IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n° 241
(Deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 3 agosto 1994)




Art.1 - Oggetto - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art.24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  1. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.2 - Accesso informale - 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio dell'Amministrazione competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

  1. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
  2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
  3. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art.3 - Procedimento di accesso formale - 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

  1. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
  2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
  3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art.2.
  4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art.25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.
  5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
  6. Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario dell'Ente Parco addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.

Art.4 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso - 1. Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

  1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenere copia.
  2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
  3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
  4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
  5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
  6. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Ogni qual volta vengano richieste copie autenticate di atti o documenti, è necessaria l'istanza formale di accesso con l'assolvimento dell'imposta di bollo sia sull'istanza sia sulle copie rilasciate.

Le richieste di accesso formale devono essere protocollate secondo le usuali modalità, ed i moduli compilati (per entrambi i tipi di accesso) devono essere conservati agli atti e avere una numerazione progressiva.

I moduli devono essere compilati sia in caso di esercizio del diritto mediante semplice presa visione dei documenti (e in tal caso non è previsto alcun rimborso spese per l'Amministrazione), sia in caso di estrazione di copie che possono essere rilasciate anche con l'attestazione di conformità all'originale (ove espressamente richiesta dall'interessato).

Nel caso particolare di domanda di accesso formale ricevuta tramite lettera, la sottoscrizione della domanda deve risultare autenticata se è richiesta la spedizione dei documenti; altrimenti l'identificazione del richiedente avviene al momento in cui l'interessato cura personalmente il ritiro delle copie.

La valutazione dell'esistenza dell'interesse giuridicamente rilevante all'esercizio del diritto di accesso, nonché dei possibili casi di limitazione, differimento ed esclusione, è di competenza del responsabile del procedimento di accesso.

L'entità dei rimborsi per estrazione di copie o per trasmissione di documenti viene così definita:

  • per ogni copia in formato A4, con carta dal peso di 80 gr/mq; L. 200
  • per spedizione di documenti a mezzo servizio postale: tariffe vigenti al momento della trasmissione.

L'accertamento dell'avvenuta effettuazione dei rimborsi dovuti, previo computo delle eventuali spese postali, deve avvenire prima dell'esecuzione delle copie dei documenti richiesti.

Art.5 - Non accoglimento della richiesta - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art.24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

  1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n° 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
  3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n°241.

Art.6 - Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione di atti criminosi o di illeciti amministrativi - 1. Sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

  1. relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di atti criminosi salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
  2. relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione di atti criminosi, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
  3. atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
  4. atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sorveglianza ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale di polizia giudiziaria dipendenti dall'Ente Parco.

Art.7 Categoria di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n° 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

  1. rapporti informativi sul personale dipendente dell'Ente;
  2. notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
  3. accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
  4. documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  5. documentazione attinente ai lavori delle commissioni per il personale e di disciplina previste dal Regolamento organico dell'Ente Parco e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
  6. documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
  7. documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
  8. documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
  9. documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
  1. documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
  2. dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali.
  3. rapporti alla Procura generale ed alla Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
  4. atti di promuovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie.

Art.8 - Modifiche - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'Ente verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nella medesima modalità e forma del presente regolamento.



pagina home