IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Cilento - Regolamento per il funzionamento delle Commissioni assembleari
(Deliberazione della Comunità del Parco n. 21 del 22 dicembre 1997)



LA COMUNITA' DEL PARCO

(omissis)

DELIBERA

  • di fissare in n.4 (quattro) le Commissioni assembleari, composte da 11 componenti ciascuna e così strutturate:
  1. Bilancio, Programmazione e verifica attuazioni programmi — Permanente;
  2. Turismo, Cultura e Artigianato — Permanente;
  3. Ambiente, Territorio e urbanistica — Permanente;
  4. Piano del Parco e Piano Economico e Sociale — permanente fino ad approvazione definitiva dei Piani del Parco.
  • di approvare, siccome approva, il Regolamento disciplinante il funzionamento di dette Commissioni composto da n.8 articoli che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art.1 - Le commissioni Assembleari di cui all'art.21 del Regolamento di funzionamento sono composte da 11 Componenti. Possono far parte delle Commissioni tutti i componenti della Comunità del Parco o loro delegati, con esclusione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente. I componenti vengono nominati, proporzionalmente ai gruppi assembleari costituiti, dal Presidente della Comunità su designazione dei capigruppo. Possono partecipare esperti esterni appositamente invitati senza diritto di voto.

Art.2 - Ciascuna Commissione elegge a maggioranza assoluta dei componenti un Presidente ed un Vicepresidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane della Commissione o su richiesta del Presidente da un dipendente dell'Ente.

Art.3 - Le Commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 (cinque) componenti in appositi locali predisposti dall'Ente Parco. Le convocazioni sono fatte a mezzo fax o telefono almeno 3 giorni prima della seduta.

Art.4 - Le Commissioni hanno compiti di indagini e di studio nei settori di loro competenza, formulano pareri e proposte su loro iniziativa o su richiesta del Presidente della Comunità del Parco.

Art.5 - Le sedute di Commissione di norma non sono pubbliche salva diversa decisione. Il Presidente della Comunità del Parco, su richiesta della Commissione, può predisporre l'audizione del Presidente, del Direttore o dei singoli componenti del Consiglio Direttivo del Parco della Commissione stessa, che adotta la delibera a maggioranza.

In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti.

Art.6 - Di ogni seduta di Commissione viene redatto un sintetico verbale a cura del Segretario della Commissione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Art.7 - Coloro i quali non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione sono dichiarati decaduti.

Art.8 - Il Presidente della Comunità del Parco, su richiesta della Commissione, può disporre l'audizione del Presidente, del Direttore o dei singoli componenti del Consiglio Direttivo del Parco.





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