IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento organico del personale
(Modifiche e integrazioni in vigore dal 27 novembre 1992)




Il Regolamento organico dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, richiamato in narrativa, viene modificato e interpretato come segue:

Art. 2 - Viene così sostituito:

- "Qualifiche e dotazioni organiche - Le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale di ruolo sono stabiliti nell'annessa tabella A (all. n. 1). In detta tabella sono stabilite anche le rispettive dotazioni organiche, comprese quelle delle qualifiche dirigenziali"

Art. 4 - Il 1° comma viene così sostituito: "le assunzioni del personale da inquadrare nei livelli per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sono disposte sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego";

- Dopo il 1° comma, vengono aggiunti due ulteriori commi così formulati: "Le assunzioni relative al restante personale di ruolo hanno luogo mediante pubblici concorsi.

- Per il conferimento della qualifica di primo dirigente da effettuare mediante pubblico concorso, si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 5 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551, secondo le modalità ivi contemplate";

Art. 5 - la lett. b) del 1° comma viene così sostituita: "età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le i commi così formulati: "Le assunzioni relative al restante personale di ruolo hanno luogo mediante pubblici concorsi. - Per il conferimento della qualifica di primo dirigente da effettuare mediante pubblico concorso, si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 5 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551, secondo le modalità ivi contemplate";Art. 5 - la lett. b) del 1° comma viene così sostituita: "età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le egge 28 febbraio 1987, n. 56, sono i seguenti:

- diploma di laurea per l'accesso alle qualifiche funzionali X, IX, VIII, VII;

- diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per l'accesso alla qualifica funzionale VI;

- diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per l'accesso alla qualifica funzionale V";

dopo il 1° comma, viene aggiunto un ulteriore comma così formulato: "Oltre al titolo di studio, in presenza di specifiche e obiettive esigenze dell'Ente possono essere richiesti particolari titoli di specializzazione.".

Art. 8 - il 2° comma viene soppresso;

il 7° comma viene così sostituito: "L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal Presidente dell'Ente o da persona da lui delegata.".

Art. 9 - il 1° e il 2° coma vengono così sostituiti:

"Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dal Presidente dell'Ente e sono composte:

dal Presidente dell'Ente o da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato;

dal Direttore generale o da un dirigente che lo sostituisce;

da un numero non superiore a 5 membri anche con la presenza di esterni esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

nel 4° comma, vengono aggiunte al termine le parole: "con la qualifica non inferiore alla VI";

dopo l'ultimo comma, ne viene aggiunto un ulteriore così formulato: "Le Commissioni esaminatrici per il conferimento della qualifica di primo dirigente mediante pubblico concorso sono nominate dal Presidente dell'Ente e sono composte come previsto dai commi 6° e 7° dell'art. 5 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551.".

Art. 10 - il 1° comma viene così sostituito: "Nell'ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 8, il Presidente dell'Ente nomina una Commissione selezionatrice con gli stessi criteri previsti dall'art. 9 per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi.".

Art. 11 - nel 5° comma, le parole: "nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria" vengono sostituite con le parole: "nei termini di legge".

Art. 13 - il 3° comma viene così sostituito: "Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto all'Unità organica cui il dipendente stesso è assegnato. Per il primo dirigente nominato in prova a seguito di pubblico concorso, la relazione è redatta dal Direttore generale.";

- Il 1° periodo del 7° comma viene così sostituito:

- "E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo dell'Ente che provenga da qualifica inferiore, purché nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova.".

Art. 14 - nel 1° periodo del 1° comma, le parole: "di personale degli enti contemplati dalla legge " vengono sostituite con le parole: "di personale degli enti rientranti nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68".

Art. 17 - nel 1° periodo del 1° comma, le parole: "dal direttore soprintendente" sono sostituite con: "dal Direttore generale".

Art. 18 - le funzioni di competenza del direttore soprintendente, indicate al 4° e 5° comma, devono intendersi di competenza del Direttore generale.

Art. 21 - viene così sostituito: "I dipendenti sono responsabili, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle istruzioni ricevute, degli adempimenti loro affidati.

- Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute nella misura determinata dal Comitato esecutivo, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave".

Art. 26 - nel 1° comma, le parole: "al direttore sopraintendente" vengono sostituite con: al Direttore generale".

Art. 28 - viene così sostituito: "La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono finalizzate all'ottimale utilizzazione delle strutture e alla più razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza e formano oggetto di contrattazione decentrata tra l'Ente e le rappresentanze sindacali.

- L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

- La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze o periodi dell'anno.

- L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi con l'eventuale esclusione del sabato.

- L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

- La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario è fissata in 36 ore effettive e può essere distribuita anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi e, di norma, con un limite massimo giornaliero di 8 ore o ripartito in cinque giorni.

- Qualora le esigenze di lavoro rivestano carattere periodico o investano la generalità del personale in determinati periodi dell'anno, la concentrazione dell'orario e le modalità di recupero sono definite con contrattazione decentrata e sono rese esecutive con provvedimento del Comitato esecutivo.

- L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici o elettronici di rilevazione che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena e oggettiva conformità tra i dati rilevati e l'effettiva integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto, ovvero con altri strumenti o modalità che garantiscano comunque la verifica dello svolgimento dell'orario di servizio.

- Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, è consentito, nei limiti e con le modalità definite dalla contrattazione decentrata, ai singoli dipendenti di praticare una flessibilità preventivamente programmata e autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente; l'eventuale minor orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato nel corso del mese.

- Per la determinazione del recupero si terrà conto, nella valutazione del tempo di permanenza in servizio dei singoli impiegati, di quanto previsto al punto 6 della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 gennaio 1985, n. 33.10.

- Attraverso la contrattazione decentrata tra l'Ente e le rappresentanze sindacali, saranno definiti i criteri per l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato.

- Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minor orario di servizio".

Art. 29 - viene così sostituito: "Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate dal dirigente dell'Unità organica in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, nel rispetto delle modalità e del monte ore definite con la contrattazione decentrata. Dell'autorizzazione viene data notizia al competente ufficio per il conteggio".

Art. 30 - viene così sostituito: "Il dipendente ha diritto a un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni festivi di cui all'art. 31.

- Qualora, per esigenze dell'Ente, il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto a un giorno di riposo compensativo entro la settimana stessa o in quella successiva.

- L'attività prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica dà diritto al riposo compensativo entro la settimana successiva".

Art. 31 - viene così sostituito: "Sono considerati giorni festivi, oltre alla domenica, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26 dicembre.

- Sono invece considerati feriali a tutti gli effetti le giornate in cui il personale non presti attività lavorativa in dipendenza dell'eventuale concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni".

Art. 32 - viene così sostituito: "Il dipendente ha diritto, per ciascun anno solare, a trenta o ventisei giorni lavorativi, a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi.

- Al dipendente spettano inoltre, a richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, quattro giornate complessive di riposo, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937, più due giornate come da circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - n. 33817/3.281 del 20 maggio 1989, da usufruirsi sulla base della disciplina prevista dalla citata legge n. 937/1977.

- Ove tali giornate non siano attribuite nel corso dell'anno solare per motivate esigenze connesse all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi, esse sono forfettariamente compensate nella misura prevista dall'art. 1 della citata legge n. 937/1977, e successive modificazioni e integrazioni.

- Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione del rapporto in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

- Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del dirigente dell'Unità organica, compatibilmente con le esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

- Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

- La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel 5° e 6° comma.

- Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Ente in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

- Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero e di malattie e infortuni, adeguatamente e debitamente documentati, e che l'Ente sia stato posto in condizione di accertare.

- Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

- La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al 1° comma.".

Art. 33 - viene soppresso e s'intende l'art. 34, sostituito come segue:

- Art. 33 - "Permessi retribuiti - Il dipendente ha diritto, in ogni ano solare, ai seguenti permessi retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:

quindici giorni quando debba contrarre matrimonio;

fino a trenta giorni per malattia di breve durata, ivi compresi i brevi permessi fruiti per accertamenti diagnostici;

fino a quindici giorni per partecipare a pubblici concorsi o esami o per conseguire titoli di studio o professionali legalmente riconosciuti;

fino a cinque giorni per gravi lutti di famiglia;

fino a tre giorni per nascita di figli;

fino a quindici giorni per cure idrotermali.

- Nel caso di assenza per malattia di durata non superiore a 30 giorni, l'impiegato che non abbia richiesto di essere collocato in aspettative per infermità ai sensi dell'art. 50 è considerato in permesso retribuito per la durata dell'assenza o, se abbia già fruito nell'anno solare di altri permessi, per il minore periodo di permesso spettantegli. Scaduto tale periodo, il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa.

- I periodi di assenza per malattia che risultino determinati dallo stato di gravidanza o da puerperio, non sono computati agli effetti della durata del trattamento di malattia previsto dal presente articolo e dai successivi artt. 54, 56 e 57.

- Il dipendente ha diritto, altresì, a brevi permessi giornalieri nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 11 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.".

Art. 34 - risulta, ora, essere il seguente:

- Art. 34 -"Permessi straordinari retribuiti - Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue e nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395".

Art. 38 - dopo l'ultimo comma, ne viene aggiunto un ulteriore così formulato: "L'eventuale sostituzione dell'impiegata che si avvalga dei disposti di cui ai precedenti commi è disciplinata dall'art. 11 della citata delle n. 1204/1971".

Art. 42 - nel 1° comma, dopo la parola "direttore" va aggiunto "generale, sentite le Organizzazioni Sindacali".

Art. 43 - nel 1° comma, le parole: "dal Direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore generale".

Art. 47 - nel 1° periodo, le parole: "dal Direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore generale".

Art. 52 - nel 1° comma, le parole: "del Direttore soprintendente" vengono sostituite con: "del Direttore generale";

- nel 2° comma, le parole: "con provvedimento del Consiglio di amministrazione" vengono sostituite con: "con provvedimento del Comitato esecutivo".

CAPO VII - Artt. 59 e 60 - viene così sostituito:

- "Capo VII - Conferimento della qualifica di primo dirigente

Art. 59 - Nomina mediante concorso speciale. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, il 40 per cento dei posti della qualifica di primo dirigente che si renderanno vacanti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno saranno conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi gli impiegati dell'Ente in possesso della VII qualifica funzionale o superiore e che maturino, al 31 dicembre, almeno nove anni di servizio complessivo effettivamente prestato nelle anzidette qualifiche o in qualifiche della preesistente carriera direttiva.

- L'esame del concorso speciale nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice sono disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento e dagli artt. 2 e 5 rispettivamente della legge 10 luglio 1984, n. 301, e D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551.

Art. 60 - Nomina mediante corso-concorso. Il conferimento della qualifica di primo dirigente mediante corso-concorso è effettuato nel rispetto dei disposti previsti in materia dall'art. 5 del D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551, e dagli artt. 3 e 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, applicando anche in questo caso, i criteri esposti nel precedente articolo per il conferimento della qualifica mediante concorso speciale".

Capo VIII - la denominazione del capo VIII viene così sostituita: "Esercizio delle mansioni - Passaggio ad altra qualifica funzionale - Mobilita'".

Art. 61 - viene così sostituito: "Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica e del profilo professionale di appartenenza. Potranno essere assegnati con carattere di complementarietà compiti di profilo o qualifica diversi anche inferiore".

Art. 62 - viene soppresso.

Art. 63 - viene così sostituito: "Il passaggio ad altra qualifica funzionale avverrà mediante partecipazione ai concorsi pubblici banditi dall'Ente. I bandi di concorso dovranno riservare le sottoindicate percentuali dei posti messi a concorso al personale dipendente che appartenga al profilo professionale della qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richiesti per l'accesso al profilo messo a concorso:

- 50% dalla - I - alla - II qualifica funzionale

- 40% - " - II - alla - III qualifica funzionale

- 40% " III - alla IV qualifica funzionale

- 30% " - IV - alla V qualifica funzionale

- 30% " - V - alla - VI qualifica funzionale

- 30% " - VI - alla - VII qualifica funzionale

- 30% " - VII - alla VIII qualifica funzionale

- 80% " - VIII - alla IX qualifica funzionale

- La riserva dei posti sarà totale per il profilo di "funzionario capo".

- Nell'ambito della mobilità verticale prevista, si prescinde dal titolo di studio e dalle eventuali specializzazioni di cui sopra per il personale che sia in possesso del titolo di studio prescritto per il profilo di appartenenza e che risulti in servizio nella qualifica immediatamente inferiore almeno da:

2 - anni per l'accesso ai profili della II e III qualifica funzionale

3 - anni per l'accesso ai profili della IV e V qualifica funzionale

4 - anni per l'accesso ai profili della VI qualifica funzionale

5 - anni per l'accesso ai profili della VII qualifica funzionale

5 - anni per l'accesso ai profili della VIII qualifica funzionale

5 - anni per l'accesso ai profili della IX qualifica funzionale.

I provvedimenti concernenti la mobilità del personale sono adottati nel rispetto dei principi informatori di cui all'art. 6 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, e secondo le modalità indicate dalle vigenti disposizioni".

Art. 64 - nel 1° comma, le parole "il direttore soprintendente" vengono sostituite con: "il Direttore generale a seguito trattativa con le Organizzazioni sindacali".

Art. 65 - nel 1° comma, le parole: "del direttore soprintendente" vengono sostituire con: "il Direttore generale a seguito trattativa con le Organizzazioni sindacali".

Art. 66 - nel 2° comma, le parole: "dal direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Presidente dell'Ente o, per sua delega, dal Direttore generale".

Art. 67 - vengono soppresse le parole: "dal direttore soprintendente sentita la Commissione del personale". -

Art. 69 - il 2° comma viene soppresso.

Art. 70 - il 3° comma viene soppresso.

Art. 71 - il 3°e 4° comma vengono soppressi;

- nel 5° comma, le parole: "con provvedimento del direttore soprintendente" vengono sostituire con: "con provvedimento del Comitato esecutivo". Inoltre, dopo la parola: "stipendio" viene aggiunto: "e dell'indennità integrativa speciale".

Art. 74 - nel 1° comma, le parole: "Il direttore soprintendente che venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente" vengono sostituite con: "Il dirigente di Unità organica che venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato all'Unità,...".

Art. 75 - nel 1° comma, le parole: direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dirigente dell'Unità organica".

Art. 76 - nel 1° comma, le parole: "Il direttore soprintendente" vengono sostituite con: "il Direttore generale".

Art. 77 - il 1° comma viene così sostituito: "Il dirigente dell'Unità organica, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni ritenga che possa applicarsi la sanzione della censura, trasmette gli atti al Direttore generale. Se questi condivide le conclusioni del predetto dirigente, adotta il provvedimento che deve essere motivato e comunicato, per iscritto, al dipendente".

Art. 78 - nel 1° comma, le parole: "Il direttore soprintendente" vengono sostituite con: "Il dirigente dell'Unità organica";

- il 2°, il 3° e il 4° comma vengono soppressi e così sostituiti: "Se prima della trattazione dell'addebito la Commissione di disciplina ritenga siano necessarie ulteriori indagini nomina un funzionario istruttore, eventualmente affiancato da un consulente tecnico ove l'indagine investa la natura propria delle mansioni svolte dal dipendente incolpato. Si applicano in materia i termini e le prescrizioni previsti negli artt. 108, 109, 110 e 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

- nel 5° comma, le parole: "al direttore soprintendente" vengono costituite con: "al Presidente della Commissione di disciplina".

Art. 79 - nel 3° comma, le parole: "al direttore soprintendente" vengono sostituite con: "al Presidente della Commissione di disciplina";

- nel 4° comma, le parole: "del direttore soprintendente" vengono sostituite con: "del Presidente della Commissione di disciplina".

Art. 80 - nel 1° comma, le parole: "al direttore soprintendente che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina" vengono sostituite con: "al Presidente della Commissione di disciplina";

- nel 4° comma, vengono soppresse le parole: "al direttore soprintendente e".

Art. 81 - il 3° comma viene soppresso.

Art. 82 - nel 1° comma, vengono soppresse le parole: "il direttore soprintendente";

- nel 3° comma, vengono soppresse le parole: "riferito al direttore soprintendente o".

Art. 83 - nel 1° comma, le parole: "delibera la restituzione degli atti al direttore soprintendente perché proceda ai sensi del 2° comma del predetto articolo" vengono sostituite con: "delibera la restituzione degli atti al dirigente dell'Unità organica perché proceda a ulteriori indagini";

- nel 2° comma, le parole: "al direttore soprintendente" vengono sostituite con: "al funzionario istruttore". Vengono, inoltre, soppresse le parole: "richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 78".

Art. 84 - nel 4° comma, le parole: "al direttore soprintendente" vengono sostituite con: "al Presidente dell'Ente".

Art. 89 - nel 2° comma, le parole: "dal direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Direttore generale".

Art. 90 - nel 1° comma, vengono soppresse le parole da: "destituito ai sensi del successivo art. 107..." fino a "ovvero";

- il 3° e 4° comma vengono soppressi;

- nel 6° comma, vengono soppresse le parole: "commi 3° e 4°".

Art. 92 - nel 1° comma, le parole: "del direttore soprintendente" vengono sostituite con: "del Direttore generale".

Art. 93 - nel 1° e nel 3° comma, le parole: "dal direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Comitato esecutivo";

- nel 2° comma, le parole: "Il direttore soprintendente" vengono sostituite con: "Il Direttore generale";

- nel 3° comma, viene soppresso il 2° periodo.

Art. 94 - nel 1° comma, le parole: "dal direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Direttore generale";

- il 2° comma viene soppresso.

Art. 95 - le parole: "del direttore soprintendente" vengono sostituite con: "del Comitato esecutivo".

Art. 97 - nel 1° comma, le parole: "su proposta del direttore soprintendente" vengono sostituite con: "su proposta del Direttore generale". Vengono, inoltre, soppresse le parole da: "sempreché le imputazioni......(fino al punto".

Art. 99 - viene soppresso.

Art. 100 - il 1° comma viene così sostituito: "Il dipendente nei cui confronti è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna, è sospeso dalla qualifica con provvedimento del Presidente dell'Ente. La destituzione può essere inflitta al termine del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'Ente ha avuto notizia della sentenza e concludersi nei successivi 90 giorni".

Art. 101 - vengono soppresse le parole: e 99, commi 3°, 4° e 5°".

Art. 102 - nel 1° comma, viene soppresso il punto 5) con le parole "per destituzione di diritto";

- nel 2° comma, soppresse le parole "e di destituzione di diritto", le parole: "dal direttore soprintendente" vengono sostituite con: "dal Presidente dell'Ente".

Art. 106 - nel 1° comma, vengono soppresse le parole: "salvo quanto previsto dall'art. 62".

Art. 107 - viene soppresso.

Art. 108 - nel 1° comma, le parole: "ente pubblico contemplato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70" vengono sostituite con: ente del comparto di cui all'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1985, n. 68".

Art. 109 - il 3° comma viene così sostituito: "Al dipendente riammesso in servizio è attribuito il livello retributivo in godimento all'atto della cessazione dall'impiego".

- Viene aggiunto un 4° comma così formulato: " Il periodo di servizio prestato prima della riammissione in servizio è valutato anche agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali".

Art. 110 - la lettera d) viene sostituita con "assegno per il nucleo familiare";

- la lettera f) viene integrata con le parole: "e dagli accordi sindacali".

Art. 111 - le parole: "per ciascuna qualifica.....(fino al punto)" sono sostituite con: "per ciascun livello dagli accordi sindacali di comparto".

Art. 112 - viene soppresso.

Art. 113 - viene soppresso.

Art. 114 - il 1° comma viene così sostituito: "Lo stipendio mensile è pari a un dodicesimo di quello annuo in godimento; quello orario è determinato dividendo l'importo annuo per 1.872. Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 36 e il numero di giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio".

Art. 115 - il 1° comma viene così sostituito: "Al dipendente è corrisposta, nella seconda metà del mese di dicembre, una 13a mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante alla data del 31 dicembre, comprensivo dell'indennità integrativa speciale secondo le norme del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395".

Art. 116 - viene così sostituito:

"Assegno per il nucleo familiare e indennità integrativa speciale.

- L'assegno per il nucleo familiare e l'indennità integrativa speciale competono nelle misure e con le forme previste dalla rispettiva normativa vigente".

Art. 117 - il 1° e il 2° comma vengono così sostituiti: "Il compenso per il lavoro straordinario compete nella misura e con le modalità previste dagli accordi di comparto".

Art. 119 - (bisogna rideterminare le equiparazioni.)

Art. 121 - nella rubrica, vengono soppresse le parole "o di ruolo";

- la norma viene così sostituita: "Nel caso di passaggio di qualifica, al dipendente è attribuito il livello retributivo della qualifica funzionale conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica di anzianità".

Artt. da 122 a 128 - vengono soppressi e sostituiti con un'unica norma come segue: "Per le indennità di trasferta, i rimborsi spese, le esclusioni dal diritto all'indennità, si applicano le disposizioni vigenti in materia per il personale di cui all'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68".

Artt. da 129 a 134 - vengono soppressi e sostituiti con un'unica norma come segue: "Per il trattamento economico di trasferimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia per il personale di cui all'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986. N. 68".

Art. 135 - nel 4° comma, il requisito dell'età viene così ridefinito: "età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i 45 anni di età".

Art. 136 - i primi 3 commi vengono così sostituiti: "L'Ente pubblica il ruolo del personale, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

- I dipendenti sono elencati, nell'ambito delle singole qualifiche, in ordine alfabetico".

Art. 137 - nel 2° comma, viene soppressa la lettera d).

Art. 139 - il 1° comma viene così riformulato: "La Commissione del personale è composta:

dal Presidente dell'Ente o, per sua delega, da un consigliere con funzioni di Presidente;

dal Direttore Generale o da un dirigente di Unità Organica nominato dal Presidente;

da un dipendente con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente ovvero, in assenza, a un dipendente con la più alta qualifica, nominato dal Presidente;

da due dipendenti eletti dal personale di ruolo, in servizio alla data delle elezioni;

dal segretario con qualifica non inferiore alla VII, nominato dal Presidente, senza diritto di voto".

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: "La Commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico, sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione di gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età e, in genere, su tutti i provvedimenti che riguardano il personale".

Art. 140 - il 1° comma viene così riformulato: "La Commissione di disciplina è composta:

dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente ovvero, in assenza, da un dirigente di Unità Organica nominato dal Presidente;

da due dipendenti con qualifica dirigenziale nominati dal Presidente, ovvero in assenza da due dipendenti del grado più elevato nominati dal Presidente,

da due dipendenti eletti dal personale di ruolo, in servizio alla data delle elezioni;

da segretario, con qualifica non inferiore alla VII, nominato dal Presidente, senza diritto di voto".

Art. 148 - viene aggiunto un ulteriore comma così formulato: "Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per gli enti del comparto di cui all'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, nonché, per le posizioni dirigenziali, quelle previste dal D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551. Sono, in ogni caso, inapplicabili le norme del presente regolamento che contrastino con i detti provvedimenti legislativi e con le modificazioni e integrazioni di essi, norme che, pertanto, devono intendersi tacitamente abrogate".

 Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento organico del personale (testo originario, approvato dal M.A.F. il 16-10-1980)

 TITOLO I - Ordinamento del personale

Art. 1 - Classificazione

Art. 2 - Ruoli, qualifiche e dotazioni organiche

Art. 3 - Contenuto professionale delle qualifiche

TITOLO II - Stato giuridico del personale di ruolo

CAPO I - Ammissione agli impieghi

Art. 4 - Assunzioni

Art. 5 - Requisiti generali per l'assunzione

Art. 6 - Titoli di studio

Art. 7 - Assunzione del Direttore Generale

Art. 8 - Concorsi di ammissione

Art. 9 - Commissioni esaminatrici

Art. 10 - Corsi di formazione professionale per l'ammissione all'impiego

Art. 11 - Formazione e utilizzazione della graduatoria

Art. 12 - Nomina in ruolo

Art. 13 - Periodo di prova

Art. 14 - Immissione in servizio di personale proveniente da altro Ente

CAPO II - Doveri e Responsabilità'

Sezione I

Doveri - incompatibilità e cumulo di impieghi - Responsabilità connesse alle funzioni

Art. 15 - Giuramento

Art. 16 - Doveri generali

Art. 17 - Residenza

CAPO II - Doveri e Responsabilità'

Sezione I

Doveri - incompatibilità e cumulo di impieghi - Responsabilità connesse alle funzioni

Art. 18 - Giuramento

Art. 19 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici

Art. 20 - Altri doveri specifici

Art. 21 - Responsabilità connesse alle funzioni

Sezione II

Responsabilità per danni

Art. 22 - Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione

Art. 23 - Responsabilità contabile

Art. 24 - Responsabilità verso i terzi

Art. 25 - Danno ingiusto

Art. 26 - Comunicazione delle diffide

Art. 27 - Concorso di danno verso l'Ente e verso i terzi

CAPO III - Orari e turni di lavoro - Lavoro straordinario - Riposi settimanali e festivi

Art. 28 - Orario e turni di lavoro

Art. 29 - Lavoro straordinario

Art. 30 - Riposo settimanale

Art. 31 - Festività

CAPO IV - Ferie - Permessi - Congedi

Art. 32 - Diritto alle ferie

Art. 33 - Computo delle ferie

Art. 34 - Permessi straordinari retribuiti

Art. 35 - Permessi non retribuiti

Art. 36 - Congedo straordinario

Art. 37 -Congedo straordinario per richiamo alle armi

Art. 38 - Congedo straordinario per gravidanza o puerperio

Art. 39 - Trattamento economico durante il congedo

CAPO V - Assenze - Accertamenti sanitari - Infermità' dipendente da causa di servizio - Equo indennizzo e rimborso delle spese di cura

Art. 40 - Comunicazione di assenza

Art. 41 - Accertamenti sanitari

Art. 42 - Infermità dipendente da causa di servizio

Art. 43 - Accertamento della causa di servizio

Art. 44 - Equo indennizzo e rimborso delle spese di cura

Art. 45 - Modalità e procedura per la concessione dell'equo indennizzo

Art. 46 - Liquidazione dell'equo indennizzo

Art. 47 - Collegio medico d'appello

Art. 48 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione

Art. 49 - Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica

Art. 50 - Annullamento del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo

Art. 51 - Modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura

CAPO VI - Aspettative

Art. 52 - Cause dell'aspettativa

Art. 53 - Aspettativa per servizio militare

Art. 54 - Aspettativa per infermità

Art. 55 - Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio

Art. 56 - Cumulo di aspettative

Art. 57 - Dispensa dal servizio per infermità

Art. 58 - Aspettativa per l'assolvimento di funzioni pubbliche

CAPO VII - Conferimento delle qualifiche - Conferimento degli incarichi di coordinamento

Art. 59 - Conferimento delle qualifiche di coordinamento

Art. 60 - Nomina alla qualifica di "Vicedirettore"

CAPO VIII - Esercizio delle mansioni - Passaggio ad altro ruolo o ad altra qualifica

Art. 61 - Esercizio delle mansioni inerenti alla qualifica

Art. 62 - Passaggio ad altro ruolo

Art. 63 - Passaggio ad altra qualifica

CAPO IX - Trasferimenti - Missioni - Comandi

Art. 64 - Trasferimenti per servizio

Art. 65 - Trasferimenti a domanda

Art. 66 - Missioni

Art. 67 - Proroga missione

CAPO X - Disciplina

Sezione I

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 68 - Sanzioni disciplinari

Art. 69 - Censura

Art. 70 - Riduzione dello stipendio

Art. 71 - Sospensione dalla qualifica

Art. 72 - Destituzione

Art. 73 - Recidiva

Sezione II

Procedimento disciplinare

Art. 74 - Contestazione delle infrazioni

Art. 75 - Giustificazioni del dipendente

Art. 76 - Archiviazione degli atti

Art. 77 - Irrogazione della censura

Art. 78 - Deferimento alla Commissione di disciplina

Art. 79 - Espletamento dell'inchiesta

Art. 80 - Atti preliminari al giudizio disciplinare

Art. 81 - Trattazione orale

Art. 82 - Modalità per la deliberazione della Commissione di disciplina

Art. 83 - Supplemento d'istruttoria

Art. 84 - Deliberazione della Commissione di disciplina

Art. 85 - Definizione del procedimento disciplinare

Art. 86 - Rimborso spese al dipendente prosciolto

Art. 87 - Rinvio della decisione

Art. 88 - Sospensione, estinzione e rinnovazione del procedimento

Art. 89 - Revisione del procedimento disciplinare

Sezione III

Reintegrazione del dipendente a seguito di revisione in sede penale o amministrativa - Riabilitazione

Art. 90 - Reintegrazione del dipendente prosciolto

Art. 91 - Premorienza del dipendente al proscioglimento in sede di revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare

Art. 92 - Riabilitazione disciplinare

Sezione IV

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 93 - Sospensione cautelare facoltativa

Art. 94 - Sospensione cautelare obbligatoria

Art. 95 - Assegno alimentare

Art. 96 - Revoca della sospensione

Art. 97 - Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva

Art. 98 - Computo della sospensione cautelare e dell'assegno alimentare

Art. 99 - Esclusione dai concorsi e dagli scrutini

Art. 100 - Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale

Art. 101 - Revoca di diritto della sospensione

CAPO XI - Cessazione del rapporto di impiego - Trasferimento ad altro ente - Riammissione in servizio

Art. 102 - Cause di cessazione del rapporto

Art. 103 - Collocamento a riposo

Art. 104 - Dimissioni volontarie

Art. 105 - Decadenza

Art. 106 - Dispensa dal servizio

Art. 107 - Destituzione di diritto

Art. 108 - Trasferimento ad altro Ente

Art. 109 - Riammissione in servizio

TITOLO III - Trattamento economico di attivita'

CAPO I - Retribuzione

Art. 110 - Emolumenti

Art. 111 - Stipendio

Art. 112 - Progressione dello stipendio nell'ambito delle qualifiche

Art. 113 - Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli

Art. 114 - Determinazione dello stipendio mensile, giornaliero e orario

Art. 115 - Tredicesima mensilità

Art. 116 - Quote d'aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale

Art. 117 - Compenso per prestazioni di lavoro straordinario

Art. 118 - Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni

Art. 119 - Altri emolumenti

Art. 120 - Modalità di pagamento e ritenute

Art. 121 - Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo

CAPO II - Trattamento economico di missione

Art. 122 - Indennità di trasferta

Art. 123 - Rimborso spese per alloggio

Art. 124 - Casi di esclusione dal diritto all'indennità di trasferta

Art. 125 - Calcolo delle distanze

Art. 126 - Trattamento di missione in caso di passaggio di qualifica o nomina in ruolo con effetto retroattivo

Art. 127 - Indennità per missioni all'estero

Art. 128 - Rimborso delle spese di viaggio

CAPO III - Trattamento economico di trasferimento

Art. 129 - Trattamento di missione e di viaggio

Art. 130 - Rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie

Art. 131 - Indennità di prima sistemazione

Art. 132 - Trasferimento da località diversa dalla sede di servizio

Art. 133 - Trasferimento in comune viciniore alla nuova sede di servizio

Art. 134 - Trasferimento connesso alla nomina di ruolo e all'assunzione in servizio

CAPO IV - Personale straordinario

Art. 135 - Personale straordinario

TITOLO V - Amministrazione del personale

CAPO I - Documenti

Art. 136 - Ruoli del personale

Art. 137 - Fascicolo personale

Art. 138 - Stato matricolare

CAPO II - Commissione del personale e Commissione di disciplina

Art. 139 - Commissione del personale

Art. 140 - Commissione di disciplina

Art. 141 - Ricusazione del componente della Commissione di disciplina

TITOLO VI - Disposizioni di attuazione e transitorie

Art. 142 - Modalità di copertura dei posti disponibili a seguito della rideterminazione degli organici ai sensi dell'art. 49, terzo comma, del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411

Art. 143 - Trattamento di previdenza e di quiescenza

Art. 144 - Personale non di ruolo

Art. 145 -

Art. 146 -

Art. 147 - Notifica delle norme regolamentari

Art. 147 - Entrata in vigore del Regolamento

Allegato n. 1

TABELLA "A" - CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

 Allegato n. 2

TABELLA "B" - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Art. 1 - Attribuzioni del Vicedirettore (dirigente)

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALE, AMMINISTRATIVO E TECNICO

Ruolo professionale

Art. 2 - Attribuzioni dell'ispettore del servizio sanitario (1a qualifica)

Ruolo Amministrativo

Art. 3 - Attribuzioni del ragioniere capocontabile (collaboratore)

Art. 4 - Attribuzione del Segretario di direzione (assistente coordinatore)

Art. 5 - Attribuzione del Segretario (assistente)

Attribuzione del segretario di amministrazione (assistente)

Art. 6 - Attribuzione dell'aiuto d'ufficio (archivista dattilografo)

Ruolo tecnico

Art. 7 - Attribuzioni dell'Ispettore dei servizi di sorveglianza (assistente tecnico coordinatore)

Art. 8 - Attribuzioni dell'addetto turistico (assistente tecnico)

Attribuzioni del geometra (assistente tecnico)

Attribuzioni del tecnico agrario addetto al giardino alpino Paradisia (assistente tecnico)

Attribuzioni del caposervizio (assistente tecnico)

Art. 9 - Attribuzioni del guardaparco (operatore tecnico)

Art. 10 - Attribuzioni dell'inserviente (agente tecnico)

 

 

TITOLO I - Ordinamento del personale

Art. 1 - Classificazione - Il personale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è costituito da:

a) - personale di ruolo;

b) - personale straordinario.

Art. 2 - Ruoli, qualifiche e dotazioni organiche - I ruoli, le qualifiche e le dotazioni organiche del personale di ruolo sono stabiliti nella annessa tabella A (allegato n. 1).

Art. 3 - Contenuto professionale delle qualifiche - Le funzioni e le attribuzioni del personale dell'Ente sono stabilite nell'annessa tabella B (allegato n. 2).

TITOLO II - Stato giuridico del personale di ruolo

CAPO I - Ammissione agli impieghi

Art. 4 - Assunzioni - Le assunzioni del personale di ruolo hanno luogo, mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica dei ruoli amministrativo e tecnico escluse le qualifiche di coordinamento.

In materia di assunzioni obbligatorie si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato.

Art. 5 - Requisiti generali per l'assunzione - Per l'assunzione in servizio presso l'Ente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana:
  2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizione di legge;
  3. idoneità fisica all'impiego, che l'ente ha facoltà di accertare mediante visita medica;
  4. buona condotta;
  5. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna qualifica è stabilito dall'articolo seguente.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti di ruolo dell'Ente, in possesso degli altri requisiti possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi qualifica dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale.

Art. 6 - Titoli di studio - I titoli di studio per l'accesso a ciascuna qualifica sono i seguenti:

- qualifica di ispettore sanitario (I qualif. prof.le): diploma di laurea in medicina veterinaria e possesso del titolo di abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo;

- qualifica di ragioniere capo-contabile (collaboratore): diploma di laurea in scienze politiche, scienze commerciali, giurisprudenza e scienze statistiche;

- qualifica di segretario di direzione (assistente coordinatore del ruolo amm.vo), di segretario di amministrazione e segretario (assistente): diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- qualifica di ispettore dei servizi di sorveglianza (assistente tecnico coordinatore), caposervizio, addetto turistico, tecnico agrario e geometra (assistente tecnico) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- qualifica di aiuto d'ufficio (archivista dattilografo) e guardaparco (operatore tecnico): diploma di istruzione secondaria di primo grado;

- qualifica di inserviente (agente tecnico): diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I titoli di studio specificati e gli eventuali titoli di specializzazione sono indicati nei singoli bandi di concorso. L'Ente assume in servizio nella Valle d'Aosta possibilmente dipendenti originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 7 - Assunzione del Direttore Generale - Il Direttore Generale, di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1975 n. 70, deve essere nominato con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, può essere assunto anche tra i funzionari dell'Ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Il funzionario dell'Ente, nominato Direttore Generale, rientra alla scadenza del contratto, anche in soprannumero, nel ruolo e nella posizione posseduta all'atto della nomina.

Al Direttore Generale viene corrisposto il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 12 settembre 1975, concernente il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Direttore Generale esercita le funzioni demandategli dalla legge, dal presente Regolamento, nonché da altre disposizioni.

Art. 8 - Concorsi di ammissione - I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti specificamente per ciascuna qualifica, in relazione alle esigenze dei diversi settori di attività e anche su base territoriale, con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente, nell'ambito dei posti vacanti in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Ai fini dell'ammissione alla qualifica di "ragioniere capocontabile" si considera posto disponibile anche quello vacante nella qualifica dirigenziale.

Per il calcolo dei posti da riservare al personale già in servizio ai sensi dell'articolo 63, la frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

I concorsi consistono nelle prove scritte, orali e pratiche fissate dal bando.

Il bando di concorso può stabilire che le prove di esame siano sostenute al termine di apposito corso di formazione professionale, eventualmente anche presso altre pubbliche amministrazioni, cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato le prescritte prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento del Presidente.

Art. 9 - Commissioni esaminatrici - Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dal Presidente e sono così disposte:

- dal Presidente dell'Ente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione da lui designato, con funzioni di Presidente;

- da un Consigliere di amministrazione;

- dal Direttore soprintendente o dal Vicedirettore;

- dal Ragioniere capocontabile.

Tale Commissione è integrata dall'Ispettore dei servizi di sorveglianza per i concorsi relativi all'assunzione di guardie del Parco.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate, in relazione al tipo di concorso e al numero dei candidati, da altri componenti, ove si renda necessaria la ripartizione in sottocommissioni, costituite ciascuna - unico restando il Presidente - da un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e da un Segretario aggiunto.

Art. 10 - Corsi di formazione professionale per l'ammissione all'impiego - Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 8 il Presidente dell'Ente nomina una commissione selezionatrice - equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni giudicatrici dei pubblico concorsi - composta:

- dal Presidente dell'Ente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione da lui designato, con funzioni di Presidente;

- da due consiglieri di amministrazione;

- dal Direttore soprintendente o da un suo delegato;

- dall'Ispettore dei servizi di sorveglianza;

- facoltativamente da un esperto nelle materie di esame.

La Commissione forma una graduatoria di preferenza degli aspiranti sulla base del risultato di un esame colloquio o di una prova pratica, a seconda della natura delle funzioni proprie della qualifica da conferire, nonché della valutazione dei titoli di studio, di specializzazione e professionali prodotti dagli interessati.

Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli non può superare la metà di quello attributo per l'esame colloquio e per la prova pratica; il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità è fissato nella metà di quello massimo attribuibile.

I candidati che hanno superato la prova di selezione sono ammessi ai corsi in ordine di graduatoria e per un numero comunque non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

I docenti dei corsi sono designati dal presidente tra gli stessi componenti della Commissione selezionatrice.

La durata, la sede dei corsi e le modalità per il loro espletamento sono indicati nei bandi di concorso.

Art. 11 - Formazione e utilizzazione della graduatoria - Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

In materia di riserve di posti e di preferenze a parità di merito si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato nonché l'art. 63.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

  1. dal numero dei figli a carico;
  2. dal coniuge a carico;
  3. dall'aver prestato lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni;
  4. dall'età.

Il Consiglio di Amministrazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate nell'albo apposto presso le sedi di Torino e di Aosta. Nel caso di rinuncia o di decadenza di candidati vincitori il Comitato esecutivo ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria, ferma restando la riserva di cui all'articolo 63, secondo comma. Entro lo stesso termine ha, inoltre, facoltà di procedere all'assunzione di candidati idonei per la copertura dei posti che si rendano vacanti.

Art. 12 - Nomina in ruolo - Il provvedimento di nomina in prova e quello di nomina in ruolo sono adottati dal Comitato Esecutivo e comunicato all'interessato.

Il candidato nominato in prova, se non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo articolo 13.

Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Al personale in servizio di applicano, salvo quanto diversamente previsto, le nome del presente Regolamento.

Art. 13 - Periodo di prova - Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi.

Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione eventualmente previsti dall'amministrazione.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del Direttore soprintendente.

Qualora entro sei mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di giudizio sfavorevole il Comitato Esecutivo ha facoltà di prorogare il periodo di prova per altri sei mesi decorsi i quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato. In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato l'indennità di anzianità determinata secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purché nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova. In tal caso il dipendente è tenuto a frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall'Ente.

Art. 14 - Immissione in servizio di personale proveniente da altro Ente - Il Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione del personale, può deliberare l'immissione in servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, di personale degli enti contemplati dalla legge. Il provvedimento, che presuppone una corrispondente vacanza nel relativo organico, è subordinato all'assenso dell'Ente di provenienza.

Al dipendente sono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio pari, per classe ed aumenti periodici, a quello goduto presso l'Ente di provenienza.

CAPO II - Doveri e Responsabilità'

Sezione I

Doveri - incompatibilità e cumulo di impieghi - Responsabilità connesse alle funzioni

Art. 15 - Giuramento - Il dipendente deve, a pena di decadenza, prestare giuramento prima di assumere servizio di ruolo, nei modi e secondo la formula stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 16 - Doveri generali - Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza e zelo, ad osservare l'orario di ufficio e di servizio e a trattare tempestivamente gli affari rientranti nella sua competenza attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo del lavoro impartitegli.

Il dipendente non può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonché notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'Ente o a terzi.

Il dipendente al quale venga impartito un ordine che ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.

Nei confronti del pubblico il dipendente deve osservare un comportamento ispirato a principi di correttezza ed efficienza tenendo conto dei limiti delle attribuzioni conferitegli.

Art. 17 - Residenza - Il dipendente è tenuto a fissare la propria dipendenza nel luogo dove presta servizio. Egli può essere peraltro autorizzato dal Direttore soprintendente in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, a risiedere in comune diverso qualora ricorrano giustificati motivi e sempreché sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

CAPO II - Doveri e Responsabilità'

Sezione I

Doveri - incompatibilità e cumulo di impieghi - Responsabilità connesse alle funzioni

Art. 18 - Giuramento - Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite per fini di lucro.

Quando ne sia designato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il dipendente può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali o società cooperative o enti ai quali l'ente sia comunque interessato.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nei casi di società cooperative costituite senza fini di lucro.

Il dipendente può essere nominato perito o arbitro previa autorizzazione del Direttore soprintendente.

Il dipendente che contravvenga al divieto di cui al primo comma viene diffidato dal Direttore Generale a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

La decorrenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale.

Art. 19 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici - L'assunzione di altro impiego pubblico nei casi in cui la legge non consente il cumulo comporta di diritto la decadenza da quello precedente, fatto salvo il trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 20 - Altri doveri specifici - Il dipendente è altresì tenuto:

  1. a non esplicare incarichi per conto di terzi incompatibili con il rapporto di impiego ai sensi delle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;
  2. a non accettare compensi di qualsiasi genere per l'adempimento dei propri doveri di ufficio;
  3. a non interferire negli affari che altri abbiano con l'Ente e ad astenersi dal compiere atti che implichino ingerenza o relazione con interessi dei medesimi;
  4. a non eseguire o rilasciare copia di documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;
  5. a non attendere nell'ambito dell'Ente, anche a titolo gratuito, entro e fuori orario, a lavori ‘per conto proprio o di terzi;
  6. a non valersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro dell'Ente al di fuori delle esigenze di servizio.

Art. 21 - Responsabilità connesse alle funzioni - Il Vicedirettore è responsabile, nell'ambito delle funzioni previste dal regolamento dei servizi, dell'andamento, dell'imparzialità e della conformità alla legge e alle norme interne dell'azione dell'unità cui è preposto.

Il Vicedirettore medesimo è altresì responsabile sia dell'osservanza delle norme di procedimento previste da leggi o regolamento, sia del conseguimento, da parte dell'unità cui è preposto, dei risultati previsti dai programmi operativi dell'ente. Nella valutazione delle anzidette responsabilità si tiene conto delle condizioni obiettive di lavoro.

Il dipendente incaricato di svolgere accertamenti ispettivi è solidalmente responsabile, nei limiti dell'incarico ricevuto e delle previste modalità di esecuzione delle ispezioni, dei danni derivanti da eventuali irregolarità non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarità siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In tal caso la responsabilità si estende solo se il personale incaricato di svolgere accertamenti ispettivi abbia ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche su fatti anteriori o abbia omesso di segnalare al Direttore soprintendente le irregolarità di cui sia venuto comunque a conoscenza.

I dipendenti con qualifiche di coordinamento sono responsabili dell'andamento dei settori cui sono preposti, disponendo a tali effetti quanto necessario per l'efficiente utilizzazione del personale organicamente assegnato ai settori medesimi.

I dipendenti delle altre qualifiche sono responsabili, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle istruzioni ricevute, degli adempimenti loro affidati nell'unità organica di appartenenza.

Il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'Ente dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli.

Sezione II

Responsabilità per danni

Art. 22 - Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione - Il dipendente è tenuto a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire da esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

Il dipendente è, invece, responsabile se ha agito per delega del superiore.

Il dipendente, per la responsabilità di cui ai precedenti commi, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 23 - Responsabilità contabile - La responsabilità del dipendente incaricato della riscossione e del maneggio di somme di denaro è regolata dalle norme disciplinanti la speciale responsabilità degli agenti contabili dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 24 - Responsabilità verso i terzi - Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'Ente, qualora abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dell'articolo 21. Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'ente è esercitata solo in caso di danni non risarciti dall'assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 25 - Danno ingiusto - E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'articolo 24, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 26 - Comunicazione delle diffide - Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento il dipendente stesso sia tenuto ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al Direttore soprintendente.

Devono altresì essere comunicate, con le modalità di cui ai precedenti commi, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute in detti giudizi.

La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio può essere assunta a carico dell'Ente qualora il Consiglio di Amministrazione ne riconosca l'opportunità.

Art. 27 - Concorso di danno verso l'Ente e verso i terzi - Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo del dipendente siano valutati dall'Ente ai fini delle responsabilità dell'autore verso l'Ente stesso.

CAPO III - Orari e turni di lavoro - Lavoro straordinario - Riposi settimanali e festivi

Art. 28 - Orario e turni di lavoro - L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, limitatamente al personale di sorveglianza, e sentite le rappresentanze sindacali, può essere adeguata alle particolari necessità del servizio.

Art. 29 - Lavoro straordinario - Il dipendente, in presenza di situazioni di carattere temporaneo e per non più di 250 ore all'anno, è tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei limiti, nei tempi e con le modalità stabilite dal Direttore soprintendente.

Art. 30 - Riposo settimanale - Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regole, coincide con la Domenica.

Il riposo settimanale dei dipendenti che, per esigenza dei servizi aperti al pubblico, o per inderogabili necessità di altri servizi, debbano prestare la propria opera la Domenica o in altro giorno festivo è fissato in un giorno feriale della stessa settimana o di quella immediatamente successiva.

L'attività prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla Domenica dà diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario festivo quando non sia possibile concedere il riposto compensativo entro la settimana successiva.

Art. 31 - Festività - Sono considerati giorni festivi, oltre alle Domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26 dicembre.

Non sono considerate festive le giornate in cui il personale non sia normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza dell'eventuale concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni.

CAPO IV - Ferie - Permessi - Congedi

Art. 32 - Diritto alle ferie - Il dipendente ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite.

Il diritto alle ferie matura all'inizio dell'anno solare ed è irrinunciabile. Le ferie possono essere fruite, secondo turni da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dei quali comunque uno deve essere di durata non inferiore a quindici giorni consecutivi.

Il dipendente che non esaurisca le ferie nell'anno solare cui si riferiscono ha diritto a fruire del residuo periodo entro il 31 luglio successivo.

Devono essere riconosciuti ai giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Nel primo anno di esercizio, il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Art. 33 - Computo delle ferie - Le festività e le giornate di cui all'articolo 31, secondo comma, cadenti nel periodo di ferie concorrono al computo del periodo stesso.

Il computo delle ferie delle quali il dipendente può richiedere il frazionamento è effettuato con riferimento a giornate lavorative di ore 6 e 40 minuti anche nei casi in cui l'orario di servizio, ai sensi del primo comma dell'articolo 28, sia ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative o non sia distribuito in sei giorni lavorativi settimanali.

Nel computo del periodo feriale di cui al precedente comma sono comprese le giornate festive di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Art. 34 - Permessi straordinari retribuiti - Il dipendente ha diritto ai seguenti permessi straordinari retribuiti, computati secondo le modalità di cui all'articolo 33, entro il limite massimo di trenta giorni complessivi in ogni anno solare:

- 15 giorni, quando debba contrarre matrimonio;

- fino a 3o giorni, per cure o per malattie di breve durata;

- fino a 15 giorni per la partecipazione a concorsi o ad esami per il conseguimento dei titoli di studio o professionali legalmente riconosciuti.

Nel caso di assenza per malattia di durata non superiore a 30 giorni, il dipendente che non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell'articolo 53 è considerato in permesso straordinario per la durata dell'assenza o, se abbia già fruito nell'anno solare di altri permessi, per il minore periodo spettantegli. Scaduto tale periodo il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa.

I periodi di assenza per malattia che, sulla base di documentazione proveniente dall'Ente cui è demandata l'assistenza di malattia, o in esito ad accertamenti sanitari disposti dall'ente, risultino determinati dallo stato di gravidanza o da puerperio, non sono computati agli effetti della durata del trattamento di malattia previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 54, 56 e 57.

Art. 35 - Permessi non retribuiti - Per particolari motivi privati il dipendente ha diritto a permessi non retribuiti entro il limite massimo di 30 giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.

Le festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 837 cadenti nel periodo di permesso non retribuito concorrono al computo del periodo stesso.

Art. 36 - Congedo straordinario - Il dipendente ha diritto ai congedi straordinari previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 37 - Congedo straordinario per richiamo alle armi - Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 38 - Congedo straordinario per gravidanza o puerperio - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza e puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi successivi al parto durante i quali - ai sensi dell'art. 7 primo e secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni - ha facoltà di assentarsi dal lavoro, l'impiegata è considerata in congedo straordinaria per maternità.

Al dipendente sarà riconosciuta la facoltà di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 39 - Trattamento economico durante il congedo - Durante i periodi di congedo straordinario e in quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio al dipendente compete una retribuzione commisurata all'indennità prevista dall'articolo 15, secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi spettano lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza dell'ammontare delle quote di aggiunta di famiglia rispetto agli assegni dovuti allo stesso titolo dell'Amministrazione militare.

L'esclusione degli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità riguardano sia i periodi di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 che quelli di cui al secondo comma della legge stessa.

CAPO V - Assenze - Accertamenti sanitari - Infermità' dipendente da causa di servizio - Equo indennizzo e rimborso delle spese di cura

Art. 40 - Comunicazione di assenza - Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia o altra causa di forza maggiore deve darne comunicazione all'ente, tramite l'immediato superiore gerarchico, entro l'orario di servizio del primo giorno di assenza, avvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di comprovata impossibilità.

L'assenza motivata da malattia, nei casi in cui il dipendente non abbia chiesto la visita di controllo all'atto della comunicazione dell'assenza, deve essere giustificata, entro 48 ore, con certificato medico nel quale deve essere specificata la presumibile durata di questa. La predetta certificazione deve essere comunque presentata quando il dipendente chieda di essere collocato in aspettativa per infermità o tale aspettativa debba essere disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 54, secondo comma.

Il dipendente, nel comunicare l'assenza, deve indicare il luogo della propria dimora, se diverso da quello abituale. Qualora debba allontanarsi dall'abitazione per motivi di cura, deve darne altresì tempestiva notizia.

Art. 41 - Accertamenti sanitari - Durante il periodo di assenza dal servizio per infermità, l'Ente può sottoporre il dipendente a visite di controllo.

La visita di controllo è comunque disposta in tutti i casi in cui il dipendente debba essere collocato d'ufficio o a domanda in aspettativa per infermità; può essere disposta quando il dipendente chieda di riprendere servizio prima della scadenza del periodo di aspettativa assegnatogli.

In caso di dissenso dal referto del sanitario dell'ente, il dipendente può chiedere per iscritto, entro il termine perentorio di cinque giorni, che il giudizio definitivo sia deferito ad un collegio medico arbitrale. La richiesta deve contenere la designazione del medico di parte.

Il collegio è composto da un medico designato dall'Ente, dal medico designato dall'interessato e da un medico esterno - che assume la presidenza del collegio - designato di comune accordo dalle parti.

In caso di disaccordo, la designazione è demandata al medico provinciale.

Quando il dipendente è ricoverato presso istituti di cura privati, il collegio - ove non ritenga di poter decidere allo stato degli atti - effettua gli accertamenti sanitari nel luogo del ricovero; in ogni altro caso il Presidente del collegio comunica al dipendente la data e il luogo degli accertamenti.

Il collegio decide, in via definitiva, a maggioranza di voti.

Le spese per il consulto del collegio arbitrale sono sostenute dall'Ente, con esclusione degli onorari e del rimborso delle spese spettanti al medico di fiducia del dipendente che sono liquidati, nei limiti delle vigenti tariffe nazionali, soltanto in caso di mancata conferma del giudizio clinico-sanitario che ha dato luogo alla richiesta di accertamento collegiale.

Qualora il collegio arbitrale confermi il giudizio di idoneità al lavoro espresso dal sanitario dell'Ente oppure la visita di controllo o gli accertamenti sanitari collegiali non possano aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata anche agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 42 - Infermità dipendente da causa di servizio - Il dipendente che abbia contratto infermità derivante da infortunio, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve darne tempestiva notizia al Direttore Generale, deve altresì, entro sei mesi dalla manifestazione dell'evento, presentare domanda scritta, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

In caso di infermità non derivante da infortunio, le manifestazioni relative vanno denunciate parimenti entro sei mesi dal loro insorgere e con le modalità di cui al precedente comma.

Si procede d'ufficio, quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio, o abbia contratto infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio, a straordinari rischi, e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

Art. 43 - Accertamento della causa di servizio - Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico composto da almeno tre sanitari scelti dal Direttore soprintendente, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il collegio è integrato da un medico di fiducia del dipendente se questi ne fa domanda. L'onorario del medico di fiducia del dipendente è a carico dell'impiegato stesso al quale, peraltro, nel caso di accertata connessione della infermità con la causa di servizio, viene rimborsato dall'ente in base alla vigente tariffa nazionale.

Il collegio medico, cui è devoluta la competenza ad accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto, o meno, menomazione dell'integrità fisica.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento del Comitato esecutivo.

Qualora il dipendente già collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo di diciotto mesi - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico previsto dal presente articolo.

Art. 44 - Equo indennizzo e rimborso delle spese di cura - Al dipendente che abbia contratto infermità riconosciuta dipendente da causa o da concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dalla tabella allegata al D.P.R. 26/5/1976, n. 411, e successive modificazioni e integrazioni, qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica non inferiore al 15% nonché il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali e assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 45 - Modalità e procedura per la concessione dell'equo indennizzo - Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui all'art. 43.

Detto collegio, al termine della visita, redige processo verbale del quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

  1. se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;
  2. il grado di menomazione per il personale non iscritto ai fini infortunistici all'INAIL determinato dalla corrispondente tabella in vigore per il personale statale.

Art. 46 - Liquidazione dell'equo indennizzo - L'equo indennizzo è fissato dal Comitato esecutivo sulla base della retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione. L'età e la qualifica alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico dell'Ente.

Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 47 - Collegio medico d'appello - In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dal collegio medico, sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione, il dipendente può chiedere di essere sottoposto a visita d'appello da parte di una Commissione composta dal medico provinciale o da un medico da questi designato ovvero da un medico dell'Ispettorato del Lavoro che la presiede e da altri due medici designati rispettivamente dal Direttore soprintendente e dall'interessato. Le spese per la Commissione medica d'appello sono a carico della parte soccombente.

Art. 48 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione - Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 46, l'Ente, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

In tale ipotesi il dipendente è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 49 - Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica - Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientra in una classe percentuale di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.

Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 50 - Annullamento del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo - Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione è stata basata su falsi presupposti.

L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con deliberazione del Comitato esecutivo.

Art. 51 - Modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura - Il dipendente, o i suoi eredi, nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 42, possono chiedere che siano poste a carico dell'Ente le spese di cura, nei limiti stabiliti dall'art. 44.

Sulla domanda provvede il Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale.

Nel caso che il dipendente, per fatto a lui imputabile, sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute dagli enti o istituti di cui all'art. 44, l'Ente provvede alla liquidazione delle spese di cura limitatamente alla parte eccedente quella a carico di tali enti o istituti, dagli stessi determinata.

CAPO VI - Aspettative

Art. 52 - Cause dell'aspettativa - Il dipendente, con provvedimento del Direttore Generale, può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per l'assolvimento di funzioni pubbliche.

Il dipendente, con provvedimento del Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale, può essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio.

Art. 53 - Aspettativa per servizio militare - Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa, qualora la retribuzione erogata dall'Amministrazione militare risulti inferiore all'intero stipendio presso l'Ente all'atto del richiamo ovvero successivamente maturata per effetto della progressione economica o di carriera - con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni - al dipendente compete la differenza, comprensiva degli assegni personali corrisposti dall'Ente stesso; in tale computo non sono inclusi gli eventuali assegni spettanti per incarichi speciali, che restano a carico dell'Amministrazione militare.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza se il richiamo alle armi non è stato disposto su domanda.

Art. 54 - Aspettativa per infermità - L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o di ufficio, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa quando la prognosi della malattia sia superiore a 30 giorni e, per le malattie di durata inferiore, quando sia esaurito il periodo massimo di permesso straordinario retribuito spettante al dipendente ai sensi dell'art. 34.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Durante l'aspettativa, il dipendente ha diritto all'intero stipendio - con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni - per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente e tutti gli assegni esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 55 - Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio - Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio, deve presentare motivata domanda.

Il Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale, provvede sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Durante l'aspettativa, che non può eccedere la durata di un anno, il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è utile ai fini del computo delle ferie, della progressione di carriera, della attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 56 - Cumulo di aspettative - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio, si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 55, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai soli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 54, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva delle aspettative di cui agli articoli 54 e 55 non può superare in ogni caso due anni mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale, può consentire all'impiegato che abbia raggiunto i limiti previsti dagli articoli 54 e 55 e dal precedente comma, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi.

Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma, si considera il quinquennio che viene a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.

Art. 57 - Dispensa dal servizio per infermità - Scaduto il periodo massimo previsto, per l'aspettativa per infermità, dall'articolo 54 o dall'articolo 56, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile adibirlo, a domanda, ad altri compiti attinenti alla sua qualifica o disporne il trasferimento ad altro ruolo ai sensi dell'articolo 64.

Art. 58 - Aspettativa per l'assolvimento di funzioni pubbliche - Ai dipendenti eletti deputati o senatori ovvero a cariche presso enti pubblici territoriali si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

CAPO VII - Conferimento delle qualifiche - Conferimento degli incarichi di coordinamento

Art. 59 - Conferimento delle qualifiche di coordinamento - Ai dipendenti che rivestano le qualifiche di "assistente" e "assistente tecnico" possono essere conferite, rispettivamente, le qualifiche di "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" a condizione che abbiano maturato complessivamente almeno sei anni d'anzianità nella qualifica prevista.

Il conferimento delle qualifiche di coordinamento di cui ai precedenti commi è disposto, nei limiti delle vacanze delle relative dotazioni organiche, dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, sulla base di criteri generali predeterminati e con attribuzione di punteggi per la valutazione comparativa dei titoli attinenti l'esperienza tecnico-professionale, la preparazione acquisita e l'idoneità ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. In caso di parità nella valutazione di merito, si tiene conto dell'anzianità di qualifica.

Il dipendente conserva a tutti gli effetti, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata in quella di provenienza.

La nomina resta in ogni caso condizionata all'effettiva assunzione nella sede di servizio indicata dall'Amministratore delle specifiche funzioni di coordinamento per il cui assolvimento la nomina stessa viene conferita.

Art. 60 - Nomina alla qualifica di "Vicedirettore" - Il posto di "Vicedirettore" è conferito mediante apposito concorso per titoli ed esami. A tale concorso è ammesso unicamente il personale con qualifica di "collaboratore" e che abbia maturato complessivamente almeno cinque anni d'anzianità nella qualifica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme e le modalità d'espletamento del concorso nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli posseduti dai candidati.

Sono valutati come titoli:

  1. le funzioni svolte nella qualifica di "ragioniere capocontabile";
  2. la qualità e la durata del servizio prestato;
  3. i titoli di studio, accademici e professionali.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali, ed eventualmente pratiche, vertenti su materie professionali.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Presidente ed è così composta:

- dal Presidente dell'Ente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione, da lui designato, che la presiede;

- da un consigliere d'amministrazione;

- dal Direttore soprintendente;

- da un membro esterno.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il concorso è indetto dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina è disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, con decorrenza dal giorno successivo a quello d'approvazione della graduatoria.

CAPO VIII - Esercizio delle mansioni - Passaggio ad altro ruolo o ad altra qualifica

Art. 61 - Esercizio delle mansioni inerenti alla qualifica - Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore.

In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito dell'unità funzionale interessata, il Direttore soprintendente può eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica. La sostituzione temporanea, che non può eccedere i 90 giorni, non dà diritto a variazioni del trattamento economico.

Per esigenze di servizio e sentita la Commissione del personale il dipendente può essere adibito, in via continuativa e subordinatamente alla frequenza. con esito favorevole, di un corso d'aggiornamento o di riconversione, a mansioni diverse da quelle tipiche della qualificazione professionale di mestiere posseduta e accertata all'atto dell'assunzione o in successiva prova di selezione, purché le nuove mansioni rientrino tra quelle proprie della qualifica rivestita.

Art. 62 - Passaggio ad altro ruolo - Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo può essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore.

I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall'articolo 16, commi secondo e quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, può essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili.

I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal Consiglio di Amministrazione, sui parere della Commissione del personale e con il consenso degli interessati.

I dipendenti trasferiti ad altro ruolo conservano a tutti gli effetti nella nuova qualifica l'anzianità maturata in quella di provenienza.

Art. 63 - Passaggio ad altra qualifica - Il passaggio ad altra qualifica dello stesso ruolo si consegue, salvo quanto previsto dall'articolo 59 per l'accesso alle qualifiche di coordinamento, mediante partecipazione ai concorsi pubblici banditi dall'Ente.

I bandi di concorso per l'ammissione alle qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico riservano il 20% dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore e dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazione nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno quattro anni di servizio, risultino in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di provenienza, abbiano partecipato, con esito favorevole, ad un corso di formazione o specializzazione professionale eventualmente indetto dall'amministrazione e non siano incorsi in alcuna sanzione disciplinare.

Il dipendente al quale sia stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, della riduzione dello stipendio o della sospensione della qualifica non è ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi del terzo comma per un periodo - non valutabile ai fini del computo del quadriennio di cui al comma medesimo - decorrente dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, rispettivamente di sei mesi, un anno e due anni.

CAPO IX - Trasferimenti - Missioni - Comandi

Art. 64 - Trasferimenti per servizio - Per motivate esigenze di servizio il Direttore Generale, sentita la Commissione del personale, può disporre - sulla base di criteri di carattere generale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione previo parere della Commissione del personale ed a seguito trattativa con le OO.SS. - il trasferimento del personale ad altra sede.

Dai predetti criteri è attribuita particolare rilevanza, oltre che alle esigenze di servizio, alla situazione di famiglia, alle eventuali necessità di studio dei dipendenti e dei propri figli, nonché al sevizio già prestato in sedi disagiate.

Art. 65 - Trasferimenti a domanda - Il personale, ad eccezione di quello in servizio di prova, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, con provvedimento del Direttore soprintendente sentita la Commissione del personale ed a seguito trattativa con le OO.SS.

L'Ente comunica, entro il 31 marzo di ogni anno, con affissione agli albi, i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio delle sedi di appartenenza dei dipendenti interessati.

I movimenti del personale - escluso quello dirigente - sono attuati con periodicità semestrale in base alle apposite graduatorie degli aspiranti.

Per la formazione delle predette graduatorie si tiene conto dell'anzianità di servizio nella sede di provenienza, delle condizioni di salute obiettivamente accertate, della situazione familiare del richiedente e del servizio prestato in sede disagiata, valutati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale.

Tali graduatorie sono aggiornate ogni semestre in base alle domande nel frattempo pervenute e ai nuovi elementi di valutazione rilevabili direttamente dall'amministrazione o segnalati dagli interessati.

Al personale trasferito a domanda non compete il trattamento economico di viaggio e di trasferimento.

Art. 66 - Missioni - Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.

L'invio in missione è disposto per la durata massima di sei mesi continuativi ed è disposto dal Presente dell'Ente o, per sua delega, dal Direttore Generale.

Art. 67 - Proroga missione - Per particolari esigenze di servizio, la missione può essere prorogata dal Direttore Generale, sentita la Commissione del personale per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

CAPO X - Disciplina

Sezione I

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art. 68 - Sanzioni disciplinari - Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'Ente o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. la censura;
  2. la riduzione dello stipendio;
  3. la sospensione dalla qualifica;
  4. la destituzione.

Non costituiscono sanzione disciplinare le lettere di richiamo che possono essere rivolte al dipendente ai fini di ammonimento.

Art. 69 - Censura - La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La censura determina il ritardo di sei mesi nel conferimento della successiva classe di stipendio.

Art. 70 - Riduzione dello stipendio - La riduzione dello stipendio è inflitta:

  1. per grave negligenza in servizio;
  2. per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
  3. per inosservanza dei doveri d'ufficio;
  4. per contegno scorretto verso il pubblico ed altri impiegati dell'Ente;
  5. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
  6. per violazione del segreto d'ufficio.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, né superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nel conferimento della successiva classe di stipendio.

Art. 71 - Sospensione dalla qualifica - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

  1. nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
  2. per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;
  3. per uso dell'impiego a fini di interessi personali;
  4. per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
  5. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio, salvo restando l'esercizio del diritto di sciopero;
  6. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti.

Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dalla qualifica subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.

Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità a tutti gli effetti.

Al dipendente sospeso dalla qualifica è concesso, con provvedimento del Direttore soprintendente sentita la Commissione del Personale, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote d'aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente e può essere ridotto o aumentato in conseguenza delle variazioni che intervengono nella composizione e nel reddito del nucleo familiare dell'interessato.

Art. 72 - Destituzione - La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta:

  1. per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  2. per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;
  3. per grave abuso d'autorità e di fiducia;
  4. per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Ente, allo Stato, ad altri enti pubblici o privati;
  5. per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
  6. per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;
  7. per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all'insubordinazione;
  8. per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 71.

Art. 73 - Recidiva - Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli, dopo essere stato punito per un'infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Sezione II

Procedimento disciplinare

Art. 74 - Contestazione delle infrazioni - Il Direttore soprintendente che venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente deve compiere gli accertamenti del caso e contestare gli addebiti al dipendente assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni e per esibire eventuali documenti a discarico.

L'avvenuta comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione del dipendente scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale deve essergli consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione deve risultare da attestazione scritta del funzionario incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui il dipendente appartiene. In questo caso le comunicazioni sono limitate alla notizia della instaurazione del procedimento disciplinare e non riportano i fatti contestati.

Art. 75 - Giustificazioni del dipendente - Il dipendente ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di cui all'articolo 74 al Direttore soprintendente. Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, a richiesta del dipendente e per gravi motivi, per non più di quindici giorni, dal Direttore soprintendente.

E' facoltà dell'incolpato, rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 76 - Archiviazione degli atti - Il direttore generale, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.

Art. 77 - Irrogazione della censura - Il Direttore soprintendente, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni ritenga che possa applicarsi la sanzione della censura, provvede all'irrogazione della sanzione che deve essere motivata e comunicata, per iscritto, al dipendente.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Presidente dell'Ente entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 78 - Deferimento alla Commissione di disciplina - Il Direttore soprintendente, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni presentate dal dipendente ai sensi dell'articolo 75 ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli articoli 70 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra i dipendenti aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

Quando la natura delle indagini, investe l'esplicazione di mansioni tecniche o professionali proprie della qualifica rivestita dal quest'ultimo ed il funzionario istruttore sia di diverso ruolo, il Direttore soprintendente può designare un funzionario dello stesso ruolo del dipendente sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianità superiore perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.

Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate al dipendente entro cinque giorni.

Valgono per il funzionario istruttore e del consulente le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti della Commissione di disciplina. L'istanza di ricusazione è preposta per iscritto al Direttore soprintendente che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione disciplinare.

Art. 79 - Espletamento dell'inchiesta - Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli indicati dal dipendente.

Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine può chiedere al Direttore soprintendente la proroga del termine per non oltre trenta giorni.

Il funzionario istruttore ed il consulente, che nel corso delle indagini siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento. Essi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato del Direttore soprintendente, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni d'istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.

Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente, può essere impugnato dal dipendente soltanto insieme al provvedimento che infligge la punizione.

Art. 80 - Atti preliminari al giudizio disciplinare - Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al Direttore soprintendente che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina.

Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il Segretario della Commissione dà avviso al dipendente, nelle forme previste dall'articolo 74, che nei venti giorni successivi ha facoltà di prendere visione di tutti gli attivi del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine il Presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale è comunicata dal Segretario al Direttore soprintendente e, nelle forme previste dall'articolo 74, commi secondo, terzo e quarto, al dipendente almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 81 - Trattazione orale - Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce, alla presenza del giudicando, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa e ha per ultimo la parola. Il Presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano agli atti del procedimento e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il direttore soprintendente.

Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 82 - Modalità per la deliberazione della Commissione di disciplina - Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il dipendente, il Direttore soprintendente e il Segretario, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti con le modalità seguenti:

  1. il Presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali e quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
  2. il Presidente raccoglie i voti cominciando ogni volta dal componente meno anziano d'età e votando per ultimo;
  3. qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti della Commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che non si raggiunga la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

La deliberazione è segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità come di nullità o di impugnazione, salvo quanto è stabilito al punto c).

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i membri della Commissione che abbiano riferito al Direttore soprintendente 9o svolte indagini ai sensi dell'articolo 74 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta.

Art. 83 - Supplemento d'istruttoria - Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'articolo 78 alla Commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, delibera la restituzione degli atti al Direttore soprintendente perché proceda ai sensi del secondo comma del predetto articolo.

Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'articolo 80 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, delibera la restituzione degli atti al Direttore soprintendente indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'articolo 78. La Commissione assegna il termine entro il quale il funzionario deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla Commissione, agli effetti dell'articolo 80. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal Presidente della Commissione.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso delibera la data della seduta dandone avviso nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'articolo 80 al dipendente che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

Art. 84 - Deliberazione della Commissione di disciplina - La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone al Consiglio di Amministrazione la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dall'estensore, dal Presidente e dal Segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla delibera, al Direttore soprintendente.

Art. 85 - Definizione del procedimento disciplinare - Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, dichiara prosciolto il dipendente da ogni addebito o infligge la sanzione, in conformità alla deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente anche quando si tratti di sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio.

Il provvedimento deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla data in cui è stato adottato, secondo le modalità previste dall'articolo 74, commi secondo, terzo e quarto.

Art. 86 - Rimborso spese al dipendente prosciolto - Il dipendente prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alle relative indennità di missione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che proscioglie il dipendente da ogni addebito.

Art. 87 - Rinvio della decisione - Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 84.

Se la Commissione ha disposto un supplemento d'istruttoria, la trattazione orale, in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione, di astensione o di impedimento del Presidente o di uno dei membri, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 80, 81 e 82.

Art. 88 - Sospensione, estinzione e rinnovazione del procedimento - Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. L'estinzione non si verifica se il procedimento è sospeso ai sensi del precedente comma.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. L'estinzione determina altresì la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dai concorsi e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 96, primo comma, e 99, commi terzo, quarto e quinto.

Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Quando la deliberazione che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e da decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro 30 giorni dalla data in cui sia pervenuta la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi delle vigenti leggi o entro 30 giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'amministrazione la decisione giurisdizionale o abbia costituito in mora l'amministrazione stessa per l'esecuzione del decreto che ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 89 - Revisione del procedimento disciplinare - Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente cui fu inflitta la sanzione ovvero il coniuge superstite o i figli adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Direttore soprintendente nel caso sia stata irrogata la sanzione della censura, dal Consiglio di Amministrazione negli altri casi.

L'organo competente ai sensi del precedente comma, qualora ritenga che l'istanza di riapertura non possa essere accolta, ne dispone la reiezione con provvedimento motivato, sentita la Commissione del personale.

La riapertura del procedimento disciplinare sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

Al dipendente non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora il dipendente, a seguito del giudizio di revisione, venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dal coniuge superstite o dai figli.

Sezione III

Reintegrazione del dipendente a seguito di revisione in sede penale o amministrativa - Riabilitazione

Art. 90 - Reintegrazione del dipendente prosciolto - Il dipendente destituito ai sensi del successivo articolo 107 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ovvero destituito ai sensi dell'articolo 72 e successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione o del provvedimento di proscioglimento, con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.

Se il dipendente, durante il periodo successivo alla destituzione, non ha potuto partecipare a concorsi per la nomina a Vicedirettore, partecipa al primo concorso successivo alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma terzo, e la qualifica viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante lo stesso periodo si sono svolti scrutini per il passaggio di qualifica nella dirigenza, si procede ai sensi dell'articolo 99, commi quarto e quinto, e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente.

Al dipendente assolto in seguito a revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare spetta, per periodo di destituzione, la reintegrazione economica ai sensi dell'articolo 89, comma sesto, qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le disposizioni dei precedenti commi terzo, quarto e quinto si applicano anche nei confronti del dipendente punito con la sanzione della riduzione dello stipendio o della sospensione dalla qualifica e successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

I precedenti commi sono applicabili anche ai casi di annullamento del provvedimento disciplinare o d'estinzione del relativo procedimento.

Art. 91 - Premorienza del dipendente al proscioglimento in sede di revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare - Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a tutti gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio o di destituzione, esclusi le indennità ed i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della sospensione o della destituzione, nonché gli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il dipendente avrebbe raggiunto i limiti massimi d'età per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Art. 92 - Riabilitazione disciplinare - Trascorsi due anni dalla data in cui fu inflitta una sanzione disciplinare non comportante la risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere resi nulli gli effetti della sanzione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, mediante stralcio degli atti dal fascicolo personale e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulti meritevole in base ad apposita relazione informativa del Direttore soprintendente riferita al biennio precedente.

Il provvedimento è adottato, a domanda, dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale.

Sezione IV

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 93 - Sospensione cautelare facoltativa - Il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento motivato dal Direttore soprintendente sentita la Commissione del personale.

Il Direttore soprintendente che abbia notizia dell'emissione di un avviso di reato nei confronti di un dipendente deve riferire immediatamente al Presidente.

Fuori dal caso previsto dal primo comma, il direttore soprintendente, può per gravi motivi, ordinare la sospensione del dipendente dal servizio, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Dei provvedimenti di sospensione facoltativa il Direttore soprintendente dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare, ai sensi del precedente comma, è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato, nelle forme dell'articolo 74, commi terzo, quarto e quinto, il provvedimento di sospensione.

Art. 94 - Sospensione cautelare obbligatoria - Il dipendente nei cui confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura è immediatamente sospeso dal servizio dal Direttore soprintendente.

Del provvedimento adottato il predetto Direttore deve dare tempestiva comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 95 - Assegno alimentare - Al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi degli articoli 93 e 94 è concesso, con provvedimento del Direttore soprintendente sentita la Commissione del personale, un assegno alimentare in misura non superiore a quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 71.

Art. 96 - Revoca della sospensione - Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o d'assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto a tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventuale corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o d'assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio o essere ripreso, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'Ente la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso il dipendente ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può essere rinnovato.

Art. 97 - Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva - Il dipendente, già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore soprintendente sentita la Commissione del personale, sempreché le imputazioni elevate nei suoi confronti si riferiscano a reati che non comportino, in caso di condanna, la destituzione di diritto ai sensi dell'articolo 107.

La riammissione in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudicato per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.

Art. 98 - Computo della sospensione cautelare e dell'assegno alimentare - Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento, debbono essere corrisposti al dipendente tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità ed i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, per il tempo eccedente la durata della sanzione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte in ogni caso le somme che siano state corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 99 - Esclusione dai concorsi e dagli scrutini - Il dipendente sospeso ai sensi degli articoli 93 e 94 è escluso dal concorso per la nomina a "Vicedirettore".

Quando il dipendente è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, può escludere il dipendente dai concorsi o dagli scrutini di cui al precedente comma, anche se non sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.

Il dipendente escluso dal concorso per la nomina a "Vicedirettore" e successivamente prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo concorso indetto dopo il proscioglimento e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta in uno dei concorsi precedenti, è inserito nella relativa graduatoria tenuto conto della votazione stessa, e consegue la nomina, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di nomina degli altri dipendenti compresi nella graduatoria in cui è collocato. Al dipendente stesso si applica la disposizione dell'articolo 60, ultimo comma.

Il Vicedirettore escluso dallo scrutinio, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si conclude con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione e, qualora in tale scrutinio riporti un punteggio superiore a quello attribuito all'ultimo promosso con lo scrutinio originario, consegue la promozione, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali il Vicedirettore avrebbe potuto essere sottoposto, il Vicedirettore deve essere valutato per ciascuno dei successivi scrutini al fine di stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. In tal caso la decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale si sarebbe dovuta conferire la promozione.

Art. 100 - Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale - Il dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica, con provvedimento del Direttore soprintendente, fino a che non abbia scontato la pena.

Il dipendente ammesso a fruire del regime di semilibertà previsto dall'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può, a domanda, essere riammesso in servizio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, senza pregiudizio della valutazione da compiersi sotto il profilo disciplinare.

Art. 101 - Revoca di diritto della sospensione - Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, il dipendente già condannato sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 96, primo comma, e 99, commi terzo, quarto e quinto.

CAPO XI - Cessazione del rapporto di impiego - Trasferimento ad altro ente - Riammissione in servizio

Art. 102 - Cause di cessazione del rapporto - La cessazione del rapporto d'impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nei precedenti articoli 72 e 73, avviene:

  1. per collocamento a riposo;
  2. per dimissioni volontarie;
  3. per decadenza;
  4. per dispensa dal servizio;
  5. per destituzione di diritto.

I provvedimenti di collocamento a riposo, di accettazione delle dimissioni volontarie e di destituzione di diritto sono adottati dal Direttore soprintendente.

Gli altri provvedimenti di risoluzione del rapporto sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli altri provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite d'età sono adottati sentita la Commissione del personale.

Art. 103 - Collocamento a riposo - Il dipendente è collocato a riposto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno d'età.

Art. 104 - Dimissioni volontarie - Il dipendente può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio, ai sensi degli articoli 93 e 94.

Art. 105 - Decadenza - Oltre che nei casi previsti dagli articoli 15, 18 e 19, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego quando perda o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti essenziali per l'ammissione all'impiego e quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio nel termine prefissatogli.

Art. 106 - Dispensa dal servizio - Salvo quanto previsto dall'articolo 62, il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato, oltre che nel caso previsto dall'articolo 57, quando il dipendente non possa essere collocato o mantenuto in aspettativa per infermità ai sensi dell'articolo 54 essendo stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio.

La proposta di dispensa dal servizio per inabilità permanente è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato al Collegio arbitrale previsto dal terzo comma dell'articolo 41.

La dispensa per inabilità permanente ha decorrenza:

  1. nell'ipotesi contemplata dall'articolo 57 dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 54 e dall'articolo 56;
  2. in tutte le altre ipotesi, dalla data del relativo provvedimento.

Art. 107 - Destituzione di diritto - Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

  1. per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del Titolo I del Libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
  2. per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 108 - Trasferimento ad altro Ente - Il dipendente può chiedere di essere trasferito ad altro Ente pubblico contemplato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, esprime o nega, con deliberazione motivata, l'assenso al trasferimento entro 60 giorni dalla data della domanda. L'assenso, la cui concessione è comunque subordinata all'esistenza della relativa vacanza nel ruolo dell'Ente di destinazione, può essere ritardato o negato per motivi di servizio.

Il dipendente trasferito ad altro Ente pubblico ai sensi dei precedenti commi o per riduzione di organico è cancellato dal ruolo dalla data di immissione in servizio nell'Ente presso il quale è trasferito.

Art. 109 - Riammissione in servizio - Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su conforme parere della Commissione del personale.

La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello previsto dalla lettera b) dell'articolo 5.

Al dipendente riammesso in servizio sono attribuite la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva.

TITOLO III - Trattamento economico di attivita'

CAPO I - Retribuzione

Art. 110 - Emolumenti - La retribuzione del personale è costituita dai seguenti emolumenti:

  1. stipendio;
  2. tredicesima mensilità;
  3. indennità integrativa speciale;
  4. quote di aggiunta di famiglia;
  5. compenso per prestazione di lavoro straordinario;
  6. altre competenze previste dal presente Regolamento.

Art. 111 - Stipendio - Le misure annue dello stipendio spettante al personale, al lordo delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge sono stabilite per ciascuna qualifica nella tabella allegata al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 112 - Progressione dello stipendio nell'ambito delle qualifiche - La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale si articola:

- in classi di stipendio al compimento degli anni e nelle misure indicate nella tabella di cui al precedente articolo;

- in aumenti d'importo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima.

Per la qualifica dirigenziale la progressione dello stipendio si articola negli aumenti biennali di cui al precedente comma, calcolati in base all'anzianità complessiva di servizio, con la detrazione di seguito indicata:

- Vicedirettore: 6 anni con un massimo di 14 aumenti biennali.

Nel caso di cessazione dal servizio tra la data di compimento della suddetta anzianità e quella di decorrenza del miglioramento economico, la classe di stipendio o l'aumento periodico maturati sono computati agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ai fini del calcolo dell'anzianità utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche.

Art. 113 - Anticipazione degli aumenti biennali per nascita di figli - Ai fini del conferimento degli aumenti biennali, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal primo del mese in cui avviene la nascita se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal primo del mese successivo.

Ai dipendenti che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova in cui all'articolo 13, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Ente o da altra Pubblica Amministrazione, l'aumento biennale si concede ad uno solo di essi, salvo la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento biennale indipendentemente dal numero dei figli nati.

I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti biennali di cui al presente articolo.

Il dipendente che abbia legittimato o riconosciuto con un unico atto più figli naturali, nati in epoche diverse, ha diritto a tanti aumenti biennali anticipati quanti sono i figli legittimati o riconosciuti.

Nel caso in cui l'aumento biennale dovuto ai sensi dell'articolo 111 abbia decorrenza dalla stessa data dalla quale compete l'aumento concesso per la nascita del figlio, è concesso anche il successivo aumento biennale.

La decorrenza degli aumenti biennali di stipendio successivi non resta modificata per effetto della concessione di cui ai commi precedenti.

Art. 114 - Determinazione dello stipendio mensile, giornaliero e orario - Lo stipendio mensile è pari ad un dodicesimo di quello annuo in godimento; quello orario è determinato dividendo l'importo annuo per 2080. Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 ed il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

Nei casi di assunzione, di risoluzione del rapporto d'impiego ovvero di inizio o termine di una posizione comportante la cessazione del diritto alla retribuzione che si verifichino dopo il primo giorno del mese, lo stipendio del mese stesso, salvo quanto previsto dal comma successivo, è commisurato ai giorni per i quali compete la retribuzione, entro i limiti dello stipendio mensile.

Nei casi di concessione di permessi non retribuiti o di astensione volontaria dal lavoro, lo stipendio mensile è ridotto, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo corrispondente al periodo per il quale non compete la retribuzione.

Nei casi d'inizio o termine nel corso del mese di una posizione che comporti l'attribuzione di uno stipendio ridotto, l'importo dello stipendio relativo al mese stesso è pari a quello spettante per i giorni per i quali compete la retribuzione intera aumentato, fino a concorrenza dello stipendio mensile, di quello spettante per i giorni con retribuzione ridotta.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti secondo, terzo e quarto comma, si computano i giorni nei quali è articolato l'orario settimanale di servizio, le giornate di cui al secondo comma dell'articolo 31 e le festività diverse dalla domenica.

Art. 115 - Tredicesima mensilità - Al dipendente è corrisposta, nella seconda decade del mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari a un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante alla data del 31 dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuato per tutto l'anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio, nonché nei periodi di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 39. Per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di stipendio.

Art. 116 - Quote d'aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale - Le quote d'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nelle misure e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Art. 117 - Compenso per prestazioni di lavoro straordinario - Il compenso orario del lavoro straordinario diurno è determinato maggiorando del 15% il compenso orario ordinario, calcolato dividendo per 2080 l'ammontare dello stipendio annuo in godimento maggiorato della tredicesima mensilità e dell'importo mensile dell'indennità integrativa speciale ragguagliato ad anno.

Il compenso del lavoro straordinario notturno o festivo è calcolato maggiorando del 30% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello eseguito fra le ore 22 e le ore 6.

E' considerato lavoro straordinario festivo quello prestato di domenica o nei giorni di riposo settimanale compensativo, e negli altri giorni riconosciuti festivi dalla legge agli effetti civili.

Art. 118 - Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni - Per il lavoro prestato secondo turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e della tredicesima mensilità, nelle misure previste dall'articolo 28 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni ed integrazioni.

I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani iniziano di norma con il termine dell'orario ordinario e terminano entro le ore 22. Per particolari esigenze di servizio i turni pomeridiani possono avere inizio anche prima del termine dell'orario ordinario e comunque non anteriormente alle ore 12. Il lavoro prestato in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni è compensato, secondo le misure previste dal primo comma, rispettivamente per le ore anteriori e per quelle successive alle ore 22.

Art. 119 - Altri emolumenti - Ai dipendenti che, in base ad un provvedimento formale, sono addetti in via diretta e continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura stabilita dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni.

L'indennità di cui al precedente comma non è corrisposta per i periodi d'assenza dal servizio per qualunque causa e non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

Al personale di sorveglianza compete altresì l'indennità per i servizi di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni, determinata in base alla seguente tabella d'equiparazione:

Qualifiche
Qualifiche previste dal
Qualifiche
Importi mensili
del Parco
nuovo Regolamento Organico
statali (C.F.S.)
Pers.co.to
Pers.celibe
Ruolo tecnico

Guardia del Parco

Caposervizio

Ispettore dei servizi di sorveglianza

Operatore tecnico

 

Assistente tecnico

Assistente tecnico coordinatore

Guardia e Guardia scelta

Maresciallo

Maresciallo

157.000

 

170.000

170.000

130.000

 

148.000

148.000

L'indennità di cui sopra è da considerarsi come competenza accessoria, specificamente connessa all'espletamento dei servizi d'istituto e si applica nelle misure, con le modalità e al titolo stabili per gli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 120 - Modalità di pagamento e ritenute - Gli emolumenti di cui agli articoli 110 lett. a), c) e d), sono corrisposti, posticipatamente, al netto delle ritenute poste a carico del dipendente per disposizione di legge il giorno 27 di ciascun mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada in giorno festivo o di chiusura delle banche.

I compensi di cui agli articoli 117, 118, e 119, primo comma, sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello nel quale sono effettuate le relative prestazioni.

Il pagamento è effettuato di norma mediante accredito su conto corrente bancario o mediante assegno bancario emesso a favore del dipendente con clausola d'intrasferibilità.

Art. 121 - Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo - Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio d'importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore.

Ai dipendenti cui è conferita la qualifica di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" è attribuita la stessa classe già conseguita nella qualifica di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonché dell'anzianità a tutti gli effetti economici e giuridici.

CAPO II - Trattamento economico di missione

Art. 122 - Indennità di trasferta - Al personale inviato in missione in località distante almeno 30 chilometri dal centro abitato sede dell'ufficio intendendosi per centro abitato anche la zona o vallata di servizio [per sede d'ufficio, nel caso del personale di sorveglianza, si intendono le vallate (n. 5) per le guardie e i capiservizio, il versante (piemontese e valdostano) per l'ispettore] spetta per ogni 24 ore d'assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, un'indennità di trasferta nelle misure di cui all'allegato n. 3 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

Ai fini del calcolo della durata della missione le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo articolo 124.

L'indennità di trasferta spettante ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

Art. 123 - Rimborso spese per alloggio - Al personale inviato in missione per un periodo continuativo di almeno 24 ore è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'alloggio in albergo di 2a categoria o, per i dirigenti e i funzionari nonché per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di 1a categoria. In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

Art. 124 - Casi di esclusione dal diritto all'indennità di trasferta - La indennità di trasferta non compete per le missioni compiute:

  1. in località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio o zona di servizio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o servizio;
  2. nelle località di abituale dimora;
  3. nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia.

Art. 125 - Calcolo delle distanze - Ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo e al successivo Capo III, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato è la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 126 - Trattamento di missione in caso di passaggio di qualifica o nomina in ruolo con effetto retroattivo - La decorrenza retroattiva nei passaggi di qualifica o nella sistemazione in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del provvedimento di conferimento della nuova qualifica o di sistemazione in ruolo.

Art. 127 - Indennità per missioni all'estero - Per le missioni all'estero, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 123, l'indennità compete nelle misure previste dall'articolo 122 o, se più favorevoli, in quelle vigenti per il personale civile dello Stato secondo la seguente ripartizione:

gruppo 4: - Vicedirettore e Ispettore sanitario;

gruppo 5: - Ragioniere capocontabile;

gruppo 6: - Segretario di direzione, segretario di amministrazione, segretario, tecnico agrario, addetto turistico, geometra, ispettore dei servizi di sorveglianza e caposervizio;

gruppo 7: - Aiuto d'ufficio e guardaparco;

gruppo 8: - Inserviente.

Art. 128 - Rimborso delle spese di viaggio - Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, durante l'espletamento della missione, per i viaggi in ferrovia, compete per la 2a classe al personale appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e per la 1a classe al rimanente personale.

Per i viaggi in ferrovia spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e I qualifica prof.le, di un posto letto in compartimento doppio del personale appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo, e tecnico, alle qualifiche di coordinamento. Per il rimanente personale è consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

E' ammesso l'uso dell'aereo nonché dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici in linea.

Per i viaggi autorizzati con mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso delle spese di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o d'invalidità permanente.

Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse è commisurato al costo del viaggio nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo.

Il dipendente inviato in missione può essere autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto ove sussista un interesse dell'Amministrazione in relazione al minor tempo occorrente e ai risultati conseguibili nell'espletamento della missione. In tal caso il dipendente ha titolo alla corresponsione dell'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO III - Trattamento economico di trasferimento

Art. 129 - Trattamento di missione e di viaggio - Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione, secondo le disposizioni di cui al precedente Capo II.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, d'età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se d'età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili e le figlie rimaste vedove.

Il rimborso delle spese di viaggio per le persone della famiglia spetta nei seguenti limiti:

- fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la classe di diritto spettante al dipendente trasferito, per i viaggi in ferrovia;

- fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio in ferrovia, secondo la classe di diritto spettante al dipendente trasferito, per i viaggi con altri mezzi di linea su percorso servito da ferrovia;

- l'intera spesa per il viaggio compiuto con mezzi di linea su percorso non servito da ferrovia.

Il rimborso delle spese di viaggio per le persone della famiglia è in ogni caso subordinato alla presentazione del biglietto di viaggio.

Qualora il dipendente sia stato autorizzato ad usare il mezzo proprio di trasporto l'indennità chilometrica di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 è corrisposta una sola volta per l'intero nucleo familiare, anche se del nucleo stesso faccia parte altro dipendente dell'Ente trasferito contemporaneamente.

Art. 130 - Rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie - Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40 q.li complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 4 al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con l'indennità prevista dall'allegato di cui al precedente comma.

Art. 131 - Indennità di prima sistemazione - Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi (prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza) in relazione alle condizioni d'effettivo disagio connesse al trasferimento, una indennità di prima sistemazione nelle misure stabilite dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 - allegato n. 4 - e successive modificazioni e integrazioni.

Il periodo di corresponsione dell'indennità di prima sistemazione e l'eventuale proroga ai sensi del precedente comma, sono stabiliti dall'organo che dispone il trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma, salva la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 132 - Trasferimento da località diversa dalla sede di servizio - Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dal presente Capo spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Art. 133 - Trasferimento in comune viciniore alla nuova sede di servizio - Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento nei limiti di cui al precedente articolo.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Art. 134 - Trasferimento connesso alla nomina di ruolo e all'assunzione in servizio - Le indennità e i rimborsi previsti dai precedenti articoli 129, 130 e 131, spettano anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per l'assunzione in ruolo.

CAPO IV - Personale straordinario

Art. 135 - Personale straordinario - L'assunzione di personale straordinario, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è subordinata all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico è quello iniziale previsto per la qualifica del corrispondente personale di ruolo.

All'atto della cessazione del rapporto è corrisposta l'indennità d'anzianità nella misura stabilita dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per l'assunzione in servizio di detto personale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni previste da disposizioni di legge;

- idoneità fisica all'impiego che l'Ente ha facoltà di accertare mediante visita medica;

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;

- iscrizione nell'ufficio di collocamento competente per territorio nell'elenco dei disoccupati della specialità da assumere.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna qualifica è stabilito dal precedente art. 6.

TITOLO V - Amministrazione del personale

CAPO I - Documenti

Art. 136 - Ruoli del personale - L'Ente pubblica i ruoli del personale, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

I ruoli sono divisi secondo le qualifiche previste dall'annessa tabella A (allegato n. 1).

I dipendenti sono elencati, nell'ambito delle singole qualifiche o delle categorie professionali, in ordine alfabetico.

Per ciascun dipendente sono indicate: generalità, data di nascita, data di decorrenza dei servizi continuativi prestati presso l'ente, data di decorrenza della nomina in ruolo e nella qualifica.

Dell'avvenuta pubblicazione dei ruoli è data comunicazione al personale con apposito ordine di servizio; nel termine di 30 giorni dalla data del predetto ordine di servizio, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni.

Art. 137 - Fascicolo personale - Per ciascun dipendente è tenuto un fascicolo personale, dall'ufficio amministrativo, nel quale devono essere inseriti tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico e il trattamento economico e l'attività di servizio del dipendente. Tali documenti devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Devono essere eliminati dal fascicolo personale:

  1. i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso del dipendente e quelli revocati o riformati a seguito di revisione del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 89;
  2. i provvedimenti di destituzione revocati a seguito d'assoluzione nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 90, primo comma;
  3. i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'articolo 88, terzo comma, dell'articolo 93, comma quarto, e 96, comma primo e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 96.
  4. i provvedimenti d'esclusione del dipendente da concorsi e da scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dall'articolo 99, terzo, quarto e quinto comma.

Art. 138 - Stato matricolare - Per ciascun dipendente è tenuto uno stato matricolare, nel quale devono essere indicati: le generalità, lo stato di famiglia, i titoli di studio, accademici e professionali, le pubblicazioni, la posizione in ordine al servizio militare, i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'Ente, lo Stato o altri enti pubblici, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera e al trattamento economico, i congedi straordinari e le aspettative, le sanzioni disciplinari, eventuali note formali di merito (encomi e lettere di richiamo) nonché tutte le notizie relative all'attività di servizio (uffici e settori di lavoro presso i quali ha prestato la propria opera, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazione a corsi, lavori originali compiuti per il servizio, ecc.), e la posizione aggiornata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare la composizione della famiglia e l'indirizzo della propria abitazione nonché, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni.

CAPO II - Commissione del personale e Commissione di disciplina

Art. 139 - Commissione del personale - La Commissione del personale svolge tutti i compiti stabiliti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e dal presente Regolamento ed è composta:

- dal Presidente dell'Ente, con funzioni di Presidente;

- dal Direttore soprintendente;

- dal Vicedirettore;

- da due dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, in servizio alla data di indizione delle elezioni;

- dal Segretario che non ha diritto di voto, nominato dal Direttore soprintendente.

Per ciascun membro e per il Segretario è nominato un supplente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre membri della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 140 - Commissione di disciplina - La Commissione di disciplina è composta:

- dal Direttore soprintendente, con funzioni di Presente;

- dal Vicedirettore e da un dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione;

- da due dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, in servizio alla data di indizione delle elezioni:

- dal Segretario, che non ha diritto di voto, nominato dal Direttore soprintendente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri, titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Per ciascun membro titolare e per il Segretario è nominato supplente, con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro da lui designato, il quale è a sua volta, sostituito dal supplente.

La durata della Commissione è fissata in quattro anni.

Art. 141 - Ricusazione del componente della Commissione di disciplina - Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

  1. se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento è debitore o creditore di lui, della moglie, o dei figli;
  2. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
  3. se vi è una inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto al procedimento;
  4. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
  5. se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente sottoposto a procedimento e presentata al Presidente della Commissione prima della seduta fissata per giudizio.

L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il Presidente, questi trasmette la dichiarazione, con le proprie controdeduzioni, al Comitato esecutivo che decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.

Il Presidente e il membro della Commissione ricusabili termini del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivamente che infligge la sanzione disciplinare anche se il dipendente non li abbia rilevati in precedenza.

TITOLO VI - Disposizioni di attuazione e transitorie

Art. 142 - Modalità di copertura dei posti disponibili a seguito della rideterminazione degli organici ai sensi dell'art. 49, terzo comma, del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 - Ai sensi dell'art. 49, comma terzo, del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 nei limiti della riserva di cui all'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e nell'ambito dei posti che risulteranno disponibili in base alle dotazioni organiche fissate con il presente regolamento per le qualifiche di "collaboratore", "assistente", "assistente tecnico" e "operatore tecnico" saranno indetti - nella prima attuazione delle presenti norme e non oltre tre mesi dalla data d'approvazione da parte delle autorità di vigilanza del Regolamento medesimo - speciali concorsi interni per l'accesso a dette qualifiche, ai quali saranno ammessi i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che siano in possesso del titolo di studio prescritto per quest'ultima qualifica e che abbiano svolto, senza soluzione di continuità e con assoluta prevalenza, mansioni proprie della qualifica superiore (alla data d'indizione dei concorsi). Ai concorsi di cui al primo comma potranno altresì partecipare i dipendenti dello stesso ruolo in possesso del prescritto titolo di studio purché rivestano la qualifica immediatamente inferiore a quella cui intendono concorrere. Ai fini della partecipazione ai concorsi interni le mansioni proprie della qualifica superiore devono essere state svolte da data anteriore al 30 dicembre 1975 e fino alla data d'indizione dei concorsi.

Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche di "assistente tecnico" e "operatore tecnico" saranno altresì annessi i dipendenti delle rispettive, corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo che, alla data d'indizione dei concorsi medesimi, abbiano svolto da almeno sei mesi in via esclusiva mansioni proprie della qualifica per la quale intendono concorrere.

I concorsi saranno disciplinati dai relativi bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e prevederanno l'espletamento di prove scritte e orali, oltre all'eventuale valutazione di titoli di servizio. Per l'accesso a qualifiche del ruolo tecnico il bando di concorso potrà prevedere l'effettuazione di prove pratiche in luogo di quella scritta.

L'accertamento delle mansioni effettivamente esercitate avverrà sulla base dei documenti formali acquisti agli atti.

Art. 143 - Trattamento di previdenza e di quiescenza - Il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 144 - Personale non di ruolo - Al personale non di ruolo in servizio a tempo indeterminato si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme sul trattamento giuridico previste dal presente Regolamento per il personale di ruolo.

Art. 145 - L'inquadramento definitivo di tutto il personale di cui alla tabella A è effettuato con le decorrenze e le modalità previste dalla normativa transitoria del D.P.R. n. 411 del 26 maggio 1976.

Art. 146 - Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dell'approvazione del presente Regolamento organico, provvederà all'inquadramento definitivo del personale in servizio continuativo presso l'Ente, sulla base delle nuove qualifiche e mansioni, in relazione alle norme vigenti.

Art. 147 - Notifica delle norme regolamentari - Le norme regolamentari e le disposizioni d'attuazione delle norme stesse e dei provvedimenti legislativi sono portate a conoscenza del personale mediante affissione agli albi delle unità funzionali dell'Ente per trenta giorni consecutivi.

Gli atti di cui al precedente comma sono notificati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai dipendenti che siano rimasti assenti dal servizio per qualsiasi motivo durante l'intero periodo d'affissione.

Copia del presente Regolamento è consegnata a ciascun dipendente.

Art. 147 - Entrata in vigore del Regolamento - Abrogazione di norme incompatibili - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 29, terzo, quinto e sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dalla stessa data cessa di avere efficacia ogni altra norma che risulti incompatibile o in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Allegato n. 1 - TABELLA "A"

CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Ruolo
Qualifica dell'Ente
CORRISPONDENZA NUOVO ORDINAMENTO
N° POSTI
       
 
DIRIGENZA

Vicedirettore

Dirigente
1
Professionale
Ispettore sanitario
1a qualifica
1
Amministrativo

"

......"

"

Ragioniere capo contabile

Segretario di direzione

Segretario di amministrazione e segretario

Aiuto d'ufficio

Collaboratore

Assistente coord.

Assistente

Archivista dattilogr.

1

1

2

2

Tecnico

"

..."

..."

..."

..."

..."

Ispettore dei servizi di sorv.

Addetto turistico

Geometra

Tecnico agrario

Caposervizio

Guardaparco

Inserviente

Assistente coord.

Assistente

Assistente

Assistente

Assistente

Operatore

Agente

1

1

1

1

5

62

2

   
TOTALE

Dirigente soprannumero

81+

1

     
82

Allegato n. 2 - TABELLA "B"

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Art. 1 - Attribuzioni del Vicedirettore (dirigente) - Collabora con il direttore sostituendo in caso di sua assenza o impedimento, in particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura organizzativa, governo del personale addetto potestà decisoria in ordine alle materie trattate nella sfera di competenza con la assunzione delle relative responsabilità, studi e ricerche, consulenza, progettazione e programmazione e programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nell'esplicazione dell'attività istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, la produttività, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dell'Ente; assicura l'unità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi dell'Ente, programmando e coordinando l'attività dei vari settori anche ai fini della più razionale utilizzazione delle energie; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; rappresentanza, nei casi previsti, dall'amministrazione.

 

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALE, AMMINISTRATIVO E TECNICO

Ruolo professionale

Art. 2 - Attribuzioni dell'ispettore del servizio sanitario (1a qualifica) -Il dipendente esercita mansioni proprie della rispettiva professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto del pubblico impiego.

E' responsabile della situazione sanitaria della fauna selvatica e degli animali domestici del Parco e ne segue anche, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, l'aspetto scientifico. In particolare attende ai seguenti compiti: organizza e controlla le statistiche relative alla fauna presente nel Parco; organizza ed esegue le catture di animali selvatici, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione; controlla che il bestiame monticato entro il Parco sia sottoposto alle norme che garantiscano la immunità da malattie contagiose e comunque evitino il propagarsi di epizoozie; cura la buona salute dei cani di proprietà dell'Ente e medicinali per gli stessi; organizza e cura il drenaggio dei cani sia in ordine al servizio di soccorso alpino che all'azione contro il bracconaggio.

Di tutto ciò rende conto con relazioni scritte.

Ruolo Amministrativo

Art. 3 - Attribuzioni del ragioniere capocontabile (collaboratore) - E' preposto ai servizi dell'ufficio amministrativo; forma progetti dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e propone le variazioni e gli storni dei capitoli di bilancio in relazione ai fatti modificativi intervenuti nel corso della gestione.

Controfirma gli atti e i documenti contabili nonché gli ordini d'incasso e i mandati di pagamento; provvede alla stesura di referti, memorie, proposte di delibere, ecc.; esegue e controlla l'aggiornamento dei fogli matricolari e dei fascicoli personali dei dipendenti. Redige i testi dei contratti dell'Ente con terzi, redige i testi delle comunicazioni al personale dipendente relativi a assunzioni, nomine, promozioni, trasferimenti, dimissioni; esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori.

Art. 4 - Attribuzione del Segretario di direzione (assistente coordinatore) -Collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente. Provvede direttamente alla corrispondenza con scuole, associazioni, enti, ecc. che richiedono informazioni speciali. Effettua traduzioni da lingue straniere. Cura la preparazione del materiale informativo, illustrativo e divulgativo. E' responsabile delle somme costituenti le anticipazioni economali che gli vengono assegnate; cura il buon andamento dei settori tecnico-amministrativo. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori, coordina le attività degli addetti nell'ambito dell'ufficio, fornendo specifiche istruzioni in sede di valutazione di merito di casi concreti.

Art. 5 - Attribuzione del Segretario (assistente) - Si occupa delle pratiche relative ai decreti di nomina a guardia particolare giurata e delle licenze di porto d'armi del personale di sorveglianza nonché quelle relative alle armi di proprietà dell'Ente, tenendo i contatti con i competenti uffici pubblici.

Si occupa di collaborazione con i superiori, dei verbali di contravvenzione per infrazioni alla leggi del parco, seguendone il buon fine e l'eventuale inoltro all'autorità giudiziaria e del disbrigo di tutte le altre pratiche legali e giudiziarie. Mantiene scambi di corrispondenza con società e case editrici nazionali ed estere relativamente ad abbonamenti e riviste ed acquisti di libri: su direttive superiori cura la preparazione di materiale amministrativo e divulgativo del Parco, anche con l'esecuzione di grafici ed elaborati vari. Richiede offerte e preventivi ai fornitori di materiali, strumenti, ecc. Elabora statistiche relative al personale, ai visitatori, agli atti amministrativi e alla consistenza faunistica. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite.

Attribuzione del segretario di amministrazione (assistente)

Elabora i conteggi relativi alla determinazione delle spettanze a qualsiasi titolo dovute al personale dell'Ente; predispone gli atti relativi ai versamenti periodici degli oneri assicurativi ai competenti enti e istituti; compila i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso e ne cura la presentazione alla banca che gestisce il servizio di cassa e tesoreria dell'Ente; esegue le scritturazioni sul giornalmastro e sugli altri registri dell'ufficio amministrativo; cura la tenuta dei libri inventari in dotazione al predetto ufficio, compresi i bollettari relativi al carico e scarico dei materiali; cura la tenuta dei libri paga e dei fogli matricolari dei dipendenti; redige i documenti e le attestazioni che l'Ente è tenuto a rilasciare ai propri dipendenti; richiede offerte e preventivi ai fornitori di materiali, strumenti, ecc., e, previa delibera competente ed in accordo con l'ispettore dei servizi di sorveglianza, impartisce le ordinazioni e ne segue le forniture; è responsabile delle somme costituenti le anticipazioni economali che gli vengono assegnate; esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori.

Art. 6 - Attribuzione dell'aiuto d'ufficio (archivista dattilografo) - Esegue lavori di dattilografia, stenografia, classificazione, archiviazione e protocollo di atti, compila documenti secondo le istruzioni dei superiori; disimpegna compiti di collaborazione semplice anche di natura contabile; esegue le misurazioni e il calcolo dei dati riguardanti i trofei da inventariare; svolge attività d'informazione generica al pubblico; è addetto al centralino telefonico. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori.

Ruolo tecnico

Art. 7 - Attribuzioni dell'Ispettore dei servizi di sorveglianza (assistente tecnico coordinatore) - E' ufficiale di Polizia Giudiziaria ed è il capo del personale di sorveglianza ed è responsabile verso il Direttore del buon funzionamento del servizio. Formula, anche in collaborazione con i capi servizio, proposte concrete per rimediare ad eventuali deficienze e migliorare il servizio, ivi comprese le proposte di encomio, di promozione, di richiamo, di punizione, di spostamento nonché quelle di visite mediche di accertamento attitudinale preventivo, e di controllo. Cura l'addestramento delle guardie su disposizioni del Direttore. Segue insieme alle guardie interessate, in accordo con il Direttore e con i legali dell'Ente, le azioni giudiziarie; controlla la dotazione e provvede alla regolare tenuta e rifornimento del magazzino, del materiale relativo al servizio di sorveglianza, anche con opportune ricerche di mercato, procurando i preventivi e le offerte necessarie; in collaborazione con l'assistente amministrativo esegue le ordinazioni e ne segue le forniture. Visita periodicamente i fabbricati dell'Ente o in uso allo stesso e ne riferisce al Direttore. Segue la situazione della fauna selvatica e ne riferisce come sopra. Invia alla stessa relazioni trimestrali su tutto quanto precede. Tiene un diario giornaliero di servizio. E' responsabile della tenuta e del buon funzionamento del materiale e delle apparecchiature in dotazione. Esegue altresì di volta in volta le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori.

Art. 8 - Attribuzioni dell'addetto turistico (assistente tecnico) - Effettua su disposizioni del Direttore conferenze e proiezioni commentate di diapositive e film per il pubblico e le scuole; svolge attività d'informazione e assistenza al pubblico. Cura su direttive e in collaborazione con il direttore, l'organizzazione degli accompagnamenti di comitive, i corsi per la preparazione degli accompagnatori, i campi di lavoro, il servizio ai centri d'informazione. Cura la preparazione e la distribuzione di materiale informativo ed illustrativo. Provvede alla tenuta e riordino di libri, riviste, pubblicazioni, archivio fotografico, inventari di attrezzature, dei beni mobili e dei trofei, curandone la schedatura, la catalogazione e l'aggiornamento. Esegue altresì di volta in volta le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori.

Attribuzioni del geometra (assistente tecnico)

Tiene ed aggiorna i registri dei beni immobili dell'Ente, curando e seguendo i passi necessari per la loro stima, acquisto o affitto. E' incaricato di approntare i progetti esecutivi delle costruzioni, ricostruzioni, modifiche e manutenzioni dei fabbricati dell'ente, come pure quelli delle infrastrutture del Parco (sentieri, mulattiere e opere d'arte relative), nonché di dirigerne i lavori, tenendo anche nel caso d'amministrazione diretta, la contabilità relativa. Prepara e segue il regolare sviluppo dei concorsi d'appalto per opere che l'Ente affida a terzi, l'esecuzione delle stesse e il loro collaudo, in collaborazione con i professionisti incaricati. Effettua misurazioni, rilievi e giudizi di stima. Istruisce le pratiche necessarie per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione delle domande di costruzioni di terzi all'Ente, confrontandole eventualmente con i piani regolatori o i piani particolareggiati esecutivi dei comuni.

D'intesa con l'Ispettore ai servizi di sorveglianza cura l'arredamento dei fabbricati dell'Ente. Esegue altresì di volta in volta le disposizioni che gli vengono impartite.

 

Attribuzioni del tecnico agrario addetto al giardino alpino Paradisia

(assistente tecnico)

Si occupa della conduzione del giardino alpino secondo le norme impartite dal Direttore soprintendente dirigendo l'eventuale manodopera assegnatagli, cura lo scambio dei semi; è tenuto a far rispettare le norme della direzione agli ospiti presso la Stazione di Biologia Montana: effettua su disposizione del Direttore conferenze e proiezioni commentate di diapositive e film per il pubblico e le scuole; svolge attività d'informazione e assistenza al pubblico. E' responsabile del materiale e delle attrezzature in dotazione al giardino alpino Paradisia e alla Stazione Biologia Montana. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite.

Attribuzioni del caposervizio (assistente tecnico)

E' ufficiale di Polizia Giudiziaria, coordina ed è responsabile del servizio dei guardaparco in tutta la valle cui è preposto. Collabora con i capiservizio delle altre valli. Propone all'Ispettore tutte quelle modifiche o innovazioni opportune per miglior svolgimento del servizio. Controlla lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento e dei materiali in dotazione alle guardie della sua valle. Visita periodicamente i fabbricati dell'Ente dei quali controlla la conservazione, insieme con quella degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti. Segnala immediatamente per telefono e per iscritto al Direttore le alterazioni ambientali e le altre infrazioni gravi. Collabora con l'ufficio amministrativo per le pratiche amministrative relative al personale sottoposto. Compila regolarmente il diario di servizio e invia alla Direzione e all'Ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali su quanto precede. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori.

Art. 9 - Attribuzioni del guardaparco (operatore tecnico) - E' un agente di Polizia Giudiziaria; sorveglia la sua zona, in collegamento, quando è opportuno, con altre pattuglie, riguardo a qualunque violazione delle norme del Parco e in particolare alle alterazioni dell'ambiente, alle nuove costruzioni o alle ricostruzioni di opere di qualsiasi genere e agli atti distruttivi di flora e fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendone tempestivamente al Caposervizio o, in sua assenza, a chi lo sostituisce. Informa e spiega ai turisti le caratteristiche del parco. Comunica alla competente Stazione del Corpo di Soccorso Alpino e, se è il caso, collabora agli eventuali interventi di soccorso. E' responsabile e svolge attività di manutenzione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri, delle loro opere d'arte e della loro segnaletica. Provvede al trasporto dei viveri e degli effetti personali nei casotti di sorveglianza, provvede al trasporto del sale per la selvaggina alle saline e della selvaggina stessa morta o catturata. Recupera e pulisce i trofei dei capi di selvaggina, provvede ai censimenti della fauna ed alle valutazioni del suo stato. Compila regolarmente il diario di servizio secondo le norme stabilite dalla Direzione. E' tenuto a coltivare ed a migliorare le sue conoscenze naturalistiche, anche ai fini di una migliore informazione dei visitatori. Esegue altresì le disposizioni che gli vengono di volta in volta impartite dai superiori.

Art. 10 - Attribuzioni dell'inserviente (agente tecnico) - E' addetto a lavori generici di pulizia sentieri, giardini, casotti ed ai trasporti.




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