IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamento per il conferimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti (Deliberazione n. 21 del 18 febbraio 2000) IL CONSIGLIO DIRETTIVO Visto l'art. 58 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni il quale disciplina le modalità per il rilascio, da parte delle amministrazioni di appartenenza, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti e individua i casi di cui tale autorizzazione non è richiesta; Atteso che il comma 5 dell'art. 58 sopracitato stabilisce che l'autorizzazione venga disposta dall'amministrazione di, appartenenza secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione; Ritenuto necessario ottemperare al sopracitato disposto normativo attraverso l'adozione di un regolamento che individui i criteri da seguire nella valutazione delle richieste di autorizzazione e le modalità di svolgimento del relativo procedimento amministrativo; Visto la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Amministrativo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", e ritenutale meritevole di approvazione; Preso atto che il regolamento suddetto risulta essere conforme alla normativa vigente ed agli atti di indirizzo in materia emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, di seguito indicati:
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore dell'Ente Parco, parte integrante e sostanziale del presente atto come All. "B"; omissis DELIBERA l. - di approvare la bozza di regolamento per il conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti dell'Ente Parco, predisposta dal Servizio Amministrativo e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "A"; 2. - di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore del Parco in ordine alla legittimità, parte integrante e sostanziale del presente atto, All. "B". Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, (omissis), si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO Art. 1 - Autorizzazioni
Art. 2 - Incompatibilità assoluta l. - Il dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non può svolgere attività extraistituzionali che oltrepassino i limiti della saltuarietà ed occasionalità (quali le prestazioni coordinate e continuative). 2. - Allo stesso dipendente non è consentito in alcun caso:
Art. 3 - Incompatibilità relativa l. - Sono incompatibili le attività o gli incarichi che generano conflitti di interessi con le funzioni proprie dell'ufficio di appartenenza del dipendente. In particolare sono da considerarsi incompatibili:
2. - La sussistenza di conflitti di interesse può essere accertata e contestata al dipendente in qualsiasi momento, sia all'atto della richiesta di autorizzazione per l'assunzione di un incarico che successivamente. Art. 4 - Attività soggette ad autorizzazione l. - Il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall'amministrazione e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità, può:
2. - Nella richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà fornire indicazioni precise sulle condizioni di svolgimento dell'attività o dell'incarico extraistituzionale che intende svolgere, al fine di consentire all'amministrazione una corretta valutazione in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa. In particolare sarà tenuto conto se il tempo e l'impegno necessari all'espletamento dell'attività che il dipendente intende svolgere siano compatibili con l'assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio o se possano invece influenzare negativamente il buon andamento del servizio. Art. 5 - Attività non soggette ad autorizzazione l. - Compatibilmente alle esigenze di servizio i dipendenti possono esercitare, senza l'autorizzazione dell'amministrazione ed a condizione che non rivestano la caratteristica della professionalità, le seguenti attività, anche se viene previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso:
2. - L'iscrizione ad albi professionali non necessita di autorizzazione, fermo restando il divieto di svolgere attività professionale. Art. 6 - Attività gratuite Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, sono da ritenersi esercitabili, purché non interferiscano con le esigenze del servizio. Tali attività, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art.5. Per altre attività svolte a titolo gratuito è necessario chiedere la suddetta autorizzazione. Fanno eccezione le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Art. 7 - Procedure
Art. 8 - Procedure relative al personale distaccato o comandato
3. - La procedura inversa si applica ai dipendenti di altre amministrazioni distaccati o comandati in servizio presso l'Ente Parco. Art. 9 - Incarichi da parte dell'Ente Parco a propri dipendenti Non è consentito il conferimento di incarichi extraistituzionali da parte dell'Ente Parco a propri dipendenti. Non rientra in tale categoria la docenza a corsi organizzati dall'Ente Parco. In tal caso la docenza, se possibile e compatibile con l'organizzazione del corso, dovrà svolgersi nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro. Qualora non sia possibile, il dipendente matura il diritto a recuperare le ore effettuate, anche in eccedenza rispetto al monte ore mensile autorizzato. Art. 10 - Sanzioni I dipendenti che violano le disposizioni del presente regolamento. incorrono nelle sanzioni previste dalla normativa generale e contrattuale vigente. Art. 11 - Servizio Ispettivo Ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, è costituito presso la Direzione un servizio ispettivo che effettuerà al riguardo verifiche a campione, come previsto dalla normativa vigente. Art. 12 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI |