IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale Foreste Casentinesi - Monte Falterona - Campigna - Regolamento di attività delle Commissioni Consiliari Permanenti (Deliberazione n. 56 del 6 novembre 1999 - All. B) Art.. 1 - Le Commissioni sono Organi consultivi del Consiglio Direttivo, trattano ed esprimono pareri in materie di competenza dell'Ente Parco. I pareri espressi dalle Commissioni debbono essere comunicati al Consiglio e risultare sugli atti deliberativi. Le Commissioni possono altresì proporre iniziative, promuovere studi ed effettuare verifiche su tutte le attività che attengono le materie di propria competenza e proporle all'attenzione degli Organi dell'Ente. Art.. 2 - Le Commissioni di norma restano in carica sino a quando resta in carica il Consiglio che le ha nominate. Art.. 3 - I Componenti ed il Presidente delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo all'inizio della propria attività. Art.. 4 - Il Consiglio Direttivo nomina per ogni Commissione Consiliare un Segretario verbalizzante scelto tra il personale che collabora con l'Ente. Art.. 5 - Il Presidente della Commissione la convoca e ne dirige i lavori. In sua assenza tali compiti sono esercitati dal membro più anziano di età. Il Segretario collabora con il Presidente e sovrintende alla redazione del verbale della seduta. Art.. 6 - Il Presidente dell'Ente e/o il Consiglio Direttivo assegnano alle competenti Commissioni gli argomenti sui quali è opportuno che le Commissioni stesse esprimano il loro parere. Nell'assegnare gli argomenti alle Commissioni il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla complessità delle materie e alle esigenze dei dibattiti del Consiglio Direttivo, fissa il termine entro il quale il parere deve essere espresso. Art.. 7 - Ciascuna Commissione è - di norma - convocata dal proprio Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far recapitare ai destinatari almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta; in caso di urgenza l'avviso può essere recapitato 24 ore prima. Nei casi in cui il Presidente della Commissione non possa o non voglia fissare la data di convocazione, la Commissione può essere convocata dal Presidente dell'Ente, per propria iniziativa o dietro domanda di almeno 1/3 dei componenti la Commissione. Per la validità della seduta è richiesta almeno la metà dei componenti la Commissione. In seconda convocazione che avrà luogo lo stesso giorno, un'ora dopo l'orario fissato per la prima convocazione, ed eventualmente già stabilito nell'avviso di prima convocazione, la seduta è valida purché intervengano almeno 3 componenti della Commissione. Art.. 8 - Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti e in caso di parità prevale quella del Presidente. Art.. 9 - Delle sedute delle Commissioni viene redatto un processo verbale da parte del Segretario verbalizzante, individuato nel responsabile del Servizio competente. Questo potrà, in caso di impedimento, delegare altri dipendenti del proprio ufficio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Art.. 10 - Le Commissioni - in relazione agli argomenti ad esse assegnati - possono effettuare ogni opportuna consultazione di Organismi Democratici, Comunità, Associazioni e di privati cittadini. Le sedute delle Commissioni possono svolgersi anche fuori dalla sede dell'Ente. Art.. 11 - Ad ogni Consigliere ed al Direttore è conferita la facoltà di presenziare - in qualità di uditore - ai lavori delle Commissioni. Alle riunioni partecipa il funzionario dell'Ente che ha istituito le pratiche e gli argomenti da trattare. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti invitati dal Presidente della Commissione o su richiesta della stessa. Art.. 12 - Ai membri della Commissioni è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura stabilita dalle norme di legge in vigore. Art.. 13 - Il consiglio direttivo può decidere l'istituzione di Commissioni Consiliari speciali per la trattazione di specifici argomenti. Il funzionamento di tali Commissioni verrà fissato con l'atto deliberativo istitutivo. |