IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Regolamento interno del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 26 febbraio 1998)



Art. 1 - Organi dell'Ente - Ai sensi dell'art. 9, punto 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) sono organi dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano:

1. il Presidente;

2. il Consiglio Direttivo;

3. la Giunta esecutiva;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

5. la Comunità del Parco.

Art. 2 - Attribuzioni e competenze del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Ente Parco che delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui seguenti atti:

1. elegge il Vice-Presidente;

2. elegge la Giunta esecutiva;

3. approva i bilanci preventivi, le eventuali variazioni ed i conti consuntivi;

4. approva lo Statuto ed i regolamenti;

5. approva il Piano per il Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

6. esprime il parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale, di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

7. delibera sulla costruzione e manutenzione straordinaria di strade, sentieri, fabbricati e di ogni altro manufatto;

8. delibera sull'acquisto ed alienazione dei beni immobili, sull'accensione e cancellazione di ipoteche, di oneri continuativi, di servitù,

9. delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;

10. delibera sulle costituzioni di parte civile, sulle azioni in giudizio civile o penale;

11. delibera la stipulazione dei mutui;

12. delibera sul rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco;

13. delibera sulle locazioni di immobili, sulle espropriazioni o sull'esercizio dei diritti di prelazione;

14. delibera sugli indennizzi per i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica del Parco;

15. approva la stipula di convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;

16. delibera in materia di pianta organica e relative variazioni; nonché in materia di pubblici concorsi;

17. delibera le nomine, le designazioni e le revoche di propri rappresentanti in altri enti;

18. nomina eventuali commissioni straordinarie per problemi specifici nei settori di attività del Parco.

Art. 3 - Dimissioni e decadenze - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione al Ministro dell'Ambiente in forma scritta, salve le determinazioni di competenza dello stesso Ministro dell'Ambiente.

La mancata partecipazione a tre sedute valide consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della nomina.

Sono fatte salve le altre cause di decadenza previste dalla legge.

Art. 4 - Norme sulla trasparenza dell'operato dei consiglieri - A decorrere dall'anno 1998, in ciascun anno, entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche soggette ad imposta, ciascun consigliere è tenuto a depositare presso la segreteria dell'Ente una copia della dichiarazione relativa all'anno precedente.

In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al presente articolo, il Presidente diffida il consigliere ad adempiere entro 15 giorni.

In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente sottopone la gestione al Consiglio Direttivo che può proporre al Ministro dell'Ambiente la revoca della nomina del consigliere interessato.

Art. 5 - Attribuzioni e competenze del Presidente - Oltre all'esercizio delle funzioni, che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente:

1. rappresenta l'Ente;

2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva; assicura inoltre il buon andamento dei lavori ispirandosi a criteri di imparzialità;

3. è presente in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore che come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo;

4. adotta provvedimenti urgenti ed indifferibili da ratificare nella prima adunanza del Consiglio Direttivo;

5. agisce su specifici argomenti per delega del C. D.

Art. 6 - Attribuzioni e competenze del Vice-Presidente - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, per delega, in caso di sua assenza od impedimento in tutte le attribuzioni che la legge od i regolamenti attribuiscono allo stesso Presidente.

Art. 7 - Il Segretario - Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva sono svolte dal Direttore dell'Ente.

In caso di assenza od impedimento le funzioni saranno svolte da altro dipendente dell'Ente, o da un consigliere, nominato all'inizio della seduta dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta esecutiva.

Il Segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze ed assiste il Presidente nelle adunanze stesse.

Art. 8 - Commissioni straordinarie - Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni straordinarie, temporanee, con il compito di esaminare specifici argomenti.

Ogni Commissione è coordinata da un membro della stessa, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore del Parco assiste, di norma e con voto consultivo, alle riunioni della commissione e assolve alle funzioni di segretario.

Ai fini dei compensi e dei rimborsi spese, le adunanze delle Commissioni di cui al presente articolo sono equiparate a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è convocato di norma presso la sede dell'Ente dal Presidente mediante lettera raccomandata - con ricevuta di ritorno - o mediante fax; la lettera di convocazione deve indicare:

l. il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, sia in I che in II convocazione;

2. l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

La convocazione deve essere inviata con un preavviso di dieci giorni dalla data fissata.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore, mediante telegramma o fax.

Entro lo stesso termine potranno essere aggiunti argomenti all'Ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, inoltre, quando vi sia richiesta scritta da parte di cinque consiglieri o da parte della Giunta esecutiva.

La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva - Il Consiglio Direttivo e la Giunta deliberano validamente quando sono presenti almeno la metà più uno dei loro componenti, compreso il Presidente.

Il Segretario, od un suo sostituto, redige il verbale che, di norma, viene letto ed approvato nella adunanza successiva.

Le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza relativa.

Gli atti regolamentari, i Bilanci, lo Statuto, il Regolamento del Parco, il Piano per il Parco, il Piano pluriennale di sviluppo socio economico, devono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, possono essere dichiarate immediatamente esecutive, sono affisse all'albo dell'Ente per 15 giorni e vengono trasmesse al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero del Tesoro laddove richiesto dalla Legge n. 70/75.Ciascun consigliere può proporre argomenti specifici che devono essere trattati nel Consiglio successivo.

Art. 11 - Rilascio del nulla osta - Il nulla osta è rilasciato dal Presidente dell'Ente Parco, previa apposita istruttoria tecnica della Direzione dell'Ente; laddove lo ritenga opportuno il Presidente può rinviare la questione al Consiglio Direttivo.

Fino all'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, i nulla osta, di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, verificano la conformità dell'intervento, di cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione, alle misure di salvaguardia previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti - Restano salvi i compiti ed i doveri del Collegio dei Revisori dei Conti così come disposto dalla vigente normativa in materia.




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