IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Arcipelago Toscano - Regolamento in materia di partecipazione ai procedimenti amministrativi ed accesso agli atti
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 39 del 23 aprile 1999)



TITOLO I - disposizioni generali

CAPO I - fonti e principi

Art. 1 - Fonti e principi - 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno come obiettivo l'efficacia e la trasparenza amministrativa a difesa dei diritti del cittadino.

2. Le norme che seguono sono adottate in osservanza ed attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 in tema di partecipazione al procedimento e accesso agli atti.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento - 1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

TITOLO II - unita' organizzativa

CAPO I - responsabile del procedimento

Art. 3 - Servizio responsabile dell'istruttoria - 1. Se non è stato diversamente disposto, l'unità responsabile dell'istruttoria delle fasi del procedimento e del provvedimento finale è la Direzione dell'Ente.

Art. 4 - Responsabile del procedimento - 1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente Parco, ovvero su designazione di questi, il responsabile dell'Ufficio o dell'Unità Operativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. La responsabilità dell'istruttoria di ogni atto riguardante il singolo procedimento può essere affidata dal responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, ad altro dipendente del servizio.

Art. 5 - Compiti del responsabile del procedimento - 1. Il responsabile del procedimento:

a) Valuta, per istruire la pratica, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti gli atti per ciò necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e veloce svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la correzione di dichiarazioni o domande incomplete od erronee, può avviare accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone la convocazione di conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge n. 241/90;

d) segue le comunicazioni, le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta gli atti del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento svolge inoltre tutti i compiti elencati nel presente Regolamento e quelli determinati nelle disposizioni organizzative e di servizio.

TITOLO III - avvio del procedimento

CAPO I - domanda

Art.6 - Domanda - 1. Il procedimento può essere iniziato d'ufficio, a cura dell'amministrazione, o per richiesta di parte.

2. Nel caso in cui il procedimento inizi per domanda di parte, la domanda del privato deve essere compilata secondo le forme ed i modi stabiliti dall'Ente se essi sono determinati e portati a conoscenza dei cittadini, con indicazione della motivazione della richiesta.

3. La richiesta deve inoltre essere corredata della documentazione necessaria.

4. La documentazione necessaria è formata da tutti quegli atti dai quali risulta che il soggetto interessato ha i requisiti o le condizioni richieste dalla Legge o dal Regolamento per l'adozione del provvedimento finale.

5. Il cittadino ha diritto all'autocertificazione (legge n. 127/97) ed è dovere dell'amministrazione dell'Ente procedere agli accertamenti che gli competono per legge (art. 2 e 4 della Legge 4 Gennaio 1968, n.15 e art. 18 della Legge n. 241/90).

6. Se l'interessato dichiara che alcuni documenti sono già in possesso dell'amministrazione coinvolta nel procedimento, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti.

Art. 7 - Domanda irregolare - 1. Se la domanda del privato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza della domanda.

2. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine finale del procedimento è sospeso fino al momento in cui l'Ente riceve la domanda regolarizzata o completata.

CAPO II - comunicazione del procedimento

Art. 8 - Comunicazione dell'inizio del procedimento - 1. Il responsabile del procedimento comunica, salvo ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità, l'inizio del procedimento ai:

a) soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce degli effetti;

b) soggetti che devono partecipare alla formazione del procedimento per legge o per regolamento;

c) soggetti individuati o facilmente individuabili che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento finale.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono avvisati con comunicazione personale. La comunicazione prevede:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e il personale responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il termine entro cui presentare memorie ed osservazioni.

Art. 9 - Comunicazione gravosa - 1. Se la comunicazione dell'inizio del procedimento risulta gravosa o impossibile per esigenze di celerità, l'Ente provvede ad evidenziare l'avvio del procedimento mediante affissione e pubblicazione all'Albo delle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, salvo esigenze di riservatezza.

Art. 10 - Comunicazione irregolare - 1. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione di inizio del procedimento, può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire tutti i chiarimenti e adottare tutte le misure necessarie entro dieci giorni

TITOLO IV - termini procedimentali

CAPO I - disposizioni generali

Art. 11 - Termine del procedimento - 1. I procedimenti di competenza dell'Ente, a rilevanza esterna, devono concludersi con un provvedimento, che deve essere espresso entro i termini previsti, per ciascun tipo di procedimento.

Art. 12 - Mancata indicazione del termine - 1. Al procedimento si applicherà il termine di 60 giorni, salvo che non sia previsto un diverso termine in un'altra fonte legislativa, ovvero salva la necessità di proroga motivata da cause non imputabili alla Amministrazione, o dalla particolare complessità del procedimento o della attività istruttoria riconnessa.

CAPO II - termine iniziale

Art. 13 - Procedimento d'ufficio - 1. Per i procedimenti che devono essere obbligatoriamente iniziati dall'Ente, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Ente ha ricevuto notizia del fatto dal quale nasce l'obbligo giuridico di provvedere al riguardo.

Art. 14 - Procedimento ad iniziativa di parte. - 1. Nei procedimenti che iniziano per richiesta del privato, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio competente riceve la domanda od istanza.

2. Se il provvedimento è subordinato allo svolgimento delle procedure di un concorso, il termine iniziale decorre dalla chiusura delle procedure concorsuali stesse.

CAPO III - termine finale

Art. 15 - Termine finale del procedimento - 1. I termini finali dei procedimenti possono essere prorogati, in casi motivati, di ulteriori 60 giorni.

2. Qualora il termine per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato per cause sopravvenute non imputabili all'Amministrazione, ovvero per particolare complessità del procedimento o della attività istruttoria connessa e si renda pertanto necessario una proroga dello stesso, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione motivata ai soggetti di cui all'art. 8 del regolamento.

Art. 16 - Decorrenza del termine finale - 1. Anche se scade il termine finale senza che l'Ente abbia emesso il provvedimento, ciò non esonera l'Ente dall'obbligo di provvedere con sollecitudine.

Art. 17 - Modifica dei provvedimenti - 1. Se non è diversamente disposto, ai procedimenti che modificano provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali previsti per il provvedimento principale.

CAPO IV - sospensione dei termini

Art. 18 - Sospensione del termine finale - 1. Se nel corso del procedimento alcune fasi sono di competenza di altre Amministrazioni, il termine finale del procedimento rimane sospeso finché non sono esaurite le fasi stesse; di tale sospensione viene data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO V - partecipazione al procedimento

Art. 19 - Partecipazione al procedimento - 1. I soggetti nei confronti dei quali il procedimento produce effetti, possono intervenire alla formazione del procedimento.

2. Gli stessi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, fatta esclusione per gli atti che contengono dati personali, per quei documenti che pregiudicherebbero la riservatezza del procedimento o nei casi previsti dalla legge.

3. A tal fine presso la sede dell'Ente sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

4. I soggetti che possono intervenire alla formazione del procedimento possono presentare documenti e memorie entro un termine pari a due terzi della durata del procedimento.

5. L'Ente non emette provvedimento prima che non siano stati presentati i suddetti documenti e memorie o, in mancanza degli stessi, prima che sia scaduto il termine per la presentazione.

6. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

TITOLO VI - accesso agli atti

Art. 20 - Principi - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, in attuazione degli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992.

Art. 21 - Atti e documenti amministrativi - 1. E' considerato atto o documento amministrativo ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.

Art. 22 - Esclusioni - 1. Il diritto di accesso è escluso, nei casi tassativamente previsti dall'art. 24 della Legge n. 241/90 e per esigenze di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di propri interessi giuridicamente protetti.

Art. 23 - Limiti - 1. Restano ferme le specifiche disposizioni di legge vigenti che limitino l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di carattere normativo, amministrativo generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le specifiche eventuali forme di partecipazione previste dalle norme che li regolano.

3. E' escluso l'accesso di ogni atto inerente la sicurezza nazionale e/o l'ordine pubblico eventualmente disponibile presso l'Ente Parco

Art. 24 - Differimento - 1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all' art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza della Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata, in quanto possibile.

Art. 25 - Ambito dell'accesso - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'esame dei documenti è gratuito.

3. Il rilascio di copia è subordinato al costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

4. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 26 - Modalità della richiesta - La richiesta di accesso deve contenere gli estremi oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, indicare l'identità del richiedente e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

Art. 27 - Procedimento di rilascio - 1. Quando possibile, ed in difetto di dubbi sulla legittimità e regolarità della richiesta, l'Amministrazione provvede immediatamente, mediante esibizione del documento, estrazione di copia od altra modalità idonea.

2. In difetto, l'Amministrazione si pronuncia sulla richiesta entro 60 giorni dalla domanda, salvo necessità di chiarimenti in merito alla regolarità o completezza della domanda. In tal caso, il termine rimane interrotto fino all'ottenimento degli stessi, richiesti con atto scritto e motivato.

Art. 28 - Non accoglimento della richiesta - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alle ipotesi di esclusione previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, o dalle circostanze di fatto, per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, senza che l'Amministrazione si sia pronunciata od abbia adottato provvedimenti interlocutori, la richiesta si intende respinta.

3. Contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e contro le determinazioni sulle domande di accesso è comunque possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo ai sensi e nei termini dell'art. 25 della Legge n.241/90.

Art. 29 - Esami dei documenti - 1. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, ovvero in quelle più specificatamente indicate, alla presenza del responsabile del procedimento o del personale addetto.

2. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, le cui generalità vengono registrate in calce alla richiesta.

3. Salvo comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

TITOLO VII - norme finali e transitorie

Art. 30 - Elenco - 1. Il Servizio Segreteria dell'Ente tiene a disposizione di chiunque abbia interesse copia del presente Regolamento.




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