IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Istituzione Ufficio commerciale. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 28 agosto 1997)





  1. E' istituito l'Ufficio Commerciale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per le attività commerciali e promozionali;
  2. L'Ufficio Commerciale del Parco è organizzato dalla Direzione dell'Ente con personale attrezzature e mezzi idonei;
  3. Tale ufficio ha lo scopo e la funzione di promuovere, organizzare e divulgare il materiale promozionale e commerciale dell'Ente, quali gadget, pubblicazioni, souvenirs, etc. e di curare le entrate dell'Ente derivanti dai servizi resi, dai diritti di ingresso e privativa e dai canoni delle concessioni secondo quanto previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n° 394, legge quadro sulle aree protette e dal decreto istitutivo dell'Ente, Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, rispettivamente all'articolo 16 lettere f) e g) e all'articolo 3, lettere f) e g).
  4. L'Ufficio si occupa della cessione del materiale Commerciale e delle pubblicazioni dell'Ente ai rivenditori e ad altre organizzazioni di vendita del comprensorio del Parco e non, fissandone il prezzo al pubblico;
  5. Il materiale dell'Ente viene divulgato e venduto anche tramite l'organizzazione del Parco (Centri Servizi, Uffici, Aree attrezzate) e in occasione di seminari, fiere, manifestazioni, etc.;
  6. Il Responsabile dell'Ufficio, dipendente dell'Ente con qualifica non inferiore alla VII^, risponde della regolare tenuta di tutti i registri contabili e di carico e scarico del materiale ed effettua periodicamente i necessari rendiconti al Servizio Amministrativo-Contabile, per la emissione delle relative reversali di incasso e il versamento delle somme alla Tesoreria.
  7. L'Ente Parco, tramite l'Ufficio Commerciale e la propria struttura organizzativa-operativa, può anche effettuare attività di distribuzione e cessione per conto terzi, risultando, ove necessario, titolare di "deposito", secondo le condizioni di mercato o stabilite in appositi accordi e convenzioni.
  8. I responsabili della gestione delle strutture di servizio del Parco (Uffici, Centri Servizi, Centri informazioni, etc.) che svolgono attività di divulgazione e vendita di materiale per conto dell'Ente, provvedono al versamento degli introiti spettanti al Parco, tramite il Conto Corrente Postale di cui l'Ente è intestatario.
  9. Le attività di distribuzione del materiale dell'Ente destinato alla vendita tramite rivenditori, esercizi commerciali e organizzazioni d'altro genere, possono essere affidate in concessione a terzi secondo specifici accordi e convenzioni.



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