IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco (Deliberazione della Comunità del Parco n. 13 del 7 novembre 1997) Art. 1 - Il presente regolamento, in conformità al disposto della legge 06.12.1991, n.394, disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco. Art. 2 - La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti della Regione Campania e della Provincia di Salerno, dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco, o loro delegati. La delega può essere a tempo indeterminato fino a revoca, da notificare al Presidente della Comunità del Parco. Art. 3 - La Comunità del Paco delibera a maggioranza. Essa delibera con le procedure stabilite dal presente regolamento e, per quanto non previsto dalle norme di legge in materia. Art. 4 - La Comunità del Parco delibera le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti. Quale Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco esprime il proprio parere, che è obbligatorio, nelle seguenti materie:
La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione, adotta altresì il proprio regolamento. Art. 5 - La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge quadro, e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati. Le verifiche di cui innanzi non possono essere svolte singolarmente, ma devono essere oggetto di decisioni della Comunità del Parco, che può demandare a uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa su momenti generali e specifici dell'attività dell'Ente Parco. Art. 6 - La Comunità del Parco dura in carica fino a diversa disposizione di legge. I Presidenti e Sindaci o loro delegati, di cui all'art.2, rappresentano il proprio ente sulla base dell'ultima tornata elettorale. Art. 7 - La Comunità del Parco, su convocazione del Presidente, sentiti i capigruppo, si riunisce almeno due volte all'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati. Art. 8 - La Comunità del Parco è convocata dal Presidente, che la presiede. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Comunità è presieduta dal Vicepresidente. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente Parco o funzionario da lui delegato di qualifica non inferiore a quella di settima. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo. Art. 9 - La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, da inoltrare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione, che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima convocazione. Le adunanze possono essere convocate in qualsiasi comune facente parte del Parco. Art. 10 - Le sedute della Comunità del Parco sono convocate in prima e seconda convocazione, e sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed un quarto degli stessi in seconda nella quale possono essere trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della seduta i soggetti titolari di più rappresentanze vanno computati per il numero di enti che rappresentano. Parimenti essi esprimono un numero di voti pari alle rappresentanze di cui sono titolari. Art. 11 - In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza dei votanti. Per la designazione dei componenti da nominare nel Consiglio direttivo, a norma dell'art.9 della legge quadro, sarà adottato il sistema del voto limitato, al fine di assicurare la presenza di più raggruppamenti in quell'organo. A tale fine ogni componente potrà votare per un numero di componenti non superiore a tre su cinque. La minoranza, comunque, deve essere rappresentata. La seduta dovrà essere dichiarata deserta, qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Del fatto sarà reso verbale. Nel numero di componenti richiesto per la validità della seduta si computano anche le rappresentanze che dichiarano di astenersi dal voto. Art. 12 - All'inizio della seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza. Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed affida a tre componenti le funzioni di scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto. Il Presidente durante lo svolgimento della seduta non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che non ne facciano espressa richiesta uno o più componenti. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto. Art. 13 - I Componenti della Comunità che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere normalmente la durata di cinque minuti. Art. 14 - Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere chi ha la parola. L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame. E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento. Art. 15 - Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto delle norme del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto. Art. 16 - I richiami riguardanti il rispetto del regolamento o l'ordine del giorno, o l'ordine di lavoro, o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove la Comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. Art. 17 - Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si'" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardano questioni concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai tre componenti nominati scrutatori. Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'Assemblea seduta stante. Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verifichino eventi atti a turbare l'ordine pubblico. Art. 18 - I membri del Consiglio direttivo che partecipano alle sedute della Comunità possono, a richiesta del Presidente o dei componenti, esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale. Art. 19 - I componenti della Comunità sono costituiti in gruppi. Il gruppo non può costituirsi con un numero di componenti inferiore a cinque. I componenti che non aderiscono a nessun gruppo faranno parte del gruppo misto. La costituzione di un gruppo deve essere comunicata al Presidente, a cura del capogruppo designato. Ai capigruppo viene trasmessa, a cura del Direttore dell'Ente, copia degli atti deliberativi della Comunità nonché quelli del Consiglio direttivo. Art. 20 - E' istituita la conferenza dei capigruppo, che ha funzioni di collaborazione col Presidente al fine di migliorare la funzionalità dell'Assemblea. Si riunisce prima della convocazione dell'Assemblea della Comunità del Parco per concordarne la data e l'ordine del giorno. Art. 21 - La Comunità può costituire, con apposita delibera, commissioni tematiche con il compito di elaborare proposte come previsto dal secondo comma dell'art.10 della legge 394/91. Le commissioni possono avvalersi di esperti nelle materie oggetto della proposta. La delibera di istituzione delle Commissioni ne stabilisce le modalità di costituzione e la durata. Art. 22 - Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti, con la indicazione di quelli che si sono astenuti o contrari. Per le deliberazioni concernenti questioni di persone deve essere specificato che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva. Art. 23 - Le delibere della Comunità, a cura del Segretario, devono essere trasmesse agli enti facenti parte della Comunità per l'affissione agli albi pretori per un periodo non inferiore a quindici giorni, affinché se ne realizzi la più ampia divulgazione. Per il rilascio di copia degli atti si applica la normativa vigente. Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e rilegate in volumi. |