IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Gran Sasso - Servizi in economia. Regolamento (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 19 dicembre 1996) Art. 1 - Per la esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61-68-69-70-71 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Art. 2 - I limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa sono i seguenti:
Art. 3 - Per le esigenze di funzionalità dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sono da considerare lavori, provviste e servizi da eseguire in economia, secondo le loro caratteristiche nelle diverse categorie, anche i seguenti: allestimento di aree attrezzate per attività ricreative, educative e stagionali; produzione di materiale propagandistico e promozionale; produzione di pubblicazioni specializzate e scientifiche; - pulizia e manutenzione di aree naturali; pulizia e riparazione-manutenzione di aree attrezzate, sentieri, segnaletica e tabellonistica; gestione, manutenzione e funzionamento di strutture di servizio; Art. 4 - I limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa di cui all'articolo 3, sono i seguenti:
Art. 5 - I limiti di somma di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono al netto di IVA. Art. 6 - E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi e alle condizioni previste nell'art. 61 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. |