IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali
Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva
(Articoli da 1 a 17: deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 dell'8 febbraio 1999; articoli 18 e 19: deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 e 13 del 29 marzo 1999)
Art. 1 - Provvisorietà del regolamento - 1. Il presente regolamento norma a titolo provvisorio, fino all'approvazione dello Statuto di cui all'art.9 comma 9 della L.6 dicembre 1991, n.394, il funzionamento del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva del Parco Nazionale Gran Paradiso e l'attribuzione di deleghe.
Art. 2 - Organi - 1. Sono Organi dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Comunità del Parco.
- Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 24 lett.a dell'articolo 2 della L.9 dicembre 1998, n.426 ed i membri possono essere confermati una sola volta.
Art. 3 - Presidente - 1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente previa intesa con i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva, ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
- Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Regolamento.
- In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
- Il Presidente rilascia il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, nel rispetto dei termini da esso previsti, sulla base di una istruttoria tecnica predisposta da una commissione composta dai competenti servizi dell'Ente e della Direzione. Ai lavori di detta commissione possono partecipare i consiglieri membri del Consiglio direttivo. Qualora venga esercitata un'attività non autorizzata o in difformità dal nulla osta, il Presidente dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.
- In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'art.2, commi 1, 2, 3, 4 della L.9 dicembre 1998, n.426, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47 in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico della disposizione di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
- Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva:
- assegna gli obiettivi e i programmi da attuare;
- assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
- Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, informandone il Ministero dell'Ambiente.
Art. 4 - Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente 20 novembre 1997, n.436.
- In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.
- Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
- Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.
Art. 5 - Convocazione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
- dal Presidente;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
- per deliberazione della Giunta Esecutiva.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
- Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
- L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e trasmesso ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- ad inizio di seduta il Presidente può proporre di aggiungere all'o.d.g. argomenti rivestenti carattere d'urgenza.
- L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede legale dell'Ente Parco.
Art. 6 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio - 1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e così per ogni votazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
- Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
Art. 7 - Numero legale per la validità delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo delibera, con voto palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nei casi di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta.
- Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
- I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi del medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero se si tratta di conferire impegni o incarichi ai medesimi.
- I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.
Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente e una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. L'elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati in aderenza a quanto previsto ai successivi articoli 12 e 14.
- La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
- elabora lo statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;
- delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- delibera i regolamenti interni per il raggiungimento di finalità dell'Ente Parco;
- adotta il regolamento del Parco previsto dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394;
- predispone il Piano del Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche;
- esprime la propria motivata valutazione sul Piano triennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n.394, da esso elaborato contestualmente con la Comunità del Parco;
- ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.
Art. 9 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza e dall'incaricato alla verbalizzazione.
- Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
- Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge n. 70 del 20/03/1975, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili.
- Le deliberazioni sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.
- Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono inviate per conoscenza ai Presidenti delle Comunità montane Grand Paradis e Valli Orco e Soana.
Art. 10 - Pubblicità delle sedute - 1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:
- qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
- qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.
Art. 11 - Vice Presidente - 1. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
Art. 12 - Giunta Esecutiva composizione e competenze - 1. La Giunta Esecutiva è così composta:
- dal Presidente dell'Ente Parco che la Presiede;
- dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
- da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la metà dalla comunità del Parco e per l'altra metà dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
- Alla seduta della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
Alla Giunta Esecutiva compete:
- la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- l'adozione di tutti quegli atti che riguardano la gestione dell'Ente e che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento al Consiglio Direttivo e che non rientrino nelle competenze del Direttore del Parco, previste dalla legge o dal presente regolamento.
Art. 13 - Convocazione della Giunta Esecutiva - 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
- Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse, in caso di motivata urgenza, fino all'inizio della riunione prefissata. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice Presidente.
Art. 14 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva - 1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
- La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.
- I componenti la Giunta Esecutiva non presenti in aula prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
- Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
- Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.
Art. 15 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva - 1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente articolo 9, con esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
Art. 16 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva - 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componenti la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine.
- Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
- In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente che le porterà alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Art. 17 - Indennità e gettoni di presenza - 1. Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le indennità di carica ed i gettoni di presenza per ogni seduta cui partecipano, stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente.
Art. 18 - Commissioni consiliari - 1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari:
- commissione pianificazione territoriale
- commissione urbanistica
- commissione del personale
- commissione turistica
- commissione scientifico - sanitaria
- commissione gestione economico - patrimoniale.
- Le commissioni sono coadiuvate per la parte tecnica dai responsabili dei servizi e possono richiedere la presenza del Direttore.
- Il Presidente ed il Vice Presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione.
- Le Commissioni predispongono elementi conoscitivi e formulano proposte per le decisioni di competenza degli Organi dell'Ente.
- Le Commissioni vengono convocate dal Presidente dell'Ente oppure per esigenze istituzionali oppure su richiesta dei componenti.
Art. 19 - Attribuzioni e competenze del Direttore - Comma 1 .Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa.
- Gli organi di direzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano inoltre la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- Al direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' inoltre responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Comma 2 - Competenze degli organi di direzione politica.
- Nel rispetto delle scelte operate con atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica competono, secondo le rispettive attribuzioni:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- le definizioni degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- la nomina dei rappresentanti del Parco in seno ad enti ed organismi esterni;
- le richieste di pareri formali alle autorità amministrative esterne;
- la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni del nucleo di valutazione di cui all'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
- l'affidamento di incarichi di consulenza;
- l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati alla Direzione;
- l'emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;
- la rappresentanza generale del Parco Nazionale Gran Paradiso e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- la definizione dei profili professionali del personale;
- l'individuazione delle funzioni per accedere alle quali è richiesto il possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione ad albo professionale, in relazione alla normativa vigente;
- l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire alla direzione le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;
- la definizione dei criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, informando le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.
Comma 3 - Funzioni del Direttore.
- Il Direttore, nell'ambito di quanto stabilito al comma 1, punto 2:
- formula proposte ed esprime pareri agli organi di direzione politico-amministrativa e fornisce gli elementi di conoscenza e valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
- propone agli organi di direzione politico-amministrativa i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l'attuazione;
- provvede alla direzione dei servizi dell'Ente e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate, ripartendole tra i servizi sulla base di parametri oggettivi quali carichi di lavoro, attività e procedimenti amministrativi;
- cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive assegnate dagli organi di direzione politico-amministrativa, provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di acquisizione delle entrate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- svolge all'occorrenza funzioni ispettive, di vigilanza, coordinamento, consulenza, studio e ricerca;
- verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale e dei servizi diretti;
- esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- provvede, qualora non vi possano provvedere i responsabili dei servizi, alle attestazioni, certificazioni, autenticazioni, legalizzazioni; provvede altresì alle comunicazioni, diffide, verbali e ad ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
- determina nell'ambito dei criteri generali stabiliti dagli organi politico-amministrativi, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
- effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari;
- adotta gli atti di gestione del personale, ivi comprese le procedure di reclutamento ed attribuisce i trattamenti economici accessori definiti dai contratti collettivi di lavoro nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- è responsabile dei procedimenti che interessano una pluralità di servizi, con facoltà di delega ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed adotta i provvedimenti di cui all'art.6 della medesima legge per quelli di sua competenza;
- presiede le commissioni di gara, di concorso e stipula contratti;
- impartisce direttive ed indirizzi ai collaboratori;
- applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dal decreto legislativo 29/1993 e dai contratti collettivi di lavoro;
- fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- svolge le altre funzioni non attribuite agli organi di direzione politica.
- Il Direttore al fine di una corretta informazione degli Organi di direzione politico-amministrativa presenta periodicamente alla Giunta esecutiva l'elenco aggiornato dei titoli delle determinazioni assunte, entrando nel merito dei relativi oggetti, qualora richiesto.
- Ai soli fini conoscitivi le determinazioni dirigenziali sono affisse all'Albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi a partire dalla loro data di sottoscrizione.
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