IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 27 del 2 agosto 1999)




Art. 1 - Oggetto del regolamento - Il presente disciplinare regolamenta i rapporti giuridici finalizzati all'espletamento delle consulenze ovvero per collaborazione ad alto contenuto professionale.

Art. 2 - Ricorso ad incarichi e consulenze - Per particolari obiettivi che richiedono professionalità e dotazioni strumentali di rilevanza, l'Ente qualora non ne abbia la disponibilità, ricorre a collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.L. 29/93 ed integrazioni.

Art. 3 - Destinatari consulenze e collaborazioni - Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna possono essere conferiti a:

  • università ed istituzioni di valenza nazionale;
  • società ed esperti di elevata capacità tecnico-professionale;
  • associazioni ed organismi con particolari esperienze in settori di interesse per l'Ente.

Art. 4 - Affidamento incarichi - Gli incarichi sono definiti dall'organo di gestione dell'Ente mediante apposito atto convenzionale ove sono indicate le modalità di individuazione del consulente e/o collaboratore. Per incarichi ad organismi e/o istituzioni dovrà essere individuato un responsabile scientifico delle attività, in caso di incarico personale sarà necessario acquisire un "Curriculum Vitae" del professionista incaricando.

Art. 5 - Natura dell'incarico - L'incarico di consulenza e/o collaborazione ha valenza privatistica ed è disciplinato dall'art. 2222 del Codice Civile e seguenti .

L'incarico in parola non comporta alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione e non esiste rapporto burocratico con l'Ente.

Il consulente collaboratore opera in autonomia utilizzando la diligenza e la professionalità propria della categoria di appartenenza senza violare il segreto d'ufficio e comunque nel rispetto del disposto della legge 241/90.

Il consulente può visionare atti e documenti necessari all'assolvimento del proprio incarico.

Art. 6 - Disciplina Incarico - Gli incarichi sono articolati da apposita Convenzione che dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • Oggetto dell'incarico ed obiettivo da perseguire;
  • Condizioni e modalità di esecuzioni delle attività;

- Tempi di esecuzione delle attività;

- Compenso dovuto per la prestazione parametrato, ove esistente, ai tariffari degli ordini e/o categorie di appartenenza dei professionisti incaricati o degli Organismi investiti di tale attività;

- Ipotesi di rescissione e/o risoluzione del contratto

Art. 7 - Natura dell'incarico di collaborazione esterna - Le collaborazione rilevano un obbligo di attività con eventuale perseguimento di un obiettivo, infatti il collaboratore viene inserito nella struttura ed autorizzato ad utilizzare le strutture umane e personali presente nell'Ente a seguito di specifico incarico del soggetto titolare della gestione dell'Ente, può altresì, a seguito di specifico incarico, rappresentare l'Ente in attività di rilevanza esterna.

Il rapporto con il collaboratore si inquadra nel disposto dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile ed ha accesso a documenti ed atti necessari allo svolgimento delle attività cui è preposto fatto salvo l'obbligo del segreto d'ufficio e quanto altro previsto dalla legge 241/90.

Art. 8 - Disciplina rapporti di consulenza - Gli incarichi di consulenza sono disciplinati con le medesime caratteristiche di cui all'art. 7 del presente regolamento con particolare riguardo a:

- Rapporti con gli organi dell'Ente e con la relativa struttura;

- Obiettivi da raggiungere e durata delle prestazioni con modalità di espletamento delle attività;

- Il trattamento economico sarà parametrato con il C.C.N.L. della categoria di appartenenza del consulente anche in relazione dell'attività da svolgere. E' integrabile, ove espressamente indicato, da una indennità speciale legata alla qualificazione professionale del consulente;

- La durata potrà essere non superiore a due anni.

Art. 9 - Responsabilità e Risoluzione - I consulenti ed i collaboratori sono direttamente responsabili, nei limiti della convenzione stipulata con l'Ente, per il raggiungimento degli obbiettivi affidati di cui all'art. 5 e 7 del presente regolamento, nonché per ogni evento dannoso prodotto connesso alle prestazione svolte.

La colpa grave e/o l'inosservanza delle direttive ricevute dall'organo di gestione, ovvero la negligenza ed imperizia atti a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti potranno determinare la risoluzione del contratto, previa contestazione dell'addebito all'interessato, fatto salvo il diritto di risarcimento di ogni danno subito all'Ente.

Art. 10 - Decadenza - Potrà comportare la decadenza dell'incarico di collaboratore e/o consulente la sopravvenienza di situazioni giuridiche comportanti l'incapacità dell'incaricato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero nel caso di conflitto di interessi.

In tal caso sarà dichiarata, previo atto scritto, la decadenza dell'incaricato ad opera del titolare dell'azione amministrativa dell'Ente con liquidazione, ove spettante, delle prestazioni effettuate fino all'insorgere delle situazioni giuridiche di incompatibilità.

Art. 11 - Disposizioni Finali - In nessun caso il rapporto di consulenza e/o collaborazione potrà determinare la trasformazione del rapporto convenzionale in un rapporto giuridico né a tempo determinato né a tempo indeterminato.

I consulenti ed i collaboratori pur operando in autonomia secondo quanto previsto nel presente regolamento sono soggetti ai poteri di indirizzo e di direttiva del titolare del potere gestionale dell'Ente che esercita tutti i poteri gestionali di competenza.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla vigente normativa in materia.




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