IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Procedure per l'applicazione delle "misure di salvaguardia" allegate al d.p.r. 15.11.1993, istitutivo dell'Ente Parco nazionale del Pollino
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 20 del 12 luglio 1999)




Parco nazionale Pollino -
Procedure per l'applicazione delle "misure di salvaguardia" allegate al d.p.r. 15.11.1993, istitutivo dell'Ente Parco nazionale del Pollino (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 20 del 12 luglio 1999)

Art. 1 - Oggetto delle procedure - E' oggetto delle presenti procedure la applicazione delle "Misure di salvaguardia", allegate al D. P. R. 15.11.1993, istitutivo del Parco Nazionale del Pollino.

Le "Misure di salvaguardia" formano parte integrante delle procedure stesse.

Art. 2 - Adozione dei provvedimenti - I provvedimenti, conseguenti alla applicazione delle "Misure di salvaguardia", sono adottati dal Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, o da suo delegato, previa istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio e previo parere espresso da apposito Comitato Tecnico Consultivo, istituito ai sensi del successivo art. 8 delle presenti procedure.

Per particolari esigenze di ordine tecnico scientifico la istruttoria tecnica dell'ufficio può essere accompagnata da una Consulenza tecnico-scientifica specialistica, previa richiesta specifica del Comitato Tecnico Consultivo e previo incarico del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco affidato ad un esperto della materia oggetto della Consulenza stessa.

Art. 3 - Natura dei provvedimenti - I provvedimenti adottati possono essere di:

  1. Autorizzazione, quando l'intervento richiesto è compatibile con le "Misure di Salvaguardia", di cui all'allegato A del D.P.R. 15.11.1993;
  2. Non autorizzazione, quando l'intervento richiesto non è compatibile con le "Misure di salvaguardia", di cui all'allegato A del D.P.R. 15.11.1993;

c) - Rinvio, per integrazioni, con le seguente sospensione dei termini, di cui all'Art.8 delle "Misure di salvaguardia" quando l'intervento richiesto, pur compatibile con le "Misure di salvaguardia", risulta carente di elaboratori tecnici o di documentazione dovuta;

d) - Proroga dei termini, secondo le modalità di cui l'Art.8 delle "Misure di salvaguardia", per necessità istruttoria;

  1. Assenza di provvedimento, in quanto non dovuto, quando l'intervento richiesto non è soggetto né ad autorizzazione né a divieto da parte dell'Ente Parco.

Art. 4 - Termini per l'adozione del provvedimento - Per l'adozione dei provvedimenti, di cui al sopra riportato Art.3 delle procedure, i termini non devono superare quelli massimi fissati dal comma 2 dell'Art.8 delle "Misure di salvaguardia", comprensivi dei termini delle eventuali proroghe.

Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio dell'Ente Parco, ovvero dalla data di trasmissione, da parte dell'interessato, della eventuale documentazione integrativa, formalmente richiesta, in fase istruttoria, dall'Ente Parco Nazionale stesso.

In caso di richiesta di integrazioni, la relativa comunicazione dell'Ente Parco deve essere trasmessa all'interessato entro 20 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della richiesta iniziale di intervento dell'interessato stesso.

Le integrazioni richieste devono pervenire dall'Ente Parco entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, da parte dell'interessato; trascorso inutilmente tale termine la pratica non integrata viene archiviata.

Art. 5 - Rilascio dell'Autorizzazione - Per il rilascio dell'Autorizzazione occorre che l'interessato inoltri al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, Via Mordini 20, 85048 Rotonda (PZ), formale richiesta, corredata dagli elaborali tecnici e descrittivi necessarie della documentazione, in originale e in copia conforme, relative alle Autorizzazioni, ai nullaosta, ai pareri, eventualmente dovuti, rilasciati dagli altri enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Gli elaboratori tecnici e descrittivi, debitamente firmati e timbrati da professionisti abilitati, devono essere presentati in triplice copia, una per il deposito presso l'archivio dell'Ente, una per la istruttoria dell'Ufficio e una restituita al richiedente in allegato al provvedimento adottato dall'Ente.

Ogni atto della pratica deve contenere sul frontespizio tutti gli estremi relativi al protocollo, all'istruttoria, al parere del Comitato Tecnico Consultivo e al provvedimento adottato dall'Ente Parco.

Copia della eventuale Autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco deve essere trasmessa al C T.A. e ai Comuni territorialmente interessati, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e, poi, per l'acquisizione ai propri atti.

Art. 6 - Natura degli interventi - Gli interventi, sottoposti al rilascio delle Autorizzazione dell'Ente Parco, possono riguardare:

a) attività

b) opere

Art. 7 - Elaboratori da produrre - Oltre alla documentazione relativa ad autorizzazioni, nullaosta, pareri, rilasciati dagli altri Enti istituzionalmente competenti per territorio, secondo la normativa vigente, gli elaborati da produrre, in allegato alla richiesta di Autorizzazione da parte dell'Ente Parco, in relazione alla natura degli interventi, classificati nel precedente art. 6 delle presenti procedure, devono consistere:

a) per le attività:

- in una relazione tecnico-descrittiva da svolgere, con la specificazione delle finalità e degli obiettivi da cogliere, nonché della metodologia e degli strumenti e mezzi da utilizzare;

- in un elaborato cartografico di inquadramento, con riferimento alla zonizzazione del Parco attualmente in vigore, nel quale vengono indicate le localizzazioni o gli areali dell'attività da svolgere;

- in ogni altro elaborato tecnico-scientifico utile a descrivere o a documentare l'attività da svolgere;

b) per le opere:

- in una relazione tecnico-descrittiva dell'opera da realizzare, con la specificazione delle finalità, delle modalità d'uso, delle caratteristiche;

- in un elaborato cartografico di inquadramento, con riferimento alla zonizzazione del Parco attualmente in vigore, nel quale viene indicata la localizzazione dell'opera da realizzare;

- in un insieme di elaborati tecnici, grafici e descrittivi, richiesti dal Regolamento edilizio del Comune, nell'ambito territoriale del quale ricade l'opera da realizzare;

- in ogni altro elaborato richiesto dagli altri Enti competenti territorialmente al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta e pareri, secondo la normativa in vigore. In tal caso gli elaborati in questione devono essere o quelli vistati dagli Enti competenti o copia conforme degli stessi.

Art. 8 - Comitato Tecnico Consultivo - L'esame delle richieste di nulla osta è affidato ad un Comitato tecnico consultivo istituito con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo e composto di 11 (undici) componenti, di cui:

a) il Presidente dell'Ente Parco o suo delegato, che la presiede;

b) n. 3 componenti del Consiglio Direttivo;

c) n. 7 componenti, esperti nelle materie inerenti gli interventi sui quali il Comitato Tecnico Consultivo è incaricato di esprimere parere (esperti di scienze naturali, forestali, ambientali, di scienze economiche, agronomiche, zootecniche, di sociologia, di antropologia, di archeologia, di geologia, di ingegneria, di architettura, di beni culturali, di urbanistica, di legislazione, ecc. ..).

Partecipa ai lavori del Comitato il Direttore del Parco, senza diritto di voto; funge da Segretario verbalizzante un dipendente dell'Ente, all'uopo individuato.

Il Comitato è validamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

Il provvedimento che rilascia l'autorizzazione indica i termini entro i quali la predetta ha validità.

Il Consiglio Direttivo delega ogni attività in materia di rilascio delle autorizzazioni al Presidente.

Art. 9 - Funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo - Il Comitato Tecnico Consultivo si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Ai componenti esperti viene corrisposta una indennità giornaliera ed il rimborso delle spese per la partecipazione alle singole sedute.

La validità delle sedute della commissione è garantita dalla presenza:

- in prima convocazione, della metà più uno dei componenti;

- in seconda convocazione, di un terzo dei componenti;

La convocazione della commissione è disposta, con invito scritto, dal Presidente dell'Ente Parco ed inviata ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nell'invito vengono fissati il luogo, il giorno e l'ora della seduta, con la contestuale indicazione sia della prima, sia della seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno due ore dalla prima convocazione.

La seconda convocazione è effettuata nel caso che la seduta in prima convocazione sia andata deserta.

Art. 10 - Validità delle presenti procedure - Le presenti procedure restano in vigore fino all'adozione di altre diverse determinazioni da parte del Consiglio Direttivo.




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