IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso - Servizi in economia. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 19 dicembre 1996)




Art. 1 - Per la esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61-68-69-70-71 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 2 - I limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa sono i seguenti:

 
acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
£. 5.000.000
 
riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiali di ricambio, combustili, lubrificanti;
£. 4.000.000
 
illuminazione e riscaldamento di locali;
£. 6.000.000
 
pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
£. 10.000.000
 
montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
£. 5.000.000
 
provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati, circolari, etc.;
 

£. 4.000.000

 
abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
£. 3.000.000
 
provviste di materiale di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
£. 4.000.000
 
provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
£. 4.000.000

Art. 3 - Per le esigenze di funzionalità dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sono da considerare lavori, provviste e servizi da eseguire in economia, secondo le loro caratteristiche nelle diverse categorie, anche i seguenti: allestimento di aree attrezzate per attività ricreative, educative e stagionali; produzione di materiale propagandistico e promozionale; produzione di pubblicazioni specializzate e scientifiche;

- pulizia e manutenzione di aree naturali; pulizia e riparazione-manutenzione di aree attrezzate, sentieri, segnaletica e tabellonistica; gestione, manutenzione e funzionamento di strutture di servizio;

Art. 4 - I limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa di cui all'articolo 3, sono i seguenti:

 
allestimento di mostre e manifestazioni;
£. 10.000.000
 
allestimento di aree attrezzate per attività ricreative, educative e stagionali;
£. 12.000.000
 
produzione di materiale propagandistico e promozionale;
£. 8.000.000
 
produzione di pubblicazione specializzate e scientifiche;
£. 5.000.000
 
pulizia e manutenzione di aree naturali;
£. 10.000.000
 
pulizia e riparazione-manutenzione di aree attrezzate, sentieri, segnaletica e tabellonistica;
£. 5.000.000
 
gestione, manutenzione e funzionamento di strutture varie di servizio;
£. 8.000.000
 
promozione, didattica, educazione ambientale;
£. 10.000.000

Art. 5 - I limiti di somma di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono al netto di IVA.

Art. 6 - E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi e alle condizioni previste nell'art. 61 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.




pagina home