IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamento per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese dovuti agli Amministratori dell'Ente Parco.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 150 del 1 ottobre 1999 - All. D)




Art. 1 - Contenuto del regolamento - Il presente regolamento disciplina l'erogazione del rimborso per spese di missione e dell'indennità di missione agli Amministratori dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Art. 2 - Modalità di approvazione ed entrata in vigore - Ai sensi di quanto precisato dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale e dello Stato - I.G.F., con circolare n. 5 febbraio 1974 n. 6, il presente regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Ente Vigilante che, nella fattispecie, risulta essere il Ministero dell'Ambiente.

Il presente regolamento entrerà in vigore previa approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente.

Art. 3 - Soggetti interessati - Il presente regolamento viene applicato agli Amministratori dell'Ente Parco.

Per gli Amministratori dell'Ente si intendono il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, nonché i componenti delle Commissioni istituite ai sensi della L.394/1991, sia temporanei che provvisori, i componenti della Comunità del Parco ed i Revisori dei Conti.

Art. 4 - Norme legislative di riferimento - Il presente regolamento risulta essere adottato in esecuzione ed in attuazione delle seguenti disposizioni legislative:

L. 836 del 18 dicembre 1973;

L. 417 del 26 luglio 1978;

L. 37 del 20/01/1990;

D.P.C.M. 16 marzo 1990;

Nonché successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della normativa in parola, nonché delle disposizioni legislative sopra richiamate, gli Amministratori dell'Ente sono equiparati ai dipendenti dello Stato con qualifica di "Dirigente Superiore". In ossequio al principio di collegialità e della parità delle funzioni nell'ambito di uno stesso Organo, la diaria per i componenti degli Organi Collegiali viene stabilita in misura unica, come precisato dal Ministero del Tesoro Ragioneria Nazionale dello Stato, con propria circolare n. 82 del 25 novembre 1974.

Art. 5 - Distanze chilometriche di riferimento per la quantificazione dell'indennità di missione e sedi dell'Ente - Per gli Amministratori dell'Ente Parco, difformemente da quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato, non sussiste l'obbligo di residenza nelle località sede dell'Ente (sentenza Corte dei Conti n. 27/93 dell'8 giugno 1993) ed in conseguenza di quanto detto ai medesimi compete il rimborso delle spese di missione per gli spostamenti che si renderanno necessari dalla sede naturale di residenza alla sede dell'Ente.

Ai fini della determinazione del rimborso spese agli Amministratori, si precisa che vengono considerate sedi dell'Ente Parco sia la sede legale in Pratovecchio, sia la sede della Comunità del Parco, in Santa Sofia.

Tale rimborso delle spese di missione compete sia in caso di spostamenti effettuati per la partecipazione a riunioni dei consessi di cui gli Amministratori in parola fanno parte, sia per quelli necessari a recarsi presso le sedi dell'Ente per l'assolvimento delle funzioni inerenti l'incarico pubblico ricoperto, o nell'ambito dei ruoli delegati dagli organi dell'Ente.

Art. 7 - Diritto e quantificazione dell'indennità oraria di missione - Diritto e quantificazione dell'indennità di missione:

- non compete diaria oraria qualora la missione effettuata sia di durata inferiore alle 4 ore, in orario diurno. In tale caso non viene maturato il diritto a rimborso per le spese di vitto, nella misura stabilita dalla legge;

- non compete diaria oraria qualora la missione effettuata sia di durata inferiore a 1 ora, in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 06,00. Anche in tal caso non viene maturato il diritto al rimborso delle spese di vitto;

- non compete diaria oraria qualora la missione sia effettuata in località distante meno di 10 chilometri dalla sede di residenza;

- la diaria oraria compete in misura intera in caso di missione di durata superiore alle ore 4 ed inferiore alle ore 8;

- la diaria oraria viene ridotta al 50% con contestuale maturazione del diritto ad un pasto in caso di missione di durata dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

- la diaria oraria per le missioni viene ridotta di 1/3 in caso di missione superiore alle 12 ore con rimborso delle spese di alloggio;

- la diaria oraria viene ridotta di 2/3 in caso di missione di durata superiore alle 12 ore con rimborso delle spese di vitto e alloggio;

- la diaria giornaliera in caso di spostamenti dell'amministratore dalla sede di residenza alla sede dell'Ente per l'espletamento di funzioni connesse al proprio mandato, non sarà corrisposta se non previa convocazione della riunione del consesso al quale l'amministratore appartiene.

Art. 8 - Modalità di rendicontazione delle spese e documentazione - Ai fini della liquidazione di quanto dovuto per indennità di missione e rimborso spese, la richiesta di rimborso presentata dall'Amministratore dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione dell'ora di partenza e dell'ora di arrivo, ivi comprendendo anche il tempo per il raggiungimento del mezzo di trasporto e del viaggio;

- numero dei chilometri percorsi;

- motivo della missione;

- presentazione dei documenti giustificativi della spesa (per pasti e pernottamenti è necessaria la presentazione di fattura o ricevuta fiscale) in originale, con firma autografa dell'Amministratore.

In caso di invio in missione in località distante oltre 80 chilometri dalla residenza dell'Amministratore, per il medesimo non vige obbligo di rientro giornaliero presso la propria residenza, come stabilito da circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - n. 82 del 25/11/1974.

In caso di uso del mezzo proprio all'Amministratore competerà il rimborso dell'indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina praticato dalle pompe AGIP.

Art. 9 - Autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto proprio - Gli Amministratori dell'Ente potranno utilizzare per spostamenti dalla propria residenza alle sedi dell'Ente il proprio mezzo di trasporto con diritto al rimborso delle spese di missione in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina praticato dalle pompe AGIP.

Art. 10 - Modalità di impegno e liquidazione della spesa - La liquidazione delle indennità di missione dovute a seguito dell'applicazione del presente regolamento e della normativa legislativa vigente in materia avverrà mensilmente con determinazione dirigenziale.




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