lo stato di esse, provvedendo a far risolvere e/o far rimuovere eventuali problemi direttamente ai soggetti autorizzati, segnalandoli alla Direzione, che dovrà riservarsi di non autorizzare nuovi soggiorni ai soggetti inadempienti o che hanno procurato danni. TITOLO IV SORVEGLIANZA, DANNI E RESPONSABILITA Art. 19 - Sorveglianza 1. I Capi servizio ed i Sostituti capi servizio sono incaricati della sorveglianza sul rispetto delle condizioni di utilizzo delle strutture, nei termini previsti nel presente regolamento integrati da quanto indicato nelle autorizzazioni. 2. Essi avranno cura di segnalare difformità, inconvenienti e problemi alla Direzione. Art. 20 - Danni 1. In caso di danni alle strutture o di scomparsa di oggetti in esse allocati, fatta salva ogni azione legale di tutela nelle sedi giudiziarie competenti, si procederà alladdebito al responsabile autorizzato del corrispettivo di quanto danneggiato o scomparso. Art. 21 - Inottemperanza dei dipendenti 1. Linottemperanza alle norme di cui presente regolamento da parte di dipendenti dellEnte verrà considerata agli effetti disciplinari. Art. 22 - Responsabilità 1. LEnte Parco Nazionale Gran Paradiso declina ogni responsabilità relativa a danni a persone e cose derivanti dalluso delle strutture ricettive di cui allart.1 da parte di utenti non dipendenti del Parco. |