IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Mointi Sibillini - Disciplinare per la gestione del parco macchine di proprietà del Parco nazionale dei Monti Sibillini e per l'organizzazione dei relativi servizi
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 26 gennaio 1999)




Art. 1 - Obiettivi del disciplinare - l. - Il Servizio dell'autoparco e le sue modalità di gestione sono disciplinati dal presente disciplinare.

2. - Gli automezzi di servizio sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Art. 2 - Scheda veicolo e libretto di percorrenza - l. - All'atto della presa in consegna di ogni veicolo il responsabile del Servizio Amministrazione e Affari generali attiva la scheda veicolo nella quale sono riportati gli elementi identificatori del mezzo e successivamente, in ordine cronologico, i dati relativi alla percorrenza, ai consumi, alla manutenzione e riparazione, in modo che possa essere rilevato il costo complessivo e medio di esercizio.

2. - Ogni veicolo è dotato di un libretto di marcia tenuto dal consegnatario.

3. - Nei fogli di referto di viaggio, contenuti nel libretto, sono riportati:

3.1. Il nome e cognome del conducente del mezzo;

3.2. La durata del servizio, indicata in ore o eventualmente in giorni;

3.3. Le generalità delle persone trasportate;

3.4. la motivazione della missione;

3.5. L'itinerario di massima seguito dal veicolo dall'inizio alla fine del viaggio

3.6. I dati chilometrici risultanti dal contachilometri totalizzatore del veicolo all'atto della partenza e del ritorno dello stesso;

3.7. I quantitativi di carburante e lubrificante acquistati;

3.8. Gli eventuali danni, guasti e riparazioni con l'indicazione della causa.

4. - l fogli di referto di viaggio del libretto di percorrenza sono firmati dal conducente e sono controfirmati dalla persona trasportata.

5. - Qualora, per ragioni di servizio, di manutenzione o di riparazione il veicolo abbia compiuto percorsi senza trasporto di persona, il conducente del mezzo indica quanto sopra richiesto specificando la causale dell'uscita.

6. - Ogni fine mese i libretti sono consegnati al responsabile del servizio amministrazione e affari generali.

7. - l veicoli portano applicato e visibile nella parte posteriore dell'autoveicolo uno speciale contrassegno, recante impresso il simbolo del parco e la dicitura "Parco Nazionale dei Monti Sibillini".

Art. 3 - Gestione ed uso degli autoveicoli - 1. - Il servizio amministrazione e affari generali cura l'organizzazione e la gestione del servizio auto ai fini del trasporto di cose o persone, in ragione delle diverse funzioni istituzionali e di ufficio, ivi compresi gli acquisti, alienazioni e permute delle autovetture, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, l'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e per le persone trasportate, contro i furti e gli incendi,

2. - In nessun caso è consentito l'impiego dei veicoli di proprietà del parco per motivi personali.

3. - Sui mezzi del parco non possono essere ammesse a salirvi persone estranee all'amministrazione del parco se non preventivamente autorizzate, per iscritto, dal responsabile del servizio amministrazione e affari generali o suo delegato.

4. - L'uso degli automezzi di servizio è autorizzato, per iscritto, dal presidente e dal responsabile del servizio amministrazione e affari generali o suo delegato; il primo con riferimento all'utilizzazione dei componenti degli organi dell'ente e il secondo con riferimento al personale.

Art. 4 - Guida dei veicoli - 1. - La guida dei veicoli è riservata, oltre che al presidente e ai componenti della giunta, se coperta da polizza assicurativa, al personale del parco.

2. - E' tassativamente vietata la guida dei veicoli da parte di persone estranee all'amministrazione del parco se non autorizzate e coperte da polizza assicurativa.

3. - Il Personale e le auto possono essere utilizzati nelle ore di servizio fatte salve comprovate esigenze istituzionali.

4. - Il conducente del mezzo assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'uso del veicolo e ne assicura la corretta manutenzione osservando scrupolosamente le norme di manutenzione ed uso contenute nel libretto fornito dalla fabbrica.

5. - Le sanzioni per infrazione al codice della strada e quelle in genere connesse alla circolazione del veicolo sono assolte dal conducente stesso. Nel caso in cui l'infrazione al codice della strada è stata effettuata per consentire alla persona trasportata di raggiungere il luogo di destinazione entro un determinato orario o in modo più agevole (quale eccesso di velocità o sosta vietata) l'infrazione viene assolta dalla persona trasportata.

6. - In caso di sinistro stradale di non lieve entità il conducente deve richiedere l'intervento dei vigili urbani o degli organi di polizia e, nel caso di impossibile riconduzione alla sede, curare il ricovero del veicolo danneggiato in spazi custoditi ed avvertire anche telefonicamente il responsabile del servizio amministrazione e affari generali o suo delegato.

7. - Il conducente deve inoltre redigere una relazione sottoscritta e dettagliata sulla dinamica del sinistro, consegnandola al responsabile del servizio amministrazione e affari generali o suo delegato, il quale provvederà a corrispondere alle esigenze amministrative del caso in questione.

8. - Il conducente è tenuto a dare immediatamente, all'atto della riconsegna del veicolo, ogni notizia relativa a guasti, difetti a inconvenienti riscontrati nell'uso del veicolo, trascrivendo e sottoscrivendo le relative annotazioni nel libretto di percorrenza.

9. - Il personale che per incuria e trascuratezza accertata arreca più volte danni ai veicoli dell'ente può essere escluso dall'uso dei veicoli.

10. - All'atto del rientro l'utilizzatore dell'auto deve provvedere alla pulizia ed al controllo dell'efficienza del veicolo in modo da assicurarne la perfetta efficienza per le successive uscite.

11. - L'autista risponde personalmente delle eventuali eccedenze nei consumi che non siano giustificati da accertate cause meccaniche.

12. - La responsabilità per danni a persone e cose, per colpa grave, è del conducente dell'automezzo.

Art. 5 - Rimborsi spese - l. - Ogni consegnatario dell'auto, al termine del viaggio, è tenuto a presentare alla cassa economale il conto, documentato da fatture o ricevute fiscali e controfirmato da chi ha autorizzato il viaggio, con la documentazione delle spese sostenute.

Art. 6 - Ogni altro atto in contrasto con il presente disciplinare è soppresso.




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