IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale gran paradiso - Attribuzioni e competenze del Direttore. Regolamento.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n°13 del 29 marzo 1999)




Art.1 - Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa - Gli Organi di direzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano inoltre la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Al Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' inoltre responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art.2 - Competenze degli organi di direzione politica - Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica competono, secondo le rispettive attribuzioni:

  1. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
  2. la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  3. l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità;
  4. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  5. la nomina dei rappresentanti del Parco in seno ad enti ed organismi esterni;
  6. le richieste di pareri formali alle autorità amministrative esterne;
  7. la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni del nucleo di valutazione di cui all'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
  8. l'affidamento di incarichi di consulenza;
  9. l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati alla Direzione;
  10. l'emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;
  11. la rappresentanza generale del Parco Nazionale Gran Paradiso e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
  12. la definizione dei profili professionali del personale;
  13. l'individuazione delle funzioni per accedere alle quali è richiesto il possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione ad albo professionale, in relazione alla normativa vigente;
  14. l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire alla direzione le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;
  15. la definizione dei criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, informando le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.

Art.3 - Funzioni del Direttore - 1. Il Direttore, nell'ambito di quanto stabilito all'art.1, comma 2:

  1. formula proposte ed esprime pareri agli organi di direzione politico-amministrativa e fornisce gli elementi di conoscenza e valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
  2. propone agli organi di direzione politico-amministrativa i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l'attuazione;
  3. provvede alla direzione dei servizi dell'Ente e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate, ripartendole tra i servizi sulla base di parametri oggettivi quali carichi di lavoro, attività e procedimenti amministrativi;
  4. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive assegnate dagli organi di direzione politico-amministrativa, provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di acquisizione delle entrate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
  5. svolge all'occorrenza funzioni ispettive, di vigilanza, coordinamento, consulenza, studio e ricerca;
  6. verifica periodicamente il carico e la produttività del personale e dei servizi diretti;
  7. esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  8. provvede, qualora non vi possano provvedere i responsabili dei servizi, alle attestazioni , certificazioni, autenticazioni, legalizzazioni; provvede altresì alle comunicazioni, diffide, verbali e ad ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
  9. determina nell'ambito dei criteri generali stabiliti dagli organi politico-amministrativi, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
  10. effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari;
  11. adotta gli atti di gestione del personale, ivi comprese le procedure di reclutamento ed attribuisce i trattamenti economici accessori definiti dai contratti collettivi di lavoro nel rispetto dei criteri fissati dall'art.49, comma 3, del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
  12. è responsabile dei procedimenti che interessano una pluralità di servizi, con facoltà di delega ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed adotta i provvedimenti di cui all'art.6 della medesima legge per quelli di sua competenza;
  13. presiede le commissioni di gara, di concorso e stipula i contratti;
  14. impartisce direttive ed indirizzi ai collaboratori;
  15. applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dal decreto legislativo 29/1993 e dai contratti collettivi di lavoro;
  16. fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  17. svolge le altre funzioni non attribuite agli organi di direzione politica.

2. Il Direttore al fine di una corretta informazione degli Organi di direzione politico-amministrativa presenta periodicamente alla Giunta Esecutiva l'elenco aggiornato dei titoli delle determinazioni assunte, entrando nel merito dei relativi oggetti, qualora richiesto.

3. Ai soli fini conoscitivi le determinazioni dirigenziali sono affisse all'Albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi a partire dalla loro data di sottoscrizione.




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