IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 75 del 3 ottobre 1994)




Art. 1 - Oggetto della normativa - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti, opere e manifestazioni all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

Fino all'approvazione del "Regolamento del Parco" di cui all'art. 11 della legge 394/91 la presente normativa provvisoria disciplina la procedura per la presentazione delle domande di nulla osta e per il relativo rilascio.

Il nulla osta, fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del parco, verifica la conformità tra l'intervento proposto, le norme di salvaguardia di cui all'art. 6 e all'art. 11 della legge 394/91, le disposizioni del D.M. 20.04.90 "Istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi", nonché ai limiti imposti dalla Legge.

Art. 2 - Presentazione delle domande - Le richieste di nullaosta di cui al presente regolamento provvisorio devono essere indirizzate al Presidente dell'Ente Parco, presso la sede dell'Ente stesso in Feltre (Belluno), a cura delle autorità preposte al rilascio della concessione o autorizzazione a cui si riferisce la domanda, o in caso di manifestazione, dall'Ente o dal privato che la organizza.

Le domande devono pervenire complete della documentazione prevista al successivo art. 6. In caso di documentazione incompleta il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Organo preposto al rilascio del nulla osta e relative procedure - Il nulla osta è rilasciato dal Presidente dell'Ente Parco, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui al successivo art. 4.

In caso di urgenza e in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta, il Presidente può decidere con proprio atto senza il parere del Comitato. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica del Comitato nella prima seduta utile.

Nel caso di non unanimità di pareri espressi dai membri del Comitato o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del C. D. in carica il Presidente dovrà affidare al Consiglio Direttivo dell'Ente l'esame della richiesta.

Art. 4 - Comitato nulla osta - Il Comitato per l'esame delle richieste del nulla osta è l'organo dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti, opere e manifestazioni all'interno del parco.

Il Comitato è formato:

  • dal Presidente dell'Ente, o da persona da lui delegata, che lo presiede;
  • da n. 3 membri effettivi e 1 supplente designati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Direttore del parco, o in sua vece il Vice-Direttore, assiste alle riunioni del Comitato e assume le funzioni di segretario.

Fino a che non sarà operativa la pianta organica dell'Ente Parco, il Comitato incarica un proprio componente o, in alternativa, un dipendente di svolgere le funzioni di segretario.

Il Comitato resta in carica fino all'approvazione del Regolamento del Parco che dovrà stabilire le procedure definitive per il rilascio del nulla osta.

Il Comitato decade con il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che lo ha nominato, rimanendo in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

Art. 5 - Procedure per le adunanze del Comitato - Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Ente Parco, nella sede dell'Ente o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

La convocazione è scritta, deve essere inviata ai componenti con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di adunanza e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire per via breve ed almeno 24 ore in anticipo rispetto alla data di adunanza.

Per la validità delle adunanze e delle votazioni devono essere presenti almeno 3 componenti e tra essi vi deve essere obbligatoriamente il Presidente o suo delegato.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri dell'Ente Parco e gli esperti invitati dal presidente del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta dello stesso.

I verbali delle adunanze, sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante, devono riportare sinteticamente lo svolgimento dei lavori, e l'esito delle votazioni.

Il verbale del Comitato relativo alla singola domanda deve essere allegato alla copia della pratica che rimane agli atti dell'Ente.

Il parere espresso dal Comitato deve essere riportato in forma sintetica sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico con la dicitura "Esaminato dal Comitato nella seduta del ......... con parere.........". Il tutto deve essere firmato dal Presidente dell'Ente Parco e dal segretario del Comitato.

Art. 6 - Documenti richiesti - La documentazione da inviare all'Ente Parco per l'ottenimento del nulla osta di cui al precedente

art. 1 è la seguente:

A) - domanda;

B) - i documenti seguenti in carta libera in triplice copia. Le copie sono ridotte a due per le domande che riguardano interventi diretti dell'Ente che deve rilasciare la concessione o autorizzazione:

1) Nei settori agricolo, forestale e faunistico:

a) stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento.

b) istruttoria degli uffici competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti, indipendentemente dall'esistenza del P.N.

c) per piste forestali, inoltre, dovrà essere presentata la stessa documentazione richiesta per le strade al successivo punto 2) limitatamente alle lett. b - d III ed e.

d) autorizzazioni e parere eventualmente richiesti dalle norme in campo faunistico.

2) Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:

a) stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento.

b) estratto della mappa catastale con indicazione dell'intervento.

c) stralcio dello strumento urbanistico relativamente all'area di cui alla richiesta di nulla osta, con chiaramente riportato l'intervento proposto, composto da:

I - la zonizzazione di piano vigente e, eventualmente, adottato con relativa legenda;

II - le norme tecniche di attuazione del piano vigenti e, eventualmente, adottate;

III - la perimetrazione dell'area di cui alla domanda.

Il tutto per una porzione di territorio che includa ampie parti circostanti l'area in oggetto.

d) morfologia e stato di fatto dei luoghi con precisazione delle curve di livello e quote di terreno esistente, elementi arborei, manufatti e loro caratteristiche se ritenuti idonei per tipo di intervento ed in particolare:

I - edilizia rurale esistente (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione, destinazione d'uso, caratteristiche dei materiali);

II - muretti di contenimento dei terrazzamenti, ecc.;

III - viabilità esistente e sue caratteristiche.

e) adeguata rappresentazione di tutte le modifiche che si propone di apportare agli elementi di cui al punto d).

f) documentazione fotografica a colori adeguata all'intervento proposto, in formato minimo di cm. 10 x 15, con l'indicazione su apposita mappa dei punti di vista della rappresentazione fotografica (almeno una copia delle fotografie deve essere in originale, mentre le altre possono essere fornite in fotocopia).

g) relazione illustrativa e tavole grafiche. redatte da tecnico abilitato in scala adeguata al tipo dell'intervento proposto ed esplicative della situazione attuale, delle caratteristiche dell'intervento e delle eventuali opere di trasformazione.

3) In caso di manifestazioni culturali - sportive - ricreative: una relazione che indichi il tipo di manifestazione, la tipologia dell'intervento (tendone, palco, illuminazione, servizi igienici, ecc.) e il prevedibile afflusso di persone.

Art. 7 - Comunicazione del rilascio o del diniego del nulla osta - L'accoglimento o il diniego del nulla osta debbono essere comunicati senza indugio al soggetto richiedente e al Comune interessato; quest'ultimo provvederà all'affissione presso il proprio Albo Pretorio.

L'Ente Parco provvede, dal canto suo, all'affissione al proprio Albo dei nulla osta rilasciati e di quelli negati.

L'affissione ha la durata di 7 giorni.




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