IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Regolamento per il servizio di economato
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 67 del 24 maggio 1994)




Art. 1 - Istituzione del Servizio - In conformità alle vigenti disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di contabilità, è istituito il "Servizio di economato dell'Ente".

Art. 2 - Affidamento del servizio - Compenso

1. - Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta esecutiva, ad un impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale in conformità della pianta organica.

2. - In attesa della formazione della Giunta la delibera va adottata dal Consiglio direttivo che individua temporaneamente la figura del dipendente cui affidare il servizio.

3. - Con la stessa deliberazione di nomina dell'economo sarà indicato l'eventuale compenso da corrispondergli con esplicito richiamo alla corrispondente norma contrattuale.

Art. 3 - Cauzione

1. - L'economo, nominato a termine del precedente art. 2, deve prestare idonea cauzione a garanzia del servizio affidatogli. L'importo della cauzione è stabilito in L. 150.000 (diconsi lire centocinquantamila) e questa può essere prestata in numerario, in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato o in ciascuno degli altri modi stabiliti dalle vigenti norme.

2. - Il libretto postale o i titoli saranno dati in custodia al Tesoriere dell'Ente che rilascerà, in favore dell'interessato, apposita ricevuta.

3. - L'economo, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento degli obblighi dei servizi di economato.

4. - Gli interessi o qualunque altro frutto che produca la cauzione spettano all'economo che li percepirà periodicamente, rappresentando essi una semplice partita di giro per il bilancio dell'Ente.

5. - Lo svincolo della cauzione a favore dell'economo che cessi dalle funzioni e che non sia rimasto in debito delle somme avute in anticipazione viene autorizzato con deliberazione della Giunta esecutiva.

Art. 4 - Competenze dell'economo - 1. - Le competenze dell'economo sono quelle risultanti dall'apposita tabella delle attribuzioni allegata al Regolamento organico.

2. - In ordine al maneggio dei valori l'economo dovrà attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento, rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.

Art. 5 - Responsabilità dell'economo - l. - L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento.

2. - Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel regolamento organico del personale dipendente.

3. - L'economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

Art. 6 - Anticipazioni all'economo - 1. - Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell'economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione di L. 3.000.000 (diconsi lire tremilioni) sul relativo fondo stanziato in bilancio alle partite di giro.

2. - Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte con motivata deliberazione.

3. - Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'economo restituirà integralmente le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi d'incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi.

Art. 7 - Pagamenti dell'economo - Limiti - l. - Con le anticipazioni di cui al precedente art. 6 l'economo dovrà dare corso ai seguenti pagamenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. 2.3.1989 n . 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.1989, n. 144:

a) - posta, telegrafo, carte e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;

b) - giornali, abbonamenti alla G.U. e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-amministrativo, inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;

c) - tassa di circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;

d) - premi di assicurazione;

e) - spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;

f) - anticipi per pagamento pubblicazioni quotidiani;

g) - anticipazioni su richiesta degli interessati, per acconti indennità di missione;

h) - spese diverse. e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze;

i) - acquisti, forniture e lavori di carattere urgente occorrenti per il finanziamento dei servizi, manutenzioni delle attrezzature;

l) - erogazioni sussidi straordinari urgenti nel rispetto del regolamento di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241;

2. - I pagamenti di cui al precedente punto i) possono essere eseguiti quando i singoli importi non superino la somma di L.300.000 (diconsi lire trecentomila).

Art. 8 - Procedure per i pagamenti dell'economo - 1. - L'economo potrà dare corso ai pagamenti esclusivamente sulla scorta di appositi "buoni di pagamento" a firma del Direttore e del Responsabile del Servizio Ragioneria o di chi legittimamente li sostituisce.

2. - Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:

a) - del fondo economale di cui al precedente art. 6;

b) - della disponibilità del capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

3. - Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi di comprovata urgenza di dare corso al pagamento immediato.

Art. 9 - Rimborsi delle somme anticipate - 1. - Ogni due mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate, rimborso che sarà disposto con apposita deliberazione del competente organo.

2. - Alla detta deliberazione dovranno essere allegati:

a) - il "buono di pagamento" di cui al precedente art. 8, debitamente quietanzato;

b) - tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

Art. 10 - Anticipazioni provvisorie dell'economo - l. - L'economo dell'Ente potrà dare corso ad anticipazione provvisorie di somme nei seguenti casi:

a) per missioni fuori sede, degli organi e dei dipendenti, a richiesta dell'interessato, pari al 75% del trattamento complessivo spettante per le missioni, come previsto dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. 23.8.1988, n. 395;

b) per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure.

2. - Per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo articolo 11.

Art. 11 - Disciplina delle anticipazioni provvisoria dell'economo - l. - Per le anticipazioni provvisorie di cui al precedente art. 10, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedura:

a) - le anticipazioni dovranno essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite "autorizzazioni" a firma del Presidente dell'Ente, del Direttore o del Ragioniere;

b) - sarà cura dell'economo richiedere, per le somme anticipate, il pronto rendiconto;

c) - per le somme effettivamente pagate sarà emesso corrispondente buono di spesa a norma del precedente art. 8;

d) - al buono di spesa di cui alla precedete lett. c) dovranno essere allegati:

I° l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);

II° tutta la documentazione di spesa.

Art. 12 - Riscossione di somme - 1. - L'economo è tenuto ad assicurare la riscossione di tutte le somme relative ai servizi previsti dalla tabella delle attribuzioni allegata al regolamento organico, o comunque delle riscossioni ad esso affidate.

2. - Per le dette riscossioni dovranno essere tenuti:

a) un registro delle riscossioni effettuate;

b) un bollettino delle quietanze rilasciate.

Art. 13 - Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato - l. - Per la regolare tenuta del servizio di economato, l'economo dovrà tenere, sempre aggiornati, i seguenti registri o bollettari:

a) registro dei pagamenti e dei rimborsi;

b) registro di carico e scarico dei bollettari;

c) bollettario dei buoni di pagamento;

d) bollettari delle anticipazioni provvisorie;

e) bollettario dei buoni delle forniture;

f) registro generale delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria;

g) bollettario delle quietanze rilasciate.

Art. 14 - Tenuta degli inventari e consegna dei materiali - l. - L'economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc., degli uffici e di tutti gli altri servizi o a cui, comunque, provvede l'Ente.

2. - Egli sovrintende a tutti i sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.

3. - Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati i seguenti registri e modelli:

- Inventario (mod........) dei beni immobili di uso pubblico per natura;

- Inventario (mod.........) dei beni immobili di uso pubblico per destinazione;

- Inventario (mod.........) dei beni immobili patrimoniali;

- Inventario (mod.........) dei beni mobili di uso pubblico;

- Inventario (mod.........) dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione dì legge;

- Inventario (mod.........) dei crediti;

- Inventario (mod.........) dei debiti e oneri;

- Inventario (mod.........) dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio;

- Inventario (mod.........) riassunto generale degli inventari al primo anno;

- Copia autentica modello dei prospetti riepilogativi degli inventari da allegare al bilancio preventivo e al conto consuntivo;

- Inventario (mod.........) delle cose e dei terzi avute in deposito;

- Buoni variazione (mod. ...) relativi ai beni mobili;

- Prospetto riassuntivo degli inventari alla fine dell'anno;

- Verbale di consegna dei beni immobili;

- Verbale di consegna dei beni mobili;

- Targhette con numerazione progressiva da applicarsi ai mobili e agli altri oggetti da inventariare;

- Tabella degli oggetti inventariati da applicarsi nei vari ambienti ove sono custoditi gli oggetti stessi;

- Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore e contro l'ente.

Art. 15 - Acquisto di nuovi materiali d'uso - l. - Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di cui all'art. precedente, di nuova acquisizione, deve essere assunto in carico dall'economo, e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario relativo.

2. - I mobili e gli oggetti destinati agli uffici o ai servizi saranno affidati, a mezzo di speciale verbale di consegna, ai rispettivi capiufficio, caposervizi o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.

3. - I verbali di consegna saranno controfirmati dal Presidente dell'Ente e dal Direttore.

4. - I sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in consegna senza preventiva autorizzazione scritta dall'economo.

5. - Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economo, alla verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.

Art. 16 - Registro di carico e scarico dei materiali di consumo - 1. - Per i materiali di consumo di cui l'economo è consegnatario, dovrà tenersi un registro di carico e scarico con la indicazione della data di entrata dei singoli materiali, della qualità e della quantità di essi, della data di consegna e delle qualità e quantità consegnate ai singoli uffici, servizi o agenti.

Art. 17 - Manutenzione di beni mobili - 1. - L'economo nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo a segnalare all'ufficio del direttore tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

Art. 18 - Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti - 1. - L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengano depositati nell'ufficio dell'Ente in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'economo riceve tali oggetti dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:

a) - le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;

b) - una dettagliata descrizione degli oggetti stessi;

c) - le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.

2. - Gli oggetti così consegnati all'ufficio dell'Ente saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.

3. - In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, in caso di riconsegna degli oggetti depositari al rinvenire di essi, della consegna degli oggetti di cui trattasi al proprietario o al rinvenditore di essi, dovrà redigere apposito verbale.

4. - Prima però di effettuare tale consegna, dovrà curare che l'Ente Parco sia rimborsato di tutte le spese che avesse sostenute per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

Art. 19 - Controllo del servizio di economato - 1. - Il controllo del servizio di economato spetta al Direttore dell'Ente.

2. - Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.

3. - All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione.

4. - In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Direttore lo fa compilare d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

Art. 20 - Norme transitoria - 1. - Il presente regolamento è considerato "Regolamento Stralcio".

2. - L'adozione degli atti di competenza della Giunta esecutiva in attesa della sua formazione sono attribuiti al Consiglio direttivo; quelli di competenza del Direttore, in attesa della relativa nomina, sono attribuiti al Presidente.

 

Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento - 1. - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, e la sua ripubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo con contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento - 1. - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.




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