IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Aspromonte - Procedure e criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni (ex art. 6 e 13 L. 394/91 ed art. 8 Misure di Salvaguardia) (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 26 gennaio 2000) IL CONSIGLIO DIRETTIVO Sentita la relazione del Direttore, il quale, in merito all'oggetto della presente deliberazione, illustra la propria proposta riportata nella nota n. 01/Dir del 05/01/2000, precedentemente trasmessa ai consiglieri; Esaminata la predetta proposta del Direttore, costituita dalla citata nota e dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e tesa a determinare, nelle more dell'adozione del "Piano" e del "Regolamento" del Parco, procedure e criteri finalizzati all'efficace tutela dell'area protetta ed alla celere azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti ed opere nel territorio del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, e delle "Misure di Salvaguardia" contenute nell'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte; Dopo ampio dibattito con gli interventi dei consiglieri (omissis) i quali, rispetto ai predetti criteri e procedure, propongono alcune modifiche ed integrazioni, che vengono recepite dal Consiglio e contestualmente annotate dal Direttore; omissis DELIBERA 1. Di approvare, nelle more dell'adozione del "Piano" e del "Regolamento" del Parco, la Direttiva costituita dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, il cui testo definitivo è accluso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concernente le procedure e i criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti ed opere nel territorio del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n.394, e successive modifiche ed integrazioni, e delle "Misure di Salvaguardia" contenute nell'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte; 2. Di dare atto che le attività in zona 1 indicate al suddetto allegato 4, relativamente ai numeri progr. 18 "Coltivazione di cave e miniere esistenti" e 19 "Impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria", sono consentite, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco; 3. Di dare mandato agli uffici per la più ampia divulgazione della predetta Direttiva come sopra approvata; 4. Di dare inoltre atto che l'allegato 6 con oggetto "Indirizzi progettuali" proposto dal Direttore, prima dell'approvazione del Consiglio, dovrà essere modificato ed integrato sulla base delle risultanze scaturenti da opportune verifiche ed intese con la competente Soprintendenza Beni Ambientali e da eventuali proposte che perverranno in tempi brevi da parte dei Consiglieri.
Procedure e criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di interventi, impianti ed opere nel territorio del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, e delle "misure di salvaguardia" contenute nell'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
DIRETTIVA 1. Regime di salvaguardia Il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti ed opere all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte è sottoposto alla preventiva autorizzazione/nulla osta dell'Ente Parco. Tale regime autorizzativo è regolato dagli art. 6 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), come modificata ed integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dalle "Misure di salvaguardia" contenute nell'allegato "A" del D.P.R. 14 gennaio l994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1994) istitutivo del Parco (allegati 1 e 2). Il sopracitato art. 6 distingue i diversi sistemi di salvaguardia a seconda che l'area protetta sia individuata ma non ancora istituita (commi 1, 2, 3), sia istituita e regolata dalle specifiche norme di salvaguardia dettate con il provvedimento istitutivo (comma 4), o sia a regime normata attraverso l'approvazione del "regolamento del Parco" previsto dall'art. 11 della stessa legge quadro sulle aree protette (allegato 1). L'attuale fase del regime di salvaguardia del Parco, nelle more dell'approvazione del "regolamento" e del "piano", è dunque regolata dal quarto comma dell'art. 6 della Legge 394/91, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle "Misure di salvaguardia" contenute nell'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994. 2. Contenuti e modalità autorizzativi 2.1 Contenuti dell'autorizzazione L'autorizzazione, fino all'approvazione del "regolamento" e del "piano" del Parco, verifica la conformità tra l'intervento e le disposizioni contenute nelle "misure di salvaguardia" di cui agli art. 6 e 11 della Legge 394/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994. Restano ferme competenze e responsabilità degli Enti richiedenti in ordine a ogni altro profilo tecnico, contabile ed amministrativo del progetto sottoposto ad autorizzazione. 2.2 Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione Le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione sono contenute nell'art. 8 delle già citate "Misure di salvaguardia" di cui all'allegato A del D.P.R 14 gennaio 1994, che si riporta integralmente: 1) L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5 (regime autorizzativo generale), 6 (regime autorizzativo in zona 1) e 7 (regime autorizzativo in zona 2) è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: - gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; - l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2) Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui all'art. 5, comma 2 (strumenti urbanistici generali e piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D", "F" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2.3 Rilascio dell'autorizzazione in sede delle "Conferenze di servizi " Nel corso della pregressa attività autorizzativa si sono presentate alcune questioni riguardanti il rilascio dell'autorizzazione nell'ambito delle c.d. "conferenze di servizi". Si premette che l'istituto è disciplinato, in linea generale, dalle disposizioni degli art. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater, della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per lo specifico settore dei lavori pubblici, dell'art. 7, commi da 7 a 14, della legge 11.02.1994, n. 109 e succ. modif ed integrazioni (Allegato 3). Le disposizioni dell'art. 14 della L. 241/90 si riferiscono alla conferenza dei servizi cosiddetta "ordinaria", il cui obiettivo è quello di rendere più veloce il procedimento e comparare con immediatezza i diversi interessi, attraverso la concentrazione in un'unica sede di tutte le competenze e di tutti gli aspetti coinvolti. Disposizioni relative invece al solo settore delle opere pubbliche sono quelle dettate dalla legge 109/94, meglio conosciuta come Legge Merloni, la quale pertanto si atteggia come lex specialis della materia e deve essere coordinata con quella generale. I problemi che sono sorti per questo Ente dalla concreta esperienza dell'applicazione dell'istituto operata soprattutto dai Comuni del Parco sono principalmente riconducibili:
c) - alla circostanza, connessa a quelle precedenti, che le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscano a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti, per cui si è sostenuto da alcuni Comuni che possa venire meno in tal caso la necessità dell'atto formale del Consiglio Direttivo; d) - alla discrasia esistente tra la prescrizione legislativa che tutte le amministrazioni siano tenute ad esprimersi in sede di conferenza di servizi e la prescrizione normativa che impone al Parco di esprimersi soltanto a seguito dell'acquisizione dei pareri di tutti gli altri enti. Alla luce dei problemi sopra esposti si propone:
2.5 Opere soggette ad autorizzazione La tipologia di interventi, impianti ed opere soggette ad autorizzazioni dell'Ente Parco sono desumibili dalle "Misure di salvaguardia" di cui all'allegato A del D.P.R. 14 gennaio 1994. In particolare l'art. 3 elenca le attività vietate su tutto il territorio del Parco, mentre l'art. 4 individua gli ulteriori divieti nella "zona 1" di Parco; gli articoli 5,6 e 7 stabiliscono il regime autorizzativo generale, il regime autorizzativo in "zona 1" ed in "zona 2" di Parco. L'allegato 4 fornisce un prospetto riassuntivo di opere ed indica autorizzazioni e/o pareri e/o nulla osta, necessari per la loro realizzazione, salvo ulteriori specifiche norme di settore. I progetti dovranno essere altresì corredati, ove previsto dalle leggi vigenti e regolamenti di settore, dai necessari pareri, nulla osta, etc. di competenza della Regione Calabria, Settore Tecnico (ex Genio civile), resi ai sensi delle relative leggi e regolamenti ovvero, in caso di non necessità, da apposita dichiarazione di responsabilità a cura del responsabile del procedimento in caso di progetti di competenza di Enti pubblici e del progettista e/o direttore dei lavori in caso di progetti di privati. Rimane alla valutazione del soggetto attuatore la presentazione all'Ente Parco di progetti relativi ad interventi, impianti ed attività, che seppure non indicate nel prospetto, possono rientrare nel regime autorizzativo. 2.6 Organo dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. "o" del vigente Statuto dell'Ente, la competenza a deliberare in ordine all'autorizzazione è attribuita al Consiglio Direttivo. Con delibera n. 40/97 il Consiglio Direttivo ha conferito, ai sensi dell'art. 15 lett. "p" dello Statuto la competenza in materia di autorizzazione alla Giunta Esecutiva. 3. Elaborati progettuali da allegare alla richiesta di autorizzazione Il progetto deve essere presentato in duplice copia, corredato da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Gli elaborati progettati sono, in linea generale, quelli riportati nell'allegato 5. In passato è stato richiesto all'Ente Parco da parte di amministrazioni e di privati un assenso di massima sulla fattibilità dell'intervento proposto, prima di procedere all'avvio della progettazione. Ritenendo utile tale procedura, si evidenzia l'esigenza che la richiesta sia corredata degli elementi (finalità, descrizione ed ubicazione dell'intervento, modalità di esecuzione, etc.), necessari per la determinazione dell'Ente, che in linea generale verrà espressa dall'ufficio sulla base della normativa. 4 Alcuni indirizzi progettuali Nel corso della pregressa attività autorizzativa sono stati individuati alcuni indirizzi e linee progettuali per la realizzazione di opere, che, salvo giustificate e approfondite motivazioni, si propone in linea generale di mantenere. In aggiunta e salvo ulteriori integrazioni, vengono proposti ulteriori indirizzi, che in qualche caso sono stati già introdotti nei provvedimenti autorizzativi mediante prescrizioni. L'allegato 6 riporta complessivamente la proposta di indirizzi progettuali, salvo eventuali modifiche ed integrazioni, eventualmente da applicare, anche nei casi di opere ed interventi in cui non è richiesta l'autorizzazione del Parco, attraverso il parere espresso ai sensi della L.431/85 dalla Soprintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria, previo accordo con la suddetta amministrazione.
ALLEGATO 1 - Art. 6, 11 e 13 legge 394/91 e successive modifiche ed integrazioni (omissis) ALLEGATO 2 - Misure di salvaguardia (Dpr 14/1/94 - All. A) (omissis) ALLEGATO 3 - L. 241/90 art. 14 - 14 bis - 14 ter - 14 quater; L. 109/94 art. 7, commi 7-14 (omissis) ALLEGATO 4 - Opere soggette ad autorizzazione (con le modalità ed i contenuti del paragr. 2.5 della Direttiva 1) Con esclusione di quelli ricadenti negli ambiti urbani conformi alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti (non soggetti ad autorizzazione dell'Ente Parco); 2) Fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni (soggette ad autorizzazione); 3) Con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale (non soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco); 4) Con esclusione delle reti di distribuzione (non soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco); 5) Con esclusione delle reti di distribuzione (non soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco); 6) Con esclusione degli interventi di dissodamento, livellamento e spietramento, rimozione dei detriti fluviali, terrazzamenti, ed interventi analoghi (non soggetti ad autorizzazione dell'Ente Parco); 7) Ad esclusione di:
LEGENDA: Si - Consentiti e soggetti ad autorizzazione dell'Ente Parco; No - Consentiti e non soggetti ad autorizzazione dell'Ente Parco; Vietati - Non consentiti salvo deroga.
ALLEGATO 5 - Elaborati progettuali 1. Strumenti urbanistici 2. Piani attuativi relative alle zone territoriali omogenee "C", "D", "F" a) - Richiesta di autorizzazione b) - Elaborati di piano redatti secondo le vigenti leggi e con le modalità di cui alla circolare 1/79 dell'Assessorato all'Urbanistica della regione Calabria 3. Attività industriali, manifatturiere e di trasformazione, infrastrutture e servizi necessari nelle aree industriali previste nei P.I.P.
4. Opere di mobilità (ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali e modifiche a quelli esistenti). 5. Opere che comportano le modifiche del regime delle acque. 6. Opere fluviali comprese quelle che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni. 7. Opere tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, derivazioni, acquedotti, depuratori, discarichi per rifiuti solidi urbani ed inerti, ripetitori, capitazioni ed adduzione idriche, etc). 12. Bacini idrici e centrali idroelettriche. 18. Coltivazione di cave e miniere esistenti.
8. Opere di trasformazione e bonifica agraria 9. Piani economici e forestali
10. Piste forestali e strade poderali ed interpoderali
11. Taglio a fustaia
13. 14. 15. 16. Nuovi edifici
17. Alterazioni tipologiche dei manufatti
17bis. Qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi (realizzazione di aree a pic nic, aree verdi attrezzate, campeggi, sentieri, tabellazione, interventi analoghi)
19. Impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo
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