IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale della Majella – Regolamento in materia di procedimenti disciplinari ed individuazione dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 165/2001.
(Delibera Commissariale n. 10 del 6 marzo 2002)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Omissis)

DELIBERA

1) Di individuare, tenuto conto delle peculiarità dell'Ente con particolare riferimento alla dotazione organica dello stesso, il "capo della struttura", al quale è attribuito il compito di segnalare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari i comportamenti suscettibili di essere disciplinarmente sanzionati, nonché l'applicazione diretta delle sanzioni del rimprovero verbale e scritto (censura), nella persona del Direttore dell'Ente;
2) Di demandare al Direttore dell’Ente l’individuazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui al comma 4 del D.lgs. n. 165/2001.
3) Di approvare il regolamento per i procedimenti disciplinari allegato alla presente

REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi di quadro normativo.
1. Ai dipendenti dell'Ente Parco Nazionale della Majella con rapporto a tempo determinato ed indeterminato, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, penale e contabile, si applicano in materia di responsabilità disciplinare le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 2106 del c.c., dall'art. 7 commi 1, 5 e 8 della legge 20.05.1970 n.300 e dal titolo IV del D.lgs 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del codice di procedura civile e dalle disposizioni contenute nell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto in data 23.01.2001.

Art. 2 - Individuazione dell'Ufficio competente per i procedimenti e provvedimenti disciplinari.
1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.lgs n.165/2001 è individuato nell'Ufficio Personale dell'Ente con conseguente attribuzione alla persona allo stesso preposta della responsabilità dei procedimenti di che trattasi.
2. Tale Ufficio su segnalazione scritta del Direttore dell'Ente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione superiore al rimprovero verbale ed al rimprovero scritto.
3. Lo stesso Ufficio è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari, disciplinate dal CCNL relativo al personale non dirigenziale degli enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997, artt. 29 e 30 e successive modifiche ed integrazioni, che vengono adottate su proposta del Direttore dell'Ente.

Art. 3 - Individuazione delle competenze per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
1. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto (censura), ai sensi dell'art.55 comma 4 del D.lgs n.165/2001 e dell'art.27 del CCNL 1994-1997 sono irrogate dal Direttore dell'Ente.
2. Le altre sanzioni disciplinari e precisamente, la multa fino ad massimo di 4 ore di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni, il licenziamento con e senza preavviso sono irrogate dal Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, così come sopra individuato.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 4 - Codice di comportamento del dipendente.
In applicazione del "Codice di comportamento del dipendente nelle pubbliche amministrazioni" contenute nel decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000, all'atto della stipula del contratto individuale di assunzione è consegnata al dipendente copia delle norme disciplinari di cui agli artt. da 26 a 30 del CCNL relativo al personale non dirigenziale degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 1994-1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Pubblicità.
1. Alla presente regolamentazione delle procedure per l'attuazione delle clausole in materia disciplinare ed al codice disciplinare contenuto nell'art. 28 del CCNL 1994-1997, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n.300/1970 e del citato articolo 28, è data la massima pubblicità mediante affissione in luoghi idonei in modo che siano accessibili e visibili a tutti i dipendenti.
2. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari.
1. I dipendenti dell'Ente Parco Nazionale della Majella devono rispettare le norme comportamentali indicate nell'art. 28 del CCNL 1994-1997 , nonché quelle contenute nei codici di comportamento di cui all'art.4.
2. Qualora contravvengano alle norme del precedente comma , i dipendenti sono sottoposti a procedimento disciplinare secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in conformità a quanto disposto in sede di CCNL di comparto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Contestazione scritta.
1. Nessun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando l'ufficio competente alla relativa irrogazione è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.
2. Il coordinatore dei Responsabili degli Uffici dell'Ente ed i singoli Responsabili degli Uffici nei quali si è verificato un fatto suscettibile di contestazione disciplinare, segnalerà tempestivamente il fatto al Direttore dell'Ente, affinchè lo stesso provveda ricorrendone i presupposti di cui all'art.13 a darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. Il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari contesta l'addebito al dipendente stesso, istruisce il procedimento ed applica la sanzione, fatta eccezione per le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) per i quali è competente il Direttore dell'Ente.


Art. 8 - Riservatezza e garanzie formali.
1. Per tutti gli atti formali in partenza ed in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari, si usa il protocollo riservato.
2. Per gli atti formali dei procedimenti disciplinari inviati ai dipendenti dovrà essere effettuata comunicazione in plico sigillato a cura del Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e notificata mediante consegna a mano da un dipendente appositamente incaricato dal Responsabile ove il destinatario sia in servizio, ovvero in plico raccomandato con ricevuta di ritorno negli altri casi.
3. Il dipendente o un suo difensore delegato può accedere a tutti gli atti istruttori preliminari riguardanti il procedimento a carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito.
4. Nessun riscontro scritto viene tenuto nel fascicolo personale per il rimprovero verbale, salva l'ipotesi in cui questo venga comminato in esito alla contestazione scritta, quale riduzione di ipotesi sanzionatoria superiore. I riscontri dei rimproveri verbali irrogati sono conservati per almeno due anni, nel fascicolo personale del dipendente, in apposito plico sigillato a cura del responsabile del procedimento, ai fini della valutazione dell'eventuale recidiva.

Art. 9 - Accertamenti preliminari e contestazione degli addebiti.
1. Nel caso di violazione disciplinare per cui è ipotizzabile, ai sensi del codice disciplinare, l'irrogazione della sanzione superiore alla censura, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o suo delegato al procedimento, provvede alla contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
2. La contestazione degli addebiti deve contenere:
a) la descrizione precisa e circostanziata dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare e le relative modalità di rilevazione ed accertamento;
b) il richiamo alle norme disciplinari violate, con l'indicazione della sanzione massima astrattamente irrogabile;
c) l'avvertenza che il dipendente può inviare contro deduzioni scritte.

3. In nessun caso la contestazione può comunque anticipare la decisione finale, a pena di nullità del procedimento.
4. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni specialistiche, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, sentito il Direttore, può designare un collaboratore, specialista della materia, in qualità di consulente.
5. Nel caso di mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente, il suddetto responsabile potrà indicare consulenti esterni.

Art. 10 - Convocazione per difesa. Audizione.
1. L'audizione per la difesa non può essere fissata prima che siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
2. La convocazione per l'audizione del dipendente, che dovrà essere notificata nelle forme indicate nell'art.8, dovrà contenere l'avvertenza che il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente può chiedere il rinvio, per gravi e documentati motivi, della convocazione a propria difesa non oltre i 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell'addebito.
4. All'incontro fissato per la difesa che si svolge in forma pubblica, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o suo delegato per il procedimento, può rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
5. Della trattazione orale viene tratto un verbale che viene sottoscritto dal dipendente e dal Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o suo delegato per il procedimento.
6. Il dipendente che ha ricevuto la contestazione dell'addebito può formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, quale memoria difensiva, che potrà essere consegnata prima dell'audizione o nel corso della stessa.

Art. 11 - Conclusione del procedimento. Richiesta di riduzione della sanzione.
1. Gli atti istruttori compiuti formano un fascicolo disciplinare specifico, in cui confluiscono tutti gli ulteriori adempimenti. Il fascicolo è tenuto dal Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o suo delegato, titolare dell'azione disciplinare, fino alla conclusione del procedimento; successivamente dovrà essere archiviata nel fascicolo personale del dipendente in plico sigillato a cura del Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o suo delegato, sentito l'interessato o suo procuratore a difesa, nonché avuta cognizione delle controdeduzioni scritte, previ eventuali ulteriori accertamenti istruttori di completamento, decide in merito, adottando la sanzione disciplinare da irrogare ovvero chiudendo il procedimento, qualora ritenga insussistenti gli elementi di contestazione.
3. Successivamente alla contestazione dell'addebito e prima dell'adozione del provvedimento definitivo da parte del soggetto competente il dipendente può chiedere per iscritto l'applicazione della sanzione inferiore rispetto alla massima ipotizzata (c.d. patteggiamento disciplinare).
4. Il titolare dell'azione disciplinare, valutata la richiesta di riduzione, ne dispone l'accoglimento o il rigetto e lo comunica per iscritto al dipendente entro i 15 giorni successivi. Qualora la richiesta di riduzione venga accolta, il dipendente non può più procedere all'impugnazione.
6. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
7. L'esito del procedimento è notificato per iscritto al dipendente nei modi di cui all'art. 8 con l'indicazione dell'Autorità e delle modalità di impugnazione ai sensi degli artt. 15 e seguenti.
8. Copia della contestazione dell'addebito nonchè del decreto di irrogazione della sanzione definitiva sono trasmesse, a cura del Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, al Direttore dell'Ente.

Art. 12 - Irrogazione della sanzione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura.
1. Il rimprovero verbale è inflitto direttamente dal Direttore dell'Ente.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata per le seguenti infrazioni quando le stesse siano di lieve entità:
1) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
2) condotta non conforme ai principi di correttezza verso l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico;
3) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
4) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza sul lavoro, quando ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione o di terzi;
5) rifiuto di assoggettarsi alle visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20.05.1970 n.300;
6) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;
7) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle ipotesi precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.
3. La sanzione disciplinare dal rimprovero scritto fino al massimo della multa si applica graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art. 15 per le ipotesi sopra menzionate.
4. Il rimprovero scritto o censura è predisposto dal Direttore ed è inflitto con decreto, al termine del procedimento previsto dagli artt. 09, 10 ed 11, il cui svolgimento è a cura dello stesso Direttore. Il decreto, redatto in quadruplice copia, viene notificato senza ritardo nei modi di cui all'art. 8. Nel caso di irrogazione della censura a seguito di patteggiamento disciplinare il provvedimento finale è comunque adottato dal soggetto che ha proceduto alla contestazione.
5. Uno degli originali del provvedimento sanzionatorio viene poi trasmesso a cura del Direttore al Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Il terzo originale viene archiviato nel fascicolo personale, mentre il quarto è trattenuto dal Direttore, come minuta.

Art. 13 - Irrogazione delle sanzioni disciplinari della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso.
1. Il Direttore dell'Ente, nel caso in cui la sanzione massima da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, segnala, in forma scritta immediatamente e comunque non oltre 10 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto al Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento;
2. Il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o suo delegato, provvede entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui al comma 1 alla contestazione scritta dell'addebito.
3. Si applicano le modalità procedurali previste dagli artt. 09,10, ed 11 del presente regolamento.
4. Il provvvedimento sanzionatorio comminato dal Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o suo delegato che ha seguito il procedimento disciplinare, viene notificato nelle forme di cui all'art. 8 al dipendente interessato dall'impiegato addetto al fine dell'inclusione nel fascicolo personale, mentre il terzo originale viene trattenuto dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari fino al termine del procedimento.
5. L'importo delle ritenute per la sanzione della multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione, comminata per le ipotesi e con i criteri indicati nel precedente articolo, sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni graduando l'entità della sanzione in base ai criteri di cui all'art.15 nelle ipotesi contemplate dall'art.28 comma 5 del CCNL 1994/1997.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per le violazione di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono ricomprese le ipotesi di cui all'art. 28 comma 6 del CCNL citato.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per le violazione di doveri di comportamento, anche nei confronti dei terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare tale sanzione si applica ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 28 comma 7 del CCNL citato.

Art. 14 - Ricusazione dell’organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare.
1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste dall'art. 51 del c.p.c. e precisamente, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari può essere ricusato ed ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento;
b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado o convivente del dipendente giudicabile o del suo difensore;
c) se egli stesso, il coniuge od i figli hanno una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con il dipendente giudicabile o con il suo difensore;
d) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
e) se egli stesso o uno dei prossimi congiunti è offeso dall'infrazione disciplinare;
f) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'ufficio procedimenti disciplinari dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato, a mezzo di raccomandata a.r.
3. Sull'istanza del giudicabile, nonché sulla segnalazione del responsabile in ordine alla sussistenza di una delle possibili cause di astensione, decide in via definitiva il Direttore Generale che, in caso di accoglimento, si sostituisce al responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 15 - Criteri di irrogazione delle sanzioni. Estinzione del procedimento.
1. Il soggetto competente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art.28 del CCNL relativo al personale non dirigenziale degli Enti Pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997. Nei singoli casi il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze e comunque in base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) responsabilità connesse alla posizione occupata dal dipendente;
c) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
d) sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
e) concorso nell'infrazione fra più lavoratori in accordo tra loro.
2. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa entità. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5 del citato art. 28 , già sanzionate nel biennio, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi .
3. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia portato a termine entro tale data il procedimento si estingue, fatta eccezione per l'ipotesi di sospensione per connessione con il procedimento penale in corso.

Art. 16 - Impugnazione delle sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari per le quali il lavoratore non ha fatto richiesta di riduzione ai sensi dell'art. 11, possono essere impugnate:
a) deferendo la decisione all'arbitro unico con le modalità previste dal "Contratto Collettivo nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato" ai sensi degli artt. 56, 65 e 66 del D.Lgs. n.165/2001 nonché dell'art. 412-ter del c.p.c., sottoscritto il 23.01.2001;
b) davanti al giudice del lavoro competente per territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001.
2. In ogni caso il lavoratore deve inoltrare l'istanza di impugnazione entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento irrogativo della sanzione. Decorso inutilmente tale termine la sanzione diviene definitiva.
3. Le sanzioni disciplinari impugnate restano sospese fino alla definizione delle relative procedure d'impugnazione avviate, salvo il caso di rinuncia alla procedura arbitrale da parte del lavoratore per mancato accordo sulla designazione dell'arbitro.

Art. 17 - Ricorso all'arbitro unico
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore, mediante richiesta di conciliazione ed arbitrato, deferendo la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo tra gli appartenenti ad una delle categorie di cui all'art.5 comma 4 del Contratto Collettivo nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato del 23.01.2001, ovvero designato con le modalità previste dall'art. 3 del medesimo contratto.
2. La designazione dell'arbitro e la eventuale ricusazione dell'arbitro sorteggiato ai sensi dell'art.3 del CCNQ, sono di competenza del Direttore Generale, o suo delegato munito di ampia facoltà di transigere e conciliare.
3. La richiesta del lavoratore di compromettere in arbitri la decisione sulla sanzione disciplinare deve essere comunicata all'amministrazione nel termine previsto dall'art.15 comma 2, con raccomandata a/r recante la sommaria esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della richiesta.
4. La richiesta del lavoratore di ricorrere all'arbitro unico è vincolante per l'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 del CCNQ, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione disciplinare risolutiva del rapporto di lavoro.
5. La designazione dell'arbitro, i termini e le modalità di espletamento delle procedure di conciliazione ed arbitrato restano disciplinate dagli artt. 2 e seguenti del CCNQ.
6. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta l'Ente, in adesione alla proposta formulata dall'arbitro unico ai sensi dell'art.4 del CCNQ, non può dare luogo alla responsabilità amministrativa.
7. Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione delle norme inderogabili di legge o di contratto con le modalità previste dall'art. 412-ter del c.p.c.

Art. 18 - Ricorso al giudice del lavoro
1. Qualora il lavoratore decida di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà inviare la relativa istanza, nel termine di cui all'art.15 comma 2, anche per mezzo di procuratore o dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto, inviando contestualmente nota scritta in tal senso all'amministrazione.
2. Per le modalità, i termini e l'espletamento del ricorso all'autorità giudiziaria, nonché per la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione (compresa la costituzione e il funzionamento del collegio) si rinvia al titolo IV del D.L.gs 165/2001 ed agli arti. 409 e seguenti del c.p.c.

Art.19 - Effetti del procedimento penale su quello disciplinare
1. Ai sensi dell'art. 28 comma 8 del CCNL 1994-1997 il procedimento disciplinare deve essere avviato, anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale, e rimane sospeso, espletata la fase di contestazione degli addebiti e delle controdeduzioni, fino alla sentenza definitiva.
2. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
3. Qualora l'ufficio per i procedimenti disciplinari sia a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 27 comma 2 del CCNL citato, da computarsi a decorrere dalla data i cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza.
4. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 1 è riattivato entro 180 giorni da quando l'ufficio per i procedimenti disciplinari ha avuto notizia della sentenza definitiva, altrimenti si estingue.
5. Ai sensi dell'art. 653 del c.p.p. la sentenza penale di assoluzione pronunciata dal giudice ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato. Mentre la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare promosso dall'amministrazione quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
6. Nel caso sia pronunciata sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319-ter e 320 del c.p.p. si applica il disposto dell'art. 32 quinquies del c.p.

Art. 20 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 29 del CCNL, laddove riscontri la necessita di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l'allontanamento dal lavoro del dipendente, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare può essere disposta dal responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, acquisito il parere obbligatorio del Direttore Generale.

Art. 21 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale.
1. Il dipendente che sia colpito da una misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
2. Il responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, cui dovrà essere trasmessa senza ritardo la relativa comunicazione dell'evento a cura del Direttore generale, applica d'ufficio con proprio decreto la sospensione cautelare.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 28 commi 6 e 7 del CCNL.
4. La sospensione d'ufficio per procedimento penale può anche essere protratta come sospensione discrezionale, dopo che sia venuta meno la restrizione della libertà personale del dipendente, sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al precedente comma.
5. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art.15 comma 1 della legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Parimenti vige l'obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 4 della legge 27.03.2001 n.97, qualora sia stata pronunciata nei confronti del dipendente condanna non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del c.p. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
7. Al dipendente sospeso dal servizio per procedimento penale è sospesa la corresponsione della retribuzione in godimento, sostituita da un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e degli assegni familiari, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
8. Qualora la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il dipendente ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
9. Quando a seguito del giudizio penale di revisione, il dipendente già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 c.p.p., la sospensione inflitta è revocata di diritto.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine di sospensione il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso, fino all'esito del procedimento penale.

Art. 22 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio. (legge 27.03.2001 n.97)
1. Salva l'applicazione della sospensione dal sevizio, il dipendente nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli artt. 314 primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del c.p., è trasferito dall'amministrazione ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
2. L'Ente può procedere al trasferimento di sede, od alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere per tale permanenza.
3. Qualora in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi , non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alla prestazione del servizio.
4. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, e in ogni caso, decorsi 5 anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
5. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei 10 giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
6. Nei casi previsti dal comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per la quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione può non dar luogo al rientro.

Art. 23 - Effetti del procedimento disciplinare.
1. L'applicazione delle sanzioni disciplinari, oltre agli effetti propri dovuti alla sanzione stessa, può produrre effetti sulla corresponsione della retribuzione variabile nella misura e con le modalità previste dalle misure contrattuali ed organizzative che li regolano.
2. Non può tenersi conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
3. L'applicazione della sanzioni disciplinari per un'infrazione che implichi anche responsabilità civile, amministrativo-contabile, penale, non solleva il lavoratore dalla altre sanzioni previste per tali tipi di responsabilità.