IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 del 27 settembre 1999 - All. G)





Art.1 - Definizione - Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali; esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Art.2 - Specificazione - Possono considerarsi spese di rappresentanza gli oneri connessi a:

  • colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente o suoi incaricati oppure del Direttore con personalità o autorità rappresentative estranee all'Ente;
  • consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici di stampa e relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasioni di visite presso le unità funzionali dell'Ente di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
  • omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Ente;
  • telegrammi e messaggi di cordoglio in occasione della morte di dipendenti, amministratori e relativi parenti entro il primo grado;
  • cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Ente;
  • piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Ente oppure in occasione di visite all'estero e compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ente, oppure nell'ambito di incontri e manifestazioni con altri Parchi e Corpi di vigilanza.

Art.3 - Procedure - Per le spese di rappresentanza fino alla concorrenza di L.500.000 (=Euro 260) si provvede alla individuazione ed alla liquidazione con ricorso al fondo economale, d'ordine scritto del Presidente o del Direttore.

Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.500.000 (=Euro 260) e fino a L.1.500.000 (=Euro 775) si provvede alla individuazione ed alla relativa liquidazione, d'ordine scritto del Presidente, seguito da apposita determinazione del Direttore.

Per le spese di rappresentanza di importo superiore a L.1.500.000 (Euro 775) l'individuazione dell'oggetto della spesa è a cura della Giunta Esecutiva che assegnerà alla Direzione le risorse per provvedervi con apposite determinazioni.

Art.4 - Documentazione e controllo per il pagamento - Le spese di rappresentanza sono poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio e sono documentate nei modi previsti dai commi successivi.

Ai fini del controllo ogni mandato di pagamento concernente spese di rappresentanza deve essere corredato, a secondo dei casi:

  • degli ordini e documenti indicati al precedente articolo 3 o dell'annotazione degli estremi di impegno di spesa;
  • dei documenti comprovanti l'esecuzione dei lavori, delle forniture, dei servizi;
  • della fattura e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.




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