IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Majella - Regolamento attività commerciale (deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 31 luglio 1998) REGOLAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE L'attività commerciale dell'Ente Parco della Majella è espletata ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge n.394/91: "la cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente Parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio...omissis...sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Per l'espletamento dell'attività commerciale è nominato un Responsabile che provvederà ad annotare su appositi supporti cartacei tutti i movimenti e le operazioni inerenti la cessione del materiale propagandistico. La sede di riferimento dell'attività nonché il locale di magazzinaggio di detto materiale sono stabiliti in Campo di Giove, Palazzo Nanni. In particolare il Responsabile provvede alla tenuta di registri di carico e scarico, intestati a ciascuna tipologia di materiale propagandistico e sugli stessi effettuerà le seguenti annotazioni.
Art. 1 - Cessione finalizzata alla vendita: modalità di affidamento del materiale e gestione nelle strutture del Parco - La vendita del materiale promozionale è affidata in via prioritaria a cooperative di servizi, e/o società o associazioni operanti nel territorio del Parco Nazionale della Majella nelle strutture destinate a Centri di Visita e Centri di informazione. In tali centri saranno istituiti dei punti vendita caratterizzati dal logo del Parco Nazionale della Majella, gestiti dalla cooperativa e/o società o associazioni direttamente, in nome e per conto proprio. Il materiale sarà loro affidato come vendita immediata o in conto deposito/vendita. In entrambi i casi il prezzo finale di vendita è stabilito dall'Ente Parco e vale come prezzo imposto. In caso di affidamento del materiale in c/vendita o deposito alle date prestabilite del 31/5, 30/9 e 30/12 di ogni anno tutti gli affidatari dovranno rimettere un resoconto ed eventualmente su richiesta dell'affidante (Parco) dovranno restituire il materiale eccedente. La restituzione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31/12. In seguito al resoconto l'Ente Parco emetterà fattura per il materiale venduto e provvederà all'incasso. Il corrispettivo dovuto per tale attività è stabilito in misura percentuale pari al 20% del prezzo finale al pubblico. Oltre a tali prodotti l'Ente Parco può a suo insindacabile giudizio chiedere alle cooperative di provvedere alla distribuzione gratuita di altro materiale propagandistico al fine di sviluppare e migliorare l'immagine del Parco fra i visitatori. Art. 2 - Cessione finalizzata alla vendita: modalità di affidamento del materiale a terzi - La vendita del materiale promozionale è altresì effettuata anche al di fuori delle strutture dell'Ente e al di fuori del territorio del Parco, avvalendosi all'uopo di tutte le strutture commerciali a tal fine abilitate ai sensi della legislazione vigente. In tal caso il materiale è concesso in vendita immediata al prezzo di vendita al pubblico depurato dalla percentuale del 35%, quale utile di impresa. Art. 3 - Procedura per vendita immediata - All'atto della vendita il Responsabile rilascia apposita bolla di consegna (D.D.T.) indicante: quantità e generalità dei beni, destinatari acquirenti (cooperative o commercianti). Copia della bolla sarà trasmessa all'amministrazione che provvederà alla fatturazione e relativo incasso. Art. 4 - Procedura per cessione in c/vendita - La presente modalità si caratterizza con il preventivo accordo con cui vengono stabiliti i punti salienti del rapporto che sono:
Procedura:
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