IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Ripartizione delle funzioni tra consiglio direttivo e giunta esecutiva (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 80 del 6 maggio 1999 - All. A)
2. Statuto dell'Ente: art. 12 ed art. 16; 3. D. Lgs. 29/93, come modificato dal D. Lgs. 80/98: art. 3. La L. 394/91, come modificata dalla L. 426/98, prevede, tra gli Organi dell'Ente Parco, la Giunta Esecutiva, cui spettano le funzioni assegnate dallo Statuto. Dal combinato disposto della L. 394/91, dello Statuto dell'Ente e del D. Lgs.29/93 emerge, tra l'altro, quanto segue: - al Consiglio spetta l'adozione degli atti fondamentali dell'Ente che rivestono natura di indirizzo politico amministrativo. Si pensi alla definizione ed all'approvazione dei programmi, dei piani di attività, dei regolamenti, dei bilanci ecc.. Tali atti fondamentali sono elencati dalla L. 394/91, dallo Statuto dell'Ente e dall'art. 3 del D.lgs. 80/98 a modifica dell'art. 3 del D.lgs. 29/93. L'elencazione ivi prevista non assume carattere tassativo, essendo comunque di competenza dell'organo di vertice (Consiglio Direttivo) tutte le materie specificatamente assegnate da leggi, ecc. - alla Giunta spettano invece, nell'ambito dei programmi, dei piani ecc. definiti dal consiglio, gli atti di carattere esecutivo degli stessi che, comunque, richiedono un margine di discrezionalità politico-amministrativa tale da non poter essere assegnati direttamente alla struttura per la relativa esecuzione. Si pensi all'approvazione di progetti che rientrano in programmi approvati dal Consiglio. Per quanto non disciplinato dalla normativa attualmente vigente per gli enti pubblici non economici, può essere utile prendere a riferimento quanto previsto per altri tipi di enti. Infatti, laddove esiste un "vuoto normativo" l'Ente può autoregolamentarsi, nel rispetto ovviamente dei principi di carattere generale. In materia di attuazione dei principio di "separazione" tra attività di indirizzo e di controllo, da un lato, ed attività gestionale, dall'altro, è possibile pertanto, in assenza di precise previsioni per gli enti pubblici non economici, mutuare procedure, strumenti e criteri dalla normativa prevista per enti di diversa natura. Nel caso specifico è possibile far riferimento a quanto previsto per gli enti locali dalla L.142/90 e dal D. Lgs.77/95. Pertanto, per la concreta attuazione del suddetto principio di "separazione", l'Ente Parco può ricorrere all'elaborazione dei PEG, previsti per gli enti locali, da predisporre all'atto della redazione del Bilancio di Previsione, ovvero immediatamente dopo ma comunque prima dell'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento ed in stretto raccordo con il Bilancio di Previsione. Negli enti locali la Giunta affida ai responsabili dei servizi gli obiettivi gestionali specifici, definendo i criteri operativi, le scadenze e le priorità, in conformità con gli obiettivi generali predeterminati dal consiglio. E' necessario che dai PEG emergano chiaramente le spese che possono essere effettuate direttamente e quelle che invece necessitano di ulteriori direttive. Il PEG dovrà inoltre contenere gli indicatori di efficacia (per verificare il raggiungimenti degli obiettivi assegnati al servizio) e di efficienza (per verificare il rapporto costi/benefici) per il controllo di gestione. A tal fine è necessario definire a priori (con deliberazione di consiglio) le modalità concrete per la predisposizione dei PEG e per la verifica, da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo, della corretta esecuzione dei programmi. A partire dall'esercizio finanziario 2000 potrebbe essere mutuato dagli enti locali lo strumento dei PEG, fatta salva ovviamente la possibilità di adottarlo e di modellarlo all'assetto organizzativo proprio di un Ente Parco e semmai prevedendo che sia il Consiglio, anziché la Giunta, ad affidare ai responsabili dei vari servizi ed in particolare al Direttore gli obiettivi specifici. Per l'esercizio finanziario 99, stante l'impossibilità di predisporre i PEG, è necessario definire la ripartizione di funzioni tra Consiglio e Giunta, avendo riferimento alla normativa sopra citata e ferme restando comunque le attribuzioni previste per la dirigenza dalla normativa vigente. In proposito, l'Ente dovrà predisporre il "Regolamento di Organizzazione", previsto per gli enti pubblici non economici nazionali dall'art.l7 del D. Lgs. 29/93, allo scopo di adeguarsi: - ai principi di separazione tra attività di indirizzo e controllo, da un lato, ed attività gestionale, dall'altro; - al capo 3 del D. Lgs. 29/93 sulla dirigenza. consiglio 1. Progetti preliminari di lavori pubblici; 2. Programmi nei seguenti campi: attività didattiche, attività promozionali, attività di ricerca scientifica, attività di educazione ambientale, attività istituzionali generali; 3. Regolamenti vari e loro modifiche; 4. Convenzioni con Enti - Accordi di Programma - Intese istituzionali; 5. Programmi di acquisto beni immobiliari e attrezzatura (superiori a 10 milioni); 6. Contratti preliminari; 7. Definizione delle necessità di collaborazioni esterne semestrali o annuali e dei metodi e criteri di attivazione di tali collaborazioni; 8. Programmi semestrali o annuali C.T.A.; 9. Criteri per erogazione contributi ad enti e/o soggetti privati; 10. Stare in giudizio; l1. Approvazione di programmi o piani di intervento e/o di gestione presentati da altri soggetti (Es. Piano assestamento, Programma Parco Progetti, ecc.); 12. Modifica pianta organica; 13. Programmazione triennale delle assunzioni. giunta 1. Approvazione dei progetti esecutivi di lavori pubblici; 2. Approvazione dei progetti esecutivi per gli interventi relativi alle altre materie che esulino dai LL. PP; 3. Definizione dei criteri per l'esecuzione degli atti da parte della struttura; 4. Definizione delle necessità di collaborazioni esterne inferiori a sei mesi; 5. Comunicazione degli elenchi delle delibere di Giunta. E' pertanto possibile individuare sommariamente la seguente articolazione di funzioni: Consiglio Direttivo: attività di indirizzo interpretativo ed applicativo attraverso la definizione di programmi, piani di attività ecc. Tale attività è caratterizzata da discrezionalità politico-amministrativa; Giunta Esecutiva: attività esecutiva dei programmi, dei piani di attività ecc. definiti dal consiglio. Tale attività è caratterizzata da discrezionalità politico-amministrativa di grado inferiore rispetto a quella del consiglio direttivo: vedasi l'approvazione di un progetto esecutivo: questo dovrà essere coerente con quanto definito nel progetto preliminare, in questo senso l'attività della Giunta incontra un limite nella precedente manifestazione di volontà del Consiglio Direttivo. Struttura: attività gestionale di concretizzazione di quanto definito dal Consiglio e/o dalla Giunta nel rispetto dei criteri, delle priorità e della tempistica predeterminati dagli organi sopracitati e come tale priva di discrezionalità; discrezionalità che invece potrà caratterizzare la concreta attività tecnico - esecutiva. In conclusione gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. |