IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Approvazione regolamento nucleo di valutazione (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 29 ottobre 2001) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTA la legge del 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dellEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; VISTA la Legge 20 marzo 1975, n.70 ad oggetto Disposizione sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ; VISTO il Decreto del Ministro dellambiente DEC/SCN/383 del 30 aprile 2001, di nomina del Commissario Straordinario dellEnte Parco; VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il Decreto L.vo 30 luglio 1999, n. 286; RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6, del 23 luglio 1996, di approvazione della Pianta Organica dellEnte; RICHIAMATO altresì, il Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/SCN/12.2 del 22 gennaio 1997, di concerto con il Ministero del Tesoro, che approva la stessa Pianta Organica ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della Legge 20 marzo 1975, n. 70; VISTA la nota del Ministero del Tesoro n. 100262 del 17 marzo 1999; VISTA la nota del Ministero dellAmbiente SCN/3D/99/23642 del 27 dicembre 1999; VALUTATO non più procrastinabile lattivazione delle procedure per la istituzione del Nucleo di valutazione; VALUTATO altresì, indispensabile dotarsi di apposito Regolamento; VISTA la bozza di regolamento elaborata; ASCOLTATO il Direttore dellEnte; DELIBERA Di approvare lo schema di regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione e Controllo di Gestione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, che risulta costituito di n. 9 articoli concernenti: Costituzione del nucleo, Natura dellattività, Composizione del nucleo di valutazione, Compiti, Potestà di verifica, Rapporto sullattività svolta, Interventi del Consiglio Direttivo, Compenso, Durata. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE REGOLAMENTO Art. 1 - Costituzione Nucleo Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è istituito il Nucleo di valutazione presso lEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato Nucleo. Il Nucleo, previo apposito consenso, può essere costituito congiuntamente con LEnte Parco Nazionale della Majella secondo le indicazioni ministeriali, ripartendo proporzionalmente gli oneri fissi. Art. 2 Natura dellattività Il Nucleo è posto in posizione di autonomia allinterno dellEnte e risponde esclusivamente al Consiglio Direttivo, allo scopo di contribuire al raggiungimento dei risultati dellattività dellEnte stesso, anche con riguardo alla corretta ed economica gestione delle risorse. Art. 3 Composizione del nucleo di valutazione Il Nucleo è organo collegiale nominato con Delibera del Consiglio Direttivo ed è composto da: - un esperto di controllo di gestione scelto tra i dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione che lo presiede; - un esperto di tecniche di valutazione economico finanziaria della gestione da individuare tra docenti e ricercatori universitari o dirigenti della pubblica amministrazione; - un esperto in tecniche di gestione naturalistica e di conservazione dellambiente. Non possono essere chiamati a far parte del Nucleo di valutazione soggetti che svolgono attività di collaborazione con lEnte, ovvero abbiano con lEnte conflitti di interesse o facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultivi di aziende o società a cui partecipa finanziariamente lEnte o che ricevono contributi dallEnte. Non possono essere chiamati a far parte del Nucleo i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo e del Direttore del Parco. Non può assumere lincarico ovvero, se assunto, ne decade, chi sia stato condannato a una pena che comporti linterdizione dai pubblici uffici. Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte da un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VII, incaricato dal Direttore. Art. 4 - Compiti Le funzioni svolte dal Nucleo si esercitano nei confronti dellattività amministrativa, tecnica e finanziaria dellEnte Parco. In particolare, il nucleo: - verifica, anche in corso di esercizio, il grado di rispondenza delle iniziative intraprese ai programmi ed agli indirizzi definiti dal Consiglio e a tal fine prende conoscenza di tutti gli atti a contenuto programmatorio; - verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse; - predispone documenti informativi per il controllo di gestione sullattività amministrativa dellEnte accertando lefficienza e lefficacia di essa anche attraverso la valutazione dei risultati raggiunti in termini di produttività del lavoro e di miglioramento del livello dei servizi; - predispone annualmente, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e di intesa con il Direttore, i parametri e gli indici di riferimento per la verifica. Art. 5 Potestà di verifica Il Nucleo collegialmente, ai fini dellespletamento dei compiti ad esso demandati: - ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere al Direttore, ai servizi o alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n. 241/1990, necessari alla propria attività; può altresì effettuare accertamenti diretti; - può richiedere informazioni ai sensi del D.L. n. 163/1995 a qualsiasi ufficio posto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui allart. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dellefficienza e dellefficacia dei servizi; Art. 6 Rapporto sullattività svolta I risultati dellattività svolta dal Nucleo sono riferiti semestralmente con relazione scritta, al Consiglio Direttivo ed al Direttore. Tale relazione pone in evidenza le eventuali cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, collaborando allindividuazione delle azioni correttive ritenute necessarie e segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate. La relazione si fonda su dati obiettivi ed espone lindice di produttività del lavoro come rapporto tra produzione ottenuta, anche in quantità amministrativa e contabile, e costo del lavoro, per dipendenti presenti al lavoro e comunque in organico presso lEnte, con riferimento ai tempi standard di operazioni, atti attività e, ove rilevi, al grado di copertura dei servizi prestati in rapporto alla domanda espressa o potenziale di essi. Il Direttore ha facoltà di accompagnare detta relazione con proprio rapporto evidenziando eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Consiglio Direttivo può richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti. Il Nucleo riferisce, altresì, al Collegio dei revisori in relazione ai compiti propri dello stesso di cui allart. 9, comma 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 7 Interventi del Consiglio Direttivo Sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal nucleo, il Consiglio Direttivo: - verifica losservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei conseguenti provvedimenti stessi, ivi compresa, ove necessario, la ripartizione delle risorse; - modifica e/o integra, anche in corso di esercizio, gli indirizzi, le priorità nonché i provvedimenti adottati; - assume iniziative nei confronti del Direttore, quali il riconoscimento di incentivi ovvero ladozione di misure di tipo sanzionatorio nel caso di risultati negativi. Art. 8 - Compenso Al Presidente del Nucleo e ai componenti sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti rispettivamente per il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 9 - Durata I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta per un periodo di eguale durata. |