IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo per la progettazione interna (articolo 18, comma 1 e 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e articolo 6, comma 13, della legge 15.05.1997, modificati dall’art. 13, comma 4 della legge 17. 05.1999, n. 144)
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 4 marzo 2002)



Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina la gestione del fondo di incentivazione della progettazione interna, come stabilito dall’art. 18 della L. 109/94 e successive disposizioni, costituito:
- dall’1.5% del costo preventivato, al netto di IVA, del progetto esecutivo di un’opera o di un lavoro o della parte di opera o di lavoro di cui è disposta la progettazione diretta;
- dal 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
Nell’1.5% della progettazione sono comprese le seguenti attività:
ß responsabile del procedimento e suoi collaboratori;
ß progettazione nelle varie fasi;
ß piani di sicurezza in fase di progettazione;
ß direzione dei lavori;
ß contabilità dei lavori;
ß assistenza al collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Il presente regolamento disciplina infine la ripartizione delle somme ai vari partecipanti in relazione alla responsabilità professionale ed alle specifiche prestazioni svolte.
La progettazione di cui sopra è da intendersi effettuata in presenza di atti, completi di progetto, approvati dall’Organo dell’Ente competente, comprensivi dei capitolati, eventuali schede di valutazione, ancorché successivamente l’opera venga o meno realizzata, o di atti di pianificazione che abbiano completato l’iter autorizzativo.
Sono esclusi dal fondo di incentivazione tutte le indagini per la valutazione ambientale, geologiche, geotecniche, i rilevamenti topografici con relative restituzioni e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per le quali il Responsabile del Procedimento rileva la necessità di utilizzare Professionisti esterni od imprese specializzate non disponibili all’interno dell’amministrazione.

Art.2 - Opere e lavori
Per opere e lavori disciplinati dal presente Regolamento, si intendono gli interventi previsti per l’esecuzione in appalto ovvero di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva per i quali sia disposta, a mezzo di atto di indirizzo dell’Ente, la progettazione diretta da parte degli uffici, quali:
ß opere nuove, stralci successivi, completamenti di opere, manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie, restauri, risanamenti, ristrutturazioni, demolizioni, ripristini ambientali etc. per i quali, ancorché dotate di progetti generali, preliminari e definitivi, è necessario provvedere ai progetti per l’appalto;
ß pianificazioni generali e/o piani attuativi particolareggiati o esecutivi, completamento, integrazioni, modifiche degli stessi;
ß altre attività assimilabili ai precedenti punti.

Art.3 - Copertura finanziaria
In caso di redazione del progetto di un’opera pubblica, la somma per l’incentivo di cui all’art.1 è impegnata all’interno del quadro economico di ogni singola opera, da liquidare direttamente secondo le modalità del presente regolamento.
In caso di redazione di atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, la somma per l’incentivo di cui all’art.1 dovrà avere preventiva copertura nel bilancio corrente per un importo indicato dal Responsabile del Procedimento.
Gli incentivi di cui al presente Regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi che restano a carico dell’Ente.

Art.4 - Responsabile del procedimento
Al Responsabile del Procedimento competono tutti gli atti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché definire per ogni singolo progetto e/o piano una tabella d’incidenza percentuale delle attività dei partecipanti, con i criteri indicati al successivo art. 6 del presente Regolamento, contenente quanto appresso specificato:
a) l’opera e/o piano da progettare;
b) l’importo presunto del costo dell’opera;
c) il termine da assegnare al nucleo per la consegna di tutti gli elaborati;
d) il progettista nonché responsabile del procedimento, ed il livello di progettazione assegnata;
e) i compiti da attribuire a ciascuna delle figure professionali facenti parte del nucleo;
f) le aliquote per l’individuazione dei compensi sulla base dei criteri per la ripartizione per l’incentivo.
Il Responsabile del Procedimento ha cura che, nella costituzione del nucleo di progettazione, la composizione rispetti l’equilibrio tra le funzioni specifiche di progettazione e quelle di supporto.
Il prospetto relativo la composizione del nucleo di progettazione è predisposto all'inizio del procedimento.
Svolge le funzioni di progettista e quindi deve essere in possesso del titolo idoneo alla progettazione assegnatagli e, ove previsto, essere abilitato all’esercizio professionale, secondo la normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento ha il compito di sovrintendere all’intera procedura della elaborazione progettuale e della eventuale realizzazione dell'intervento, preoccupandosi altresì delle conformità urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, della acquisizione di tutti i pareri ed approvazioni necessarie e garantendo la qualità del prodotto finale, ivi compreso ogni adempimento connesso.

Art.5 - Nucleo di progettazione
Al fine di procedere alla elaborazione di ciascun progetto e/o piano è costituito un nucleo di progettazione formato da personale interno secondo i seguenti criteri:
ß presenza di capacità professionali ed operative specifiche per il progetto e/o piano da redigere:
ß nessun pregiudizio per l’espletamento degli altri compiti.

Art.6 - Criteri per la ripartizione dell’incentivo
Nell’ambito di ciascun nucleo di progettazione, costituito nei modi di cui agli articoli 6 ed 8, la ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali tecniche, amministrative ed esecutive, concorrenti alla realizzazione del progetto, tiene conto, per quanto applicabili, dei criteri stabiliti dalla legge 02.03.1949, n.143, “approvazione tariffe professionali degli ingegneri ed architetti” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al Decreto del 04/04/01, al fine di perequare il più possibile i componenti del nucleo di progettazione.
I nuclei avranno una composizione tipo:

Attività professionale Suddivisione ruoli Aliquote di ripartizione dell'1,5% o del 30%
Responsabile del procedimento 20 %
Collaboratori del responsabile del procedimento 3%

Estensori del progetto, del piano di sicurezza e incaricati della DD.LL. a) Progettazione prelim.
b) Progettazione defin.
c) Progettazione esecutiva
d) Direzione Lavori
e) D.lgs 494/96 in esecuzione 7%
20%
10%
25%
5%
Contabilità lavori 10%

Totale aliquote
100%

Le suddette aliquote di ripartizione possono variare in funzione di particolarità del progetto e sono definite direttamente dal Responsabile del Procedimento volta per volta.
Qualora, per la particolare natura del progetto e/o piano non fossero necessarie tutte le mansioni sopraindicate, i coefficienti e la composizione tipo saranno adeguati in modo proporzionale tra i componenti del nucleo di progettazione.
Qualora un dipendente assuma ruoli differente egli avrà diritto alla somma delle aliquote previste per i singoli ruoli.

Art.7 - Collaudo
L’affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all’attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell’intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 20 % per lavori di manutenzione eseguiti senza necessità di progetto esecutivo e del 25 % per gli altri lavori.

Art.8 - Collaborazioni specialistiche esterne
Qualora per la particolare natura del progetto e/o del piano si rendesse necessario attivare una o più collaborazioni specialistiche esterne (in parte indicate all’art.1), da attribuire in conformità alla vigente disciplina prevista per gli incarichi professionali di LL.PP., la stessa avverrà con apposito provvedimento di incarico, da liquidare in apposito capitolo di bilancio.
Il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, verrà liquidato con atto direttoriale.

Art.9 - Certificazione dei risultati, approvazione e liquidazione compensi
Completate le fasi richieste e attestato, da parte del Responsabile del Procedimento, il raggiungimento degli obiettivi il Direttore emette il decreto di liquidazione del fondo incentivante di cui al presente Regolamento con le seguenti scadenze:
ß a favore del responsabile del procedimento e dei relativi collaboratori: 1/2 (un mezzo) dell'incentivo, all'approvazione del progetto esecutivo ed 1/2 (un mezzo) dopo l'approvazione della contabilità finale;
ß a favore del nucleo di progettazione: 2/3 (due terzi) dell’incentivo, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, il restante 1/3 (un terzo) dell’incentivo dopo l’approvazione della contabilità delle opere;
ß la direzione dei lavori e per il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione: dopo la certificazione dell’avvenuta fine dei lavori;
ß a favore dei Tecnici impegnati per la contabilità: dopo l’approvazione della contabilità finale del progetto.
Per gli atti di pianificazione l’incentivo verrà liquidato successivamente all’approvazione degli stessi da parte degli Enti e/o Amministrazioni preposte.
In alternativa le liquidazioni possano essere effettuare per singolo progetto o a cadenze semestrali effettuando una liquidazione unica per tutti gli incentivi, relativi a più progetti, maturati nel semestre.
Qualora l’approvazione del progetto, nelle sue varie fasi, non avvenga entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione o il progetto approvato non venga più realizzato, per motivi non riferibili a carenze progettuali, si procederà comunque alla liquidazione dei compensi maturati attingendo al capitolo in cui sono state inizialmente accantonate le risorse finanziarie.

Art.10 - Polizze assicurative e sicurezza sui cantieri
Ai sensi dell’art.17 comma 3 della legge 109/94 e successive disposizioni, saranno a carico dell’Ente Parco i relativi oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati. Per le pratiche ove venga affidato il solo ruolo di responsabile del procedimento la stipula delle polizze assicurative sarà valutata in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. ai sensi del C.C.N.L. in vigore.

Art.11 - Informazioni e pubblicità
Il Responsabile del Procedimento assicura l’informazione e la pubblicità, mediante affissione all’Albo Pretorio, degli incarichi conclusi e delle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori e l’importo degli incentivi.

Art.12 - Norme transitorie
Le disposizioni del presente Regolamento valgono al 7 giugno 1999, data di entrata in vigore della legge 17.05.1999, n.144.
Per la copertura di tali incentivi si provvederà attingendo dai quadri economici dei singoli progetti e pianificazioni o, in mancanza, da apposito capitolo di bilancio.