IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Vesuvio - Regolamento per il procedimento di rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 104 del 17 novembre 1998)




Art. 1 - 1. Nelle more di approvazione del Piano e del Regolamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, il presente Regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, e articolo 11 della legge n. 394 del 1991, l'esame delle istanze prodotte per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio consiste nella verifica della compatibilità dell'intervento, ed ogni altra attività per cui si è previsto il nulla osta, con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e di quelle previste dal D.P.R. del 05/06/1995.

Art. 2 - 1. Le istanze finalizzate al rilascio del nulla osta devono essere prodotte in triplice copia, in carta non legale, corredate dal progetto, relazione ed ogni altra documentazione utile all'esame, sempre in triplice copia, indirizzate al Direttore dell'Ente Parco, mediante deposito presso il protocollo dell'Ente.

2. Le istanze possono essere trasmesse a mezzo plico postale raccomandata con avviso di ricevimento o anche personalmente, in questa ultima ipotesi viene rilasciata ricevuta, con indicazione della data e del cognome e del nome del dipendente che riceve l'istanza e la documentazione ad essa allegata.

3. La documentazione richiesta a corredo delle istanze è indicata nella allegata Tabella A. Ulteriore documentazione può essere motivatamente e analiticamente richiesta, ad integrazione della istruttoria, e per una sola volta, entro trenta giorni dalla produzione della istanza; in tal caso, il termine per il silenzio assenso, decorre nuovamente.

4. Le istanze e la documentazione sono trasmesse, nei successivi tre giorni, per il parere della Commissione tecnica consultiva, di cui all'articolo 3.

5. L'Ente comunica tempestivamente al soggetto istante, ai sensi della legge n. 241 del 07/09/90, l'avvio del procedimento, nonché il responsabile del procedimento che, ove non disposto diversamente, è il responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 3 - 1. La Commissione tecnica consultiva per il rilascio del parere in ordine alle istanze di cui al presente Regolamento, è composta da sei membri, scelti dal Consiglio Direttivo, di cui uno nel suo seno che assume la Presidenza della Commissione, e cinque membri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: urbanistica, ingegneria, diritto amministrativo, agro-forestale. La Commissione esprime a maggioranza semplice, parere motivato. Le funzioni di verbalizzante sono assolte dal responsabile dell'ufficio tecnico, o dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5. Il componente esterno della Commissione decade a seguito di tre assenze continuative non giustificate dalle sedute; in tal caso, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile.

2. Delle sedute viene redatto processo verbale firmato da tutti i presenti e dallo stesso verbalizzante.

3. La Commissione Può acquisire, ove necessario e previa autorizzazione alla spesa da parte del Direttore, relazioni di consulenti anche esterni alla Amministrazione, nonché richiede al soggetto istante ulteriore documentazione e chiarimenti, nei termini di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, la Commissione trasmette al Direttore dell'Ente ogni atto del procedimento, decorsi trenta giorni dalla data di produzione della istanza. In caso di richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, il predetto termine di trenta giorni decorre dalla data di deposito dei chiarimenti e/o della documentazione.

5. Il Direttore esamina i procedimenti per il rilascio del nulla osta istruiti dalla Commissione tecnica consultiva, e decide entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di produzione della istanza ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa; in caso di tale richiesta il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di produzione della documentazione e/o dei chiarimenti.

6. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della istanza, senza adozione di alcuna decisione da parte del Direttore, l'istanza si considera accolta. Il predetto termine di sessanta giorni interrotto e ha inizio nuovamente in ipotesi di richiesta motivata di ulteriore documentazione e chiarimenti, nei termini di cui all'articolo 2, comma 3.

7. Quando la Commissione ritiene di non poter esprimere il parere su di una istanza, per la particolare complessità ed eccezionalità della questione, rimette gli atti, con decisione e relazione motivata, al Direttore che propone, con urgenza, la questione al Presidente dell'Ente per la convocazione del Consiglio Direttivo per l'esame dell'istanza. In tale ipotesi non viene ne interrotto, ne sospeso il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso.

Art. 4 - 1. I pareri adottati dalla Commissione sono trasmessi il giorno successivo al Direttore che informa, con relazione trimestrale, il Presidente e il Consiglio Direttivo in ordine ai procedimenti avviati e definiti nel corso dell'ultimo trimestre.

2. Il responsabile dell'ufficio tecnico, ovvero il soggetto designato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, trasmette tempestivamente al soggetto istante, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, copia della decisione adottata in ordine alla istanza da parte del Direttore; ove necessario ed urgente, comunica preventivamente, mediante telegramma, al soggetto istante anche il dispositivo della decisione.

Art. 5 - La Commissione resta in carica cinque anni.

Tabella A

I seguenti documenti devono essere presentati in carta libera in triplice copia. Le copie sono ridotte a due per domande che riguardano interventi diretti dell'Ente che deve rilasciare la concessione o l'autorizzazione.

1. Nel settore faunistico:

a) Stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;

b) Autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti indipendentemente dall'istanza del Parco Nazionale;

c) Per le piste forestali: rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi con precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili con .l'indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e loro caratteristiche, viabilità esistente e le sue caratteristiche.

2. Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:

a) Stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;

b) Estratto della mappa catastale con indicazione della zone d'intervento;

c) Rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi con precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili con l'indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e loro caratteristiche e, in particolare, se oggetto dell'intervento:

I. Edilizia esistente. (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione, destinazione d'uso, caratteristiche dei materiali);

II. Manufatti edilizi (muri di contenimento, recinzioni, canali irrigui, casotti rurali, cisterne etc.);

III. Viabilità esistente e sue caratteristiche.

d) Progetto dell'intervento redatto da tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze corredato da:

I. Adeguata rappresentazione grafica di tutte le modifiche che si propone di apportare agli elementi di cui al punto precedente;

II. Relazione tecnica esplicativa delle opere da intraprendere;

III. Documentazione fotografica a colori adeguata all'intervento proposto, in formato minimo 10x15, con l'indicazione su apposita mappa dei punti di vista delle foto (anche le copie fotostatiche dovranno essere a colori);

e) Autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti indipendentemente dall'esistenza del Parco Nazionale.





pagina home