IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna - Regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato per posti di area B posizioni B1 e B2
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 153 del 1 ottobre 1999 - All. A)




Art. 1 - Ambito di applicazione - 1. Il presente regolamento disciplina le assunzioni provvisorie, a tempo determinato, di personale per posti di Area B posizioni B1 e B2.

Art. 2 - Graduatorie per soli titoli - 1. L'Ente Parco provvede all'assunzione del personale di cui all'art. 1, estraendolo da apposite graduatorie che verranno formate a seguito di concorso pubblico, per soli titoli, da esperirsi in conformità alle norme del presente regolamento.

Art. 3 - Avviso pubblico - 1. Il Direttore del Parco, in esecuzione dell'apposita deliberazione con cui è approvato il bando di concorso, cura l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e in tutti gli enti locali i cui territori insistano nell'area del Parco, nonché presso le regioni Emilia Romagna e Toscana ed i competenti uffici provinciali del lavoro, in un apposito avviso, con il quale gli interessati vengono invitati a presentare le domande per ottenere di essere assunti a tempo determinato.

2. L'avviso deve contenere tutte le indicazioni concernenti il possesso dei requisiti prescritti, nonché degli eventuali documenti da allegare alla domanda.

Art. 4 - Domanda - 1. Gli interessati possono presentare domanda in carta libera, corredata da eventuali documenti, anch'essi in carta libera, attestanti titoli di valutazione, di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizione di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d'età.

2. L'eventuale curriculum professionale dovrà contenere la sottoscrizione dell'interessato.

3. Per essere inseriti nella graduatoria, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per il pubblico impiego, nonché di quelli particolari previsti per l'accesso ai singoli posti.

Art. 5 - Graduatorie - 1.Ciascuna graduatoria viene formata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande, così come segue:

a) alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto per l'accesso è attribuito un punteggio sino ad un massimo di punti 4 ripartiti nel seguente modo:

(non sarà valutato il titolo di studio conseguito con la votazione minima)

diploma di istruzione secondaria di 2° grado:

A)

da
36/60 escluso
a
42/60 escluso
Punti
0,5
da
42/60
a
48/60 escluso
Punti
1
da
48/60
a
54/60 escluso
Punti
2
da
54/60
a
60/60 escluso
Punti
3
per
60/60
   
Punti
4

B)

da
60/100 escluso
a
70/100 escluso
Punti
0,5
 
da
70/100
a
80/100 escluso
Punti
1
 
da
80/100
a
90/100 escluso
Punti
2
 
da
90/100
a
100/100 escluso
Punti
3
 
per
100/100
   
Punti
4
 

Per il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso è attribuito un punteggio sino ad un massimo di 2 punti così ripartiti:

(non sarà valutato il titolo di studio conseguito con la votazione minima)

Diploma di laurea

da
67
a
72/110
Punti
0,20
da
73
a
77/110
Punti
0,40
da
78
a
84/110
Punti
0,60
da
85
a
89/110
Punti
0,80
da
90
a
95/110
Punti
1
da
96
a
100/110
Punti
1,20
da
101
a
105/110
Punti
1,40
da
106
a
109/110
Punti
1,60
per
110/110
   
Punti
1,80
per
110/110 e lode
   
Punti
2

b) per ciascun anno di servizio, prestato in mansioni uguali o analoghe alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, sono attribuiti punti 1,20, sino ad un massimo di punti 6; il punteggio stesso viene, altresì, attribuito proporzionalmente per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio che hanno dato luogo a trattamento pensionistico;

c) per diplomi di frequenza e profitto per corsi di specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento, purché attinenti al posto, è attribuito un punteggio sino ad un massimo di punti 1,50;

d) al curriculum professionale, ivi compresi eventuali altri titoli sopra non previsti espressamente, è attribuito un punteggio sino ad un massimo di punti 1,50.

2. A parità di punteggio, si applicano i criteri di precedenza o preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Commissione giudicatrice - 1. La commissione giudicatrice è composta dal Direttore in qualità di Presidente, e da due membri con esperienza in concorsi pubblici.

2. Non possono far parte della commissione i componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Ente, né degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

3. Funge da segretario della commissione il componente, escluso il presidente, con minore anzianità di servizio ovvero più giovane di età.

4. La commissione delibera sulla ammissione dei candidati.

5. Per la validità delle sedute della commissione, è necessaria la presenza di tutti i componenti.

6. Il verbale di ogni seduta, redatto dal segretario, deve essere sottoscritto da tutti i membri della commissione.

7. Esaurite le proprie funzioni, la commissione trasmette all'Ente Parco i verbali delle sedute e le graduatorie stilate, per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Efficacia della graduatoria - 1. Le graduatorie, debitamente approvate dal competenze organo dell'Ente, hanno efficacia 18 mesi, ai sensi del D.P.R. 487/94.

2. Le persone da assumere verranno estratte da tali graduatorie, di volta in volta che se ne presenti la necessità, per il tempo occorrente, sino ad esaurimento delle graduatorie e secondo l'ordine delle stesse.

3. L'interessato dovrà assumere servizio nel termine perentorio stabilito nella comunicazione di assunzione, a pena di decadenza, anche se ne motivasse l'impossibilità con certificato medico.

Art. 8 - Rinvio - 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme della vigente legislazione in materia di concorsi pubblici.

Art. 9 - Entrata in vigore - 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.




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